Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Occupazioni illegittime - TAR Campania-Napoli, sez.V, sent. n.289 del 15.01.2015

Pubblico
Sabato, 17 Gennaio, 2015 - 01:00

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Quinta), sentenza n. 289 del 15.01.2015, sulle occupazioni illegittime ed art.42-bis 
 
 
N. 00289/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 05157/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 5157 del 2008, proposto da: 
Monaco Felice, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Russo, con domicilio eletto presso Carlo Russo in Napoli, Via Caracciolo n.15; 
contro
Comune di Torre Annunziata, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Santoro, con domicilio eletto presso Gennaro Santoro in Napoli, Segreteria Tar;
Comune di Trecase; 
nei confronti di
Gori S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso Alessandro Lipani in Napoli, Via Ponte di Tappia n. 47; 
per l'accertamento
- dell’illegittimità dell’occupazione di circa mq. 448 del fondo di proprietà individuato al N.C.T. del Comune di Trecase fg. 16, p.lla 1092 di complessivi mq. 3.478, irreversibilmente trasformato da parte dell’Amministrazione comunale di Torre Annunziata a seguito dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Acquedotto per la Città di Torre Annunziata;
nonché per la condanna dei resistenti:
- al pagamento del controvalore venale del suolo illegittimamente ablato a titolo di risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa dell’occupazione illegittima e della conseguente irreversibile trasformazione della predetta superficie a seguito della mancata tempestiva emanazione del decreto di espropriazione definitiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal giorno dell’occupazione e sino all’effettivo soddisfo;
- al risarcimento di tutti i danni costituiti dalla diminuzione di valore della residua porzione di detto fondo a causa dell’illegittima ablazione parziale dello stesso, con l’aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali fino all’effettivo saldo;
- al pagamento della somma dovuta a titolo d’indennità per l’occupazione legittima della superficie occupata, dalla data dell’occupazione e sino alla scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, come fissati in anni 2 e mesi 6, oltre interessi legali sulle singole annualità, fino all’effettivo soddisfo.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata e della Gori S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente agisce per l'accertamento dell’illegittimità dell’occupazione di circa mq. 448 (striscia di terreno di forma rettangolare: 4 m. x 112 m.) del fondo di proprietà, irreversibilmente trasformato da parte dell’Amministrazione comunale di Torre Annunziata a seguito della realizzazione del nuovo acquedotto cittadino, nonché per la condanna degli enti resistenti al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, del controvalore venale del suolo, della diminuzione di valore della residua porzione di detto fondo, e, in aggiunta, della somma dovuta a titolo d’indennità per l’occupazione legittima della superficie occupata, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali fino all’effettivo saldo.
II. Si sono costituite l’Amministrazione comunale e la società Gori S.p.a, gestore del servizio idrico, quest’ultima eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, concludendo entrambe per l’inammissibilità e il rigetto del ricorso.
III. All’udienza pubblica del 20.11.2014, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
IV. Vanno esaminate prioritariamente le questioni in rito.
IV.1. Infondata è l’eccezione d’inammissibilità del gravame per violazione del divieto del “ne bis in idem”: il giudizio civile instaurato dalla dante causa di parte ricorrente, richiamato dall’Amministrazione comunale, aveva a oggetto il risarcimento dei danni cagionati alle colture, in concomitanza all’esecuzione di lavori, dal crollo di un muretto e dal deposito dei relativi materiali con conseguente parziale interclusione del fondo, per ciò solo, occupato, esulando, quanto a “causa petendi” e “petitum”, dalla legittimità della procedura espropriativa e dagli effetti conseguenti.
IV.2. Quanto alla legittimazione passiva della società intimata, la stessa, proprio in quanto gestore, usufruisce dell’utilità derivante dall’utilizzo dell’acquedotto insistente sul suolo illegittimamente posseduto, sicché ne può essere affermata la corresponsabilità per l’illegittima detenzione dei luoghi a partire dalla attivazione del servizio idrico aggiuntivo.
V. Tanto chiarito, il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
V.1. Occorre premettere in fatto che:
1) con decreto del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania n. 36668 del 29.12.1984, il Ministero dei Lavori Pubblici affidava in concessione al Comune di Torre Annunziata la realizzazione delle opere relative alla costruzione del nuovo acquedotto servente l’ente territoriale; il disciplinare di concessione veniva formalizzato, al n. rep. 2733, in data 18.04.1987;
2) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14 marzo 1988 l'Amministrazione comunale di Torre Annunziata approvava il progetto del primo stralcio dei lavori unitamente ai piani particellari di esproprio delle aree interessate;
3) con ordinanza del Sindaco del Comune di Trecase, n. 17 del 6 ottobre 1998, il Comune di Torre Annunziata veniva autorizzato a occupare - in via temporanea e di urgenza e per la durata di anni due e mesi sei - gli immobili e le aree di proprietà privata situati nel territorio comunale di Trecase, per come riportati nell’allegato piano particellare grafico e descrittivo;
4) in data 25 novembre 1998, in esecuzione del decreto sindacale di occupazione, gli incaricati del Comune di Torre Annunziata provvedevano, previa redazione del verbale di consistenza, alla presa di possesso delle aree oggetto di occupazione;
5) essendo, tuttavia, ormai ampiamente decorsi sia il termine per l'occupazione legittima (anni 2 e mesi 6 dalla data dell'ordinanza sindacale di Trecase n. 17 del 18.10.1988) che quello della pubblica utilità dell’opera (dichiarata con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Torre Annunziata, n. 22 del 14.03.1988) senza alcuna conclusione del procedimento espropriativo, l'occupazione è divenuta illegittima a far data dal 19 aprile 1991.
V.2. Orbene, il Collegio rinviene nel comportamento tenuto dalle Amministrazioni e dalla società intimata tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana per danno ingiusto, ravvisando, ognuno per quanto di rispettiva competenza, sia il compimento di un atto illecito, derivante da un’occupazione “sine titulo” -assistita essenzialmente dall’iniziale dichiarazione di pubblica utilità-, dei terreni in proprietà del ricorrente, sia l’elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata nella mancata conclusione della procedura espropriativa e nel prolungato possesso nonostante la consapevolezza o conoscibilità della sua illegittimità, sia il nesso causale tra l’azione appropriativa e il danno patito per effetto della sottrazione del bene e la trasformazione dei luoghi.
V.2.1. Con specifico riferimento al fatto illecito, costituiscono principi acquisiti dalla giurisprudenza quelli secondo i quali:
a) è da ritenersi definitivamente espunto dall’ordinamento giuridico l’istituto dell’occupazione acquisitiva, di origine giurisprudenziale, che -in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità o di una dichiarazione d’indifferibilità e urgenza esplicita o implicita, dell'occupazione dell'area e dell'irreversibile trasformazione del fondo, nonché della scadenza del termine di occupazione legittima ma senza adozione di un decreto di esproprio-, ipotizza un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all’Amministrazione occupante, legittimando il privato proprietario ad agire esclusivamente per il risarcimento del danno. La C.E.D.U., già nel 2000, ha, infatti, affermato che l'acquisto della proprietà per effetto di attività illecita viola l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'ordinamento giuridico non consente, pertanto, che un’Amministrazione pubblica, mediante un atto illecito o in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o d’interesse pubblico;
b) ciò comporta che, anche se l'opera risulti ultimata, finché dura l'illegittima occupazione del bene senza che vi sia un eventuale titolo idoneo a determinare il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione medesima, non decorre alcun termine di prescrizione ai fini dell'eventuale azione risarcitoria, data la palese natura permanente dell'illecito dell'Amministrazione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 3.07.2013, n. 757);
c) posto che l'occupazione illegittimamente disposta o proseguita dall'Amministrazione o dagli enti delegati, per quanto accompagnata dall’irreversibile trasformazione dei beni occupati, pur funzionale alla realizzazione dell'opera pubblica, non comporta la perdita della proprietà in capo ai privati e la sua acquisizione alla mano pubblica, i privati, i cui beni siano stati illegittimamente occupati dall'Amministrazione, non possono chiedere il risarcimento del danno collegato alla perdita della titolarità del bene, giacché tale perdita, sotto il profilo dominicale, non vi è stata, permanendo la proprietà degli stessi in capo ai privati medesimi; ne discende l'inammissibilità della domanda giudiziale mirante a ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita dei beni, pari al valore venale degli stessi, sia pure per equivalente; diversamente opinando, si darebbe luogo a un’indebita locupletazione (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 5.06.2013, n. 901);
d) segue da ciò che il risarcimento del danno deve coprire il solo valore d'uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, cioè al momento in cui la Pubblica amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell'area, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42- bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
e) tale valore d'uso, corrispondente al danno sofferto dalla società ricorrente per l'illecita, prolungata occupazione dei terreni di sua proprietà, può ragionevolmente quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro forfettario fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42- bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, disposizione suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7.03.2014, n. 182; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 23.09.2013, n. 1331; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 14 dicembre 2012);
f) di norma il giudice amministrativo, nello stabilire l'importo del danno, non può includervi quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è, invero, di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53 e 54, T.U. 8 giugno 2001 n. 327 (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4.11.2013, n. 4895).
VI. Per i sopra esposti motivi:
a. dalla condizione d’illecita detenzione (e trasformazione) del suolo di proprietà della parte ricorrente consegue, “ex se”, l'obbligo di ripristino del diritto di proprietà mediante restituzione dei suoli occupati, detenuti e trasformati in assenza di titolo legittimante, nonché il diritto al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima;
b. ove la P.A. o gli enti delegati ritengano necessario continuare a utilizzare i fondi devono acquisirli legittimamente o mediante lo strumento autoritativo (art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, con le conseguenze patrimoniali ivi indicate) ovvero con gli ordinari strumenti privatistici con il consenso dei privati anche in relazione ai corrispettivi patrimoniali da acquisirsi (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I. 26.04.2013, n. 399);
c. allo stato le Amministrazioni e gli enti delegati non hanno fatto uso di alcuno dei mezzi giuridici a loro disposizione, rimanendo così integra la situazione d’illiceità evidenziata dalla parte ricorrente;
d. deve, pertanto, accogliersi la domanda proposta, come riformulata, ordinando la restituzione dei beni illegittimamente detenuti e condannando in solido, come chiesto, i Comuni di Torre Annunziata e di Trecase, di cui, il primo, in via principale, quale concessionario della realizzazione delle opere, nonché la Gori S.p.A, attuale utilizzatrice a titolo gratuito, in via sussidiaria e a fare data esclusivamente dall’attivazione del servizio, al risarcimento del danno da occupazione illegittima per tutto il periodo in cui il ricorrente è stato privato illegittimamente del possesso del bene fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ossia sino alla restituzione del bene (salva la possibilità per l'amministrazione di avvalersi in via postuma dello strumento di cui al citato art. 42-bis).
VII. Ciò posto, ai fini della quantificazione del ristoro per l'indebita occupazione, occorre tener conto che l'illecito permanente deve essere risarcito per ogni anno di abusiva occupazione.
VII.1. In particolare, per quanto concerne la determinazione dei relativi danni, secondo una metodologia condivisa da questo Collegio, il C.T.U., tenuto conto della classificazione urbanistica dell’area, non edificabile o, comunque, agricola, ha:
a) determinato il valore di mercato del cespite immobiliare per via analogico-comparativa (avuto riguardo ai beni finitimi aventi stesse caratteristiche tipologiche estrinseche e intrinseche), stimandolo, all’attualità, in €. 19,20/mq. e, dunque, per la superficie complessivamente occupata (mq. 448), in €. 8.601,60;
b) devalutato, tramite gli indici di andamento dei prezzi del mercato immobiliare, tale valore per ogni singola annualità dall’inizio dell’occupazione illegittima -ovvero dalla data della scadenza dell'occupazione temporanea, avvenuta il 19.04.1991-, fino a quella della stima, fissata, per comodità di calcolo, al 31.08.2014;
c) sulla base di tali stime, computato il risarcimento del danno dovuto per l’occupazione illegittima nella misura del 5% annuo del valore venale corrente, quantificandolo, quindi, per il periodo compreso tra la data della scadenza dell'occupazione temporanea, avvenuta il 19.04.1991, e quella della stima, in €. 10.241,45.
VII.2. Tanto esposto, occorre precisare che, pur concretando un illecito con carattere permanente, tale danno può essere liquidato, in osservanza del principio di cui all'art. 112 c.p.c. -secondo il quale il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda- sino alla data della presente decisione.
VII.2.1. Le Amministrazioni e gli enti intimati, onde evitare il maturarsi di un ulteriore danno risarcibile in favore della parte ricorrente, dovranno, invece, provvedere alla tempestiva giuridica regolarizzazione della fattispecie, in via prioritaria, mediante l’immediata restituzione dei beni, previa integrale riduzione in pristino, ovvero attraverso il legittimo acquisto della proprietà dell'area con il consenso della controparte, mediante contratto, o, per quanto concerne l’Amministrazione pubblica, mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42- bis, d.P.R. n. 327 del 2001.
VII.2.3. Alla liquidazione dell’ammontare dovuto per l’occupazione illegittima, deve aggiungersi, altresì, il risarcimento del danno derivante del muro esistente, pari, tenuto conto del valore di ricostruzione decurtato della vetustà, a €. 6.048,00.
VII.2.4. Il Collegio ritiene, invece, di non dovere procedere alla liquidazione:
- del danno da lucro cessante, consistente nel deprezzamento del valore immobiliare del fondo residuo atteso che, secondo gli accertamenti compiuti dal C.T.U., l’acquisizione della parte di fondo occupata non determinerebbe alcuna consistente variazione di valore del primo, essendo, tra l’altro, la lamentata interclusione da ricondursi unicamente alla precedente procedura di esproprio che ha interessato la particella contigua;
- del danno non patrimoniale, in assenza di alcun principio di prova in ordine alla sussistenza dell’evento lesivo che ne costituisce la fonte.
VIII. In conclusione, sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso va accolto, e, per l’effetto:
a) ordinata la restituzione della porzione del fondo, previa riduzione in pristino stato, salva l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001;
b) condannati, in solido tra loro, il Comune di Torre Annunziata, in via principale, quale concessionario per la realizzazione delle opere, e il Comune di Trecase e la Gori S.p.A, in via sussidiaria, il primo, quale ente autorizzante l’occupazione nel proprio territorio e, la seconda, quale gestore del servizio, attualmente detentrice dell’area e, come tale, a fare data dall’attivazione del servizio, al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’occupazione illegittima nonché dalla strumentale demolizione del manufatto, calcolati nei termini sopra esposti.
IX. In considerazione della continua evoluzione normativa e giurisprudenziale nella materia, sussistono, allo stato, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
X. Il compenso dovuto al consulente d’ufficio, quantificato complessivamente, in relazione all’attività svolta, in €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00) è posto, invece, a carico del solo Comune di Torre Annunziata, ente territoriale soccombente, concessionario per la realizzazione della opere e per l’espletamento della procedura espropriativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, accertata l’illegittimità dell’occupazione:
a) ordina agli enti intimati, i Comuni di Torre Annunziata e di Trecase e la Gori S.p.A., ognuno per quanto di competenza, la restituzione al ricorrente della porzione d’immobile illegittimamente detenuto, previa necessaria riduzione in pristino, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis T.U. espropri;
b) condanna, in solido, il Comune di Torre Annunziata, in via principale, e il Comune di Trecase e la Gori S.p.A., in via sussidiaria e nei termini indicati, al risarcimento del danno da occupazione illegittima, quantificato in €. 10.241,45, oltre interessi legali fino al soddisfo, detratto quanto eventualmente percepito a vario titolo;
c) dichiara il difetto di giurisdizione quanto all’indennizzo da occupazione legittima;
d) condanna, in solido, il Comune di Torre Annunziata, in via principale, e il Comune di Trecase e la Gori S.p.A., in via sussidiaria, al risarcimento del danno da demolizione del manufatto, quantificato in €. 6.048,00;
e) compensa tra le parti le spese di giudizio;
f) pone a carico del Comune di Torre Annunziata ente resistente soccombente, il pagamento del compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, quantificato in €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre I.V.A. e inarcassa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese,Presidente FF
Paolo Marotta,Primo Referendario
Gabriella Caprini,Primo Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
 

 

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.