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Canone occupazione sine titulo alloggio

Privato
Giovedì, 27 Agosto, 2026 - 09:00

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), sentenza n. 5766 del 16 luglio 2026, su canone occupazione sine titulo di alloggio di servizio

MASSIMA

Il provvedimento con cui l’amministrazione militare ridetermina il canone dovuto dall'occupante senza titolo di un alloggio di servizio costituisce esercizio di un potere autoritativo, incidendo su una concessione amministrativa di diritto pubblico e non su un contratto di locazione, sì da radicare in capo all'interessato una posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo e applicabilità del termine di decadenza per la proposizione del ricorso. 

SENTENZA

N. 05766/2026REG.PROV.COLL.

N. 05344/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5344 del 2024, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione marittima della capitaneria di porto di Livorno- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Longarini, Giovanni Lorè e Giovanni Tripaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2026 il consigliere Stefano Filippini;

Uditi per le parti gli avvocati Gabriele Longarini, Giovanni Loré, Giovanni Tripaldi e l'avvocato dello Stato Gaetana Natale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del giudizio è costituito dalle domande:

a) di annullamento del provvedimento della Capitaneria di porto di Livorno (n. 17217 del 29 aprile 2021) con cui si informava il maresciallo -OMISSIS- dell’avvio del procedimento amministrativo di rideterminazione del canone dell’alloggio di servizio occupato sine titulo dalla data del 22 marzo 2021;

b) di annullamento del provvedimento della Capitaneria di porto di Livorno (n. 25813 del 24 giugno 2022) con cui si dava disposizione alla Direzione di commissariato della Marina militare, sede di La Spezia, di operare un addebito per un importo di euro 2.238,48 a titolo di recupero della differenza tra l’importo del canone dovuto quale assegnatario sine titulo e quello già corrisposto dall’interessato a titolo di assegnazione “ad incarico”;

c) di condanna dell’Amministrazione alla corresponsione, nei confronti del ricorrente, della somma di euro 2.238,48, oltre gli interessi e la rivalutazione, come per legge, dalle singole maturazioni sino al saldo.

1.1. In sostanza, trattasi degli atti con cui la Capitaneria di porto di Livorno aveva rideterminato il canone (dando anche corso a trattenute sullo stipendio relativo alle mensilità da luglio a dicembre 2022, per la somma complessiva di euro 2.238,48) dovuto dal maresciallo -OMISSIS- in ragione dell’occupazione (dal 22 marzo 2021, con decorrenza della rideterminazione dall’11 aprile 2021) dell’alloggio di servizio, in precedenza dal medesimo occupato (fino al 21 marzo 2021, data del trasferimento alla Capitaneria di porto di Imperia) perché in servizio presso la Capitaneria di porto di Marina di Carrara e, successivamente (dal 22 marzo 2021 al 9 agosto 2021, data di rilascio dell’immobile) in forza dell’ottenuta proroga di assegnazione del predetto alloggio di servizio per ragioni di natura familiare ai sensi dell’art. 16, co. 5, del D.M. 28 settembre 2001, n. 414 (Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto).

2. Questa la sintesi dei fatti salienti che hanno condotto la citta amministrazione all’adozione degli atti impugnati:

i) con dispaccio numero 22589 del 26 febbraio 2021 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il mar. -OMISSIS- è risultato destinatario di un trasferimento d’autorità dalla sede di servizio della Capitaneria di porto di Marina di Carrara (per la quale godeva dell’alloggio di servizio in questione) alla Capitaneria di porto di Imperia, con movimento eseguito il 22 marzo 2021;

ii) il graduato, in data 18 marzo 2021, ha formulato istanza al Comando generale del Corpo, ai sensi del decreto 28 settembre 2001, n. 414, diretta a ottenere una proroga dell’assegnazione del predetto alloggio di servizio per ragioni di natura familiare, secondo la procedura prevista dall’art. 16, comma 5 del detto decreto, recante il regolamento che disciplina la gestione degli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto; nel corpo di tale istanza, tra l’altro, figura l’espresso impegno “…a corrispondere il nuovo canone che sarà determinato dalla Direzione Marittima…”;

iii) a seguito della detta istanza di proroga è pervenuta l’autorizzazione da parte del Comando generale con nota 45338 del 15 aprile 2021 e, con il foglio 17217 del 29 aprile 2021, è stato notificato all’interessato l’inizio del procedimento di rideterminazione del canone, con richiesta allo stesso di trasmissione della documentazione necessaria a tale determinazione, come previsto dal d.m. 16 marzo 2011;

iv) con il foglio 42063 del 20 ottobre 2021 la Direzione marittima di Livorno ha segnalato all’interessato di non aver potuto definire il canone di occupazione per il mancato invio della documentazione richiesta, non ancora pervenuta;

v) acquisita la documentazione in questione, con il foglio 25813 del 27 giugno 2022 è stato comunicato all’interessato l’addebito dell’importo da corrispondere;

vi) con istanza del 5 luglio 2022 il maresciallo -OMISSIS-, premettendo di aver avuto comunicazione della nota della Capitaneria di porto di Livorno in data 24 giugno 2022, dalla quale si evinceva che il canone di occupazione (per il periodo dal 11 aprile 2021 fino al 9 agosto 2021) era stato determinato in € 721,26 a fronte di quello di occupazione che era stato pari a € 155,56 , ha avanzato richiesta di accesso agli atti finalizzata all’acquisizione di tutti i documenti ed i criteri utilizzati per la rideterminazione del canone;

vii) con il foglio 31937 del 5 agosto 2022 sono stati trasmessi sulla casella PEC fornita dall’interessato tutte le informazioni richieste;

viii) con il foglio 16063 del 16 agosto 2022 l’ufficio di appartenenza del graduato ha trasmesso istanza dell’interessato finalizzata alla revisione del canone;

ix) con il foglio 36134 del 12 settembre 2022 quest’ultima istanza è stata respinta;

x) con nota 20203 del 13 ottobre 2022 l’ufficio di appartenenza ha inoltrato ulteriore istanza dell’interessato tesa al ricalcolo del canone;

xi) con il foglio 44915 del 11 novembre 2022 anche quest’ultima istanza è stata rigettata.

3. Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al T.a.r. per la Liguria, notificato in data 18 gennaio 2023, il signor -OMISSIS-, maresciallo della Guardia costiera in servizio presso la Capitaneria di porto di Imperia, ha impugnato gli atti sopra menzionati al § 1 ed ha proposto domanda di restituzione – a titolo di indebito oggettivo o di ingiustificato arricchimento – delle somme trattenute dall’Amministrazione (oltre interessi e rivalutazione).

3.1. A sostegno del ricorso, l’interessato ha proposto un unico motivo di censura, con cui (oltre al difetto di motivazione) ha dedotto la violazione di legge (art. 3, comma 3, d.m. 16 marzo 2011) per non avere mai ricevuto la notifica (ai sensi dell’art. 341, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) del provvedimento impugnato, dalla quale soltanto potrebbe decorrere (in base a quanto stabilito dall’art. 3, comma 3 del d.m. 16 marzo 2011) l’applicazione del nuovo canone (con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto nel caso di specie, in quanto l’immobile è stato rilasciato dal medesimo interessato in data 9 agosto 2021).

4. Si è costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contrastando il ricorso in rito (eccependo sia l’incompetenza territoriale del T.a.r. ligure in favore di quello toscano, sia l’irricevibilità del ricorso notificato oltre il termine di decadenza) e nel merito.

5. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Liguria n. 250 dell’8 aprile 2024 - ha accolto il ricorso e, per l’effetto:

a) ha annullato i provvedimenti impugnati;

b) ha condannato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla restituzione, in favore del ricorrente, della somma di euro 2.238,48, maggiorata di interessi legali e rivalutazione dalla data delle relative trattenute al saldo;

c) ha condannato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che ha liquidato in complessivi euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.

5.1. A sostegno della decisione il primo giudice, dopo aver rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale (alla luce del criterio della sede di servizio, in quanto al momento della presentazione del ricorso il ricorrente era assegnato alla Capitaneria di Porto di Imperia, e la controversia riguarda una prestazione funzionalmente collegata al rapporto di impiego) e quella di irricevibilità del ricorso (vertendosi in tema di “diritto soggettivo, con la conseguenza che non risulta applicabile il termine di decadenza, ma solo il termine di prescrizione”), ha affermato che la decorrenza del nuovo canone è necessariamente correlata alla notifica del relativo provvedimento di rideterminazione in base al preciso dettato normativo contenuto nell’art. 3, comma 3 del d.m. 16 marzo 2011; nel caso di specie, di detta notifica non vi è prova negli atti, con la conseguenza che deve ritenersi che la stessa non sia avvenuta in costanza dell’occupazione sine titulo (il ricorrente, infatti, ha impugnato sia la nota del 29 aprile 2021 con cui era stato avviato il procedimento di rideterminazione del canone, sia la nota del 24 giugno 2022 – successiva di quasi un anno rispetto alla cessazione dell’occupazione sine titulo – con cui la Capitaneria di porto di Livorno ha invitato la Direzione di commissariato della marina militare di La Spezia ad addebitare la somma in questione) e che, pertanto, il canone rideterminato non sia dovuto.

6. Il Ministero, con ricorso notificato il 2 luglio 2024, ha proposto il presente giudizio di appello, affidandolo ai seguenti motivi (estesi da pagina 4 a pagina 12 del gravame):

6.1. error in iudicando in relazione alla situazione giuridica del ricorrente, nonché sulla consequenziale irricevibilità del ricorso avversario; la posizione soggettiva dell’interessato è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, dunque il ricorso introduttivo è tardivo e irricevibile; non si tratta di atto di gestione del rapporto lavorativo, né nella contestazione di un mero obbligo di pagamento di un canone, quanto, piuttosto, nell’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione, circa l’applicazione di criteri previsti dalla legge per la determinazione del canone da corrispondere nelle situazioni di occupazione divenute sine titulo; nella specie, l’Amministrazione ha fornito la prova della piena conoscenza del provvedimento di rideterminazione del canone da parte dell’interessato in data anteriore al 5 luglio 2022, mentre il ricorso è stato notificato solo il 18 gennaio 2023.

6.1.1. In via subordinata e alternativa, difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario; infatti, laddove invece si ritenga che nella specie si fa questione di diritto soggettivo, la controversia ha ad oggetto “non un atto di gestione del rapporto di impiego, ma il corrispettivo di una prestazione”, con le necessarie conseguenze ex art. 133, comma1 lett. i) del c.p.a.;

6.2. violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 3 comma 3 del d.m. 16 marzo 2011 in merito alla decorrenza del canone rideterminato; vertendosi in tema di interesse legittimo, nella specie difetta qualsiasi lesione dell’interesse del -OMISSIS-; il provvedimento di rideterminazione del canone è stato comunicato in un momento successivo all’abbandono dell’immobile, senza cagionare all’interessato alcuna lesione, trattandosi, al più, di un differimento del termine entro cui saldare le somme dovute dallo stesso a titolo di canone senza pretendere alcuna cifra ulteriore; è comunque illogica l’interpretazione data dal T.a.r. al disposto normativo di cui all’art. 3, comma 3 del d.m. 16 marzo 2011, che finisce per rendere di fatto inapplicabile la rideterminazione del canone per i beneficiari sine titulo in tutti i casi di brevi occupazioni, come pure ai casi in cui il beneficiario dell’alloggio di servizio abbia rilasciato l’immobile prima della comunicazione della rideterminazione del canone dovuto;

6.3. equipollenza tra notificazione e piena conoscenza dell’atto amministrativo di rideterminazione del canone; il termine “notifica” per la decorrenza del canone deve intendersi utilizzato in maniera atecnica dal legislatore; il provvedimento di rideterminazione del canone, nella specie, è stato assunto in data 24 giugno 2022 (dopo il definitivo abbandono dell’alloggio, avvenuto il 9 agosto 2021), e l’Amministrazione ha dimostrato in giudizio che l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza di ciò, tant’è vero che lo stesso -OMISSIS- ha fatto richiesta di accesso agli atti per poter valutare l’operato della p.a. e, a seguito dell’accesso agli atti del procedimento amministrativo, la p.a. ed il -OMISSIS- hanno per altro intrattenuto una serie di scambi interlocutori in merito alla quantificazione del canone dovuto ed alla documentazione necessaria, dando un’incontestabile prova del fatto che il provvedimento di rideterminazione del canone fosse effettivamente pervenuto nella sfera giuridica del destinatario.

7. L’appellato si è costituito per resistere con atto depositato in data 1° agosto 2024.

8. Con memoria del 19 maggio 2026 l’appellato ha contrastato analiticamente il gravame dell’Amministrazione.

9. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 23 giugno 2026.

10. L’appello è fondato e deve essere accolto.

10.1. Preliminarmente, il Collegio rileva che non è stato contestato il capo della sentenza T.a.r. che ha riguardato le statuizioni in tema di competenza del giudice adito, che dunque sono divenute definitive.

11. E’ fondato il primo motivo di appello. Nella specie, la posizione soggettiva fatta valere dall’originario ricorrente è di interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve ritenersi irricevibile perché tardivo.

11.1. Quanto al primo profilo di tale affermazione, occorre considerare che il dato sistematico da cui partire è che gli alloggi di servizio – ex art. 231, comma 4, d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, c.m. – rientrano fra le infrastrutture militari a tutti gli effetti e dunque sono ricompresi nel demanio militare; del resto, lo scopo prioritario della realizzazione degli alloggi di servizio non è quello di garantire una abitazione al personale militare, ma assicurare la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle forze armate (cfr., Cons. Stato, sez. I, parere 12 agosto 2024, n. 1034) nonché la mobilità del relativo personale in vista del miglior conseguimento della funzione militare (si veda, per un inquadramento generale, Cons. Stato, sez. IV n. 5596 del 2017).

Da tale assunto deriva che tutti i provvedimenti in materia sono presi dall’Amministrazione titolare dell’immobile nell’interesse primario dell’Amministrazione militare (si vedano, al proposito, le sentenze del Cons. Stato, se. IV, n. 2350 del 2026, sez. IV n. 5596 del 2017 e 2698 del 2016) e che costituiscono autentici provvedimenti amministrativi gli atti di determinazione del canone, ivi compreso quello per le occupazioni sine titulo, come del resto stabilito espressamente dal citato d.m. del 2011, all’art. 3, che impone testualmente l’avviso di avvio di un “procedimento” (amministrativo) per la rideterminazione del canone di cui all'art. 2 dello stesso d.m. (e cioè del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo). E ciò in evidente conformità alla normativa primaria e secondaria, recata dagli artt. 278 – 294 c.m. (per una sintesi, al riguardo, si veda Cons. Stato, sez. IV, n. 2350 del 2026), che chiaramente configurano una gestione pubblica e autoritativa dell’assegnazione degli alloggi di servizio e della determinazione del relativo canone (ove previsto), che si completa con la disciplina regolamentare recata dal t.u. n. 90 del 2010.

11.1.1. Dalla appartenenza degli alloggi di servizio delle Forze armate al patrimonio indisponibile dello Stato consegue che la loro assegnazione al personale militare non instaura un normale contratto di locazione di diritto privato, ma un rapporto di concessione amministrativa di diritto pubblico. Quindi, gli atti con cui l'Amministrazione militare assegna l'alloggio, revoca la concessione o ridetermina il canone non sono semplici atti paritetici di gestione contrattuale, ma veri e propri provvedimenti amministrativi.

Quindi, laddove l'atto di determinazione del canone fosse una mera operazione matematica vincolata, volta solo a incassare un corrispettivo, si potrebbe parlare di diritto soggettivo a pagare la cifra corretta; tuttavia, atteso che all'Amministrazione è riconosciuto un potere autoritativo e provvedimentale (ad esempio nel valutare i requisiti, applicare maggiorazioni sanzionatorie per occupazione sine titulo, o ponderare l'interesse pubblico al recupero del bene), l'atto incide direttamente sulla sfera del privato, modificandola unilateralmente. Davanti a questa potestà, la posizione soggettiva del militare assume la consistenza dell’interesse legittimo (nello specifico, un interesse legittimo oppositivo se mira a bloccare un aumento, o pretensivo se mira a ottenere una tariffa agevolata).

11.1.2. La giurisdizione, di conseguenza, va determinata in favore del giudice amministrativo secondo le regole ordinarie, rispetto alle quali, comunque, assume preminente rilievo quella che sancisce la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni ex art. 133 comma 1, lett. b) c.p.a. (piuttosto che quella in materia di pubblico impiego non contrattualizzato [ipotesi di cui alla lettera i), art. 133 cit., valorizzata dal T.a.r.].

11.2. Al rilievo della natura autoritativa e provvedimentale dell’atto di determinazione del canone in questione, e dunque della posizione di interesse legittimo (non già di diritto soggettivo) dell’interessato, consegue la necessità di scrutinare il profilo dell’appello inerente alla tempestività del ricorso di primo grado.

11.2.1. A tale proposito occorre richiamare l’indicazione dei fatti essenziali per come esposta al superiore § 2. Dalla stessa, emerge con evidenza, ad avviso del collegio, la tardività della proposizione del giudizio di primo grado, il cui ricorso introduttivo è stato notificato all’Amministrazione solo in data 18 gennaio 2023 a fronte della conoscenza, da parte dell’interessato, quanto meno dal 5 luglio 2022 (come emerge nitidamente dalla sua istanza in pari data), del provvedimento di determinazione del canone adottato dalla Capitaneria di porto di Livorno con atto del 24 giugno 2022; conoscenza effettiva e dettagliata di quest’ultimo provvedimento e del suo contenuto dispositivo, ammessa dall’interessato, che non vi è ragione alcuna per non ritenere equipollente alla “notifica” di cui all’art. 3, comma 3 del d.m. 16 marzo 2011.

11.2.2. E’ quindi fondato il primo, e dirimente, profilo di appello.

11.2.3. Del resto, lungo la stessa linea ermeneutica - nel senso della inammissibilità dei gravami incentrati (come nel caso di specie) sulla tutela di interessi illegittimi - si è già chiaramente posto questo Consiglio anche in sede consultiva, laddove (cfr. sezione I, parere 12 agosto 2024, n. 1034) si è ribadito che gli alloggi concessi in uso dall'amministrazione della difesa sono strettamente preordinati a garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle forze armate, con la conseguenza lo stesso canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione è funzionalmente e strutturalmente diverso dal corrispettivo dedotto in un contratto di scambio, posto che il godimento senza titolo dà luogo a una fattispecie risarcitoria ex art. 2043 c.c., che il legislatore ha ritenuto di disciplinare sotto il profilo dell’importo dovuto dagli occupanti; di tal che, il ricorso del militare occupante sine titulo deve essere considerato proposto, in via strumentale, per la tutela di un interesse illegittimo, qual è quello al mantenimento di una posizione soggettiva di abusiva occupazione di alloggio pubblico (si vedano anche Cons. Stato, sez. I, parere 16 maggio 2024, n. 622; Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1734; sez. IV, 17 giugno 2016, n. 2698; Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2015, n. 5870; Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1997, n. 6270).

Nella specie l’interessato, dopo aver espressamente accettato di pagare il canone maggiorato ex lege per la occupazione sine titulo onde ottenere la proroga dell’uso dell’alloggio, abusando dello strumento del processo, ha contestato il correlato procedimento amministrativo ed i suoi esiti per conseguire un bene della vita contra ius.

12. Ma, a ben vedere, sulla base dei medesimi rilievi appare anche evidente la fondatezza dell’ulteriore motivo di appello che lamenta la violazione dell’art. 3, comma 3 del d.m. 16 marzo 2011 circa la decorrenza del canone rideterminato.

12.1. A tale riguardo, giova ricordare che, come riportato dal primo giudice, “L’art. 3, co. 3 del D.M. 16 marzo 2011 stabilisce che, al termine del procedimento di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio delle Forze armate dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione (c.d. occupazione sine titulo), i comandi o gli organismi competenti “emanano i definitivi provvedimenti amministrativi di rideterminazione del canone e provvedono alla notifica agli interessati, dalla quale decorre l’applicazione del nuovo canone”. Da tali espressioni in T.a.r. ha fatto discendere la conseguenza che la decorrenza del nuovo canone sarebbe necessariamente correlata alla previa notifica del relativo provvedimento di rideterminazione; e “la ratio della correlazione tra la decorrenza del nuovo canone e la notifica del relativo provvedimento può essere individuata, come osserva il ricorrente, nell’opportunità di garantire all’occupante la conoscenza dell’importo esatto del nuovo canone da corrispondere prima di decidere se continuare ad occupare l’alloggio o abbandonarlo”. Con l’ulteriore conseguenza che, costituendo la notifica del provvedimento di rideterminazione del canone non soltanto il presupposto per l’insorgere dell’obbligo di corrisponderlo, ma altresì il momento di decorrenza del nuovo canone, la circostanza che l’importo del canone rideterminato sia stata comunicata all’interessato successivamente alla cessazione dell’occupazione sine titulo dell’alloggio comporta che lo stesso non sia dovuto. Mentre, sempre a dire del T.a.r., il “rischio di eventuali comportamenti dilatori dell’occupante nel trasmettere all’Amministrazione competente la documentazione reddituale rilevante per la determinazione del canone (…) può essere agevolmente fronteggiato dall’Amministrazione tramite l’assegnazione di un termine per la trasmissione di detta documentazione, decorso il quale il canone verrà determinato prescindendo dal reddito del nucleo familiare dell’occupante”.

12.2. Tali assunti non possono essere condivisi.

Ed infatti, è la stessa normativa primaria (cfr. art. 286, comma 3, c.m.) a prevedere testualmente che agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio è applicato un canone maggiorato, da determinare secondo vari criteri.

Da ciò discende, come sopra accennato, che lo stesso canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione è funzionalmente e strutturalmente diverso dal corrispettivo dedotto in un contratto di scambio, posto che il godimento senza titolo dà luogo a una fattispecie risarcitoria ex art. 2043 c.c., o di arricchimento senza causa, che il legislatore ha ritenuto di disciplinare sotto il profilo dell’importo dovuto dagli occupanti.

Nella specie, il militare, dopo aver ricevuto l’ordine di trasferimento (con decorrenza 21 marzo 2021) ha chiesto la proroga dell’occupazione, accettando espressamente di pagare il canone maggiorato; a fronte di ciò il Comando generale ha espressamente approvato la proroga fino ad un massimo di 90 gg. decorrenti dal 22 marzo 2021, proprio in considerazione dell’impegno del militare a versare il nuovo canone maggiorato; e, come detto, tale provvedimento – chiaramente autoritativo – pur debitamente comunicato, non è stato impugnato. Al contrario il militare, dopo aver ottenuto la proroga, ha comunque trattenuto l’alloggio per circa due mesi in più (rispetto a quanto autorizzato dal Comando generale), riconsegnandolo il 9 agosto 2021 senza aver nel frattempo pagato alcunché. Per giunta, ha anche dato causa alla ritardata determinazione del dovuto, non avendo tempestivamente trasmesso all’Amministrazione gli elementi reddituali e familiari necessari alla rideterminazione; elementi forniti solo a seguito del sollecito a lui rivolto in data 21 ottobre 2021.

Mentre, la nota di determinazione finale del canone di occupazione, in data 24 giugno 2022, è stata evidentemente portata a conoscenza dell’interessato, come emerge dall’istanza di accesso agli atti presentata in data 5 luglio 2022. A questa richiesta hanno poi fatto seguito varie interlocuzioni e istanze di ricalcolo (ma giammai di negazione dell’obbligo di versare il canone maggiorato), cui hanno fatto seguito solleciti e dinieghi non impugnati, fino ad arrivare alla nota del 11 novembre 2022, di mera conferma dei calcoli già effettuati.

12.3. Da tale ricostruzione emerge con evidenza che, con riferimento alla vicenda in esame, la ricordata locuzione contenuta nell’art. 3, comma 3 del d.m. 16 marzo 2011 (in base alla quale i provvedimenti definitivi di rideterminazione del canone sono adottati dall’Amministrazione competente e sono oggetto di notifica agli interessati, “dalla quale decorre l’applicazione del nuovo canone”) non può essere intesa nel senso recepito dal primo giudice.

Invero, atteso che la normativa secondaria di cui al citato d.m. non può derogare alle previsioni del codice civile e del c.m. sopra ricordate (dalle quali emerge la chiara imposizione di un corrispettivo a carico dell’occupante sine titulo dell’alloggio demaniale), la previsione della necessaria “notifica agli interessati” della determinazione del nuovo canone, ai fini della sua applicazione, non può che essere intesa quale requisito di concreta esigibilità, non certo come condizione alla cui mancanza consegue (ipso iure) l’estinzione della pretesa risarcitoria o indennitaria dell’Amministrazione.

12.4. Del resto, una siffatta interpretazione è indispensabile per non vanificare, praticamente in assoluto, la possibilità dell’Amministrazione di determinare, in tempo utile, i canoni delle occupazioni di breve durata (che sono la generalità dei casi). Ed è anche l’unica che permette di contrastare i possibili comportamenti dilatori degli occupanti, che sarebbero incentivati a non fornire all’Amministrazione la documentazione reddituale necessaria alla determinazione del canone; né tale effetto può essere vanificato, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., tramite l’assegnazione “termini perentori” per la trasmissione di detta documentazione, sia perché trattasi di perentorietà non prevista dalla legge, sia perché sarebbero facilmente aggirabili mediante possibili istanze dilatorie o accessi difensivi agli atti, proprio come avvenuto nella specie.

13. In definitiva, sulla base delle considerazioni predette, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato irricevibile, inammissibile e infondato e dunque da respingersi nella sua globalità.

14. Nella peculiarità e novità delle questioni sottese al presente giudizio il collegio ravvisa – ex artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. - eccezionali motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Carmelina Addesso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere, Estensore

Luca Emanuele Ricci, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Stefano Filippini

Vito Poli

IL SEGRETARIO

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