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Consorzi di urbanizzazione e maggioranze

Pubblico
Venerdì, 17 Ottobre, 2014 - 02:00

 

 
Il consorzio di urbanizzazione, ente di diritto privato costituito da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un’organizzazione sovraordinata, nonché ente preordinato alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi imposti dalla normativa urbanistica, costituisce una figura atipica in quanto non disciplinata da una specifica ed espressa previsione codicistica, rendendo quindi necessaria l’applicazione ad essa di principi di diritto desunti da istituti analoghi ed aventi elementi comuni, disciplinati quest’ultimi tuttavia in modo espresso dal diritto positivo.
 
Più esattamente, in tale genus consortile confluiscono sia caratteristiche delle associazioni non riconosciute (artt. 36 ss. c.c.) sia forti profili di realità (dal momento che vi è l’assunzione da parte dei consorziati di una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni) che rendono applicabili alla fattispecie in esame le norme relative all’istituto civilistico  della comunione (artt. 1101 ss. c.c.) ed del condominio (art. 1136 c.c. - Cass.Civ., Sez. I, 21.03.2003, n. 4125; Cass.Civ., Sez. i, 14.05.2012, n. 7427).
 
Stante tale confluenza di istituti, dottrina e giurisprudenza, relativamente alle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere assembleari (quorum costitutivo e deliberativo), sono concordi nel ritenere in primo luogo applicabile la disciplina dettata dallo statuto dei consorzi ed, in secondo luogo, quanto previsto dall’art. 1136 c.c. in materia condominiale (Cass. Civ., 3665/2001).
 
Ovviamente l’autonomia statutaria resta sovrana. 
 
Sul punto è appena sufficiente il richiamo a quanto indicato da Cass. civ. Sez. I, 09-02-2007, n. 2877, secondo cui: “I consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata), finalizzati alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi, costituiscono figure atipiche, le quali, essendo caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti, funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute. E siccome fonte primaria della disciplina di siffatti consorzi, specie per quel che riguarda l'ordinamento interno e l'amministrazione, è l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo, nessun ostacolo giuridico è ravvisabile negli artt. 1105 e 1136 cod. civ., dettati dal codice civile in tema di comunione e condominio di edifici, a che l'atto costitutivo contenga clausole limitative del diritto di voto del consorziato (nella specie, escludenti da tale diritto il consorziato in mora nel pagamento dei contributi o che a tal riguardo abbia liti pendenti col consorzio), giacché tali clausole si muovono in uno spazio di autonomia negoziale liberamente praticabile, rispetto al quale le citate disposizioni del codice civile potrebbero, al più, venire invocate in via suppletiva, al fine di colmare eventuali lacune della regolamentazione pattizia”. 
 
Pertanto, stando quanto sopra e quanto indicato anche dalla giurisprudenza della Cassazione si ha che quanto disposto dall’art. 1136 c.c., così come recentemente modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220  (di riforma in materia condominiale), resta suppletivo ed invocabile solo laddove si intendesse modificare lo statuto nel senso di adeguarlo pedissequamente alle norme sulla comunione e sui condomini.
A tale ultimo riguardo i quorum risulterebbero essere i seguenti:
 
•L’assemblea in prima convocazione sarebbe regolarmente costituita con l’intervento di tanti consorziati che rappresententassero i 2/3 del valore dell’intero comprensorio consortile e la maggioranza dei partecipanti al consorzio: in tal caso sarebbero valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore del comprensorio consortile;
•Se l’Assemblea in prima convocazione non potesse deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibererebbe in un giorno successivo a quello della prima ed, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’Assemblea in seconda convocazione sarebbe regolarmente costituita con l’intervento di tanti consorziati che rappresentassero almeno 1/3 del valore dell’intero comprensorio consortile ed un 1/3 dei partecipanti al medesimo.
La deliberazione sarebbe valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore del comprensorio consortile;
•Inoltre, le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria (ricorrente in tutti i casi previsti dallo Statuto), dovrebbero essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore del comprensorio immobiliare consortile.
 

 

Pubblicato in: Urbanistica » Legislazione

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