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Impugnazione fase di adozione di strumenti urbanistici

Pubblico
Lunedì, 29 Novembre, 2021 - 10:00

T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, sentenza n. 1699 del 23 novembre 2021, sulla impugnazione della fase di adozione del piano urbanistico

MASSIMA

Nei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica articolati in una fase di adozione e in una fase di approvazione, è ammessa l'immediata impugnazione dell'atto di adozione del piano solo se (e nei limiti in cui) lo stesso rechi previsioni precise, già di per sé lesive della posizione giuridica del privato, perché direttamente preclusive del conseguimento di date utilità o recanti limitazioni o classificazioni giuridiche sfavorevoli, che si presentino subito operative.

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2009, proposto dal C. s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Di Donna, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Comune di P...., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Valla, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE); Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione di C.C. n. 30 del 29.7.2009 con cui il Comune di P.... ha approvato parzialmente le osservazioni proposte dal C. sulla scorta della relazione dell'U.T.C. prot. n. (...) del 2.7.2009 afferente il Piano di intervento di recupero territoriale (P.I.R.T.), redatto ai sensi dell'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e adottato in variante al vigente P.R.G. con la deliberazione di C.C. n. 67 del 22.12.2008, finalizzato alla tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali dell'area di proprietà della medesima cooperativa, nonché allo sviluppo, recupero e assetto dell'intero territorio costiero;

- della citata deliberazione di C.C. n. 67 del 22.12.2008 di adozione del P.I.R.T., nella sola parte in cui fa proprie le "condizioni riportate nella relazione istruttoria del 18.12.2008, prot. n. (...)", alla stessa allegata, con termine di 30 (trenta) giorni per proporre osservazioni;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di P....;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Domenico Damato, su delega dell'avv. Michele Di Donna;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Con ricorso depositato come in rito, la società cooperativa istante, gestore di un insediamento turistico, impugnava la delibera di accoglimento parziale delle osservazioni poste all'adozione del piano di intervento di recupero territoriale (P.I.R.T.), di conseguenza la stessa delibera di adozione del P.I.R.T. e ogni altro atto connesso, in quanto ritenuto non satisfattivo degli interessi degli aderenti al club.

In particolare, veniva dedotte due censure, considerabili unitariamente, consistenti nella violazione dell'art. 32, comma 1, dell'art. 37, commi 3, 4, 5 e 6, dell'art. 40 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dell'art. 19 della L.R. Puglia 22 febbraio 2005 n. 3, dell'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. della Regione Puglia, dell'art. 19 delle N.T.A. del P.R.G. di Polignano, degli artt. 19 e 20 della L.R. Puglia 31 maggio 1980 n. 56, dell'art. 16, comma 5, della L. 17 agosto 1942, n. 1150; nonché nell'eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto d'istruttoria, di motivazione, illogicità e irragionevolezza manifeste, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, ingiustizia e malgoverno.

Le censure mosse contestavano, da un lato, la correttezza della perimetrazione, del computo dei volumi di superficie e delle somme dovute quali oneri stabiliti nell'atto di adozione del P.I.R.T.; dall'altro lato, l'eccessiva ristrettezza del termine (solo semestrale) dall'approvando P.I.R.T. utili per l'attuazione degli interventi di recupero.

2.- Si costituiva il Comune di Polignano nel cui territorio ricade l'insediamento turistico in questione, il quale, oltre a contestare nel merito le doglianze mosse dalla società ricorrente, eccepiva in primis l'intrinseca inammissibilità del ricorso proposto, poiché oggetto di specifica impugnativa erano invero meri atti endo-procedimentali, in quanto tali in se stessi privi di autonoma lesività. Per cui soltanto all'esito della definizione del procedimento di approvazione del P.I.R.T., laddove questo non sia ritenuto satisfattivo degli interessi della società cooperativa, potrebbe aversi l'apposita autonoma impugnativa.

3.- Non si costituiva invece la pur intimata Regione Puglia.

4.- Rinviata la trattazione più volte, attesa la documentata pendenza di riunioni interlocutorie, volte alla migliore composizione degli interessi contrapposti e all'approvazione finale del P.I.R.T., tuttavia non perveniva nelle more dell'udienza finale di discussione del merito del ricorso alcuna definizione della vicenda.

5.- Alla fissata udienza di merito per la discussione del ricorso, preso anche atto del deposito di ampia documentazione, anche su note depositate dalle parti, il ricorso veniva indi introitato per la decisione.

6.- Il ricorso è inammissibile.

Va in primis delibata l'eccezione d'inammissibilità del gravame, consistente nell'addotta intrinseca carenza di lesività degli atti infra-procedimentali impugnati, ossia dell'atto di adozione del P.I.R.T. e dell'atto che ha accolto parzialmente le osservazioni degli interessati e che poi contiene prescrizioni d'obbligo in ordine alla rettifica e/o rielaborazione del piano.

Dal ché, come invero datane più volte atto nel corso della trattazione del ricorso, si sono succedute svariate interlocuzioni con il Comune, volte a precisare meglio il contenuto del piano, in vista della sua approvazione finale o comunque sia della sua concreta attuazione.

Ergo, viene ancor più in evidenza nel caso di specie l'impugnazione di un atto endo-procedimentale, non definitivo in ordine all'assetto degli interessi coinvolti, che potranno in tal modo trovare ordinato componimento soltanto nella sede propria dell'approvazione ultimativa del P.I.R.T. e della relativa attuazione.

Nei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica articolati in una fase di adozione e in una fase di approvazione, è ammessa l'immediata impugnazione dell'atto di adozione del piano solo se (e nei limiti in cui) lo stesso rechi previsioni precise, già di per sé lesive della posizione giuridica del privato, perché direttamente preclusive del conseguimento di date utilità o recanti limitazioni o classificazioni giuridiche sfavorevoli, che si presentino subito operative.

In ultima analisi, le gravate deliberazioni del Consiglio comunale di P.... n. 30 del 29 luglio 2009 di approvazione parziale delle osservazioni proposte dalla cooperativa C. con obbligo di adeguamento alle c.d. prescrizioni contenute nel parere dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia e n. 67 del 22 dicembre 2008 di adozione del P.I.R.T., in variante del vigente P.R.G., costituiscono atti infra-procedimentali, dal contenuto tecnico complesso, che peraltro hanno ascritto al successivo provvedimento di approvazione spazi di discrezionalità.

7.- In conclusione, il ricorso, per le sopraesposte motivazioni, va dichiarato inammissibile, potendosi apprezzare ogni eventuale profilo d'illegittimità del P.I.R.T. solo in sede di approvazione definitiva e di attuazione dello stesso.

8.- Le spese del giudizio vanno comunque compensate per la peculiarità della materia e la complessità delle questioni poste.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Donatella Testini, Primo Referendario

Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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