Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Convenzioni di lottizzazione scadute - TAR Lazio, sez. II bis, sent. n. 9907 del 22.09.2014

Pubblico
Giovedì, 30 Ottobre, 2014 - 01:00

Piano di lottizzazione – convenzioni – opere di urbanizzazione – prescrizioni 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 9907 del 22 settembre 2014, sulle convenzioni di lottizzazione, sugli oneri previsti dal piano di lottizzazione
 
La massima 
Ove si tratti di asservire per la prima volta ad insediamenti edilizi aree non ancora utilizzate, che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria volte a soddisfare le esigenze della collettività – si rende necessario un piano attuativo (particolareggiato o di lottizzazione), quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire.
Lo scopo di garantire che all’edificazione del territorio a fini residenziali corrisponda l’approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, le quali, a loro volta, garantiscono la normale qualità del vivere in un aggregato urbano. Diversamente opinando, con il rilascio di singoli permessi di costruire in area non urbanizzata, gli interessati verrebbero legittimati ad utilizzare l’intera proprietà a fini privati, scaricando interamente sulla collettività i costi conseguenti alla realizzazione di infrastrutture per i nuovi insediamenti.
La possibilità di derogare all’obbligo dello strumento attuativo è – in verità – ammissibile ma esclusivamente in ipotesi del tutto eccezionali, caratterizzate da una situazione di fatto che da quello strumento consenta di prescindere con sicurezza, in quanto oggettivamente non più necessario, essendo stato pienamente raggiunto il risultato (in termini di adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie previste dal piano regolatore) cui lo stesso strumento è finalizzato. 
Il piano di lottizzazione – previsto dall’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall’art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 – perde efficacia alla scadenza del termine massimo di dieci anni (così come avviene per il piano particolareggiato): affinché tale strumento possa ritenersi perfezionato è, altresì, necessaria la stipulazione di un’apposita convenzione (la quale accede al piano stesso), cui resta subordinato anche il rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione delle opere. 
incidendo la convenzione sulla stessa procedura di perfezionamento del Piano di lottizzazione e, dunque, sull’efficacia di quest’ultimo, la mancata stipula della convenzione inibisce il rilascio da parte dell’Amministrazione dei titoli abilitativi utili per la realizzazione del Piano stesso (cfr., tra le altre, TAR Puglia, Lecce, n. 2133/2014, già citata). 
Ove, invece, la convenzione sia stata stipulata, il rilascio dei titoli abilitativi di cui si discute è possibile, con l’ulteriore precisazione che – a tale fine – non è comunque necessario che le parti abbiano già provveduto all’adempimento di tutti gli incombenti sugli stessi gravanti, realizzando le opere di urbanizzazione primarie e secondarie prescritte. Come ampiamente riconosciuto in giurisprudenza, “il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è” meramente “subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi” e non, quindi, all’effettiva e concreta realizzazione di quest’ultime. 
Ancorchè la convenzione sia scaduta e, quindi, risulti maturato il termine ultimo prescritto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste, ove quest’ultime risultino incomplete l’obbligo per i lottizzanti di ultimare le stesse permane.
La completa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria contemplate nella convenzione di lottizzazione non costituisce – di per sé – una condizione per il rilascio di titoli edilizi da parte dell’Amministrazione.
Con il decorso del termine di dieci anni per il piano di lottizzazione, diventano inefficaci unicamente le previsioni del piano attuativo che non abbiano avuto concreta attuazione, “cosicché non potranno più eseguirsi gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, né si potrà procedere all’edificazione residenziale, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del piano regolatore generale e con le prescrizioni del piano attuativo, che per questa parte ha efficacia ultrattiva”. 
Scaduta la convenzione, l’Amministrazione riassume pienamente le proprie potestà di pianificazione territoriale, risultando pienamente reintegrata nella discrezionalità in ordine alle scelte sul governo del territorio, ivi compresa quella di imprimere alle aree una destinazione diversa da quella convenzionale, con l’unico limite della tutela di stati di affidamento, eventualmente suscitati dalla convenzione stessa qualora questa “sia stata … pienamente adempiuta”.
 
 
N. 09907/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10921/2011 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10921 del 2011, proposto da: 
Valentino Buttinelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo Tomei e Bruno Bassotti, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, situato in Roma, via A. Poliziano n. 27; 
contro
Comune di Labico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Capri, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99; 
nei confronti di
Massari Antonio,
Massari Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Maria Vadalà, con domicilio legale – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge – presso la Segreteria del TAR del Lazio, situato in Roma, via Flaminia n. 189;
Massari Mirella, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Bileci, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Giovanni Battista Martini n. 13;
Costruzioni Cugini F. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Colagrande e Rosina De Marco, con domicilio eletto presso lo studio del primo, situato in Roma, viale Liegi n. 35/B; 
per l'annullamento,
previa sospensione,
- del permesso di costruire n. 22 rilasciato dal Comune di Labico il 20/05/2011, prot. 3407, inerente il “progetto per la realizzazione di due edifici del tipo quadrifamiliare, ciascuno composto da n. 4 unità residenziali su due livelli, oltre accessori ai piani seminterrato e sottotetto”, ubicati in via dello Sport sc, foglio 4, mappale 222, all’interno dell’area interessata dal piano di lottizzazione denominato “Sassi Grossi – lotti 5 e 6”, permesso rilasciato ai sig.ri Giovannina Ficoroni, Antonio Massari, Francesco Massari, Mirella Massari e Costruzioni Cugini F. Srl, pervenuto in piena conoscenza al ricorrente in data 6 ottobre 2011, dopo richiesta di accesso agli atti;
- di ogni altro atto presupposto o consequenziale o comunque connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Labico, Massari Francesco, Massari Mirella e Costruzioni Cugini F. Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 29 novembre 2011 e depositato il successivo 21 dicembre 2011, il ricorrente impugna il permesso di costruire n. 22, riguardante la realizzazione “di due edifici del tipo quadrifamiliare, ciascuno composto da n. 4 unità residenziali” all’interno dell’area interessata da un piano di lottizzazione, rilasciato dal Comune di Labico in data 20 maggio 2011 ai sig.ri Ficoroni, Massari Antonio, Massari Francesco, Massari Mirella e Costruzioni Cugini F. s.r.l., chiedendone l’annullamento.
In particolare, il ricorrente espone quanto segue:
- di essere proprietario di un terreno sito nel Comune di Labico, al foglio 4, p.lla 219, in forza di intervenuta usucapione, come riconosciuto con sentenza n. 87/1992 del Pretore di Palestrina;
- tale terreno è stato oggetto di convenzione sottoscritta in data 4 marzo 1995 tra il Comune di Labico da una parte e il predetto, il sig. Giovanni Battista Tulli, la sig.ra Rosina Castaldi, la sig.ra Giovannina Ficoroni, il sig. Antonio Massari, il sig. Francesco Massari e la sig.ra Mirella Massari dall’altra per l’attuazione del piano di lottizzazione convenzionata interessante la zona “Sassi Grossi”, la quale prevedeva la realizzazione di una serie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi in parte a carico dei lottizzanti ed in parte a carico degli Enti pubblici preposti “nel termine di 10 anni… fatta salva la possibilità di concessione di proroghe”;
- la durata del piano particolareggiato e della convenzione era espressamente fissata in 10 anni;
- scaduto il termine decennale, il Comune di Labico accertava che le opere di urbanizzazione non erano state realizzate e, dunque, con nota del 15 aprile 2008 sollecitava i lottizzanti, per quanto di loro competenza, a provvedere, fissando a tale fine il termine ultimo del 21 settembre 2008;
- in riscontro a tale nota, il ricorrente provvedeva ad adempiere a quanto di sua incombenza;
- nel contempo, segnalava la sussistenza irregolarità, realizzate in contrasto con quanto previsto nella convenzione (cfr. all. 5 b);
- con missiva del 30 marzo 2010 rimetteva, poi, al Comune di Labico un “progetto esecutivo” sottoscritto da un tecnico qualificato “delle opere ancora da realizzarsi”;
- vista la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione – rilevata anche dal Comune con nota del 7 luglio 2011 – venivano effettuati ulteriori accertamenti, anche in ordine ai confini, in esito ai quali – in particolare - il tecnico incaricato dal ricorrente rilevava “l’esistenza di differenze nella collocazione dell’edificio in edificazione all’interno del fondo in proprietà agli odierni resistenti rispetto a quanto previsto nell’originario piano di lottizzazione” (rif. all. 8);
- ancorchè la mancanza delle opere di urbanizzazione non consentisse la possibilità di rilasciare nuovi titoli abilitativi, l’Amministrazione adottava il permesso di costruire impugnato a favore della sig.ra Giovannina Ficoroni, a cui sono subentrati – essendo la stessa nel frattempo deceduta - i sig.ri Massari Antonio, Francesco e Mirella.
Avverso tale permesso di costruire il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELLA LEGGE URBANISTICA N. 1150/1942 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, GIURIDICI E NORMATIVI RELATIVAMENTE ALLA PERMANENZA DELLA EFFICACIA E VIGENZA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LABICO ED I LOTTIZZANTI PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE “SASSI GROSSI” DEL 04/03/95, REGISTRATO IL 10/03/95. In assenza della persistente efficacia della convenzione per il piano di lottizzazione, ormai venuta meno, il permesso di costruire non poteva essere rilasciato. Per giurisprudenza consolidata, l’art. 17 della legge urbanistica è, infatti, da intendere nel senso che, scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del piano, nella parte in cui è rimasto inattuato “non si può procedere all’edificazione residenziale; dove invece il detto piano ha avuto attuazione, con la realizzazione di strade, piazze ed altre opere di urbanizzazione, l’edificazione residenziale è consentita secondo un criterio di armonico inserimento del nuovo nell’edificato esistente e in base alle norme del piano attuativo scaduto. Alla luce di quanto esposto, … nella zona considerata non è più possibile l’edificazione, proprio perché tale zona rientra nella parte che non ha avuto attuazione”. Ciò trova conferma anche nella relazione del CTP, ing. Cappugi, versata in atti, in cui si attesta che “la non esecuzione e predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria porta al divieto, per la Pubblica Amministrazione, di rilasciare nuovi ed ulteriori permessi a costruire”.
Con atto depositato in data 10 gennaio 2012 si è costituito il Comune di Labico, il quale - nel prosieguo e precisamente in data 6 febbraio 2012 – ha sostenuto la correttezza del proprio operato mediante i seguenti argomenti: - il permesso di costruire impugnato è stato rilasciato in osservanza delle previsioni del vigente P.R.G. e, in particolare, delle prescrizioni dettate dalle NTA; - alcuna violazione dell’art. 17 della c.d. legge urbanistica è, pertanto, riscontrabile, tanto più ove si tenga conto che la disposizione de qua espressamente ammette l’edificazione anche alla scadenza del piano di lottizzazione, “naturalmente a condizione che ciò sia previsto dallo strumento urbanistico generale e nel rispetto delle prescrizioni dettate dallo stesso”, così come è avvenuto nel caso di specie; - “anche quando il permesso di costruire ex adverso impugnato fosse stato rilasciato sulla base della Convenzione di lottizzazione … tale permesso sarebbe comunque legittimo stante la ultrattività della disciplina urbanistico-edilizia prevista dalla predetta Convenzione”.
Con atto depositato in data 6 febbraio 2012 si sono costituiti anche i sig.ri Francesco e Mirella Massari, i quali – nel contempo – hanno così contestato le censure formulate: - i rilievi del ricorrente poggiano su un presupposto erroneo e, precipuamente, sul presupposto che il permesso di costruire sia stato rilasciato in base alla convenzione di lottizzazione; - così non è; - tale permesso è stato, infatti, rilasciato sulla base delle prescrizioni del P.R.G., le quali qualificano l’area come zona C/2, “zona di espansione residenziale, con indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 0,80”; - in ogni caso, alcuna violazione dell’art. 17 della legge urbanistica è riscontrabile, atteso che quest’ultimo impone esclusivamente l’obbligo di osservare “nella costruzione di nuovi edifici e nelle modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona”, come affermato, tra l’altro, dalla giurisprudenza in materia.
Con atto depositato in data 2 aprile si è costituita anche la Costruzioni Cugini F. srl..
Con ordinanza istruttoria n. 565 del 9 febbraio 2012, la Sezione ha disposto incombenti a carico dell’Amministrazione resistente.
A ciò quest’ultima ha provveduto mediante il deposito in data 14 marzo 2012 di una relazione, corredata di documenti, in cui si dà conto che le opere di urbanizzazione possono ritenersi realizzate per il 70%, precisando – in particolare – che la sede stradale non può essere completata in quanto su di essa il sig. Buttinelli ha realizzato “il muro di recinzione del lotto su cui insiste la propria abitazione”.
Con successiva ordinanza n. 1204 del 4 aprile 2012 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, affermando che “la legittimità dell’avversato titolo edilizio risulta inficiata dalla mancata ultimazione delle necessarie opere di urbanizzazione”, oltre la presenza di un “potenziale danno grave ed irreparabile”. In esito all’accoglimento, è stato altresì ordinato al Comune “di attivare senza indugio i poteri anche autoritativi ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi, relativi alla realizzazione ed ultimazione delle opere di urbanizzazione previste dalla precedente convenzione”.
In data 22 febbraio 2013 il Comune di Labico ha prodotto documenti.
Il successivo 4 marzo 2013 la su indicata Amministrazione ha prodotto una memoria con cui ha ribadito la correttezza del proprio operato nonché rappresentato di essersi già attivata per dare esecuzione all’ordine impartito dal Tribunale ma sono emerse “criticità”derivanti da plurime violazioni del piano di lottizzazione poste in essere dai lottizzanti, tra cui anche il ricorrente.
In medesima data il sig. Francesco Massari – autonomamente costituitosi mediante nomina di un nuovo difensore – ha prodotto una memoria con cui ha denunciato la realizzazione da parte dello stesso ricorrente di strutture – in particolare, un muro – ostative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (cfr. ord. dirigenziale n. 1 del 2012) e che, dunque, la mancata ultimazione di quest’ultime è ascrivibile – non certo al predetto bensì - alla condotta del sig. Buttinelli, così come – del resto – rappresentato anche al Comune, sollecitando – nel contempo – la pronta esecuzione dell’ordinanza del Tribunale.
In data 14 marzo 2013 il Comune di Labico ha prodotto un’ulteriore memoria, con cui ha insistito nel sostenere la legittimità del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata in data 20 settembre 2013 il ricorrente ha denunciato che l’ordinanza di cui sopra non ha avuto esecuzione, atteso che – ad eccezione della rete idrica delle acque nere – “nessuna delle opere primarie è stata completata”.
In data 6 novembre 2013 il Comune di Labico ha prodotto una relazione, al fine di dare conto delle iniziative assunte per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Con memoria depositata in data 10 aprile 2014 il ricorrente ha insistito nel denunciare l’inadempienza da parte del Comune di Labico agli obblighi impostigli con l’ordinanza su indicata.
Con memoria prodotta in data 9 maggio 2014, il sig. Massari – dopo aver evidenziato che proprio il sig. Buttinelli, lottizzante che ha già costruito “prescindendo dall’ultimazione delle opere di urbanizzazione”, ostacola il “pieno adempimento dei lavori” afferenti le stesse opere di urbanizzazione e, per questo, è stata presentata denuncia anche alla Procura della Repubblica – ha insistito per il rigetto del ricorso.
Con memoria prodotta in data 16 maggio 2014 il Comune di Labico ha rappresentato di versare in una “gravissima finanziaria” e, dunque, chiesto un rinvio del giudizio per recuperare le somme necessarie per il completamento delle opere di urbanizzazione, “in sostituzione dei lottizzanti inadempienti”.
All’udienza pubblica del 22 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e, pertanto, vada respinto.
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del permesso di costruire n. 22, prot. n. 3407, rilasciato dal Comune di Labico in data 20 maggio 2011.
A tale fine il ricorrente denuncia violazione di legge (in particolare, art. 17 della legge n. 1150/1942) ed eccesso di potere sotto svariati profili, sostenendo essenzialmente che – essendo cessata l’efficacia della convenzione per il piano di lottizzazione – per le aree in cui il piano è rimasto inattuato “non è più possibile l’edificazione” e “spirato il termine di durata decennale di efficacia del piano di lottizzazione, la non esecuzione e predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria porta al divieto, per la Pubblica Amministrazione, di rilasciare nuovi ed ulteriori permessi di costruire”.
Tali censure non sono meritevoli di condivisione per le ragioni di seguito indicate.
2. Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare che:
- è noto che - ove si tratti di asservire per la prima volta ad insediamenti edilizi aree non ancora utilizzate, che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria volte a soddisfare le esigenze della collettività – si rende necessario un piano attuativo (particolareggiato o di lottizzazione), quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire (cfr., tra le altre, C.d.S., 4 dicembre 2007, n. 6171; C.d.S., Sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3001);
- i c.d. piani particolareggiati o di lottizzazione hanno, infatti, “lo scopo di garantire che all’edificazione del territorio a fini residenziali corrisponda l’approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, le quali, a loro volta, garantiscono la normale qualità del vivere in un aggregato urbano. Diversamente opinando, con il rilascio di singoli permessi di costruire in area non urbanizzata, gli interessati verrebbero legittimati ad utilizzare l’intera proprietà a fini privati, scaricando interamente sulla collettività i costi conseguenti alla realizzazione di infrastrutture per i nuovi insediamenti” (TAR Campania, Sez. VIII, 12 giugno 2014, n. 3272; cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 3 marzo 2004, n. 1013);
- in termini più generali, costituisce regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, il rispetto delle previsioni del P.R.G. che impongono, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 3001/2006, già citata);
- la possibilità di derogare all’obbligo dello strumento attuativo è – in verità – ammissibile ma esclusivamente in ipotesi del tutto eccezionali, caratterizzate da una situazione di fatto che da quello strumento consenta di prescindere con sicurezza, in quanto oggettivamente non più necessario, essendo stato pienamente raggiunto il risultato (in termini di adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie previste dal piano regolatore) cui lo stesso strumento è finalizzato (cfr., ex multis, TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 3 settembre 2014, n. 2247).
Tenuto conto delle peculiarità che connotano il caso di specie, va rilevato ancora che:
- il piano di lottizzazione – previsto dall’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall’art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 – perde efficacia alla scadenza del termine massimo di dieci anni (così come avviene per il piano particolareggiato);
- affinché tale strumento possa ritenersi perfezionato è, altresì, necessaria la stipulazione di un’apposita convenzione (la quale accede al piano stesso), cui resta subordinato anche il rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione delle opere (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 5 agosto 2014, n. 2133);
- si introduce così la tematica delle c.d. convenzioni urbanistiche, inquadrabili – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – nel novero degli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all’articolo 11 della legge n. 241 del 1990 (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3597; C.d.S., Sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 324);
- secondo quanto di recente ribadito dal Consiglio di Stato, “la giurisprudenza si è oramai orientata nell’affermare, all’interno delle convenzioni di urbanizzazione, la prevalenza del profilo della libera negoziazione. Infatti, si è affermato (C.d.S., Sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33; C.d.S., Sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4015) che, sebbene sia innegabile che la convenzione di lottizzazione , a causa dei profili di stampa giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento dichiaratamente contrattuale, rappresenti un istituto di complessa ricostruzione, non può negarsi che in questo si assista all’incontro di volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale retta dal codice civile” (Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 351, che richiama testualmente il precedente della stessa Sezione IV, 1 aprile 2011, n. 2040);
- la causa tipica di tali convenzioni è – in ogni caso – quella di disciplinare diritti e obblighi delle parti in relazioni alla realizzazione delle trasformazioni previste dallo strumento attuativo e si caratterizzano proprio per l’assunzione dell’impegno della parte pubblica al rilascio dei titoli abilitativi, alle condizioni previste, a fronte dell’esecuzione delle obbligazioni poste a carico della parte private;
- mediante la stipulazione della Convenzione, i Comuni pattuiscono, dunque, le modalità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie ai fini dell’insediamento abitativo e, in genere, convengono di porre tali opere a carico della parte privata, rinunciando così a percepire gli importi in danaro ordinariamente richiesti a titolo di oneri di urbanizzazione (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 23 luglio 2014, n. 1997).
Da tali assunti si trae che:
- incidendo la convenzione sulla stessa procedura di perfezionamento del Piano di lottizzazione e, dunque, sull’efficacia di quest’ultimo, la mancata stipula della convenzione inibisce il rilascio da parte dell’Amministrazione dei titoli abilitativi utili per la realizzazione del Piano stesso (cfr., tra le altre, TAR Puglia, Lecce, n. 2133/2014, già citata);
- ove, invece, la convenzione sia stata stipulata, il rilascio dei titoli abilitativi di cui si discute è possibile, con l’ulteriore precisazione che – a tale fine – non è comunque necessario che le parti abbiano già provveduto all’adempimento di tutti gli incombenti sugli stessi gravanti, realizzando le opere di urbanizzazione primarie e secondarie prescritte. Come ampiamente riconosciuto in giurisprudenza, “il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è” meramente “subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi” e non, quindi, all’effettiva e concreta realizzazione di quest’ultime (C.d.S., Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4278);
- ancorchè la convenzione sia scaduta e, quindi, risulti maturato il termine ultimo prescritto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste, ove quest’ultime risultino incomplete l’obbligo per i lottizzanti di ultimare le stesse permane. Come precisato anche dalla Sezione in epoca recente (cfr. sent. 26 marzo 2014, n. 3326), sussiste, infatti, la possibilità per l’Amministrazione di chiedere l’esecuzione coercitiva in forma specifica delle obbligazioni poste in convenzione di lottizzazione entro il termine prescrizionale di dieci anni e - a tale fine - il dies a quo va individuato nella data di “scadenza del termine per adempiere, a norma dell’art. 2935 c.c.”, ossia del termine ultimo concesso alle parti per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione.
In base a tali considerazioni il Collegio ritiene, dunque, di poter affermare che la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria contemplate nella convenzione di lottizzazione non costituisce – di per sé – una condizione per il rilascio di titoli edilizi da parte dell’Amministrazione.
Del resto, non è riscontrabile alcuna previsione normativa che disponga in tale senso ed, anzi, anche la disamina del caso in trattazione – in cui proprio il ricorrente ha ottenuto l’idoneo titolo abilitativo per realizzare il proprio immobile – dimostra il contrario.
2.1. Stanti le peculiarità del caso, è necessario passare ad un’analisi più specifica e, precipuamente, sorge l’esigenza di valutare l’iniziative assumibili dall’Amministrazione in presenza di una convenzione “scaduta”.
Come già detto, la predetta è comunque titolare del potere di agire per pretendere l’esecuzione in forma specifica della convenzione.
Per quanto attiene, invece, al rilascio di permessi di costruire il Collegio riconosce la rilevanza dell’art. 17, comma 1, della legge n. 1150 del 1942, il quale dispone che:
“Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso”.
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che:
- le previsioni del piano attuativo comportano la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata;
- in linea di principio, le medesime previsioni rimangono efficaci a tempo indeterminato (nel senso che costituiscono le regole determinative del contenuto della proprietà delle aree incluse nel piano attuativo);
- con il decorso del termine di cui sopra (dieci anni per il piano di lottizzazione), diventano inefficaci unicamente le previsioni del piano attuativo che non abbiano avuto concreta attuazione, “cosicché non potranno più eseguirsi gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, né si potrà procedere all’edificazione residenziale, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del piano regolatore generale e con le prescrizioni del piano attuativo, che per questa parte ha efficacia ultrattiva” (C.d.S., n. 4278 del 2014, già citata; cfr., tra le altre, anche C.d.S., Sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6170; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 19 febbraio 2014, n. 429);
- scaduta la convenzione, l’Amministrazione riassume pienamente le proprie potestà di pianificazione territoriale, risultando pienamente reintegrata nella discrezionalità in ordine alle scelte sul governo del territorio, ivi compresa quella di imprimere alle aree una destinazione diversa da quella convenzionale, con l’unico limite della tutela di stati di affidamento, eventualmente suscitati dalla convenzione stessa qualora questa “sia stata … pienamente adempiuta” (TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 17 novembre 2011, n. 1737; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 10 aprile 2006, n. 374), ma, “fino a quando tale potere non viene esercitato” – come risulta essere avvenuto nel caso di specie – “l’assetto urbanistico dell’area rimane definito nei termini disposti con la convenzione di lottizzazione” (C.d.S., Sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 851).
In definitiva, alla scadenza del piano di lottizzazione e della relativa convenzione non sovviene il divieto assoluto di edificare sulle aree in cui il piano è rimasto inattuato, attesa l’ultrattività generalmente riconosciuta alle disposizioni del piano scaduto disciplinanti l’edificazione e le prescrizioni di zona, “affinché non sia alterato lo sviluppo urbanistico-edilizio così come programmato dallo strumento scaduto” (cfr. TAR Lazio, Sez. II bis, 20 gennaio 2010, n. 612), mentre la non completa realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dei lottizzanti a ciò tenuti può comportare l’assunzione di iniziative da parte dell’Amministrazione utili per l’adempimento degli impegni assunti ma – in alcun modo – rappresenta un elemento – di per sé - preclusivo del rilascio di nuovi titoli edilizi.
Ciò trova – del resto – conferma anche in quelle pronunce del giudice amministrativo che – valutando la legittimità di richieste di contributi di oneri di urbanizzazione in sede di rilascio di nuovi permessi di costruire sulla base dello stadio di realizzazione delle opere di urbanizzazione contemplate in convenzioni di lottizzazione scadute – implicitamente ammettono o, meglio, riconoscono la piena facoltà dell’Amministrazione di procedere al rilascio di titoli edilizi pur in presenza di un adempimento parziale da parte dei lottizzanti agli obblighi assunti (cfr., ex multis, TAR Marche, Ancona, Sez. I, 8 febbraio 2010, n. 31; TAR Marche, Ancona, Sez. I, 14 giugno 2006, n. 422).
Orbene, in ragione di quanto su riportato il Collegio ritiene che le asserzioni su cui poggia il ricorso secondo cui:
- “una volta scaduto il termine di efficacia della convenzione, nella zona considerata non è più possibile l’edificazione”;
- “la non esecuzione e predisposizioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria porta al divieto, per la Pubblica Amministrazione, di rilasciare nuovi ed ulteriori permessi di costruire”;
siano prive di fondamento, attesa la necessità di valutare ogni singolo caso in relazione alle previsioni del piano di lottizzazione e del P.R.G. e allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’ordinato sviluppo della zona.
Ciò detto e fatta – comunque – salva la persistenza dell’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nella convenzione, è doveroso pervenire alla conclusione che le censure formulate non sono meritevoli di positivo riscontro.
3. In conclusione, il ricorso va respinto.
Tenuto conto della peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10921/2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.