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Assegnazione aree in convenzione - TAR Puglia, sez. III, sent. n. 58 del 15.01.2015

Pubblico
Domenica, 1 Febbraio, 2015 - 01:00

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), sentenza n. 58 del 15 gennaio 2015, sulla assegnazione aree oggetto di convenzione 
 
N. 00058/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 00710/2011 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
(Sezione Terza)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 710 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Domenico Berardi, in proprio e nella qualità di socio unico accomandatario della “Berardi Imballaggi di Berardi Domenico & C – Società in accomandita semplice”, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abbamonte, Pasquale Chieco, con domicilio eletto presso Pasquale Chieco, in Bari, via Melo, n. 114; 
contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso Rossella Chieffi, in Bari, via P. Fiore, n. 14; 
per l'annullamento,
del provvedimento del Comune di Ruvo di Puglia - Settore Servizio Tecnico - prot. n. 10064 del 10/5/2011, avente ad oggetto la risposta alla richiesta di calcolo definitivo del dovuto per l’assegnazione dell’area oggetto della convenzione rep. n. 2633 del 14 febbraio 2001; di ogni altro atto anteriore, connesso, consequenziale comunque lesivo, comprese le valutazioni tutte contenute in detta missiva e gli asseriti accertamenti.( in riassunzione ex art. 105 comma 3 c.p.a. del ricorso n. 710/2011),
per l’accertamento del costo effettivo di acquisizione del lotto n. 17 assegnatogli, che stima pari a € 35.899,85, e
per la condanna del Comune, previa detrazione della somma di € 92.151,13 già corrisposta, alla restituzione in suo favore di € 420.707,72, oltre interessi.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Pasquale Chieco e Rossella Chieffi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, nella qualità di socio accomandatario della “Berardi Imballaggi di Berardi Domenico & C – Società in accomandita semplice”, in data 15.4.2004 stipulava con il Comune di Ruvo di Puglia una convenzione con la quale cedeva, al prezzo di € 10.33 al mq, un suolo di 19.407 mq - compreso nel piano per gli insediamenti produttivi (PIP) approvato con delibera della G.R n. 282 del 15 aprile 1999 - chiedendone, in seguito, l’assegnazione per il corrispettivo provvisorio di € 39.19 al mq, salvo liquidazione definitiva da calcolarsi, ai sensi dell’art. 3 della convenzione, sulla base dell’effettivo costo finale di acquisizione delle aree e delle relative opere di urbanizzazione.
Avendo quindi versato al Comune un corrispettivo provvisorio di € 794.303,36 (€ 200.544,66 mediante cessione volontaria di 19.407 mq, e € 548.758,70 con pagamento monetario) per l’assegnazione del lotto n. 17 dell’estensione di 19.118 mq, comprensiva della quasi totalità delle aree cedute, chiedeva al Comune di liquidare in via definitiva il corrispettivo dovuto e di procedere al conseguente conguaglio.
Il Comune comunicava di non poter procedere a detta operazione con nota del 26.6.2008, che il ricorrente impugnava davanti a questo TAR.
Ottenuto, con sentenza n. 885 del 10 marzo 2010, l’annullamento della predetta nota per difetto di motivazione, Domenico Berardi, nella spiegata qualità, agiva per l’ottemperanza di tale giudicato, chiedendo calcolarsi, previa nomina di un commissario ad acta, l’ammontare definitivo dell’importo da essa dovuto al Comune per l’assegnazione delle aree ricadenti nel PIP, in esecuzione, in particolare, del punto 3.2.4 della sentenza che così dispone: “Si può dunque affermare, in conclusione di tutto quanto sopra esposto, che ai fini di determinare in via definitiva il corrispettivo dovuto dalla ricorrente al Comune di Ruvo di Puglia, in adempimento di quanto stabilito all’art. 3 della convenzione 15 aprile 2004, le parti dovranno fare riferimento ai costi effettivi di acquisizione delle sole aree incluse nel lotto 17: di esse é già definitivo il prezzo di acquisizione dei fondi pervenuti al Comune dalla stessa ricorrente”.
Nello stesso giudizio impugnava poi, con motivi aggiunti, il sopravvenuto provvedimento n. 10064 del 20.5.2011 che gli riconosceva, a conguaglio fra quanto versato e l’importo effettivamente dovuto, un credito di soli € 92.151,03, contestando l’addebito a suo carico di oneri che riteneva non esigibili dal Comune.
Il TAR, con sentenza n. 615/12, accoglieva il ricorso, nominando un commissario ad acta, che, in esecuzione della sentenza n. 885/2010 e all’esito delle verifiche condotte, riconosceva al ricorrente un credito di € 326.713,84.
Il Comune interponeva appello che il Consiglio di Stato accoglieva, con rinvio al primo giudice, dichiarando sia l’improcedibilità del ricorso per l’ottemperanza - essendo sopravvenuto medio tempore il provvedimento del Comune n. 10064 del 20.5.2011 di liquidazione dei costi di acquisizione - sia la nullità della sentenza, perché resa con il rito in camera di consiglio, in considerazione del fatto che il provvedimento sopravvenuto, censurato per elusione del giudicato, avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso ordinario, giacché l’ottemperanda sentenza – annullando il provvedimento per vizio di motivazione - aveva solo sancito l’obbligo di provvedere, senza porre vincoli sul contenuto dell’ulteriore attività amministrativa.
Il ricorrente agisce oggi in riassunzione per l’annullamento del provvedimento n. 10064 del 20.5.2011, già impugnato con motivi aggiunti, per l’accertamento del costo effettivo di acquisizione del lotto n. 17 assegnatogli, che stima pari a € 35.899,85, ed infine per la condanna del Comune, previa detrazione della somma di € 92.151,13 già corrisposta, alla restituzione in suo favore di € 420.707,72, oltre interessi (€ 548.758,70 – € 92.151,13 - € 35.899,85 = € 420.707,72).
Il gravame muove dal presupposto che ai sensi dell’art. 3 della convenzione stipulata il 14.2.2004 il corrispettivo a carico del ricorrente per l’assegnazione delle aree comprese nel lotto n. 17 sia la risultante di due aggregati:
a) il costo di acquisizione delle sole aree comprese nel lotto n. 17 (19.118 mq dei 19.407 mq trasferiti al Comune dal ricorrente con cessione volontaria), come stabilito dal giudicato del TAR Puglia n. 885/2010, che ammonta ad € 200.544,66 (€ 10,33 X 19.407), somma che il ricorrente non ha percepito perché avrebbe dovuto restituirla quasi totalmente, quale costo di acquisizione del lotto n. 17;
b) il costo delle opere di urbanizzazione primaria sostenuto dal Comune per l’attuazione del PIP.
Deduce quindi che il provvedimento gravato è viziato da eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione dell’art. 3 della convenzione, sulla base delle seguenti evidenze documentali, desunte dalla relazione del commissario ad acta (allegato n. 8 del ricorso):
- l’importo che il Comune sostiene di aver corrisposto alla ditta esecutrice dei lavori di urbanizzazione è pari a € 1.539.947,77, mentre dal certificato di collaudo risulta, per lo stesso titolo, un esborso di € 1.135.631,31, (pagine 8 e 17 del verbale collaudo – allegato n. 9 del ricorso).
- i costi per le opere di urbanizzazione sono posti per intero a carico del ricorrente, nonostante il Comune abbia percepito e utilizzato contributi regionali, nell’ambito del POR Puglia 2000-2006, per un importo pari a € 949.747,49, come documentato nella relazione del commissario ad acta e dalla nota della Regione Puglia 10664 del 29.5.2012, mentre, una volta detratto detto importo dalle spese per le opere di urbanizzazione, residua un costo effettivo di € 185.883,82, ben diverso dal costo di € 1.539,947,77 indicato nel provvedimento impugnato e ripartito fra gli assegnatari dei lotti in proporzione all’estensione;
- il riparto dei costi delle opere di urbanizzazione avrebbe dovuto essere effettuato sull’intera superficie – 98,990 mq - dell’area PIP, comprensiva delle aree, così dette a standard, destinate ex d.M. 1444/8, a servizi di pubblica utilità, mentre, con i chiarimenti resi al commissario ad acta, il Comune ha dichiarato di aver ripartito detti costi sulla minor superficie di 77.409 mq, detratte cioè le aree a standard di proprietà pubblica che occupano una superficie di 21.581 mq;
- l’onere pari a € 3.99/mq - per un importo complessivo di € 76.280,82 (19.118 mq x € 3.99) posto a carico del ricorrente - imputato ai costi di acquisizione delle aree a standard (10.33 x 21.581 mq) e alle pratiche amministrative inerenti ad espropri, allacci alle pubbliche reti, onorari, contenziosi etc. (nota del Comune del 15.5.2012, prot. 9493 all. 10 del ricorso) non sarebbe dovuto perché il ricorrente ha ceduto 19.407 mq comprensivi di aree per servizi, ricevendone in assegnazione 19.118; gli altri oneri, oltre che privi di riscontro documentale, non sarebbero addebitabili al ricorrente che ha ricevuto in assegnazione aree non espropriate, ma oggetto di cessione volontaria;
- dalla ripartizione sull’intera superficie PIP (mq 98.990) del costo sostenuto per le opere di urbanizzazione, pari a € 185.883,82, si ottiene quindi il costo unitario medio, che, moltiplicato per la superficie del lotto 17 (mq 19.118 ) , comporta un costo effettivo di € 35.899,85 a carico del ricorrente, il quale, avendo già corrisposto il costo di acquisizione delle aree (€ 200.544,66 mediante cessione volontaria) e versato un anticipo sui costi di urbanizzazione pari a € 548.758,70, risulta creditore nei confronti del Comune di € 512.858,85 (cui vanno detratti € 92.151,13 già versati dal Comune): il credito definitivo del ricorrente ammonterebbe dunque a € 420.708,72.
Si è costituito il Comune di Ruvo di Puglia che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in riassunzione, perché introdurrebbe nuove questioni rispetto al thema decidendum dell’originario ricorso per motivi aggiunti, oggetto di rinvio a questo TAR per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, come dimostrerebbe il fatto che, nel ricorso originario, il ricorrente aveva chiesto la restituzione di € 347.318,00, mentre, nel giudizio in corso, chiede la diversa somma di € 420.708,72, facendo riferimento alla relazione del commissario ad acta, ancora sub iudice perché oggetto di reclamo di entrambe le parti.
Nel merito il Comune nega che le opere di urbanizzazione primaria realizzate sul lotto n. 17 siano state finanziate per intero con i fondi regionali POR 2000 – 2006, sostenendo invece che detti finanziamenti sarebbero stati impiegati, concorrendovi nella misura del 14,12%, solo per completare opere già realizzate dal Comune per un importo complessivo di € 5.187.065,64.
1. Ritenuta la giurisdizione di questo Tribunale - stante il giudicato formatosi in merito con la sentenza 885/10 e la natura di accordo ex art. 11 l. 241/90 ascrivibile alla convenzione, della cui esecuzione si discute per la stima del corrispettivo dovuto dal ricorrente per l’assegnazione dei suoli PIP - il Collegio ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, considerato che, come quello in esame, anche il ricorso per motivi aggiunti, dal quale ha avuto origine il presente giudizio, aveva ad oggetto l’annullamento del provvedimento di quantificazione dei costi di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione, in quanto considerato erroneo, sotto il duplice profilo del calcolo del corrispettivo provvisorio versato dal ricorrente per l’assegnazione delle aree e del costo delle opere di urbanizzazione.
Ne consegue che per accertare se di errori si tratta, ossia - stando ai motivi di ricorso, gli stessi dell’originario ricorso per motivi aggiunti - se effettivamente c’è stato travisamento dei fatti, è prioritario stabilire quale sia l’importo corretto, secondo i criteri indicati dall’art. 3 della convenzione inter partes.
A tal fine il ricorrente, nel ricorso per motivi aggiunti (all. 4 del ricorso), aveva chiesto disporsi una consulenza tecnica, proprio per accertare quali siano state le spese per opere di urbanizzazione, le spese varie e quali le somme dovute in restituzione al Berardi, tenuto conto dei versamenti a suo tempo effettuati in € 749.303,36 per la cessione del suolo.
1.1. Non è poi inutile osservare che l’accertamento del rapporto negoziale e delle obbligazioni reciproche assunte dalle parti con la convenzione di cessione ed assegnazione dei suoli PIP è pregiudiziale alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, che presuppone detto accordo.
E’ quindi evidente che il thema decidendum introdotto in riassunzione, non esorbita da quello già oggetto del ricorso per motivi aggiunti e dunque non ricorre la violazione del divieto di nova eccepita dal Comune.
2. Nel merito occorre preliminarmente stabilire se la relazione del commissario ad acta, resa in seno al giudizio per l’ottemperanza, definito in appello con pronuncia di improcedibilità, possa avere rilevanza nel presente giudizio ai fini dell’accertamento del costo effettivo di acquisizione delle aree PIP, considerato che il ricorrente sovente fa riferimento ai dati e documenti ad essa allegati e il Comune ne contesta l’utilizzabilità, siccome non definitiva, perché impugnata con reclamo da entrambe le parti.
In linea di principio occorre premettere che il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., può disporre d’ufficio l’acquisizione di elementi probatori necessari alla decisione, in considerazione della non piena disponibilità della prova da parte del ricorrente che ne abbia fornito almeno un principio (c.d. sistema dispositivo con metodo acquisitivo).
Considerato poi che il provvedimento gravato è censurato per errori nella liquidazione del costo di acquisizione delle aree e degli altri oneri posti a carico del ricorrente assegnatario, considerato altresì che, per accertare se sussiste il dedotto vizio di eccesso di potere per errore nei (fatti) presupposti, deve farsi riferimento ai dati che solo il Comune possiede, perché ha anticipato tali costi, tutti i documenti, specie se provenienti dal Comune, allegati alla relazione del commissario ad acta che il Collegio riterrà rilevanti, saranno utilizzabili ai fini della decisione perché avrebbero potuto, anzi dovuto, essere oggetto di ordine di esibizione, ai sensi della disposizione citata.
2.2. Né può avere rilievo il fatto che la relazione sia stata impugnata con reclamo sia dal Comune che dal ricorrente, poiché l’improcedibilità del ricorso in ottemperanza, pronunciata dal Consiglio di Stato, si estende agli incidenti - tali sono i reclami avverso i provvedimenti del commissario ad acta - del relativo procedimento ai quali, dunque, potrà essere attribuito valore probatorio nei limiti e alle condizioni predetti.
3. L’esame dei motivi di ricorso evidenzia che effettivamente il Comune ha agito in violazione dell’art. 3 della convenzione stipulata interpartes.
Infatti il provvedimento di liquidazione dei costi di acquisizione delle aree assegnate, costituisce atto di esecuzione della convenzione, che all’art. 3 fa riferimento ai soli costi di acquisizione dei suoli e a quelli per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
3.1. Con riferimento alla prima voce - costi di acquisizione dei suoli – è vincolante la sentenza di questo Tribunale 885/2010, passata in giudicato, che prescrive che le parti dovranno fare ricorso ai costi effettivi di acquisizione delle sole aree incluse nel lotto 17, del quale fanno parte i suoli ceduti dal Berardi.
Ciò comporta che sono senz’altro esclusi dal costo effettivo, a carico del ricorrente, gli oneri espropriativi per le aree non comprese nel lotto 17 e quelli ad essi connessi.
3.2. Quanto alla seconda voce - costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria - occorre prima di tutto stabilire se il Comune possa porre a carico degli assegnatari l’intero costo delle opere di urbanizzazione primaria, anche se, per realizzarle, ha ricevuto finanziamenti da parte della Regione.
Anche in tal caso il Collegio non può esimersi dal considerare che la sentenza 885/2010, nel ritenere che la convenzione abbia inteso applicare l’art. 35 l. 865/71, ha stabilito, con autorità di giudicato, che lo scopo della norma è quello di assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune per acquisire la proprietà delle aree comprese nei piani PEEP o PIP e per urbanizzarle.
Deve cioè trattarsi di spese finanziate da somme afferenti a risorse proprie del Comune, che devono essere rimborsate per evitare un passivo di bilancio imputabile all’operazione di acquisizione e urbanizzazione delle aree, mentre, ove tali somme derivino da finanziamenti esterni, il rimborso, eventualmente posto a carico degli assegnatari, determinerebbe un attivo di bilancio per il Comune, incompatibile con la ratio della disposizione, che intende invece solo evitare una perdita o un depauperamento del patrimonio finanziario dell’Ente.
Ne consegue che, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria gravanti sul ricorrente, non si dovrà tener conto del contributo versato dalla Regione per realizzare le opere di urbanizzazione sui suoli compresi nel piano PIP, la cui entità, come ammesso dallo stesso Comune (pag. 3 memoria del 19.11.2014 punto 3), risulta pari a € 949.747,49.
C’è invece contestazione sull’importo totale – comprensivo del contributo regionale - speso per le opere di urbanizzazione dei suoli PIP.
Detto importo, secondo il Comune ammonterebbe, in base al rendiconto trasmesso alla Regione e da questa validato, ad € 1.539.947,77, mentre, secondo il ricorrente, in base al verbale di collaudo (pag. 17 dell’all. 9 del ricorso), sarebbe pari ad € 1.135.631,31.
Esaminando lo stralcio della rendicontazione presentata alla Regione Puglia (all. 4 dei documenti depositati dal Comune il 29.10.2014) risultano importi - per voci quali: lavori a misura a corpo in economia, allacciamenti ai pubblici servizi, acquisizione aree, oneri per la sicurezza– coincidenti con quelli evidenziati nel verbale di collaudo, cui fa riferimento il ricorrente, il cui totale, comprensivo di imposte, però ammonta a € 1.418.721,67.
Il Collegio ritiene pertanto che debba farsi riferimento a tale importo, perché contenuto nel documento indicato dal Comune quale rendiconto dei lavori di urbanizzazione primaria cofinanziati dalla Regione e da questa approvato.
Quanto ai costi per l’acquisizione delle aree a standard e quelli ad essi connessi (onorari, spese legali, etc.) e gli allacciamenti alle reti pubbliche, pare evidente che il Comune li abbia posti due volte a carico del ricorrente:
a) una prima volta nel rendiconto trasmesso alla Regione per complessivi € 1.418.721,67, che analiticamente riporta il costo di acquisizione delle aree a standard per € 155.045,59, quello per gli allacciamenti alle reti pubbliche per € 6.833,33 e quello per attività di consulenza o di supporto per € 7.532,19;
b) una seconda volta a titolo di “altri oneri sostenuti per l’attuazione e del PIP” quantificati un € 3.99 mq per “acquisizione aree destinate a sedi stradali e aree standard” e “somme varie occorse per la realizzazione degli allacci alle pubbliche reti, onorari, contenziosi, etc.” per un importo a carico del ricorrente di € 76.280,82 ( provvedimento impugnato e nota prot. 9493 del 15.5.2012 – allegati n.3 e n. 13 del ricorso), la cui quantificazione non risulta peraltro adeguatamente documentata, in termini di costi effettivi per le opere di urbanizzazione primaria, come dimostra il tenore della nota comunale prot. 9493 del 15.5.2012 (all. 13 ricorso) che tenta di giustificarne l’entità in modo indiretto – mancano gli atti di approvazione della spesa- e dunque non probante.
Non può invece condividersi il riparto dei costi di urbanizzazione anche sulle aree destinate a standard, espropriate ed acquisite al patrimonio del Comune, poiché ne conseguirebbe un onere a carico del Comune di spese, dalle quali deve essere tenuto indenne, ai sensi dell’art. 35 della l. 875/71 e del giudicato di questo TAR (885/2010) che ne fa applicazione.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato,
a) nella parte in cui pone a carico del ricorrente importi, per l’acquisizione delle aree ricadenti nel PIP, comprensivi degli oneri di espropriazione per aree non comprese nel lotto n. 17 a lui assegnato;
b) nella parte in cui in cui calcola gli oneri di urbanizzazione senza detrarre i finanziamenti regionali, pari a € 949.747,49, a tal fine impiegati, ponendoli a carico del ricorrente in ragione della superficie assegnata;
c) nella parte in cui duplica i costi per l’acquisizione delle aree a standard e per le urbanizzazioni, contabilizzandoli sia nel rendiconto presentato alla Regione, sia nel calcolo degli oneri per l’“acquisizione aree destinate a sedi stradali e aree standard” e delle “somme varie occorse per la realizzazione degli allacci alle pubbliche reti, onorari, contenziosi, etc.”, addebitati al ricorrente per un costo unitario medio di € 3.99/mq;
d) nella parte in cui pone a carico del ricorrente oneri pari a 3.99/mq - per un totale di € 76.280,82 - che non risultano direttamente documentati come spese effettive sostenute dal Comune per le opere di urbanizzazione primaria.
Pertanto considerato:
- che il costo di acquisizione delle aree addebitabile al ricorrente è quello inerente alle sole aree a lui assegnate ed è pari al prezzo di cessione volontaria - per complessivi € 200.544,66 - già corrisposto dal ricorrente,
- che l’importo speso dal Comune per i lavori di urbanizzazione, detratto il contributo regionale finanziato dai fondi POR 2000-2006. ammonta a € 468.974,49 (1.418.721,67 – 949.747,4),
- che tale ultimo importo deve essere ripartito fra tutti gli assegnatari delle aree PIP proporzionalmente all’estensione della relativa superificie e pertanto la somma a carico del ricorrente è pari a € 468.974,49 : 77.409 mq X 19.118 mq = € 115.824,36,
l’importo da restituire al Berardi, è pari a € 432.934.34 dal quale andrà detratta la somma già restituita di € 92.151,13.
Le spese, tenuto conto della parziale soccombenza del ricorrente, sono poste per due terzi a carico del Comune e compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti spiegati in motivazione e, per l’effetto,
- annulla il provvedimento impugnato,
- accerta che il credito vantato nei confronti del Comune di Ruvo di Puglia da Domenico Berardi, in proprio e nella qualità di socio unico accomandatario della “Berardi Imballaggi di Berardi Domenico & C – Società in accomandita semplice”, ammonta ad € 432.934.34 comprensivo della somma di € 92.151,13 già restituita;
- condanna il Comune di Ruvo di Puglia al pagamento di € 340.783,21 in favore di Domenico Berardi, in proprio e nella qualità di socio unico accomandatario della “Berardi Imballaggi di Berardi Domenico & C – Società in accomandita semplice”
Condanna il Comune al pagamento di € 1.500 per spese di giudizio, già compensate per un terzo, oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti,Presidente
Desirèe Zonno,Primo Referendario
Maria Colagrande,Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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