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Acquisizione coattiva sanante e giudizio ottemperanza - TAR Emilia Romagna, sez. I, sent. n.945 del 09.10.2014

Pubblico
Venerdì, 31 Ottobre, 2014 - 01:00

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, (Sezione Prima), sentenza n.945 del 9 ottobre 2014, sull’acquisizione coattiva sanante e giudizio di ottemperanza 
 
N. 00945/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2004 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 137 del 2004 proposto da Monica Della Chiara e Ines Pedrini, rappresentate e difese dall’avv. Alessandro Mantero ed elettivamente domiciliate in Bologna, via Collegio di Spagna n. 17, presso lo studio dell’avv. Laura Baffo;
contro
il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Rossi ed elettivamente domiciliato in Bologna, strada Maggiore n. 31, presso lo studio dell’avv. Carla Rossi;
nei confronti di
Società Ventena S.n.c. di Tombari Maurizio e C., Tombari Maurizio; 
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 664 del 17 novembre 2003, con cui il Dirigente del Servizio “Espropri” del Comune di Cattolica ha disposto l’acquisizione, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, di un’area di proprietà dei ricorrenti;
dell’atto di determinazione dell’importo risarcitorio, comunicato con nota prot. n. 10421 del 14 novembre 2003.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cattolica;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 25 settembre 2014 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2160 del 27 ottobre 2003, a séguito dell’accertata indebita occupazione di un’area delle ricorrenti da parte del Comune di Cattolica per la realizzazione di un’opera pubblica, questo Tribunale condannava l’Amministrazione comunale al risarcimento del danno in favore dei proprietari del terreno con esclusione della restituzione del bene, in applicazione dell’art. 43, co. 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001. Disposta, poi, dall’ente locale la formale acquisizione dell’area al patrimonio comunale con quantificazione del risarcimento del danno in € 7.014,60 (v. determinazione n. 664 del 17 novembre 2003, a firma del Dirigente del Servizio “Espropri”), le interessate hanno censurato tale provvedimento nonché il pregresso atto di fissazione dell’importo della somma loro attribuita (comunicato con nota prot. n. 10421 del 14 novembre 2003), ed hanno a tal fine adito questo Tribunale con ricorso formalmente ascritto al rito ordinario.
Le ricorrenti lamentano che sulla sorte dell’area illegittimamente occupata si sia pronunciato il giudice amministrativo, nonostante la questione fosse di pertinenza del giudice ordinario perché relativa a domanda restitutoria anteriore al 1° luglio 1998; deducono che, in ogni caso, si sarebbe dovuto tenere conto della pregressa pronuncia cautelare possessoria del Tribunale di Rimini, con conseguente necessario rigetto o declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali a suo tempo formulate dall’Amministrazione comunale ma erroneamente accolte dal TAR di Bologna; denunciano, inoltre, l’omessa considerazione che le suddette domande riconvenzionali avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili anche perché non proposte nella forma del ricorso incidentale; contestano, altresì, l’allora avvenuta concessione dell’errore scusabile quanto alla mancata notificazione delle domande riconvenzionali dell’Amministrazione comunale; censurano, poi, sotto molteplici profili la valutazione operata dal TAR di Bologna ai fini dell’esclusione della restituzione del bene ai proprietari, ai sensi dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, di cui viene pure dedotta l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 42, comma 3, Cost. e con l’art. 97 Cost.; si dolgono, ancora, della decisione del TAR di Bologna di escludere la restituzione del bene senza provvedere al contempo alla determinazione del quantum del risarcimento del danno; fanno valere, altresì, l’illegittimità dei criteri di determinazione dell’importo risarcitorio quali risultano fissati dalla precedente sentenza del TAR di Bologna, per non essersi tenuto conto del pregiudizio prodottosi a carico della porzione residua del bene non espropriata e per non essersi neppure preso in considerazione il danno morale sofferto dai proprietari; imputano, poi, all’Amministrazione comunale di avere dato séguito alla decisione del TAR di Bologna adottando atti non preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ed emessi dal Dirigente del Servizio “Espropri” anziché dal competente Consiglio comunale; contestano, infine, l’irrisorietà della somma loro riconosciuta a titolo risarcitorio, sollecitandone la rideterminazione in sede giudiziale. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di accertamento di quanto effettivamente dovuto dall’Amministrazione in via risarcitoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cattolica, resistendo al gravame.
Dichiarata la perenzione del ricorso con decreto n. 756 del 28 agosto 2012, il Presidente del Tribunale ha successivamente revocato il decreto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’all. 3 al d.lgs. n. 104 del 2010, e ha disposto la reiscrizione della causa sul ruolo di merito (v. decreto n. 69 in data 21 gennaio 2013).
All’udienza del 25 settembre 2014, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Rileva il Collegio come si renda innanzi tutto necessario procedere alla qualificazione dell’azione proposta dalle ricorrenti e alla verifica del rito processuale cui deve sottostare la trattazione delle domande giudiziali formulate.
Orbene, la controversia scaturisce dall’adozione degli atti con cui il Comune di Cattolica ha dato séguito alle statuizioni di questo Tribunale (sentenza n. 2160 del 27 ottobre 2003), disponendo l’acquisizione al patrimonio dell’ente di un’area di proprietà delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, e determinando in € 7.014,60 l’importo del risarcimento del danno loro dovuto; la pronuncia del giudice amministrativo, in particolare, muovendo dall’accertata occupazione illegittima del terreno privato per la realizzazione di un’opera pubblica, aveva fatto applicazione della speciale disciplina di cui all’art. 43, co. 3 e segg., del d.P.R. n. 327 del 2001, e in ragione di ciò aveva escluso la restituzione del bene ai proprietari con riconoscimento agli stessi del solo risarcimento del danno, cosicché l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla quantificazione del ristoro patrimoniale secondo i criteri indicati nella pronuncia e quindi all’emissione dell’atto di acquisizione del bene. In assenza, a questo punto, di effettivi margini di autonomia dell’azione amministrativa conformata dal giudicato – che ne aveva dettagliatamente delineato il contenuto –, ogni eventuale questione circa le successive determinazioni del Comune di Cattolica avrebbe dovuto necessariamente rientrare nella sfera di cognizione del giudice dell’ottemperanza, quale giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che dal giudicato discendono o che in esso trovano il loro presupposto. Erroneamente, allora, le ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio avvalendosi del rito ordinario anziché del rito dell’ottemperanza di cui all’art. 27, comma 1, n. 4), del r.d. n. 1054 del 1924, a quel tempo azionabile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice di primo grado non sospese dal giudice d’appello (v. art. 33, ultimo comma, legge n. 1034/1971); d’altra parte, con distinto ricorso (n. 136/2004) – chiamato alla medesima udienza – le interessate hanno adito questo Tribunale proponendo le medesime questioni in sede di giudizio di ottemperanza, di modo che si può prescindere a questo punto dall’accertamento dei presupposti per la conversione dell’azione ex art. 32, comma 2, cod.proc.amm., in quanto risulta comunque soddisfatta l’esigenza delle ricorrenti di vedere esaminate dal giudice amministrativo le questioni dedotte avverso i sopraggiunti atti del Comune di Cattolica.
Di qui l’inammissibilità del ricorso, con spese di giudizio da porre a carico delle ricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Cattolica, nella misura complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2014, con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario
 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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