Convenzioni urbanistiche: obblighi propter rem
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n. 2351 del 19 marzo 2026, sulle obbligazioni nascenti da convenzioni urbanistiche
MASSIMA
Le obbligazioni assunte dai privati con convenzioni urbanistiche (o di lottizzazione) hanno natura "propter rem" non solo quando attengono alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria in senso stretto, ma anche quando riguardano opere ulteriori ("oneri concertativi") - quali, nel caso di specie, la realizzazione di una strada di collegamento extra ambito - purché tali opere siano funzionali al corretto assetto del territorio e costituiscano condizione dell'edificabilità convenuta; ne consegue che tali obblighi si trasmettono, in regime di ambulatorietà ex art. 28, L. n. 1150/1942, a tutti gli aventi causa degli originari lottizzanti, i quali ne rispondono in via solidale nei confronti del Comune.