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Inammissiibilità silenzio inadempimento PA su istanza autotutela

Pubblico
Lunedì, 22 Novembre, 2021 - 16:00

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, (Sezione Seconda), sulla inammissibilità dell’azione di silenzio su autotutela della PA

MASSIMA

Il potere di autotutela dell'amministrazione pubblica soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della stessa e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria essendo la stessa inidonea ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione pubblica.

SENTENZA

N. 00568/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00219/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2020, proposto da
Mastio Giuseppe in proprio ed in Qualità di Rappresentante dei Lottisti della Lottizzazione C17, Christian Gallo, in qualità di proprietario
rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Fois, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Valeria Falchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dirigente Settore Urbanistica Comune di Nuoro non costituito in giudizio;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Nuoro sull’atto di significazione, diffida e messa in mora del 16 settembre 2019, notificato all'Amministrazione intimata in data 18 settembre 2019, con cui gli odierni ricorrenti, hanno diffidato il Comune di

Nuoro a voler «Procedere alla rettifica della perimetrazione del Comparto C17 del vigente PUC, secondo le indicazioni contenute nella nota del Settore Gestione del Territorio ed Edilizia Pubblica – Urbanistica, prot. n. 44027/S.G. del 09/11/2015».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nuoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2021 il dott. Francesco Scano.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Si espongono i fatti, nelle linee essenziali, così come riferiti in ricorso.

Con deliberazione della Giunta n. 11 del 11/01/2007, il Comune del Comune di Nuoro autorizzava i proprietari aderenti dei lotti ricompresi nel comparto C17 del P.R.G., alla presentazione di un Piano di lottizzazione convenzionata.

In data 06/03/2007, venivano depositati gli elaborati del Piano, redatti dall’arch. Marcella Clausi e dall’ing. Claudio Pintore, con protocollo n. 11913-15.

Con nota del 5.2.2008 prot. n. 7506, il Responsabile del Procedimento faceva presente una serie di rilievi al progetto, evidenziati in 27 punti, chiedendo una serie di integrazioni, tra queste la previsione di una fascia, da destinare a viabilità, lungo il confine col comparto C10. Ciò in quanto, dagli elaborati del redigendo PUC, risultava inserita detta viabilità di piano.

I lottizzanti inviarono al Comune la nota protocollata in data 18/02/2008, evidenziando che il nuovo asse viario indicato negli atti progettuali del predisponendo PUC avrebbe occupato una larga fascia nella parte nord del Piano di Lottizzazione, nel cui sedime erano stati previsti numerosi lotti.

Stante l’inerzia del Comune nella definizione del procedimento di approvazione del piano di lottizzazione, con nota in data 12/01/2009, i lottizzanti chiesero l’intervento sostitutivo regionale, con la nomina di un commissario ad acta, secondo la previsione dell’art. 4 L.R. 20/91.

La nomina non seguì ma, prosegue l’esposizione, la Regione con nota prot. n. 15804/DG del 28.05.2009, “rilasciò il parere, secondo il quale il Piano di lottizzazione era puntualmente conforme alle norme urbanistiche, con la conseguenza che la modifica agli standards urbanistici richiesta dal Comune risultava del tutto infondata e quindi pretestuosa”. Dalla nota risulta però che la Regione si è limitata a ribadire che “il riferimento principale per la pianificazione attuativa è costituito dall’indice territoriale…”

Alla luce del suddetto parere, i Lottizzanti chiesero al Comune, con nota in data 15/06/2009, l’adozione del Piano di Lottizzazione.

Il Comune con nota prot. n. 19700s.g. del 22/04/2010, ha comunicato la sospensione del procedimento in conseguenza del contrasto tra il contenuto del Piano e le previsioni del PUC in itinere adottato con deliberazione n. 37 del 24/07/2009.

Precisano i ricorrenti che il Comune, con deliberazione di CC n. 42 del 27/06/2012, aveva proceduto alla riadozione del PUC e, recependo le osservazioni dei Lottizzanti, aveva modificato la viabilità di piano ripristinando il tracciato previsto nel P.R.G.

Successivamente, con la deliberazione di CC n. 29 del 31/07/2017, il Comune ha provveduto ad una nuova adozione, ripristinando all’interno del perimetro del Lottizzazione C17 la strada di Piano, in difformità al vecchio PRG.

In data 05/03/2015 il Dirigente del Settore Urbanistica, ha rigettato definitivamente la richiesta di approvazione del Piano di Lottizzazione del Comparto C17 in quanto in contrasto col PUC definitivamente approvato con deliberazione del CC n. 45 del 22/12/2014 e pubblicato sul BURAS n. 11 del 12/03/2015.

I lottizzanti, con nota in data 30/10/2015, assunta al protocollo col n. 42989, hanno chiesto al Comune la correzione dell’asserito errore materiale costituito dalla riduzione della superficie del Comparto.

Con nota prot. n. 44027/S.G. in data 09/11/2015, il Comune ha riscontrato la richiesta e, ad avviso dei ricorrenti, ammesso l’errore costituito dalla nuova perimetrazione e comunicato che «La modifica all’interno del Piano Urbanistico Comunale del perimetro della sub Z.T.O. C17, per riportarlo alla situazione antecedente all’approvazione del PUC, verrà presa in esame nel momento in cui l’Amministrazione metterà mano al Piano Urbanistico Comunale per apportare tutte quelle modifiche e correzioni la cui presenza è emersa durante i primi mesi di applicazione dello strumento urbanistico».

Il Comune è rimasto inadempiente, nonostante l’ulteriore richiesta dei Lottizzanti in data 18/11/2016, nella quale ribadivano la loro volontà di realizzare la strada di Piano inserita nel PUC secondo le dimensioni indicate dal Comune con la nota del 15/02/2016, prot. n. 6338/SG.

Quindi i lottizzanti hanno diffidato il Comune di Nuoro a voler procedere alla correzione dell’errore con l’atto di diffida sopra citato.

Ritenendo illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Nuoro gli esponenti hanno proposto il ricorso in epigrafe, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge 241/1990 e la violazione dei principi di buon andamento e di ragionevolezza.

Alla Camera di consiglio del 21.7.2021, dopo che la decisione della causa era stata rinviata per ben 6 volte su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

I ricorrenti affermano di aver presentato in data 6.3.2007 presentato al Comune di Nuoro una richiesta di approvazione di un piano di lottizzazione, ritenendolo autorizzato con la deliberazione di G.M. n. 11 del 11.1.20007.

Sull’istanza di autorizzazione è seguito un lungo procedimento istruttorio, con anche la richiesta alla Regione di nomina di un commissario ad acta, in un primo momento sospeso (nota prot. n. 19700 del 22.4.2010) in conseguenza del contrasto col nuovo PUC adottato con deliberazione n. 37 del 24.7.2009 e poi, con provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica ed edilizia privata in data 5.3.2015, dichiarato non conforme al PUC definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 22.12.2014, che ha previsto una strada sul comparto in cui ricade il piano di lottizzazione.

Con atto di diffida del 16 settembre 2019 i ricorrenti hanno intimato al Comune di procedere all’asserita correzione di errore materiale contenuto nel PUC nella parte in cui prevede una strada di piano all’interno del comparto dell’area su cui ricade il progetto di piano di lottizzazione da loro presentato. Nella diffida richiamano la nota prot. n. 44027 del 9.11.2015 con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia privata fa presente che “la modifica all’interno del Piano Urbanistico Comunale del perimetro della sub zona Z.T.O. C1.17, per riportarlo alla situazione antecedente all’approvazione del PUC, verrà presa in esame nel momento in cui l’Amministrazione metterà mano al Piano Urbanistico Comunale per apportare tutte quelle modifiche e correzioni la cui presenza è emersa durante i primi mesi di applicazione dello strumento urbanistico”.

La richiesta dei ricorrenti, ancorché proposta come domanda di correzione di errore materiale, contiene una pretesa ad ottenere alcune modifiche al PUC definitivamente approvato, quindi una richiesta di autotutela su alcune previsioni dello strumento urbanistico generale del Comune da ultimo approvato.

Il ricorso è inammissibile.

E’ assolutamente pacifico, in giurisprudenza, che “il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a. (Consiglio di Stato , sez. III: 18/01/2021 , n. 539 e 06/10/2020 , n. 5922).

La previsione di una strada di piano all’interno del comparto interessato dal progetto di piano di lottizzazione presentato dai ricorrenti, rappresenta una nuova scelta del Consiglio comunale e non un errore per contrasto con il vecchio P.R.G.

Il nuovo strumento urbanistico, come pure ogni sua variante, rappresenta proprio lo strumento tipico per modificare e aggiornare le scelte del precedente strumento urbanistico, senza che simile modifica possa essere considerata come revisione di un precedente errore.

La riportata affermazione del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia privata, dove si parla di correzione di errori emersi durante i primi mesi di applicazione dello strumento urbanistico, se può aver indotto i ricorrenti a proporre erroneamente il presente ricorso, e di ciò si terrà conto nella determinazione sulle spese del giudizio, non può di certo far sorgere un obbligo di revisione del PUC da parte del Consiglio comunale, per effetto di una affermazione contenuta in un atto di un organo burocratico, che non ha alcun potere di condizionare le scelte dell’organo politico.

La previsione della strada di Piano avrebbe dovuta essere contestata dagli interessati, anche sotto il profilo di merito, con la presentazione di osservazioni al riguardo. L’ulteriore strumento di tutela di presentazione di un ricorso al TAR avverso la delibera di approvazione del PUC, avrebbero potuto esperirlo soltanto per motivi di illegittimità, motivi che dagli scritti difensi depositati non emergono.

La doglianza sul mancato rispetto della delibera di G.M n. 11 del 11.1.20007, con la quale i ricorrenti asseriscono sarebbe stato approvato il PDL, è erronea in fatto ed in diritto.

E’ erronea in fatto perché la G.M. ha soltanto autorizzato, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. n. 20 del 1991, la predisposizione del piano attuativo per stralci funzionali in mancanza dell’assenso di tutti i proprietari , dato indicazione per la realizzazione di una strada di collegamento della lottizzazione con la strada provinciale Nuoro/Macomer e dato indicazione sui documenti da presentare.

E’ erronea in diritto perché la G.M. non ha alcun potere in ordine all’approvazione dei piani attuativi, tra cui il PDL, essendo di competenza esclusiva al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 21 comma 2 della legge regionale n. 45 del 1989.

Comunque il PUC non è stato ritualmente impugnato.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza, ma possono essere contenute nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto che l’errore è stato in parte indotto dalla formulazione della predetta nota.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Nuoro, che liquida nella complessiva somma di € 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Marco Lensi, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Francesco Scano

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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