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Covid-19 ed attività didattica

Pubblico
Venerdì, 27 Novembre, 2020 - 12:15

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Terza), sentenza n. 6832 del 27 novembre 2020, Pianificazione delle attività scolastiche e prescrizioni nel periodo emergenziale Covid-19 dell’attività didattica

MASSIMA

In considerazione della situazione epidemiologica, non deve essere sospesa la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, prevista dai decreti ministeriali 26 giugno 2020, n. 39, 3 agosto 2020, n. 80 e 6 agosto 2020, n. 87, quali: il possibile e consistente ricorso alla didattica a distanza; la disciplina delle modalità di accesso e uscita da scuola, uscite a orari scaglionati; l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5°; il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.); l’obbligo di mascherina per gli studenti che si muovano all’interno dei locali scolastici.

SENTENZA

N. 06832/2020 REG.PROV.CAU.

N. 08723/2020 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8723 del 2020, proposto da

OMISSIS rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Sandri, Nino Filippo Moriggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6569/2020, resa tra le parti, concernente la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 - protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 il Cons. Giulio Veltri e udito per gli appellanti, l’avvocato Mauro Sandri;

Rilevato che

il ricorso oggetto dell’odierno gravame cautelare ha ad oggetto il decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020, recante "Adozione del Documento per la Pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in bitte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021", il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 87 "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”, il DPCM del 7 agosto 2020 con tutti i relativi allegati, il Decreto Ministeriale n. 80 dell’8 agosto 2020 relativo all'adozione del "Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in Presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia", nelle parti in cui hanno previsto (tra l’altro):

- il possibile e consistente ricorso alla didattica a distanza;

- la disciplina delle modalità di accesso e uscita da scuola, uscite a orari scaglionati;

- l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5°;

- il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti etc);

- obbligo di mascherina per gli studenti che si muovano all’interno dei locali scolastici;

- altre prescrizioni di carattere limitativo e cautelativo.

Considerato che

L’assunto sul quale fondamentalmente basa l’appello si compendia: a) nella contestazione, in radice, dell’esistenza di presupposti epidemiologici di una gravità e diffusività tale da poter creare allarme nella popolazione scolastica, nella quale, del resto, non si sarebbero – queste le allegazioni dei ricorrenti – registrati casi di decesso o di ricovero in terapia intensiva; b) nella stigmatizzazione della sproporzione degli interventi di prevenzione imposti, rispetto alla reale diffusività e pericolosità del virus, soprattutto se confrontati con le misure adottate in altri Stati dell’Unione Europea; c) nell’asserita violazione di una serie di precetti costituzionali in materia di diritti fondamentali della persona e dei fanciulli.

Ritenuto che

Il Collegio non ravvisa i presupposti per sospendere gli atti impugnati.

Innanzitutto, la fase di attuale recrudescenza della diffusione epidemiologica, depone oggettivamente in senso opposto rispetto a quanto prospettato dagli appellanti, e verosimilmente il contenimento del contagio entro una certa soglia è causalmente da ricollegare proprio alle misure di prevenzione adottate, ivi comprese quelle applicate in ambito scolastico;

Non è poi conducente né significativa l’allegazione della mancanza di casi di decesso tra la popolazione scolastica, posto che i discenti devono essere monitorati non solo quali potenziali vittime, ma anche e soprattutto quale possibile veicolo di diffusione nelle famiglie;

Quanto all’asserita violazione dei precetti costituzionali in materia di libertà personale e di diritto all’istruzione, non possono che richiamarsi, in questa sede cautelare, i principi affermati dalla Sezione in ordine alla doverosa applicazione del principio di precauzione, nonché di prevalenza del diritto alla salute, ove gli interventi di prevenzione siano scientificamente supportati e limitati allo stretto indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo (ex plurimis, Consiglio di Stato decreto n. 3769 del 26 giugno 2020).

Aggiungesi, sul piano del periculum in mora, che, rispetto all’epoca di introduzione del ricorso, la situazione epidemiologica si è nettamente aggravata, sì che la richiesta di “radicale” rimozione delle misure di prevenzione invocata dagli appellanti appare ictu oculi impraticabile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 8723/2020).

Condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese di lite sostenute per la presente fase cautelare dall’amministrazione, forfattariamente liquidate in €. 2.000, oltre oneri di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giulio Veltri

Michele Corradino

IL SEGRETARIO

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