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Art. 42-bis - Obbligo della PA di provvedere su una istanza ma non su come provvedere - TAR Campania, sez. V, sent. n. 701 del 03.02.2015

Pubblico
Mercoledì, 11 Febbraio, 2015 - 01:00

 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Quinta), sentenza n. 701 del 3 febbraio 2015, su istanza di adozione art.42-bis TUE rimasta inevasa
 
 
Non sussiste obbligo della Pubblica Amministrazione di pronunciarsi su istanza nell’ipotesi di riproposizione di istanza diretta al riesame di una situazione inoppugnabile (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012 n. 2748), ovvero nell’ipotesi di un’istanza manifestamente infondata (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2008 n. 2543) o, ancora, nell’ipotesi di un’istanza di estensione ultra partes di un giudicato (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2004 n. 2754).
Se al provvedimento finale ex art.42-bis TUE deve attribuirsi natura discrezionale, ciò non esclude la sussistenza di un obbligo del Comune stesso di rispondere all’istanza presentata al riguardo dal privato; senza sottacere che dall’avvio del procedimento non discende l’adozione di un provvedimento avente un contenuto necessariamente vincolato in senso favorevole alla posizione del privato medesimo.
 
 
 
N. 00701/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02280/2010 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2280 del 2010, proposto da: 
Angelina Di Crosta, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Carbone, Federico Di Mezza, con domicilio eletto presso Eugenio Carbone in Napoli, viale degli Astronauti, 4; 
contro
Comune di Guardia Sanframondi, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Cancellario, con domicilio eletto presso Gaetano Coduti in Napoli, Via C.Poerio N.53; 
per la declaratoria del diritto alla restituzione di area indebitamente occupata e risarcimento dei danni connessi
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Guardia Sanframondi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
 
Il ricorso – volto complessivamente a conseguire la tutela a fronte dell’occupazione di un proprio fondo, riportato in catasto al fgl 14 p.lla 759 sub 1 e 3 del Comune di Guardia Sanframondi per una superficie di mq 115 – va accolto nei sensi e per le ragioni che seguono.
Va premesso, da un lato, che, a seguito della disposta istruttoria, è emerso che l’area in questione è nella piena disponibilità dell’amministrazione e da questa utilizzata come area pubblica ad ogni effetto, pur al di fuori della rituale attivazione e conclusione della procedura ablatoria; e, dall’altro, che, sia alla luce di tale precisazione fattuale che del sopravvenuto quadro normativo, parte ricorrente, in conformità alla posizione sostanziale sottostante la spiegata impugnazione, ha formulato all’amministrazione resistente formale istanza, rimasta senza esito, notificata di acquisizione sanante ex at 42-bis TU espropri, con conseguente specificazione anche della domanda giudiziale in tal senso.
Nella graduazione delle domande proposte, assume dunque portata principale ed assorbente - con conseguente radicamento in parte qua della giurisdizione - quella connessa al silenzio serbato dall’amministrazione comunale resistente in ordine alla istanza finalizzato ad ottenere da parte dell’Amministrazione medesima l’avvio e la definizione del procedimento di cui all’art. 42-bis del T.U. n. 327 del 2001.
Sul punto va premesso che l’art. 2 della L. 241 del 1990 e successive modifiche reca un principio generale per il nostro ordinamento, in forza del quale se il procedimento consegue obbligatoriamente dalla presentazione di un’istanza da parte del privato ovvero deve essere iniziato d’ufficio, la Pubblica Amministrazione a ciò competente ha l’obbligo di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso nei termini di legge
La giurisprudenza ha – altresì – avuto modo di evidenziare che tale obbligo della Pubblica Amministrazione non sussiste nell’ipotesi di riproposizione di istanza diretta al riesame di una situazione inoppugnabile (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012 n. 2748), ovvero nell’ipotesi di un’istanza manifestamente infondata (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2008 n. 2543) o, ancora, nell’ipotesi di un’istanza di estensione ultra partes di un giudicato (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2004 n. 2754).
Va da subito denotato che nessuna di tali tre ipotesi ricorre nel caso di specie non potendo tale caratterizzazione discendere dalla considerazione che l’istanza presentata ai sensi dell’art. 42-bis del T.U. n. 327 del 2001 da parte degli attuali ricorrenti sarebbe in tal senso “manifestamente infondata”, posto che tale articolo di legge attribuirebbe all’Amministrazione medesima una facoltà e non già un obbligo di provvedere, con la conseguenza – quindi – che a fronte del silenzio legittimamente serbato dallo stesso Comune il susseguente ricorso proposto contro tale silenzio dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
Per contro, ben emerge la sussistenza di un obbligo di provvedere posto a suo carico, desumibile non soltanto da puntuali disposizioni di legge, ma anche dalla stessa peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia ed equità imporrebbero l’adozione di provvedimenti o, comunque, lo svolgimento di un’attività amministrativa alla stregua dei principi posti in via generale dall’art. 97 Cost., posto che gli attuali ricorrenti, in via prioritaria ed assorbente, pretendono dal Comune l’attivazione di un procedimento volto a definire la sorte dei beni rimasti sempre di loro proprietà, ma mai restituiti, anzi irreversibilmente trasformati.
Va rilevato inoltre che nel presente giudizio le parti ricorrenti hanno pertanto non solo azionato la pretesa risarcitoria connessa al comportamento contra legem dell’amministrazione, ma hanno anche attivato, mediante l’ulteriore istanza-diffida in questione, un’ulteriore posizione giuridica di interesse legittimo concomitantemente da loro esercitabile per effetto dell’avvenuta introduzione nel “sistema” del T.U. n. 327 del 2001 del procedimento attraverso il quale il Comune può sanare l’utilizzazione sine titulo di un bene immobile altrui per scopi di interesse pubblico.
A questo riguardo va pertanto rimarcato che, se al provvedimento finale di tale procedimento deve comunque attribuirsi natura discrezionale, ciò - per l’appunto - non esclude la sussistenza di un obbligo del Comune stesso di rispondere all’istanza presentata al riguardo dal privato; senza sottacere che dall’avvio del procedimento non discende l’adozione di un provvedimento avente un contenuto necessariamente vincolato in senso favorevole alla posizione del privato medesimo.
L’art. 42-bis ha introdotto nell’ordinamento una facoltà di valutazione della fattispecie da parte dell’Amministrazione Comunale correlata all’eventuale acquisizione in via di sanatoria della proprietà sulle aree precedentemente da essa occupate contra ius che fonda in capo ai proprietari medesimi una posizione di interesse legittimo ulteriore e distinta rispetto a quella anzidetta di diritto soggettivo, nonché per certo da loro autonomamente tutelabile rispetto a quella concomitante di diritto soggettivo anche mediante il rimedio processuale deputato alla rimozione del silenzio illegittimamente serbato al riguardo dal Comune, contestualmente esperibile con il giudizio ordinario per la subordinata pretesa risarcitoria.
In conseguenza, il ricorso va accolto nei sensi che precedono con obbligo per il Comune di Guardia Sanframondi di pronunciarsi sull’istanza di parte ricorrente ex 42-bis T.U. espropri con l’adozione dei provvedimenti necessari ad attivare e concludere il procedimento di cui all’istanza anzidetta nel termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, precisandosi sin d’ora che, in caso di ulteriore inottemperanza, in luogo dell’Amministrazione Comunale e a richiesta di parte provvederà, se già non provveduto, un Commissario ad acta, già nominato nella persona del Prefetto pro tempore della Provincia di Benevento, con facoltà di delega ad idoneo funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico del Comune di Guardia Sanframondi nella misura di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), lo accoglie nei sensi in motivazione, ordinando al Comune di Guardia Sanframondi di pronunciarsi sull’istanza di parte ricorrente ex 42-bis T.U. espropri con l’adozione dei provvedimenti necessari ad attivare e concludere il procedimento di cui all’istanza anzidetta, nel termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, precisandosi sin d’ora che, in caso di ulteriore inottemperanza, in luogo dell’Amministrazione Comunale e a richiesta di parte provvederà, se già non provveduto, un Commissario ad acta, nominato nella persona del Prefetto pro tempore della Provincia di Benevento, con facoltà di delega ad idoneo funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento.
Condanna il Comune di Guardia Sanframondi al pagamento in favore della controparte delle spese di giudizio, complessivamente liquidate nella misura di € 1.00,00.- (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Primo Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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