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Occupazioni illegittime - TAR Sicilia, sent. n. 654 del 12 marzo 2015

Pubblico
Domenica, 12 Aprile, 2015 - 02:00

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, (Sezione Terza), sentenza n. 654 del 12 marzo 2015, sulle occupazioni illegittime 
 
N. 00654/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 02369/2010 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
 
(Sezione Terza)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2369 del 2010, proposto da: 
Giulio Di Maio, Nicoletta Taormina, Carmelo Lazzara, rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dagli avv. Rossella Cimilluca e Serena Lombardo, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Palermo, Via N. Garzilli, n. 52; 
contro
Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso incidentale, dagli avv. prof. Giovanni Pitruzzella, Maurizio Russo e Mariarita Marrix, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, via N. Morello, n. 40; 
e con l'intervento di
ad opponendum:
“TELAT - Terna Linee Alta Tensione” Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto di intervento con ricorso incidentale, dall'avv. Alessandro Reale, presso il cui studio in Palermo, via Ammiraglio Gravina, n. 95, è elettivamente domiciliato; 
per il risarcimento
dei danni conseguenti alla occupazione del fondo ubicato ad Alia, distinto in catasto al foglio n. 6, particelle n. 65, n. 66, n. 210 e n. 619, nell’ambito della procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di un raccordo aereo a 150 Kv per collegare l’impianto di consegna A.T. della centrale eolica Asja Ambiente con l’elettrodotto a 150 Kv “C.P. Fiumetorto – Montemaggiore F.S.”.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio, la memoria e il ricorso incidentale di “Enel distribuzione” S.p.A.;
Visti l'atto di intervento, la memoria e il ricorso incidentale di “TELAT - Terna Linee Alta Tensione” Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2015 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
 
FATTO
Con ricorso, notificato il 10 dicembre 2010 e depositato il giorno 22 successivo, i signori Giulio Di Maio, Nicoletta Taormina e Carmelo Lazzara, proprietari di un fondo ubicato ad Alia distinto in catasto al foglio n. 6 particelle n. 65, n. 66, n. 210 e n. 619, esponevano di avere subito una procedura di imposizione coattiva di servitù finalizzata alla realizzazione di un raccordo aereo a 150 Kv per collegare l’impianto di consegna A.T. della centrale eolica Asja Ambiente con l’elettrodotto a 150 Kv “C.P. Fiumetorto – Montemaggiore F.S.”.
Con decreto n. DEC/DDS 2207/0715 del 2 agosto 2007, avente efficacia di dichiarazione di urgenza e indifferibilità, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – direzione generale per la difesa del suolo aveva, in particolare, autorizzato l’ENEL a costruire ed esercitare le opere elettriche in questione.
Con decreto n. 07/60270/1.7C.4 del 14 novembre 2007, il Prefetto di Palermo aveva autorizzato la occupazione temporanea degli immobili occorrenti sino alla scadenza del termine finale della dichiarazione di pubblica utilità individuato nel 1° agosto 2010.
In data 8 febbraio 2008 si era proceduto alla occupazione e alla immissione in possesso.
Successivamente l’ENEL aveva offerto ai ricorrenti un’indennità di asservimento che gli stessi avevano, però, rifiutato.
L’opera progettata era stata realizzata, ma non era stato adottato alcun decreto di imposizione della servitù.
I ricorrenti hanno chiesto: l’accertamento della illiceità della occupazione del proprio terreno e il risarcimento dei danni conseguenti; la determinazione della indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima intercorrente tra la immissione in possesso (8 febbraio 2007) e la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità (1° agosto 2010); il computo degli interessi legali sulle somme loro riconosciute.
Hanno essenzialmente contestato la illegittimità della procedura ablatoria quale conseguenza della omessa adozione del decreto di imposizione della servitù entro il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Si è costituita in giudizio l’ENEL Distribuzione s.p.a. che, in punto di fatto, ha precisato che, con atto di vendita del 19 dicembre 2008, aveva trasferito a “TERNA” spa l’intero capitale sociale di “ENEL linee ad alta tensione s.r.l.”, società già conferitaria dal 21 novembre 2008 del ramo d’azienda costituito dalle linee in alta tensione e dai rapporti giuridici inerenti.
Fatta tale precisazione e rilevato che la controversia era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lettera o, cpa, ha avanzato in via riconvenzionale domanda di accertamento dell’acquisto del diritto di servitù per occupazione acquisitiva; in subordine ha chiesto la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto ex art. 1056 c.c..
Ha, comunque, chiesto il rigetto nel merito del ricorso con vittoria di spese.
E’ intervenuta in giudizio TELAT – Terna Linee Alta Tensione s.r.l., quale attuale proprietaria dell’elettrodotto oggetto di causa, che ha preliminarmente eccepito che i ricorrenti avrebbero dovuto provare di essere gli effettivi attuali propri atri del fondo interessato dalla procedura ablatoria.
Ha, comunque, articolato difese analoghe a quelle di ENEL distribuzione spa.
I ricorrenti hanno depositato memoria di replica.
In vista della udienza TELAT – Terna Linee Alta Tensione s.r.l. e i ricorrenti hanno presentato memorie con le quali hanno insistito nelle loro domande
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subito dai ricorrenti per effetto della realizzazione di una linea elettrica su un fondo di loro proprietà nell’ambito di una procedura ablatoria finalizzata alla imposizione di una servitù di elettrodotto non conclusasi con un provvedimento ablatorio.
Ha, altresì, ad oggetto la richiesta di determinazione della indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima intercorrente tra la immissione in possesso (8 febbraio 2007) e la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità (1° agosto 2010).
2. Va preliminarmente ritenuta sussistente la giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo relativamente alla istanza risarcitoria conseguente alla illiceità della procedura ablatoria ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. g), c.p.a..
3. A diversa conclusione deve giungersi con riferimento alla richiesta di quantificazione della indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. deve intendersi sussistente in materia la giurisdizione del giudice ordinario senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno da occupazione illegittima possa giustificare l'attribuzione di entrambe le istanze alla cognizione del giudice amministrativo stante il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (in tal senso ex plurimis Consiglio di Stato, IV, 4 febbraio 2011, n. 804; T.A.R. Marche, I, 9 gennaio 2015, n. 11; T.A.R. Sicilia Catania, II, 22 ottobre 2014, n. 2775; T.A.R. Campania Napoli, V, 12 maggio 2014, n. 2605).
4. Parimenti va esclusa la sussistenza della giurisdizione amministrativa relativamente alla istanza di costituzione di servitù coattiva avanzata da Enel e da TELAT in quanto la stessa tende all'accertamento di un diritto reale, che non presenta connessione alcuna con l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (in tal senso T.A.R. Sicilia Catania, I, 5 gennaio 2007, n. 19).
5. Sempre in via preliminare va dato atto che i ricorrenti hanno dimostrato di essere proprietari del fondo mediante la produzione del contratto di acquisto rep. n. 30836 del 9 maggio 1988 per notaio Pizzuto in Palermo con relativa nota di trascrizione.
5. Tutto ciò premesso, va rilevato che i ricorrenti fondano la loro pretesa risarcitoria sulla omessa adozione del decreto di imposizione della servitù di elettrodotto non contestata dalle parti resistenti.
Orbene, come noto, qualora alla dichiarazione di pubblica utilità non abbia fatto seguito l’adozione di un tempestivo decreto di esproprio, pur in presenza della realizzazione dell’opera programmata, non si ha il trasferimento della proprietà.
Identica situazione ricorre quando la procedura ablatoria è – come nella specie – finalizzata alla imposizione di una servitù di elettrodotto.
Con riferimento a tali ipotesi è stato, infatti, affermato che l’occupazione "sine titulo" di un fondo privato per la realizzazione di un elettrodotto non può determinare la costituzione della corrispondente servitù secondo il principio della c.d. occupazione acquisitiva, estranea alla materia dei diritti reali sui beni altrui, ma si configura piuttosto come un illecito, il quale perdura sino a quando non venga rimosso l'impianto in questione (in tal senso Consiglio di Stato, IV, 27 ottobre 2006, n. 6446).
Ne deriva che l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di fare venir meno l’occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l’immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto realizzato.
La realizzazione di un intervento pubblico su un fondo illegittimamente occupato costituisce, infatti, un mero fatto, non idoneo a determinare il trasferimento della proprietà o la imposizione di una servitù, che può conseguire solo da un formale atto dell’Amministrazione e non anche da atti o comportamenti anche di tipo rinunziativo o abdicativo (ex plurimis Consiglio di Stato, VI, 10 maggio 2013, n. 2259).
Ciò chiarito, il Collegio deve, tuttavia, interrogarsi sulla valenza e gli effetti dell’art. 42 bis del testo unico sugli espropri, laddove si stabilisce che, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
Il comma 6 di tale norma ne estende, infatti, l’applicazione alle procedure ablatorie finalizzate alla costituzione di una servitù, prevedendo che l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
Nel senso della applicabilità dell’art. 42 bis, comma 6, alle procedure finalizzate alla costituzione di servitù di elettrodotto si è, peraltro, pronunciato il Consiglio di Stato in una pluralità di decisioni tra cui quella della II sezione n. 774 del 5 luglio 2013.
Così delineato il quadro generale nel quale si inserisce la controversia, va rilevato che, come ritenuto nella condivisa decisione della IV sezione del Consiglio di Stato n. 1514 del 16 marzo 2012, l’art. 42 bis regola in termini di autonomia i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo di annullamento, consentendo l'emanazione del provvedimento dopo che “sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio” od anche, “durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti citati, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira”. Ne deriva che ove il giudice, in applicazione dei principi generali, condannasse l'amministrazione alla restituzione del bene, il vincolo del giudicato eliderebbe irrimediabilmente il potere sanante dell'amministrazione (salva ovviamente l'autonoma volontà transattiva delle parti) con conseguente frustrazione degli obiettivi avuti a riferimento dal legislatore.
In tale decisione si è, pertanto, condivisibilmente addivenuti alla conclusione che i principi desumibili dalla norma succitata e le possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, ex art. 34 lett. c) c.p.a., impongano una limitazione della condanna all'obbligo generico di provvedere ex art. 42 bis.
L’applicazione di tali principi alla fattispecie in esame comporta che, accertata l'assenza di un valido titolo di imposizione della servitù, nonché la modifica del fondo e la sua utilizzazione, rimane impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte della Amministrazione.
Sotto tale profilo va rilevato che nelle procedure di imposizione di servitù di elettrodotto si ha sempre una scissione tra il soggetto pubblico titolare del potere ablatorio (nella specie Prefetto di Palermo) e quello destinato ad avvalersi concretamente del provvedimento adottato (nella controversia in esame TELAT in quanto subentrata all’ENEL).
Ne deriva che, come ritenuto in una condivisa decisione del Consiglio di Stato relativa ad analoga fattispecie, l’”autorità” evocata dall’art. 42 bis è quella che, titolare del potere ablatorio, è in grado – di fatto e di diritto – di valutare le “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico” che giustificano l’applicazione del provvedimento acquisitivo alla luce della comparazione con gli interessi privati coinvolti nella vicenda (vedi Consiglio di Stato, IV, 10 giugno 2014, n. 2942).
Deve conseguentemente ritenersi che spetti alla Prefettura di Palermo, di intesa con TELAT, valutare la complessiva situazione e determinarsi nel senso di restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato o disporre la loro acquisizione ai sensi del succitato art. 42 bis.
E’ opportuno chiarire che quale che sia la determinazione adottata dovrà essere liquidato in favore dei ricorrenti il 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza della occupazione legittima (avvenuta il 1° agosto 2010 per decorrenza del termine indicato nel decreto prefettizio n. 07/60270/1.7C.4 del 14 novembre 2007) a titolo di occupazione sine titulo.
Ai sensi dell'art. 34 lett. c) del c.p.a. è opportuno disporre che il provvedimento, qualunque sia il suo dispositivo, venga emanato entro giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente decisione; tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente, nonchè comunicato alla Corte dei Conti.
In conclusione, il ricorso in parte deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per la restante parte accolto nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Con riferimento alla parte dichiarata inammissibile va rilevata l’applicabilità dell’art. 11 del cod. proc. amm., laddove si statuisce che quando viene declinata la giurisdizione a favore di quella di altro giudice nazionale (nella specie giudice ordinario), ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia, che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Precisato che ENEL e TELAT non si sono fatte parti diligenti nel sollecitare la adozione del provvedimento di imposizione della servitù come espressamente previsto nel decreto del Prefetto di Palermo n. 07/60270/1.7C.4 del 14 novembre 2007 le spese liquidate come in dispositivo vanno poste a carico delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ferma restando la possibilità di dare corso alla “translatio judicii”, nei modi e nei termini di legge; per la restante parte lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna solidalmente l’ENEL e la TELAT al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori se e in quanto dovuti.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio e del 27 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano,Presidente FF
Aurora Lento,Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli,Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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