Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

La irricevibilità appello per scadenza termini dimidiati - Cons. Stato, sez. IV, sent. n.5191 del 21.10.2014

Pubblico
Mercoledì, 29 Ottobre, 2014 - 01:00

 
 
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n. 5191 del 21 ottobre 2014, sulla Irricevibilità appello per scadenza termini processuali dimidiati 
 
 
N. 05191/2014REG.PROV.COLL.
 
N. 03525/2012 REG.RIC.
 
logo
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato
 
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 3525 del 2012, proposto da: 
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
contro
Giuseppe Maisto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosanna Dama e Luciano Pennacchio, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 11, presso l'avv. Angela Fiorentino - Studio ABV & Partners, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;
nei confronti di
- Consorzio Quarto Pozzuoli, con sede in Napoli, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Cimadomo e Assunta Attanasio, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sabotino n. 12, presso lo studio dell'avv. Luca Savini, per mandato a margine della memoria di costituzione e contestuale appello incidentale;
- Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Buondonno, e con la stessa elettivamente domiciliata in Roma, alla via Poli n. 79, per mandato in calce al ricorso in primo grado;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;
- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica;
già costituiti nel giudizio di primo grado e non costituiti nel giudizio d'appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione V, n. 6116 del 27 dicembre 2011, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 2033/2009, integrato con motivi aggiunti, e previa declaratoria di estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato annullato il decreto del Prefetto di Napoli in data 23 settembre 2003, di espropriazione definitiva di suoli, condannando il Consorzio Quarto Pozzuoli e in via gradata Anas S.p.A. alla restituzione dei medesimi o alla loro acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, con condanna del primo al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giuseppe Maisto, del Consorzio Quarto Pozzuoli e della Regione Campania;
Visto l'appello incidentale proposto dal Consorzio Quarto Pozzuoli la contestuale memoria di costituzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2014 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le l'avvocato di Stato Bruni per Anas S.p.A., l'avv. Abbamonte, per delega dell'avv. Dama, per Giuseppe Maisto e l'avv. Colosimo, per delega dell'avv. Buondonno, per la Regione Campania;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1.) Con il ricorso in primo grado n.r. 2033/2009 Giuseppe Maisto, quale proprietario dei suoli in Giugliano, già distinti in catasto terreni a fg. 42 p.lle 73 e 74 (poi 365 e 367, a seguito di frazionamento), acquistati con scritture private autenticate per atto di notaio nn. 53019 e 53029 di repertorio in data 11 luglio 1989, rispettivamente da Luigi Bombace e Antonio Bombace, trascritte nei registri immobiliari ai nn. 22704 e 22705 in data 25 luglio 1989, ha impugnato, sostenendo di averne avuto solo successiva conoscenza, il decreto del Prefetto di Napoli del 23 settembre 2003 recante espropriazione dei due compendi immobiliari (per la rispettiva superficie di mq. 713 e mq. 766).
All'originario unico motivo di violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 (in relazione alla omessa comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo), dopo aver provveduto all'integrazione del contraddittorio (come disposta con ordinanza del T.A.R. n. 717 del 17 novembre 2009) nei confronti del Consorzio Quarto Pozzuoli, concessionario dell'esecuzione dell'opera pubblica cui era preordinata la procedura ablativa, con motivi aggiunti, precisato che la voltura catastale era avvenuta soltanto il 5 marzo 2003, e che le due particelle espropriate non erano state interessate dai lavori ed erano nel suo possesso, ha dedotto, altresì, la tardività del decreto di esproprio, siccome emanato quando era esaurita l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Con sentenza del T.A.R. Campania Sede di Napoli, Sezione V, n. 6116 del 27 dicembre 2011, disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti è stato disposto l'annullamento del decreto di esproprio con la condanna del Consorzio Quarto Pozzuoli e in via gradata di Anas S.p.A. alla restituzione dei medesimi o in alternativa alla loro acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, verso la somma risarcitoria da determinarsi di comune accordo, o in difetto, a mezzo di commissario ad acta in sede di ottemperanza.
2.) Con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale raccomandato il 27 aprile 2012 e depositato l'11 maggio 2012, Anas S.p.A. ha impugnato la sentenza, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:
1) Difetto di legittimazione a ricorrere, per aver il Maisto allegato ma non comprovato la qualità di proprietario delle due particelle, relativamente alle quali, al contrario, i proprietari catastali Luigi Bombace e Antonio Bombace hanno sottoscritto i verbali di consistenza e accettato dal concessionario le somme liquidate a titolo d'indennità di esproprio, garantendo l'inesistenza di trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, privilegi e rilasciando quietanza liberatoria piena.
2) Difetto di propria legittimazione passiva, sia in relazione all'intervenuto trasferimento dell'opera stradale alla Regione Campania in esecuzione del d.P.C.M. 21 febbraio 2000, sia in ragione dell'esclusiva responsabilità del concessionario, investito per convenzione anche di tutte le procedure espropriative.
3) Difetto di motivazione in ordine a punto decisivo del giudizio, perché, contrariamente a quanto opinato dal giudice amministrativo campano, la declaratoria di pubblica utilità non ha esaurito la sua efficacia alla data del 31 dicembre 2000 (come indicata nell'ultimo provvedimento di proroga), posto che il termine è stato prorogato ex lege (dd.ll. n. 390/2001, 236/2002) sino al 31 dicembre 2003, data rispetto alla quale il decreto di esproprio è affatto tempestivo.
A sua volta, il Consorzio Quarto Pozzuoli, con atto successivamente notificato e depositato il 30 maggio 2012, aderendo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Maisto, ha proposto appello incidentale successivo. riproponendo l'eccezione d'inammissibilità del ricorso in primo grado in quanto non notificatogli tempestivamente, nonché di intervenuta acquiescenza alla procedura ablatoria da parte dei proprietari originari catastalmente individuati, nonché censurando la sentenza nella parte relativa alla ritenuta responsabilità del Consorzio, posto che nella specie si trattava di concessione di sola costruzione e l'emanazione del decreto di esproprio è stata richiesta proprio dall'Anas S.p.A., avendo esso curato soltanto le occupazioni e la liquidazione delle indennità.
Nel giudizio si è costituita la Regione Campania, con atto depositato il 15 febbraio 2013, che, con note depositate il 13 marzo 2014 ha dedotto, a sua volta, la propria carente legittimazione passiva, trattandosi di procedura ablativa ex lege n. 219/1981 e essendo stata l'opera realizzata attraverso concessione di natura traslativa.
L'appellato Giuseppe Maisto, a sua volta, costituitosi con atto depositato il 27 settembre 2012, con memoria depositata il 20 marzo 2014, ha dedotto:
- l'inammissibilità dell'appello principale (e in via derivata dell'appello incidentale) perché notificato il 27 aprile 2012, oltre il termine dimidiato di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata (avvenuta il 27 novembre 2011), scaduto il 27 marzo 2012, applicabile nel caso di specie ai sensi dell'art. 119 commi 1 lettera f), 2 e 7 c.p.a.;
- l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva all'impugnazione del decreto di esproprio, comunque da considerare eccezione nuova inammissibile, in quanto non compiutamente estrinsecata in primo grado, per aver documentato la qualità di proprietario mediante produzione degli atti di acquisto e trascrizione;
- l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per tardiva intimazione del Consorzio, non identificabile come parte da intimare e/o controinteressato se non a seguito della costituzione in giudizio dell'Anas S.p.A., e comunque avvenuta jussu judicis;
- la piena condivisibilità della sentenza gravata, stante l'incontestabile emanazione del decreto di esproprio dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, riguardando le invocate proroghe ex lege soltanto i termini delle occupazioni.
All'udienza pubblica dell'8 aprile 2014 l'appello principale e l'appello incidentale sono stati discussi e riservati per la decisione.
3.) Osserva il Collegio che è pregiudiziale e fondata l'assorbente eccezione relativa all'irricevibilità dell'appello principale in riferimento alla sua tardività, come dedotta dall'appellato Giuseppe Maisto.
L'appello proposto dall'Anas S.p.A. è stato spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale raccomandato in data 27 aprile 2012, e quindi ben oltre il termine di scadenza del termine dimidiato per la proposizione dell'impugnazione di cui all'art. 119 commi 1 lettera f), 2 e 7 c.p.a., ossia di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza in data 27 dicembre 2011, spirato sin dal 27 marzo 2012.
E' inammissibile, in via consequenziale, l'appello incidentale successivo, proposto dal Consorzio Quarto Pozzuoli.
4.) Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'appellante principale, e compensate tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello principale in epigrafe n.r. 3525 del 2012 proposto da Anas S.p.A. e sull'appello incidentale successivo, proposto da Consorzio Quarto Pozzuoli:
1) dichiara irricevibile l'appello principale e inammissibile l'appello incidentale successivo;
2) condanna Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore di Giuseppe Maisto, delle spese e onorari del giudizio d'appello, liquidati in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CAP nella misura dovuta;
3) compensa le spese del giudizio tra le altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi,Presidente
Nicola Russo,Consigliere
Fabio Taormina,Consigliere
Diego Sabatino,Consigliere
Leonardo Spagnoletti,Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.