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Delegante e delegato procedure esproprio - Cons. Stato, sez.II, sent. n.1652 del 12.11.2015

Pubblico
Lunedì, 4 Gennaio, 2016 - 01:00

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, (Sezione Seconda), sentenza n. 1652 del 12 novembre 2015, sulla responsabilità delegante e delegato nelle procedure ablative 
 
La procedura espropriativa, svolgendosi non solo in nome e per conto, ma anche d'intesa con il delegante, non priva della legittimazione passiva il delegante, il quale è pur sempre tenuto a promuovere correttamente la procedura ablatoria, avvalendosi dei poteri di controllo e di stimolo della attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere l'ente stesso corresponsabile dell'illecito, sicché al fine dell’esonero da responsabilità, spetta al delegante l'onere di allegare e dimostrare di avere esercitato i propri poteri di controllo e di stimolo, esplicitandone i tempi e i modi.
 
Soltanto nei casi in cui vi sia "sostituzione amministrativa", e l'ente sostituto agisca per l'esecuzione dell'opera non in rappresentanza dell'amministrazione sostituita, ma per competenza propria e spendendo il proprio nome di persona giuridica diversa, assumendo di fronte all'espropriato o al titolare del bene occupato tutti gli obblighi relativi al pagamento dell'indennità o all'eventuale ristoro dei danni, la legittimazione passiva nelle controversie promosse dall'espropriato per la determinazione delle indennità o del risarcimento del danno spetta a detto concessionario ovvero all'affidatario, e non anche all'ente territoriale, pur se beneficiario delle opere (ex plurimis: Cass. Civ. Sez. I: 6.4.2012 n. 5630; 28.10.2011 n. 22523; 2.12.2011 n. 25862; 12.1.2006).
 
N. 01652/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01325/2011 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero R.G. n. 1325 del 2011, proposto da …, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Grillo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, via Schipani, n. 118;
contro
-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;
-“A.N.A.S. spa”, già “Anas Ente Nazionale delle Strade”, in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in via Monzabano, n. 10, 0185 Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;
nei confronti di
-“…..”, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede in via G. Vincenzo Bona, n. 65, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Cerisano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Schifino, in Catanzaro, via Nunzio Nasi, n.18;
-“….”, con sede in via Saliceto n. 7/9, 00161, Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- “….”, con sede in corso del Mezzogiorno, n. 34/B, 71122 Foggia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- “…..”, con sede in via G. Vincenzo Bona, 195, Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- “C…. – Società consortile a.r.l.”, con sede in piazza Lovatelli, n. 1, 00186 Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto prat. n. co/1035-11/13 ca-out/prng/ac datato 20.05.2011 e notificato in data 20.07.2011, della "C…." a firma del Presidente dottor ing. …della CO.MERI : "OGGETTO: lavori di costruzione della E90, tratto S.S. 106 Jonica" - cat. B dallo svincolo di Squillace (km 1'8-350j alto svincolo di Simeri Crichi (km 191+500) e lavori di prolungamento della S.S. 280 "dei due Mari" dallo svincolo di S. Sinato alto svincolo di Germaneto;
- Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; Determinazione urgente dell'indennità di espropriazione e decreto di espropriazione ex art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01 -Connate di Catanzaro Comune di Simeri Crichi";
- della nota prot. 121 datata Foggia 23.06.2011 della "Espr… S.r.l.";
- di ogni altro atto inerente presupposto e/o consequenziale.
per la condanna
del. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (anche NUT) Demanio dello Stato Ramo Strade C. g 932105K2 - nella persona del Ministro in carica; dell’A.N.A.S. spa nella persona del suo legale rappresentante pro tempore; della CO.MERI spa in persona del suo rappresentante legale pro tempore, dell'IMPRESA spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore; della ASTALDI .S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; della CARPRODUE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l.. e della Esp.. s.r.l, nella persona del suo rappresentante legale in carica, alla restituzione delle aree espropriate ed al risarcimento integrale dei danni.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di A.N.A.S. Spa e di Co.Meri Societa' Per Azioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 9 ottobre 2015, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 
 
FATTO
Con atto notificato in data 31.10.2011 e depositato in data 17.11.2011, il ricorrente premetteva di essere proprietario di un'azienda agricola, estesa circa 190,00 ettari, sita nei Comuni di Catanzaro e di Simeri Crichi, fornita di ottima viabilità interna, di impianti di irrigazione, di energia eolica, di locali adibiti a deposito prodotti, mezzi di produzione e di macchinari cd attrezzi.
Esponeva che, in data 20.07.2011, gli veniva notificato l'impugnato Decreto prot. n. co/1035 - 11/13 - ca out/PMG/eac, con cui gli venivano espropriati, in favore del Demanio dello stato Ramo Strade. "le porzioni dei terreni riportate nel Catasto del Comune di Catanzaro e del Comune di Simeri Crichi cosi come individuate nell'elaborato descrittivo All. "A" e nell'elaborato grafico "B", e, contestualmente, anche la nota della "Es… s.r.1." del 23.06.2011.
Evidenziava che l’impugnato Decreto di esproprio contemplerebbe anche le particelle su cui insisterebbe una cava adibita ad estrazione di inerti, divenuta di proprietà del ricorrente per effetto della sentenza n. 104/2001 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte di .Appello di Napoli.
Precisava che, in relazione a tale cava, sarebbe stato altresì redatto il Verbale di consistenza di immissione nel possesso degli immobili espropriati del 28.07.2011.
Lamentava inoltre, che, nel corso dei lavori per la realizzazione della E90, tratto S.S. Jonica - categoria B - dallo svincolo di Squillace allo svincolo di Simeri Crichi, sarebbero stati cagionati ulteriori danni all’azienda ed ai terreni di proprietà dei signori ….., condotti in fitto dall’ing,….., al di fuori delle aree espropriate ed indennizzate, per cui avrebbe altresì ottenuto, dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, all’esito del ricorso del 15.05.2010, un accertamento tecnico preventivo, inteso a descrivere, valutare, quantificare l'entità e le cause dei danni causati alle altre aree, con esclusione di quelle adibite a cava, difettandone le ragioni di urgenza.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva:
1) violazione degli articoli 3 e 7 della Legge n. 241/1990 e 16 del D.P.R. n. 327/2001. Eccesso di potere per carenza, illogicità della motivazione e per perplessità;
Essendo i lavori di costruzione della E 90 in fase di ultimazione, non si comprenderebbero le ragioni giustificatrici l’adozione del provvedimento di espropriazione .
2) violazione dell'articolo 13 della legge n. 2359 del 25.06.1865 e comunque dell'articolo 13 della legge n. 327 dello 08.06.2011;
Nell'impugnato provvedimento, non sarebbero stati indicati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e, comunque, sarebbe scaduto il termine massimo di cinque anni.
3)violazione degli articoli 42 e 97 della Costituzione italiana. Dell'articolo 2 del D.P.R. n. 327. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per sviamento di potere, violazione del precetto di buon andamento dell'azione amministrativa e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, per illogicità, arbitrarietà ed irragionevolezza e per violazione di ogni principio o norma in materia di espropriazione.
Il provvedimento sarebbe stato posto in essere al mero fine di sanare una illegittima situazione di fatto (abusivo riempimento della cava - accumulo di materiali inerti e di risulta), in quanto le particelle su cui insisterebbe la cava non sarebbero state contemplate dalla dichiarazione di pubblica utilità.
Insisteva per ottenere il corrispettivo del valore dei beni, la restituzione dell'area di cui alla particella 495, foglio 85, agro di Catanzaro ed alla particella 241. foglio 25. agro di …., previo ripristino dello stato dei luoghi, previo risarcimento dei danni per occupazione illegittima nonché dei danni ulteriori causati all’azienda agricola del ricorrente ed alle arre circostanti..
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 18.11.201l, si costituiva la difesa erariale per conto del Ministero dei Trasporti e dell’ANAS e, con memoria depositata in data 31.1.2013, sollevava eccezione di inammissibilità del ricorso nonchè di difetto di legittimazione passiva del Ministero e dell’ANAS.
Nel merito, contestava puntualmente i singoli profili di gravame e, in particolare, evidenziava che la procedura espropriativa sarebbe del tutto legittima, in quanto all’avvio della medesima, le aree adibite a cava, sarebbero state intestate catastalmente al Demanio dello Stato e volturare soltanto in data 21.10.2003, in forza della sentenza n. 104 del 17.9.2001 emessa dal Tribunale delle Acque di Napoli.
In punto di fatto, evidenziava che il ricorrente, nel contestare l’ammontare dell’indennità riconosciuta, avrebbe dichiarato di volersi avvalere del procedimento di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, per cui i tecnici nominati avrebbero stabilito, concordemente, in seguito, di liquidare l’indennità di esproprio da riconoscere alla ditta ……., per una somma pari a complessivi €. 1.057.769,76.
Con memoria depositata in data 10/12/11, la Comeri spa. controdeduceva puntualmente alle tesi di parte ricorrente ed evidenziava che quest’ultimo sarebbe stato a conoscenza del progetto e con nota del 14.7.2003 avrebbe dichiarato di accettare il tracciato viario.
Con memoria depositata in data 14.2.2013, il ricorrente replicava alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
La Sezione, con OCI n. 843 del 25.7.2013, disponeva CTU al fine di avere una piena cognizione in fatto sia in relazione alle particelle oggetto di sdemanializzazione, sia in relazione alla sussistenza o meno dei danni ulteriori all’azienda del ricorrente.
La relazione di CTU veniva depositata in data 28.2.2014.
Con note depositate in data 19.3.2014, la “Comeri spa” evidenziava, in particolare, che le aree del ricorrente erano previste fra quelle incluse nel piano particellare alla data del 21.4.2014 ed il ricorrente era al corrente della occupazione delle proprie aree.
Con memoria depositata in data 28.3.2014, l’A.N.A.S. spa svolgeva alcune precisazioni all’esito della CTU.
Questa Sezione, preso atto delle contestazioni fra le parti inerenti profili tecnici della questione, con OCI n.1360 del 25.8.2014, disponeva un supplemento di istruttoria.
Il CTU, in data 16.1.2015, depositava la relazione inerente il supplemento di istruttoria.
Venivano, quindi, depositate la memoria della “Comeri spa”, corredata di documentazione, in data 22.9.2015 e la memoria del ricorrente in data 28.9.2015.
Alla pubblica udienza del giorno 9 ottobre 2015, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1. Vanno prioritariamente esaminate le eccezioni, in ordine logico e seguendo la graduazione della trattazione delle questioni processuali, in coerenza con i principi stabiliti dall’art. 76, comma 4, c.p.a. .
1.1. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del presente ricorso, per tardivo deposito, sollevata con memoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.1.2013, poiché risulta che sia stato consegnato per la notifica in data 30.10.2011 e, quindi, notificato a mano al Ministero presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro in data 31.10.2011 e, contestualmente, spedito alle altri parti per la notifica con raccomandata, che risulta essere stata ricevuta dalla “IMPRESA spa” alla data del 4.11.2011: tale data segna il dies a quo, ai sensi dell’art. 45, I° comma, cpa, per il computo del termine per il deposito, che, quindi, nella specie, risulta essere stato correttamente effettuato in data 17.11.2011, tenendo conto della dimidiazione dei termini processuali anche per la materia espropriativa, ai sensi dell’art. 119 cpa .
Comunque, la presente eccezione sembra abbandonata dalla parte proponente nei successivi atti difensivi, depositati nel corso del giudizio.
1.2. Quanto alla legittimazione processuale passiva, vanno svolte le seguenti considerazioni.
La procedura ablativa per cui è causa ricade nell’ambito dei lavori di costruzione del tratto di strada della E90 S.S. 106 Jonica, dallo svincolo di Squillace alto svincolo di Simeri Crichi, e per il prolungamento della S.S. 280 dei "Due Mari, dallo svincolo di S. Sinato allo svincolo di Germaneto.
Il tracciato del progetto definitivo ricade nei territori dei Comuni di Stalettì, Squllace, Borgia, San Flora, Catanzaro e Simeri Crichi ed ha una lunghezza complessiva di circa 23 km..
L’opera pubblica in questione ricade, quindi, nell’ambito dello “Accordo Quadro Stato Regione Calabria” e rientra tra le infrastrutture strategiche individuate dalla "Legge Obiettivo" (cfr.: Delibera C.I.P.E, n. 121 del 21.12.2001).
Quanto alla posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risulta che esso è intervenuto nell’ambito della procedura de qua soltanto ai fini dell’emanazione del Decreto n. 387 del 2004, con il quale, in conformità alla determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 26.2.2004 ed in esecuzione dell’intesa raggiunta tra Stato e Regione Calabria, sono stati autorizzati i lavori per cui è causa ed è stato disposto il vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili occorrenti, tra cui quelli dell’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n. 163 del 2006.
Sotto altro aspetto, risulta che la “ANAS spa” è una persona giuridica del tutto autonoma e distinta rispetto all’amministrazione statale, ai sensi del D.L. 8.7.2002 n. 138, conv. nella Legge 8.8.2002 n. 178, che ha disposto la trasformazione dello “Ente Nazionale per le Strade”, ente pubblico economico, in una società per azioni, dotata di propria autonomia organizzativa, contabile, finanziaria, ecc.).
Conseguentemente, si deve ritenere che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di eventuale accoglimento del presente ricorso, non potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni lamentati nel caso di specie.
Quanto alla posizione della “ANAS spa”, va premesso che essa, con contratto del 9.5.2005 per Notaio Milone Leonardo di Roma - Rep. n. 56969, racc. n. 11421, ha affidato la realizzazione dei lavori inerenti l’opera pubblica per cui è causa al Contraente Generale "Associazione Temporanea di lmprese tra ASTALDI S.p.A. e lng. Nino Ferrari Impresa di Costruzioni Generali S.r.l.", conferendo altresì il mandato di svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede di contenzioso, delle aree di sedime all'uopo occorrenti, con delega totale all'esercizio dei propri poteri per la emanazione di tutti gli atti della procedura ablativa, ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001.
L'ATI Astaldi-Ferrari, a norma delle vigenti leggi in materia, per il compimento delle proprie prestazioni, ha poi costituito una società di progetto, denominata "CO.MERI spa.", che è subentrata, a tutti gli effetti, nel rapporto con l’A.N.A.S. s.p.a., mentre la “CO.MERI spa” , a sua volta ha subappaltato a diverse Ditte parte dei lavori.
In particolare, la “CO.MERI s.p.a”, con propri provvedimenti datati, rispettivamente, 15.9.2005, 2.12.2005 e 19.5.2006, ha proceduto all'occupazione anticipata delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica per cui è causa.
Orbene, al fine di individuare il soggetto obbligato alla restituzione dei beni e/o al risarcimento dei danni derivanti da illegittima occupazione, occorre tener presente che la procedura, svolgendosi non solo in nome e per conto, ma anche d'intesa con il delegante, non priva della legittimazione passiva il delegante, il quale è pur sempre tenuto a promuovere correttamente la procedura ablatoria, avvalendosi dei poteri di controllo e di stimolo della attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere l'ente stesso corresponsabile dell'illecito, sicché al fine dell’esonero da responsabilità, spetta al delegante l'onere di allegare e dimostrare di avere esercitato i propri poteri di controllo e di stimolo, esplicitandone i tempi e i modi.
A tale stregua, ad esempio, anche il fatto stesso della mancata, tempestiva emissione del decreto di esproprio nel termine di durata dell'occupazione legittima è sufficiente a far presumere, in assenza di contrarie risultanze processuali, il mancato esercizio di tali poteri.
Invero, soltanto nei casi in cui vi sia "sostituzione amministrativa", e l'ente sostituto agisca per l'esecuzione dell'opera non in rappresentanza dell'amministrazione sostituita, ma per competenza propria e spendendo il proprio nome di persona giuridica diversa, assumendo di fronte all'espropriato o al titolare del bene occupato tutti gli obblighi relativi al pagamento dell'indennità o all'eventuale ristoro dei danni, la legittimazione passiva nelle controversie promosse dall'espropriato per la determinazione delle indennità o del risarcimento del danno spetta a detto concessionario ovvero all'affidatario, e non anche all'ente territoriale, pur se beneficiario delle opere (ex plurimis: Cass. Civ. Sez. I: 6.4.2012 n. 5630; 28.10.2011 n. 22523; 2.12.2011 n. 25862; 12.1.2006).
Conseguentemente, nella specie va ritenuta sussistente la legitimatio ad processum sia della “Anas spa” che della “CO.MERI spa”, giacchè la mera attribuzione, in capo alla “Comeri spa”, dell'incarico di provvedere, per conto della “Anas spa” affidante, all'espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee, non è sufficiente a configurare l'istituto della concessione traslativa nell'esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente e, dunque, ad escludere la legittimazione passiva della “Anas spa” nel giudizio in materia espropriativa, essendo necessario, in ogni caso, che l'attribuzione all'affidatario dei poteri espropriativi e l'accollo degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla P.A. disporne a sua discrezione e sollevarsi, in tal modo, dalle responsabilità che l'ordinamento le attribuisce (ex plurimis: Cass. Civ. Sez. I, 12 gennaio 2006 n. 464 e 28 ottobre 2011 n. 22523).
Conseguentemente, nella specie, va ritenuta sussistente la legittimazione passiva sia della “Comeri spa” che della “Anas spa”, la quale, quindi, risponde in caso di condanna al risarcimento dei danni, potendosi eventualmente rivalere sulla “Comeri spa”, in base al regolamento contrattuale dei rapporti interni pattuito.
1.2. Quanto alle memorie depositate, rispettivamente, dalla “Comeri spa”, corredata di documentazione, in data 22.9.2015 e dal ricorrente in data 28.9.2015, sussiste la violazione dei termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a., con conseguente inutilizzabilità processuale di dette memorie, inammissibilità delle domande, eccezioni in senso stretto e prove in quella sede introdotte od allegate, con decadenza delle facoltà processuali previste dal codice sotto comminatoria di un termine.
2. Nel merito, ritiene il Collegio di dover esaminare prioritariamente, per ragioni di ordine logico, il secondo mezzo, posto che parte ricorrente non ha proposto domanda inerente l’ordine di trattazione, ai sensi dell’art. 34, comma 2°, c.p.a..
Con tale mezzo, parte ricorrente deduce che, nell'impugnato provvedimento, non sarebbero stati indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e che, comunque, sarebbe scaduto il termine massimo di cinque anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, intervenuta nel 2004.
L'obbligo di indicare nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica i termini di inizio e di ultimazione dei lavori della procedura espropriativa, già prescritto dall'art. 13 della Legge 25.6. 1865 n. 2359, è stato abolito dall'art. 13, del T.U. 8.6.2001 n. 327, il quale ha previsto, ma solo come facoltativa, l'indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni.
Come si desume dalla documentazione in atti, il Consiglio di Amministrazione dell' A.N.A.S. S.p.A., con Delibera del 21.4.2004, ha approvato il progetto definivo inerenti “lavori di costruzione della E90, tratto S.S. 106 Jonica - cat. B- dallo svincolo di Squillace (Km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (Km 191+500) e lavori di prolungamento della S.S. 280 dei "Due Mari" dallo svincolo di S. Sinato alto svincolo di Germaneto", compresi gli elaborati espropriativi ed ha emesso la dichiarazione di pubblica utilità con il provvedimento n. 30, divenuta efficace in data 27.5.2004.
Prima dello scadere del quinquennio, il Presidente dell' A.N.A.S. S.p.A., con delibera n. CDG-0070307-P del 8.5.2009, ha disposto la proroga della pubblica utilità di ulteriori 2 (due) anni e cioè sino al 26.5.2011 e, con il provvedimento n. CO/1188-09 del 26.5.2009, ha disposto la proroga dell'occupazione temporanea sino alla data di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Non risulta che detti provvedimenti siano stati impugnati e, comunque, il provvedimento del Presidente dell' A.N.A.S. S.p.A., assunto con la Delibera n. CDG-0070307-P del 8.5.2009, che ha disposto la proroga della pubblica utilità di ulteriori due anni e cioè sino al 26.5.2011, è stato emesso prima della scadenza del termine del quinquennio.
L’impugnato Decreto di espropriazione prat. n. co/1035-11/13 ca-out/prng/ac reca la data del 20.5.2011 e, quindi, risulta essere stato emesso prima della scadenza del termine del 26.5.2011, di vigenza della pubblica utilità.
Pertanto, nella specie, non sussiste alcuna violazione dei termini per il compimento della procedura ablativa.
La censura, quindi, non merita adesione.
3. Possono essere esaminati congiuntamente il primo ed il terzo mezzo di gravame, giacchè presuppongono la soluzione di questioni, in punto di fatto e di diritto, in parte identiche ed in parte connesse.
Con il primo mezzo, il ricorrente deduce che, poiché i lavori di costruzione della E90 sarebbero in fase di ultimazione, l’impugnato provvedimento non sarebbe sorretto da idonea giustificazione.
Con il terzo mezzo, parte ricorrente deduce che l’impugnato provvedimento sarebbe stato posto in essere esclusivamente al fine di sanare una precedente grave illegittimità e, quindi, al fine di adeguare una illegittima situazione di fatto (abusivo riempimento della cava - accumulo di materiali inerti e di risulta) a quella di diritto, in quanto le particelle - pervenute al ricorrente per effetto della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli presso la Corte di Appello di Napoli n. 104 del 17.9.2001- su cui insisterebbe la cava, non sarebbero state oggetto della dichiarazione di pubblica utilità. Inoltre, non sussisterebbero i presupposti legittimanti la dichiarazione di pubblica utilità e l'esproprio sarebbe stato pronunciato al mero scopo di riesumare l'articolo 43 del T.U. n. 327/2001, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la nota decisione n. 293/2010.
3.1. La sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli n. 104 del 17.9.2001 così statuisce: “dichiara che ….. è proprietario della superficie di circa ha. 6.85.00 compresa tra i confini catastali verso il fiume delle p.lle 16,17,19 e 27 del foglio 85 del N.C.T. di Catanzaro e l’attuale sponda destra del fiume Alli e delimitata verso monte dalla linea, tracciata ortagonalmente alla sponda, che congiunge il punto più a monte del confine catastale con il fiume della p.lla 16 con l’attuale sponda del fiume stesso”.
L’impugnato Decreto di .Espropriazione n. 1035 -11/13 del 20/05/11 precisa: "Accertato che tra gli immobili da espropriare sono ricomprese le p.lle (495 del Fg. 85 ricadente nel Comune di Catanzaro e le p.lle ( 241 del Fg 25 ricadente nel Comune di Simeri Crichi le quali sono state oggetto di procedure di sdemanializzazione da parte della ditta proprietaria nel corso dell’iter espropriativo; Considerato che i predetti fondi, all’epoca dell'avvio della procedura di occupazione anticipata su immobili limitrofi appartenenti alla medesima ditta proprietaria, non erano identificati sulle mappe catastali e che pertanto, non è risultato possibile attivare alcuna procedura espropriativa, risultando gli stessi di proprietà demaniale; Preso atto che la ditta catastale "Mazza A….." risulta all'attualità proprietaria del predetti immobili i quali sono stati identificati catastalmente con i numeri 495 e 241, così come sopra riportati; Ravvisata la necessita di attivare la procedura espropriativa al sensi dell'art. 22 T. U. sopra detto, ricorrendo nel caso di specie la condizione prevista dall'art. 2 lett. a) del medesimo articolo ed attesa, altresì, l'imminente scadenza dei termini di pubblica utilità. Accertato che dette aree da espropriare parzialmente sono state oggetto di frazionamento in corso di approvazione recanti le esatte superfici da espropriare".
Il supplemento alla relazione di CTU, depositata in data 16.1.2015, precisa che “il Piano Particellare di esproprio redatto ed allegato al progetto definitivo, approvato e dichiarato di pubblica utilità in data 21.4.2004 non include le particelle n. 495 e n. 241 , rispettivamente di proprietà del ricorrente a seguito di sentenza n. 104/2001 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli , presso la Corte di Appello di Napoli “ (pag.11 e 13) .
Secondo la “Comeri spa” parte ricorrente avrebbe proceduto alla volturazione delle particelle su cui insiste la cava – a seguito della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli n. 104 del 17.9.2001- soltanto in data 21.10.2003, e, per giunta, esclusivamente nella sezione anagrafica ma non in quella topografica e planimetrica.
La relazione di CTU, depositata in data 2.4.2014 evidenzia “La voltura in catasto, per come si evince dalla visura storica per immobili (rif. All. n. 8) è avvenuta in data 21 ottobre 2003 e pertanto prima del 21 aprile 2004, data di approvazione del progetto definivo da parte dell'A.N.A.S. S.p.A. e relativo ai «lavori di costruzione della E90, tratto S.S. 106 Jonica — cat. 8 —
dallo svincolo di Squillace (Km 178+350) alto svincolo di Simeri Crichi (Km 191+500) e lavori di prolungamento della S.S. 280 dei "Due Mari" dallo svincolo di S. Sinato alto svincolo di Germaneto".
Anche se la trasposizione in mappa della numerazione delle particelle costituenti i terreni oggetto di controversia, per come denunciato dai resistenti, è avvenuta in ritardo, e comunque dopo la formazione del piano particellare grafico di espropriazione, approvato in data 16 novembre 2006 congiuntamente progetto esecutivo, nella banche dati del catasto le particelle erano costituite certamente in data antecedente al 21 ottobre 2003, diversamente non potevano essere volturate.
Alla data del 16 novembre 2006 le particelle erano in possesso da parte del ricorrente e sulle stesse insistevano opere edili e macchinari finalizzati alla coltivazione di una cava d'inerti, tale stato di fatto a certo, in quanto il sito è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori da parte del Settore Urbanistico del Comune di Catanzaro negli anni '80” (pag. 36 di 38).
Inoltre, la relazione del C.T.U., inerente le “valutazioni sulle osservazioni delle parti”, depositata il 2.4.2014, con riferimento alla particella 495, Foglio 85, agro di Catanzaro ed alla particella 241, Foglio 25. agro di ……., precisa che esse sono state oggetto di “voltura catastale n. 196523.1/2003 , in atti del 21/10/2003, come evidenziano le visure dell’immobile (allegato n.1 ) rilasciate dall’UTE di Catanzaro in data 31/03/.2005….Sin dalla stessa data 21/10/203 erano state riportate nelle mappe catastali le indicate particelle per come evidenziato dallo stralcio planimetrico rilasciato dall’Ufficio Tecnico Erariale di Catanzaro in data 20.10.2003 protocollo 195087, relativo al foglio di mappa n. 25 del Comune di Simeri Crichi dove si scorgono le delimitazioni grafiche delle particelle 240 e 241 (alleg. n..2) . Risulta completamente errato, pertanto, quanto affermato dai resistenti i quali giustificano di non aver potuto eseguire le legittime occupazioni delle superficie di terreno corrispondenti alle particelle 495 foglio 25 del Comune di Simeri Crichi perché non erano riportate in mappa. Altrettanto inattendibile risulta la tavola del piano particellare di esproprio consegnata al CTU dal consulente tecnico di parte della CO.MERI spa dal sottoscritto contestata in quanto non corrisponde a quella allegata al progetto pubblicato presso il Comune di Simeri Crichi al numero cronologico 84 del 18 marzo 2004. Ciò per i seguenti motivi:
-nella tavola del piano parcellare d’esproprio, allegato al progetto oggetto di pubblicazione, le zone da occupare sono retinate ed evidenziate con regolare legenda. Nella tavola allegata ai documenti consegnati al CTU ….le aree da occupare risultano delimitate con trattini appena visualizzate con matita nera e non sono evidenziate con regolare legenda.
Il progetto relativo ai lavori di costruzione della S.S. 18 Jonica è stato pubblicato presso il comune di Simeri Crichi il 18 marzo 2004 mentre la tavola oggetto di contestazione è datata 24 marzo 2004 e quindi redatta in epoca successiva alla data di pubblicazione del progetto.
La tavola contestata, infine, contrasta totalmente con quella del progetto esecutivo redatto dall’ANAS e datato 18-12-2008 nella quale alla zona oggetto di esproprio viene attribuita la seguente destinazione “deposito temporaneo materiali di smarino galleria Bellino Nord su futuro corpo stradale (allegato 3)”(pag. 1-2).
3.2. Orbene, acquisita mediante la Consulenza Tecnica una piena cognizione del fatto, utilizzabile, solo nel rispetto del limite del sindacato giurisdizionale, ritiene il Collegio che, nella specie, l’impugnato provvedimento si appalesa inficiato dai vizi di illegittimità denunziati, solo se si considera che dispone l’espropriazione in relazione a particelle non comprese nel piano particellare di esproprio e quindi non assoggettate alla dichiarazione di pubblica utilità.
Invero, dalla risultanze della CTU, emerge che l’impugnato decreto di esproprio sia supportato da motivazione erronea, in quanto fondata su erronei presupposti di fatto, con riferimento alla statuizione inerente alla particella 495 del F. 85, ricadente nel Comune di Catanzaro, ed alla p.lla 241 del F.g.25, ricadente nel Comune di Simeri Crichi.
Pertanto, il primo mezzo ed terzo mezzo si appalesano fondati nei limiti anzidetti.
3.3. Dalla illegittimità del suddetto decreto di esproprio, discende l’applicabilità dell'art. 42 bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, introdotto dall'art. 34, comma 1, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 293 del 2010, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 43 del medesimo T.U. sulle espropriazioni.
L’art. 42 bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è stato, a sua volta, oggetto di disamina da parte della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 71 del 30 aprile 2015, lo ha ritenuto esente dai profili di illegittimità denunziati, evidenziando, fra l’altro, che “le differenze rispetto al precedente meccanismo acquisitivo consistono nel carattere non retroattivo dell'acquisto (ciò che impedisce l'utilizzo dell'istituto in presenza di un giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al privato), nella necessaria rinnovazione della valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione e, infine, nello stringente obbligo motivazionale che circonda l'adozione del provvedimento”.
3.4. Sotto il profilo fattuale, e, ai fini della determinazione del valore della cava insistente sulla particella 495 del F. 85, ricadente nel Comune di Catanzaro, nonché sulla p.lla 241 del F.g.25, ricadente nel Comune di Simeri Crichi, occorre tenere conto delle risultanze emerse dalle relazioni di CTU.
In particolare, la relazione di CTU depositata in data 2.4.2014 precisa: “Tra i documenti trascritti nell’elenco allegato al Verbale di Accesso agli atti del 3/12/2014 prot. gen. 382131 redatto dal Dirigente di Servizio ing. Achille Labrini e riportati in allegato (allegati 8a+8z) è presente una nota dell’Assessorato Igiene Territorio-Ecologia ed Ambiente del Comune di Catanzaro del 24/02/1987 n. 405 , indirizzata alla ditta Bilotta Luigi e per conoscenza all’Ufficio Minerario Regionale, con la quale, nel richiamare l’istanza prodotta dalla ditta Bilotta Luigi del 02/10/1986 , viene richiesta l’Autorizzazione Regionale concessa per l’esercizio della cava (cfr.: allegato 8°) . A tale richiesta, il sig. …. nota di risposta del 12/03/1987 . acquisita all’Ufficio Regionale in data 17/03/1987 con prot. n. 1502 (cfr. allegato 8p) . ribadisce che l’attività di cava è stata denunciata in data 19/08/1982 con raccomandata n. 3831 e n. 3833, indirizzata rispettivamente al Comune di Catanzaro ed all’Ufficio Tecnico Minerario Regionale e che successivamente, in data 15/07/1986, si è provveduto a comunicare il nuovo nominativo della ditta estrattrice del materiale “ (pag. 8, ultimo capoverso e pag. 9, primo capoverso) .
Essa precisa altresì che, “con nota acquisita in data 10.3.1998 prot. n. 0099 (cfr. allegato Bp), il sig. … , facendo seguito ad una richiesta dell’Assessorato Industria Ufficio Cava Miniere della Regione Calabria del 20/01/1998 prot. n.0031 (cfr. all. 8v.), ha comunicato la cessazione dell’attività estrattiva a far data dal 16.06.1997 “ (pag. 9, secondo capoverso) .
Il supplemento di CTU depositato in data 18.1.2015 spiega: “E’ il caso di precisare che nella denuncia del 13/08/1982, compilata su modulo prestampato, seppur previsti, non sono stati indicati gli identificativi catastali del lotto oggetto di estrazione (foglio di mappa e numero di particella)” (cfr. allegato 8a).
La medesima relazione supplementare attesta altresì che “il sig. …. ha promosso ricorso contro il Comune di Catanzaro per l’annullamento del provvedimento del Sindaco di Catanzaro n. 4964 del 21/06/1989 (notificato in data 17/07/1989) ed avente ad oggetto il rigetto, ai sensi del 1° comma dell’art. 40 della Legge 47/85, delle domande di Condono Edilizio n. 32112 del 22/09/1986 e n. 42180 del 29/12/1986, inoltrate dallo stesso ricorrente ai sensi della Legge 47/85. Tale ricorso, inscritto al numero di registro generale 1727 del 1989, è stato dichiarato perento con Decreto pronunciato dal Giudice delegato dott. Antonio Andolfi in data 25/07/2012 e depositato in Segreteria il 25/07/2012 (cfr. allegato 5) .
Dall’Attestazione rilasciata dal Settore Urbanistica del Comune di Catanzaro in data 11/11/2014 prot. n. 87396, si evince che nessun altro provvedimento di sanatoria è stato richiesto dallo stesso ricorrente (cfr. allegato 6)” (pag. 6) .
Anche dall’Attestazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Simeri Crichi (CZ) del 02/12/2014, prot. n. 7945/1948 U.T., pervenuta allo scrivente a mezzo pec del 03/12/2014, si evince che all’attualità non risultano rilasciate, né richieste, autorizzazioni edilizie, relativamente all’esercizio della cava oggetto di perizia. Nella stessa attestazione viene anche precisato che all’attualità non risultano emessi provvedimenti sanzionatori con riferimento al bene ricadente nel territorio comunale di Simeri Crichi (cfr. allegato 7).
Quanto al quesito n. 4, risulta che “il terreno oggetto della procedura oblativa, per come dichiarato e sostenuto dallo stesso ricorrente, era utilizzato per la coltivazione di una cava d'inerti fluviali e non per uso agricolo. Lo stesso inoltre, confina a Nord-Est con il fiume Alli, per cui la sua espropriazione non ha prodotto nessun frazionamento del fondo di proprietà del ricorrente. Per le predette ragioni, lo scrivente, può affermare che nessun danno state subito dall'azienda agricola del ricorrente”.
Inoltre, la relazione di CTU depositata in data 2.4.2014 ha accertato che “con riferimento al quesito n. 3, non sono stati riscontrati difformità dei lavori eseguiti sugli originari terreni di proprietà del ricorrente, rispetto al progetto definitivo”.
3.5. Per quanto precede il ricorso deve essere accolto nei descritti termini e, per l’effetto va annullato l’impugnato provvedimento, facendo obbligo alla “ANAS spa” che, nel termine di 180 (centottanta giorni) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notifica se precedente, di valutare la permanenza o meno di un interesse pubblico all'acquisizione (non retroattiva) al suo patrimonio, delle particelle in questione, adottando il relativo provvedimento ovvero, in alternativa, la convenienza di restituirlo alla ricorrente, tuttora proprietaria, corrispondendo un importo pari al 5% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione illegittima relativamente tanto alla porzione utilizzata per la realizzazione dell'opera quanto a quella residua occupata strumentalmente ma non trasformata, incrementato per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso e fino al loro pagamento.
In caso di acquisizione, il relativo provvedimento dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Inoltre, l’eventuale provvedimento di acquisizione dovrà essere soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente e trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale, ai sensi del comma 7 dell'art. 42 bis del precitato D.P.R. n. 327 del 2001.
In caso di mancato accordo circa l'acquisizione del fondo o circa la sua restituzione, decorso il termine assegnato, la ricorrente potrà agire per l'esecuzione della presente sentenza chiedendo l'adozione delle misure necessarie, se del caso, mediante la nomina di un Commissario ad acta che provvederà in luogo della P.A. inadempiente.
4. In relazione al complesso quadro fattuale e giuridico inerente le condizioni della cava, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
8. La spese di CTU, indicate, nella parcella depositata in data 16.1.2015, secondo l’onorario massimo previsto dal D.M. n. 182 del 2002, nella somma di €. 12379,45, oltre IVA e CNP.A.I.A., possono essere ridotte e liquidate, secondo l’onorario medio previsto dal D.M. n. 182 del 2002, nella somma di €. 9.909,04, oltre IVA e CNP.A.I.A., vertendosi in relazione ad accertamenti non massimamente complessi e neanche richiedenti l’ausilio di strumentazione particolarmente sofisticata e/o il raggiungimento di luoghi eccessivamente disagiati.
Tali spese possono essere integralmente compensate fra le parti, in coerenza con l’orientamento secondo cui la compensazione tra le parti delle spese inerenti la consulenza tecnica d'ufficio, non avendo natura di condanna, ma solo di esclusione del rimborso rende legittima la decisione del giudice di ripartire in parti eguali tra la parte soccombente e quella vittoriosa le spese sostenute in corso di causa per l'espletamento della CTU (conf.: Corte di Cassazione Civ. Sez. VI, 24.6.2014 n. 14300; Corte Cass. n. 1023 del 17.1.2013) .
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e , per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento, facendo obbligo alla “ANAS spa” di provvedere nei modi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Liquida nella somma di €. €. 9.909,04, oltre IVA e CNP.A.I.A. le spese di CTU, in favore dell’ing. …., che pone a carico dell’Anas spa e del ricorrente in parti eguali, come in parte motiva.
Manda alla segreteria per il seguito di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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