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Urgenza intervento per legge: non necessaria motivazione - Cons. Stato, sez.IV, sent. n.6230 del 22.12.2014

Pubblico
Martedì, 23 Dicembre, 2014 - 01:00

L'occupazione d'urgenza, per il CdS, laddove discendente dalla legge, non va motivata. Il caso è relativo alla imposizione di servitù
 
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n.6230 del 22 dicembre 2014, sulla imposizione di servitù
 
 
N. 06230/2014REG.PROV.COLL.
 
N. 03206/2010 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato
 
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 3206 del 2010, proposto da: 
Giovanni Gatti, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso Federica Scafarelli in Roma, via Giosue' Borsi N. 4; 
contro
Provincia di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Magda Poli e Francesco Storace, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Storace in Roma, via Crescenzio, 20;
Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Cardarelli, Carmina Toscano, con domicilio eletto presso l’avv. Massimiliano Cardarelli in Roma, via Alessandria, 208; 
nei confronti di
Comune di Pralboino; 
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 01006/2010, resa tra le parti, concernente costituzione servitu' coattiva e occupazione temporanea - ris. danni
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Brescia e di Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti gli avvocati Federica Scafarelli, Francesca Paolucci su delega dell'avvocato Francesco Storace e Cecilia Martelli su delega dell'avvocato Massimiliano Cardarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Il sig. Giovanni Gatti, proprietario di terreni sui quali Enel Distribuzione s.p.a. ha previsto il posizionamento di un elettrodotto aereo per “potenziare l’attuale rete di distribuzione dell’energia elettrica” presente nei Comuni di Gottolengo e Pralboino, ha proposto ricorso al TAR Lombardia, Sezione di Brescia, per l’annullamento degli atti relativi alla costituzione della servitù coattiva e all’occupazione di urgenza di una ulteriore fascia di terreno necessaria alla esecuzione dei lavori di istallazione dell’impianto.
Il TAR, respinta l’eccezione di tardività del ricorso, lo ha ritenuto infondato con sentenza in forma semplificata.
Il sig. Gatti ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza e il risarcimento del danno.
Si sono costituiti in appello la Provincia di Brescia ed Enel Distribuzione s.p.a.
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello si espone che il giudice avrebbe errato nell’adottare la decisione con sentenza in forma semplificata, posto che l’art. 21, comma 10 e 26, comma 4, della legge n. 1034 del 1971, all’epoca vigente, consentono tale modalità quando il ricorso sia manifestamente inammissibile, mentre nella specie il ricorso è stato giudicato ammissibile.
La censura è infondata.
E’ da tenere presente che le norme invocate ammettono la sentenza succintamente motivata, non solo nell’ipotesi della manifesta inammissibilità, ma anche – fra l’altro - nel caso che il ricorso sia manifestamente infondato, e tanto ha ritenuto il giudice di primo grado rilevando che la causa si presentava “di agevole definizione”. Va anche notato che nella motivazione si dà atto dell’avviso dato alle parti a tale riguardo.
2. Il secondo mezzo lamenta che il provvedimento di imposizione della servitù coattiva sia stato adottato ai sensi dell’art. 22 del t.u. delle espropriazioni (d.P.R. n. 327 del 2001) sebbene l’opera non avesse carattere di urgenza e non sia reperibile in atti alcuna motivazione in merito.
Il giudice di primo grado aveva respinto la stessa doglianza osservando che nella specie la Provincia aveva agito a norma dell’art. 14 delle legge regionale n. 3 del 2009 che autorizza il ricorso al procedimento semplificato di cui all’art. 22 citato per l’esecuzione di impianti, compresa l’imposizione di servitù coattive, relativi – fra l’altro - al trasporto di energia. Si è quindi ritenuto che la qualificazione dell’opera come urgente fosse da ravvisare nella valutazione compiuta direttamente dal legislatore regionale.
L’affermazione va confermata, potendosi aggiungere che la domanda per l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto in questione è stata avanzata dall’Enel a norma della legge regionale n. 52 del 1982, con richiesta di dichiarazione della pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera, a norma dell’art.8 della medesima legge regionale. La concessione dell’autorizzazione, pertanto, assorbe, in ragione della natura di indiscutibile interesse pubblico dell’impianto, ogni particolare onere motivazionale.
3. Con la terza censura si è denunciata, come già in primo grado, l’inosservanza del termine di sei mesi di cui all’art. 52 quater del t.u. delle espropriazioni, entro il quale dovrebbe concludersi il procedimento per la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera.
Il rigetto del motivo va confermato, dovendosi considerare, anche prescindendo dalla natura ordinatoria del termine in questione, che nella materia della realizzazione di linee e impianti elettrici la domanda di dichiarazione della pubblica utilità è regolata dalla normativa speciale di cui alla già ricordata legge regionale n. 52 del 1982, che nessun termine particolare prevede al riguardo.
4. Il quarto motivo segnala la violazione o falsa applicazione dell’art. 52 septies del d.P.R. n. 327 del 2001, per non essersi conseguita l’autorizzazione prefettizia per l’accesso alle proprietà private.
Rilevato che, come osservato dal TAR, non è stata fornita alcuna prova che l’accesso non autorizzato vi sia stato, prevale la circostanza che l’eventuale infrazione denunciata non determinerebbe comunque l’illegittimità della procedura impugnata. La censura è dunque inammissibile.
5. Si deduce poi la violazione dell’art. 24, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, e degli artt. 1 e 9 della legge n. 241 del 1990, lamentando la mancata partecipazione dell’appellante alla procedura di immissione in possesso dei suoi fondi.
L’appellante non nega di avere ricevuto la comunicazione della data, 15 dicembre 2009, fissata per l’immissione in possesso, ma di aver rappresentato la propria indisponibilità a partecipare per precedenti impegni professionali, chiedendo il differimento ad altra data: richiesta rimasta inesaudita in violazione dei principi fissati dalle norme rubricate.
I primi giudici hanno rigettato il motivo considerando che la norma prevede un obbligo di comunicazione preventiva della data ma non quello di differirla, e dunque, il proprietario ben avrebbe potuto farsi rappresentare per la tutela dei propri interessi, secondo elementari principi del diritto civile.
E’ poi da aggiungere che l’art. 24, comma 3, invocato, prevede espressamente il caso dell’assenza dell’espropriato, disponendo: “o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione.”.
Rimane dunque confermato il rigetto della censura.
6. Viene poi denunciata la violazione dei criteri generali in materia di progettazione delle opere pubbliche: in particolare quello del minor pregiudizio alle proprietà private.
L’appellante si riferisce al mancato accoglimento della sua proposta di procedere alla realizzazione del nuovo elettrodotto mediante interramento sotto il sedime stradale.
A tale riguardo il Collegio deve osservare che la censura investe una scelta che appartiene alla discrezionalità tecnica, in merito alla quale l’Enel e la Provincia hanno dato conto delle ragioni per le quali si è ritenuto preferibile la linea aerea: il nuovo tratto, infatti, rappresenta il congiungimento tra altri impianti elettrici di tipo aereo, sicché l’inserimento di un tratto interrato avrebbe generato difficoltà tali da sconsigliarne l’adozione.
Non sono stati dimostrati, al riguardo, quei macroscopici vizi di logicità e ragionevolezza che ammettono il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
7. Si lamenta ancora la violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
Si sostiene che l’area interessata dal nuovo impianto è prossima al Parco del basso Mella, e presenta formazioni arboree assai simili a quelle del predetto Parco; pertanto, sarebbe stato necessario approfondire l’incidenza naturalistico ambientale dell’elettrodotto, ai sensi della norma invocata. In particolare si lamenta che i primi giudici non abbiano verificato che i proponenti l’intervento abbiano presentato “uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere…” (art. 5, comma 3, cit.).
La censura è infondata.
E’ sufficiente segnalare che la norma richiamata dall’appellante impone un onere di valutazione di incidenza ambientale quando l’area considerata sia: a) proposto sito di importanza comunitaria, b) sito di importanza comunitaria c) zona speciale di conservazione.
E’ sufficiente considerare che l’art. 2 del predetto d.P.R. n. 357 del 1997 ha cura di definire puntualmente le tre ipotesi suddette come segue:
m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A…;
m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea (6);
n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.
Era dunque onere del ricorrente, ora appellante, di dimostrare che il terreno di sua proprietà interessato dall’elettrodotto possedesse le qualificazioni giuridiche di cui sopra.
8. La ottava censura insiste sul difetto di pubblica utilità dell’opera.
La censura è inammissibile: il difetto della pubblica utilità doveva essere contestato mediante tempestiva impugnazione del decreto n. 47 del 2009.
9. La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta.
L’infondatezza dell’appello impedisce di configurare l’ingiustizia del danno che è alla base del diritto al risarcimento a norma dell’art. 2043 c.c..
10.Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio.
 
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi,Presidente
Marzio Branca,Consigliere, Estensore
Nicola Russo,Consigliere
Raffaele Potenza,Consigliere
Andrea Migliozzi,Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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