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I tempi per la conclusione del procedimento espropriativo connessi ad un piano attuativo li detta il TUE

Pubblico
Venerdì, 5 Dicembre, 2014 - 01:00

Il TAR Veneto affronta il tema di un procedimento ablativo connesso ad un piano attuativo nel quale il Comune deve agire per conto di un Consorzio. A fronte della richiesta di inadempimento el Consorzio, viene affermata la legittimità dell'operato della PA, fondandosi, i tempi per la conclusione del procedimento, non sulla classica disposizione di cui all'art.2 della legge n.241/90 ma su quelle dell'art.13 del d.P.R. n. 327/01
 
 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, (Sezione Seconda), sentenza n.1344 de3 24 ottobre 2014, sul procedimento espropriativo realizzato per conto di un Consorzio da parte del Comune, sui tempi del procedimento 
 
N. 01344/2014 REG.PROV.COLL.
 
N. 00881/2014 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2014, proposto da: 
Consorzio Distretto in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia, via Torino, 125; 
contro
Comune di Mirano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stella Gidoni, domiciliato ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R.; 
nei confronti di
Viviana Castaldello, Carlo Alberto Castaldello, Franca Cazzin, rappresentati e difesi dall'avv. Gloria Mariano, domiciliati ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R.; 
- per l'accertamento della illegittimità del silenzio - inadempimento tenuto dal comune di mirano in ordine al procedimento di esproprio nei confronti dei proprietari dissenzienti delle aree ricomprese nel piano di lottizzazione di iniziativa privata c2.1/1 "consorzio distretto di mirano capoluogo", avviato su istanza della ricorrente in data 8 luglio 2013 e , conseguentemente, per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla ridetta istanza e/o comunque di concludere il procedimento avviato;
- per la conseguente condanna del Comune di Mirano a provvedere, ovvero per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo della stessa;
- per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno prodotto dal ritardo illegittimamente serbato.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mirano e di Viviana Castaldello e di Carlo Alberto Castaldello e di Franca Cazzin;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Il caso di specie riguarda un procedimento espropriativo d’immobili in proprietà dei dissenzienti di un comparto urbanistico oggetto di pianificazione attuativa d’ iniziativa privata.
In particolare, il Consorzio urbanistico ricorrente, che ha completamente realizzato le opere di urbanizzazione previste dalla Convenzione urbanistica attuativa ed intende procedere al loro collaudo e alla loro cessione, agisce, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., per ottenere la condanna del Comune a concludere il procedimento di esproprio di un’area appartenente ad alcuni proprietari dissenzienti, sig.ri Cazzin e Castaldello, sulla quale nel frattempo è stata realizzata dal Consorzio parte di una strada.
Questi ultimi, infatti, rimasti estranei alla convenzione urbanistica, si sono rifiutati di cedere al Consorzio, o direttamente al Comune, la suddetta area.
Per cui, dopo una lunga fase di trattative non andate a buon fine, il Comune di Mirano, al fine di permettere al Consorzio di adempiere agli obblighi previsti in convenzione, ha avviato, in data 8 luglio 2013, il procedimento espropriativo dei mapp.li 274 e 4004, Fg. 10, indicando in 180 giorni il tempo di conclusione del procedimento, periodo ampiamente decorso senza che l’esproprio si sia realizzato.
Il Consorzio formula anche domanda di risarcimento dei danni economici subiti a causa dell’inerzia del Comune.
Si è costituito il Comune di Mirano contestando la sussistenza di un proprio inadempimento, e ciò, sia in quanto al procedimento espropriativo non sono applicabili i termini di cui all’art. 2 L. 241/1990, sia in quanto la mancata tempestiva conclusione del procedimento era dipesa da circostanze esterne e non controllabili, quali, da ultima, la mancata accettazione dell’indennità di esproprio da parte dello stesso Consorzio, chiamato alla corresponsione della stessa.
Si sono costituiti anche i controinteressati, sig.ri Cazzin e Castaldello chiedendo il rigetto del ricorso e formulando una serie di domande riconvenzionali di accertamento dell’illegittimità della procedura seguita dal Consorzio, di risarcimento dei danni da parte di quest’ultimo e di determinazione dell’indennità di esproprio.
All’udienza del 22 ottobre 2014, all’esito della discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente devono essere giudicate inammissibili le domande riconvenzionali proposte dai controinteressati, in quanto non proposte a mezzo di ricorso incidentale ritualmente notificato alle controparti.
2. Il ricorso è invece infondato.
2.1. Ed infatti, l’espropriazione delle aree del comparto urbanistico appartenenti ai proprietari dissenzienti è prevista dall’art. 21 della L.R. n. 11/2004 e, pur costituendo una ipotesi particolare di procedura espropriativa (essendo rimessa all’iniziativa del Consorzio che è il beneficiario dell’espropriazione ed essendo uno strumento per risolvere anche conflitti d’ interessi interprivati), questa non è disciplinata da alcuna norma di legge o di regolamento.
Ne deriva che alla fattispecie in questione devono applicarsi le norme previste in tema di procedimento espropriativo dal D.P.R. n. 327/2001, in quanto compatibili.
Tali norme prevedono termini procedimentali propri e diversi da quelli stabiliti in via sussidiaria dall’art. 2 L. 241/1990, erroneamente invocati dal ricorrente.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del T.U. espropri, il decreto di esproprio deve essere emanato entro il termine di cinque anni decorrente dalla dichiarazione di p.u., ovvero entro il limite di efficacia del piano attuativo.
Ciò premesso - considerato inoltre che il termine di 180 giorni che l’amministrazione si è auto-assegnata per la conclusione del procedimento espropriativo è da ritenersi meramente indicativo e non perentorio, non derivando da una norma di legge e di regolamento - ne consegue l’insussistenza di alcun ritardo del Comune nella conclusione del procedimento in parola e pertanto l’infondatezza del ricorso.
2.2. In ogni caso alcun inadempimento pare imputabile alla pubblica amministrazione anche da un punto di vista più sostanziale.
Ed infatti, una volta che il Comune di Mirano, già antecedentemente alla proposizione del ricorso, ha effettuato la perizia di stima dei mappali espropriandi ed ha determinato la somma che il Consorzio dovrà liquidare ai proprietari dissenzienti a titolo d’indennità di esproprio, invitando, poi, quest’ultimo al deposito della somma presso la Tesoreria del Comune di Mirano, esso null’altro doveva fare se non attendere le ufficiali determinazioni del Consorzio, dalle quali, allo stato, dipende il compimento della procedura espropriativa. Peraltro, le attuali contestazioni del Consorzio in ordine alla determinazione dell’indennità e all’individuazione delle aree espropriande esulano dall’oggetto del presente giudizio.
3. Pertanto, il ricorso avverso il silenzio deve essere respinto.
4. Per le suesposte considerazioni deve essere respinta anche la domanda di risarcimento del danno, non essendo ravvisabile alcuna inerzia da parte dell’amministrazione.
5. Considerata la peculiarità della fattispecie, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta;
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dai controinteressati;
compensa le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi,Presidente
Giovanni Ricchiuto,Referendario
Nicola Fenicia,Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pubblicato in: Espropriazioni per P.U. » Commenti

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