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Permesso a costruire e silenzio assenso - TAR Pescara, sez. I, sent. n. 491 del 04.12.2014

Pubblico
Giovedì, 4 Dicembre, 2014 - 01:00

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), sentenza n.491 del 4 dicembre 2014, sul permesso a costruire ed il silenzio assenso
 
N. 00491/2014 REG.PROV.COLL.
 
N. 00123/2014 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
 
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2014, proposto da: 
Societa' Costruttori Edili Riuniti S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Pasqualina Di Cicco, Vincenzo Di Baldassarre, con domicilio eletto presso Vincenzo Di Baldassarre in Pescara, Via Venezia, 25; 
contro
Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Marco, con domicilio eletto in Pescara, Ufficio Legale Comune; 
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 7294/Ed. P. del 17 gennaio 2014 con il quale il dirigente del Settore Attività Edilizio e Produttivo del Comune di Pescara non concede il Permesso di Costruire richiesto dalla società ricorrente; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: gli avv.ti Vincenzo Di Baldassarre e Pasqualino Di Cicco per la società ricorrente e l'avv. Paola Di Marco per il Comune resistente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha fatto istanza per un permesso di costruire (Pc) di un complesso residenziale e il Comune ha richiesto delle modifiche progettuali non effettuate e ha inviato, successivamente, il preavviso di rigetto e infine l’impugnato provvedimento di diniego.
Le censure proposte attengono al profilo procedimentale, per quel che concerne la richiesta di modifiche, intervenuta dopo la ritenuta formazione del silenzio – assenso, e il merito della vicenda, in relazione sia alla zona considerata, sia alla natura dell’intervento edilizio proposto.
Il Comune replica sostenendo che il progetto sarebbe in contrasto per le distanze degli aggetti, superiori a mt.3,00=, nonché per l’aumento di volumetria che verrebbe prefigurare una nuova costruzione.
*
Il Pc di parte istante concerne la costruzione di una villa a più appartamenti con demolizione dei fabbricati esistenti e con un incremento volumetrico (+35%) ex Lra n. 16/2009, con l’aggiunta di quella derivante da terreni liberi non asserviti, all’interno della perimetrazione nella sottozona “B3” del Pgr.
Il Comune assume che tale intervento ricade su aree della zona A2.1, del Piano regionale paesistico (Prp), di cui alla tav. B5 del Prg, detto piano delle invarianti (Pi) del 2007 (delibera n. 94); tali aree sarebbero normate dalla Nta del Prc (art. 18) che ammetterebbe interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, risanamento igienico e edilizio, di ristrutturazione edilizia. A ciò aggiunge che le pratiche di condono per gli edifici esistenti non sono state ancora definite.
L’aspetto primario che va rilevato è la mancanza della richiesta del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, sussistendo per la zona un vincolo ambientale ex d.l. n. 42/2004, come da certificato del Servizio pianificazione urbanistica (16.10.2013); a ciò va aggiunto la tipologia dell’intervento che non sarebbe affatto una ristrutturazione edilizia, per l’utilizzo, ai fini della volumetria, dell’indice fondiario di terreni non asserviti e mai in precedenza asserviti a scopi edilizi.
Sull’area, pertanto, grava un vincolo del Prp e ciò esclude ogni formazione di silenzio – assenso (art.20, comma 8°, Dpr n. 380/2001 e art. 5, comma2°, lett. a, n.3, d.l. 70/2011); l’area in questione, invero, ricade in zona A2.1 Prp, tav. 5 all.ta al Prg della città di Pescara (cd. Invarianti per uno sviluppo sostenibile- delibera n. 94/2007), ed è disciplinata dall’art. 18 Nta del Prp, dall’art. 8, lett. f. Nta del Prg e dall’art.77, lett. b, punto c. del reg,to edilizio comunale (nota Ufficio certificazioni urbanistiche del Comune, 16.10.2013).
L’art. 18 Nta Prp non prevede nuove edificazioni e gli usi consentiti sono (art. 35): agricolo, forestale, pascolivo, turistico, tecnologico; il Comune ha richiesto modifiche progettuali (23.10.2013) al piano d’interventi e ciò è avvenuto oltre i 120gg. dal deposito dell’istanza di parte. L’art. 20 del Dpr n. 380/2001 disciplina il relativo procedimento dalla presentazione della domanda, fino alla conclusione. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e valuta la conformità del progetto alla normativa vigente.
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che, ai fini del rilascio del Pc sia necessario apportare modifiche di modesta entità, rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui in precedenza (gg.60), richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni; il che non è avvenuto nella presente fattispecie. L'interessato, infatti, ha eccepito la tardività di tale richiesta, per giungere ad affermare l’avvenuta formazione del silenzio – assenso; esso, però, viene escluso, dal comma 8°, per i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9, relative all'immobile oggetto dell'intervento, sottoposto ai vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In tale ipotesi, il termine di cui al comma 6 (provvedimento finale), decorre dal rilascio del relativo atto di assenso e il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede anche il ricorso al responsabile superiore,
Nella presente fattispecie, il vincolo ambientale deriva dall’art. 136 d.lgs. n. 42/2004 e comunque non si è in attesa di alcun assenso preventivo, né risulta coinvolta una qualsiasi amministrazione statale; vi è stata una legittima richiesta di modificazioni del progetto, rimesse allo stesso istante che non ha provveduto, per poi sollecitare la definizione della pratica, col rilascio del Pc.
Si è realizzato, in realtà, il rigetto del Pc, che risulta essere ampiamente motivato con riferimento alla carenza di legittimità della preesistenza edilizia, per esser le domande di condono edilizio, relativi agli immobili considerati, non ancora definite, nonché per contrasto della progettazione nella distanza degli aggetti superiori a mt. 1,50 (art.8 lett.f e g. delle Nta al Prg.) e per contrasto con l’art. 77 lett. b, punto c. del reg.comunale edilizio.
Il ricorrente giustifica la sua non modificazione del progetto, che ha portato al diniego finale, col fatto che l’area e l’immobile non ricadrebbero in zona A2.1 del Prp, bensì in zona D, parlando di errore del Comune e che non c’era nessun altro documento da produrre, ignorando che la richiesta di modificazione non è stata mai revocata, né caducata, rappresentando sempre una determinazione dell’amministrazione, inserita nell’ambito procedimentale, al pari della certificazione del Servizio pianificazione urbana (16.10.2013) in punto di intervento edilizio che ricade in zona A2.1.
Tale circostanza è confermata dal riscontro della cartografia regionale e comunale, né ha rilevanza se la zona ricada sotto il vincolo in modo totale o in gran parte, interessando l’intervento l’intero spazio.
La stessa relazione tecnica illustrativa dei progettisti della ditta ricorrente (all.to13, doc.14), a pag. 3 riporta che “l’area oggetto dell’intervento è interessata dal solo vincolo paesistico”, né risulta che vi sia stata impugnativa alcuna della cartografia comunale, che si assume essere difforme rispetto al Prp, o che la stessa sia stata modificata; ciò, invero, emerge solo in sede di rigetto del Pc.
Parte istante, comunque, ignora quelli che sono gli altri motivi di diniego, i quali fanno riferimento: a) alla non legittimità della preesistenza edilizia, che trova riscontro nelle istanze, depositate dalla stessa ditta ai sensi della l. n. 326/2003, che non sono ancora definite; i fabbricati, pertanto, non sono utilizzabili quali parametri edilizi, non essendo state le volumetrie ancora precisate da un titolo abilitativo; b) alla violazione delle distanze stabilite per i balconi e terrazzi con aggetti superiori a mt.1,50 ; c) alla violazione dell’art. 77 lett. b, punto c. reg. edilizio, in merito al disimpegno tra il vano destinato a bagno e l’abitazione di tipo monolocale, ai vani studio inferiori a mq. 9,00=, al disimpegno delle scale interne e ai colleganti del piano abitativo con il sottotetto non abitativo.
Tali ulteriori aspetti risultano contestati in modo generico, con richiamo alle controdeduzioni epistolari fatte per il preavviso di diniego, affermandosi che le volumetrie sub a) non sarebbero state conteggiate, nonché che i balconi e terrazzi, con sporgenza superiore, non sarebbero individuati, anche se in realtà erano di facile e possibile individuazione diretta da parte del proprietario. Le violazioni di cui all’art. 77, infine, non sarebbero rilevanti urbanisticamente, ma solo sul piano edilizio e facilmente superabili; argomentazioni opinabili che non rappresentano un valido contrasto alle censure dell’Amministrazione che ha legittimamente rigettato le istanze.
Per quel che attiene l’aspetto partecipativo, è del tutto evidente che la mancata modifica progettuale rappresenta un dato che l’amministrazione ha complessivamente valutato negativamente e, in presenza di esplicita opposizione dell’interessato, il procedimento non poteva non essere concluso che con il diniego.
Il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza come per legge (art.13/6-bis t.u. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pescara, delle spese di giudizio, liquidate, come da d.m. (Giustizia) n. 55/2014, in complessivi €2000,00=.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio,Presidente
Dino Nazzaro,Consigliere, Estensore
Alberto Tramaglini,Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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