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Occupazioni illegittime: i limiti al potere del Commissario ad acta. Nota a TAR Catania, sez. III, sent. n. 1023 del 02.04.2014

Pubblico
Martedì, 18 Novembre, 2014 - 01:00

I limiti del potere del Commissario ad acta in caso di occupazioni illegittime
 
Un caso spesse volte all’attenzione di PA esproprianti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità è la necessità di adeguarsi ad un giudicato del giudice amministrativo che condanna alla adozione di un atto acquisitivo di immobili illegittimamente occupati, in alternativa alla restituzione degli stessi con integrale rimessione in pristino.
 
Dinanzi ad inadempimenti perpetrati della PA è ben possibile l’attivazione del rimedio processuale della ottemperanza al giudicato che può portare alla nomina di un Commissario ad acta agente in sostituzione dell’ente inadempiente. 
 
Può capitare, però, e nella prassi la situazione non è così infrequente, che si assista ad un iniziale inadempimento della PA che si arresta, da punto di vista temporale, in un momento molto prossimo alla nomina del Commissario ad acta. 
 
La situazione va, allora, necessariamente risolta tenendo presente il vero momento temporale di investitura ed insediamento del Commissario. 
 
Secondo i principi consolidati in materia, soprattutto nella giurisprudenza, è con la redazione del verbale di insediamento del commissario nelle sue funzioni e con la sua presa di contatto con l'apparato amministrativo che si verifica il definitivo trasferimento dei poteri, rimanendo precluso all'amministrazione ogni margine di ulteriore intervento. 
 
Il principio è stato consacrato, per citare un autorevole precedente, per esempio dal Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, nella sentenza n. 1768 ed il 21 maggio 2010, nella sentenza n. 3214. 
 
Quella predetta, allora, è la regola generale che consente di comprendere quando e fino, soprattutto, a quando, la PA può intervenire in sostituzione del Commissario ad acta. 
 
Recentemente, con sentenza n. 1023 dell’aprile scorso, il TAR Catania ha affrontato esattamente il caso dei limiti del potere dell’ente espropriante dinanzi alla nomina di un Commissario ad acta. 
 
Il caso all’attenzione dei giudicanti, ha visto l’ente agente intervenire, con l’adozione di un atto di acquisizione sanante ex art.42-bis del d.P.R. n. 327/01, in prossimità della nomina del Commissario ad acata. 
 
Nella specie il TAR Catania ha considerato inapplicabile il principio, sopra richiamato e fatto proprio dal Consiglio di Stato, in quanto il Comune aveva già esercitato il suo potere amministrativo di acquisizione di immobile illegittimamente occupato, con una specifica deliberazione, applicando l'art. 42 bis T.U.E.., in perfetta aderenza al decisum del GA e ben prima che si insediasse il Commissario ad acta. 
 
La nomina del Commissario Prefettizio, allora, come nel caso trattato dai Giudici isolani, deve essere revocata, se medio tempore intervenuta, laddove già l’ente espropriante abbia esercitato i propri poter amministrativi, seppure dopo l’iniziale inadempimento.
 
Pertanto l'avvenuta esecuzione del giudicato da parte di un ente Comune, deve portare, pure se medio tempore intervenuto il relativo insediamento, alla revoca dell'incarico ad un Commissario ad acta che non avrebbe titolo per agire. 
 
(di Marco Morelli) 
 
N. 01023/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2012 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2012, proposto da: Giorgio Cicciarella, Giuseppa Cicciarella, Grazia Cicciarella, Margherita Cicciarella, Maria Cicciarella, Rosario Cicciarella, Salvatore Cicciarella, Vincenzo Cicciarella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Spatola, con domicilio eletto presso Vincenzo Giunta Bova in Catania, via Mascagni, 72; 
contro
Comune di Rosolini; 
per l'esecuzione
del giudicato nascente dalla sentenza del Tar Sicilia, Sede Staccata di Catania, III Sez., n. 1474/11.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Vista sentenza del Tar Sicilia, Sede Staccata di Catania, III Sez., n.1474/11 decisa il 25.5.2011 e depositata in segreteria il 13/06/2011, con la quale, premessi i principi stabiliti con decisioni della Corte di Strasburgo (CEDU) in materia di espropriazioni non formalmente concluse, si è ritenuto che "… i ricorrenti sono ancora oggi legittimi proprietari dell'area di cui agli atti impugnati e quindi il risarcimento chiesto per la perdita della relativa proprietà è allo stato senza presupposto, in fatto ed in diritto (tanto che potrebbero ancora oggi disporne negozialmente, oppure chiederne la restituzione all'Amministrazione … cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, n. 290/2006…… anche T.A.R. Sicilia, Catania, 27 settembre 2010, n. 3837; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 01 settembre 2010 , n. 3423; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21 luglio 2010, n. 1787".
Considerato che detta sentenza, premesso che l'art. 43 del D.P.R. 327/2001 (TU Espropriazioni), avente ad oggetto il procedimento di c.d. acquisizione sanante è stato annullato con sentenza della Corte cost.le 4-8 ottobre 2010, n. 293, ha preso atto che nel caso in esame i ricorrenti hanno "… chiesto solamente il risarcimento e non la restituzione ed ha statuito:
- il "… dovere istituzionale dell’Amministrazione, attualmente in possesso delle opere e delle aree de quibus, di porre fine all'occupazione senza titolo e quindi, se non intende restituire al legittimo proprietario il terreno con le opere ivi realizzate, il dovere di trovare una soluzione negoziale-transattiva (ed in tempi brevi per non esporsi ad ulteriori obbligazioni risarcitorie), tenuto conto che il protrarsi della vicenda potrebbe dar luogo a responsabilità di vario ordine a carico dei funzionari responsabili (in termini, sentenza n. 290/2011 del 10/02/2011 cit.)";
- l'accoglimento anche della domanda risarcitoria sotto il profilo dei danni derivati dall’occupazione illegittima, protrattasi a decorrere dalla cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera di Giunta municipale n. 485 del 18.12.2001, sussistendo (ai fini del configurarsi della responsabilità aquiliana)";
Vista la successiva sentenza n. 2037/2012 di ottemperanza alla precedente sentenza n.1474/2011 che ha:
a) concesso al Comune l'ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);
b) nominato, per l’ipotesi di persistente inadempimento, Commissario ad acta il Prefetto di Siracusa, ovvero funzionario dallo stesso delegato, in possesso di adeguata competenza professionale al fine dell’espletamento dell’incarico, con onere di provvedere a dare esecuzione alla sentenza, sostitutivamente, entro il successivo termine di giorni 90;
Vista la nota depositata in atti il 24/04/2013, con la quale il Commissario ad acta (Dott.ssa Giallongo Tania, funzionario delegato dal Prefetto di Siracusa) rappresenta che:
- si è insediata presso il Comune di Rosolini in data 18 gennaio u.s., acquisendo "gli atti adottati dall'Ente a quella data, al fine di ottemperare al giudicato";
- il citato Comune ha relazionato che:
a) "… con nota del 22.11.2012, prot. n.35741, il Responsabile del V Settore comunicava, mediante notifica individuale a ciascuno degli interessati, l'avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 42 bis del T.U. sugli espropri, assegnando ai proprietari dell'area e ad ogni altro interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 10, D.P.R. n.327/2001 e della legge n. 241/90, il termine perentorio di giorni sette dalla notifica per la formulazione di eventuali osservazioni e/o rilievi di cui l'ente avrebbe tenuto conto";
b) la predetta nota 22.11.2012, di comunicazione dell'avvio del procedimento, è stata "anche pubblicata all'albo pretorio dell'ente per il periodo dal 22 al 29 novembre 2012, registro cron. 1541";
c) in assenza di osservazioni e/o rilievi "… l'Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n.190 del 13.12.2012, valutava come persistente l'interesse pubblico dell'Amministrazione Comunale ad acquisire, ex art. 42 bis cit., al suo patrimonio disponibile i terreni interessati";
d) detta deliberazione "…. dichiarata immediatamente esecutiva, veniva notificata individualmente a ciascuno degli interessati in data 6/7 gennaio 2013 e pubblicata all'albo pretorio del 14.12.2012 per gg. 15 consecutivi";
e) il difensore "… della parte ha prodotto ricorso in opposizione alla stima delle espropriazioni presso la Corte di Appello di Catania, che ha fissato l'udienza il prossimo 10 maggio";
Considerato che il Commissario ad acta conclude la precedente nota ritenendo che l'iniziativa del Comune non sarebbe "… compatibile con il giudizio di ottemperanza" e che comunque, una volta "scaduti i termini", lo stesso Comune non avesse "… più titolo a porre in essere alcun provvedimento" chiedendo a questa Sezione "… di valutare l'opportunità di nominare un consulente con specifiche conoscenze tecniche, che coadiuvi la scrivente al fine della determinazione dell'indennità da riconoscere e di concedere una congrua proroga alla scrivente per seguire la questione fino alla completa esecuzione del giudicato";
Ritenuto doversi precisare quanto segue:
a) dopo la pubblicazione della citata sentenza di merito n.1474/2011, il legislatore è intervenuto in materia, mediante il comma 1 dell’art. 34, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che ha aggiunto al TU Espropriazioni l'art. 42-bis, al fine di colmare il vuoto normativo causato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43 dello stesso TU (Corte cost. sentenza 4-8 ottobre 2010, n. 293) e quindi al fine di regolarizzare le procedure espropriative non ancora completate mediante formale decreto di espropriazione;
b) in forza di tale norma il Comune di Rosolini era perfettamente legittimato ad adottare il provvedimento di c.d. "acquisizione sanante", corrispondendo agli interessati il previsto indennizzo, determinato in misura corrispondente al valore venale del bene, "per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene" (commi 1-3), nonché il risarcimento relativo al periodo di occupazione senza titolo, salva diversa prova degli atti relativi, commisurato allo "interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma" (comma 3 ultimo periodo);
c) al momento dell'insediamento del Commissario ad acta, in data 18..1.2013, il Comune di Rosolini aveva già avviato il procedimento di esecuzione della sentenza in epigrafe ed addirittura aveva già adottato la deliberazione G.M. 13.12.2013 di applicazione dell'art. 42 bis citato, sicché il detto Commissario non aveva alcun titolo o ragione per insediarsi, poiché l'Amministrazione rimane titolare del potere di provvedere all'esecuzione del giudicato anche dopo la scadenza del termine fissato in sentenza;
d) è certamente vero che, secondo i principi, con la redazione del verbale di insediamento del commissario nelle sue funzioni e con la sua presa di contatto con l'apparato amministrativo, si verifica un definitivo trasferimento dei poteri, rimanendo precluso all'amministrazione ogni margine di ulteriore intervento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1768; 21 maggio 2010, n. 3214), ma tale regola, nella specie, era ed è inapplicabile, in quanto - come detto - il Comune aveva già esercitato il suo potere con deliberazione 13.12.2013, applicando l'art. 42 bis T.U. Espr., in perfetta aderenza al decisum (ossia ben prima che si insediasse il Commissario ad acta);
Ritenuto che, in relazione a quanto sopra precisato, si deve per un verso dare atto dell'avvenuta esecuzione del giudicato da parte del Comune, con contestuale revoca dell'incarico al Commissario ad acta, per altro verso dichiararsi che detto Commissario alla data del 18.1.2013 non avrebbe dovuto nemmeno insediarsi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), dichiara eseguita la sentenza di cui epigrafe e contestualmente rende al Commissario ad acta i chiarimenti di cui in motivazione revocando il relativo incarico.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Agnese Anna Barone, Consigliere
 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
 

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