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Anac - Regolamento accesso civico generalizzato

Pubblico
Venerdì, 28 Dicembre, 2018 - 22:18

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 24 ottobre 2018 
Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico,
all'accesso civico generalizzato ai  dati  e  ai  documenti  detenuti
dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi, ai  sensi  della
legge n. 241/1990. (Delibera n. 1019). (18A08326) 
(GU n.297 del 22-12-2018)
Parte I
Disposizioni comuni
 
 
 
                            IL CONSIGLIO 
                      DELL'AUTORITA' NAZIONALE 
                           ANTICORRUZIONE 
 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni e
integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in
legge  11  agosto  2014,  n.  114,  recante  disposizioni  in  merito
all'istituzione dell'ANAC; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  recante  «Nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
e,  in  particolare,  l'art.  4  ai  sensi  del  quale  le  pubbliche
amministrazioni  sono  tenute  a  determinare  per  ciascun  tipo  di
procedimento  relativo  ad   atti   di   loro   competenza   l'unita'
organizzativa  responsabile  dell'istruttoria   e   di   ogni   altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione  del  provvedimento
finale; 
  Visto l'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la  disciplina  delle
modalita' di accesso e dei casi di esclusione del diritto di  accesso
ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  concernente  il
«regolamento recante disciplina in materia di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
  Visto il regolamento adottato dall'Autorita'  il  31  maggio  2016,
concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti  dall'Autorita'
ai sensi della legge, n. 241/1990; 
  Visto il regolamento adottato dall'Autorita' il 31 maggio 2016,  in
materia di rimborso dei costi di  riproduzione  per  il  rilascio  di
copie e diritti di ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  il  riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art.  5  disciplinante
l'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai  documenti  detenuti
dalle pubbliche  amministrazioni  e  l'art.  5-bis  disciplinante  le
esclusioni e i limiti allo  stesso  accesso  civico,  introdotto  dal
decreto  legislativo  25   maggio   2016,   n.   97,   «Revisione   e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la propria determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 «Linee
guida recanti indicazioni operative ai fini della  definizione  delle
esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma  2
del decreto legislativo n. 33/2013 art. 5-bis, comma 6,  del  decreto
legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  recante  «riordino   della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la  circolare  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n.  2/2017  riguardante  l'attuazione  delle
norme sull'accesso civico generalizzato; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione
digitale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre  2014,  «Regole   tecniche   in   materia   di   formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici  nonche'   di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,  23-ter,  40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, n. 679 relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR); 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che  adegua  il
Codice in materia di protezione dei dati personali alle  disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  «Codice  in
materia di protezione dei dati  personali  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; 
  Visto  il  regolamento  adottato  dall'Autorita'  l'8  marzo  2017,
concernente  la  disciplina  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e
forniture stipulati dall'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni  per
la tutela degli autori di segnalazioni di reati  o  irregolarita'  di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un  rapporto  di  lavoro
pubblico o privato»; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                            Definizioni  
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    b) «Consiglio»,  il  Presidente  e  i  componenti  del  Consiglio
dell'autorita'; 
    c)  «ufficio  unico»  l'ufficio  unico   per   l'accesso   civico
generalizzato; 
    d) «ufficio responsabile del procedimento», l'ufficio che detiene
i dati e/o i documenti oggetto della richiesta di accesso; 
    e)  «sito  istituzionale»,  il   sito   internet   dell'Autorita'
raggiungibile all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it 
    f) «decreto trasparenza», il decreto legislativo 14  marzo  2013,
n. 33, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 maggio  2016,
n. 97; 
    g) «codice dei contratti pubblici»,  il  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50; 
    h) «posta elettronica certificata», sistema di  comunicazione  in
grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un  messaggio  di
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; 
    i) «dato personale», il dato definito dall'art. 4,  paragrafo  1,
n. 1, del regolamento  (UE)  2016/679  come  «qualsiasi  informazione
riguardante  una  persona  fisica   identificata   o   identificabile
("interessato"); si considera identificabile la  persona  fisica  che
puo'  essere  identificata,  direttamente   o   indirettamente,   con
particolare riferimento a un identificativo come il nome,  un  numero
di identificazione, dati relativi all'ubicazione,  un  identificativo
online o a uno o piu' elementi  caratteristici  della  sua  identita'
fisica,  fisiologica,  genetica,  psichica,  economica,  culturale  o
sociale»; 
    j) «categorie particolari di dati  personali»,  i  dati  definiti
dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE)  2016/679  come  «dati
personali che rivelino  l'origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,  o  l'appartenenza
sindacale, nonche' trattare dati genetici, dati biometrici  intesi  a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati  relativi  alla
salute  o  alla  vita  sessuale  o  all'orientamento  sessuale  della
persona»; 
    k) «dati personali  relativi  a  condanne  penali  e  reati  o  a
connesse misure di sicurezza», dati di cui all'art. 10, paragrafo  1,
del  regolamento  (UE)  2016/679  e  all'art.  2-octies  del  decreto
legislativo 196/2003; 
    l)   «interessati»   nell'ambito   dell'accesso   ai    documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,  tutti  i
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi  pubblici  o
diffusi, che  abbiano  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e  collegata
al documento al quale e' chiesto l'accesso; 
    m)  «controinteressati»  nell'ambito  dell'accesso  ai  documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,  tutti  i
soggetti individuati o facilmente individuabili in base  alla  natura
del documento richiesto, che dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza; 
    n)   «controinteressati»    nell'ambito    dell'accesso    civico
generalizzato, i soggetti portatori degli interessi  privati  di  cui
all'art. 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.
33; 
    o) «accesso civico», l'accesso ai documenti, dati e  informazioni
oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto all'art.  5,  comma
1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    p) «titolare del  potere  sostitutivo»,  il  Segretario  generale
dell'ANAC; 
    q) «accesso civico generalizzato», l'accesso  previsto  dall'art.
5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  
                               Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita'  per
l'esercizio dell'accesso civico, inteso quale diritto di chiunque  di
richiedere documenti, informazioni  e  dati  oggetto  di  obbligo  di
pubblicazione da parte dell'Autorita', nei  casi  in  cui  sia  stata
omessa la loro pubblicazione, ai sensi  dell'art.  5,  comma  1,  del
decreto trasparenza. 
  2. Il presente regolamento disciplina, altresi',  i  criteri  e  le
modalita' per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato, ossia il
diritto di chiunque, ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del  decreto
trasparenza di accedere a dati e documenti  detenuti  dall'Autorita',
ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione. 
  3. Il presente regolamento disciplina,  inoltre,  i  criteri  e  le
modalita'  per  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi formati o detenuti  dalla  Autorita'  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di  favorire  la  partecipazione
all'attivita' amministrativa e di assicurarne  l'imparzialita'  e  la
trasparenza. 
Parte II
Accesso civico
 
                               Art. 3 
 
                           Accesso civico 
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  sull'accesso  civico
di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, gli  interessati
presentano  istanza  al  responsabile  per   la   prevenzione   della
corruzione e la trasparenza (RPCT), ai sensi dell'art.  5,  comma  3,
lettera d) del medesimo decreto, preferibilmente utilizzando, in caso
di invio mediante posta elettronica  certificata  (PEC),  la  casella
istituzionale di posta  elettronica  certificata  indicata  sul  sito
dell'Autorita'. 
  2. Nel caso in cui nell'istanza non siano identificati i documenti,
le  informazioni  o  i  dati  da  pubblicare,  il   RPCT   ne   da' -
comunicazione all'istante che provvede al completamento della stessa.
In tal caso, il termine di  conclusione  del  procedimento  inizia  a
decorrere  dall'acquisizione  dell'istanza   all'ufficio   protocollo
dell'Autorita'. 
  3.  L'Autorita',  verificata   la   sussistenza   dell'obbligo   di
pubblicazione, provvede, entro trenta giorni, a pubblicare  sul  sito
istituzionale i dati, i documenti o  le  informazioni  richiesti.  Il
RPCT entro lo  stesso  termine  comunica  all'interessato  l'avvenuta
pubblicazione con l'indicazione del collegamento ipertestuale. 
  4. Ove i dati, i documenti o le  informazioni  richiesti  risultino
gia' pubblicati,  il  RPCT  indica  al  richiedente  il  collegamento
ipertestuale. 
  5. In caso  di  ritardo  o  mancata  risposta,  l'interessato  puo'
ricorrere al  titolare  del  potere  sostitutivo  che,  accertata  la
sussistenza dell'obbligo di pubblicazione provvede ai sensi dei commi
2 e 3 entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. 
Parte III
Accesso civico generalizzato
 
                               Art. 4 
 
                      Legittimazione soggettiva 
 
  1. L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato  non  e'
sottoposto  ad  alcuna   limitazione   quanto   alla   legittimazione
soggettiva del richiedente. 
                               Art. 5 
 
                     Presentazione dell'istanza 
 
  1.  L'istanza  di  accesso  civico  generalizzato   e'   presentata
all'Autorita' nazionale anticorruzione-ufficio  unico  per  l'accesso
civico generalizzato. 
  2. L'istanza puo' essere trasmessa dal soggetto interessato per via
telematica ed e' valida se: 
    a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica
qualificata il cui certificato  e'  rilasciato  da  un  certificatore
qualificato; 
    b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del  documento
d'identita'; 
    c) trasmessa dall'istante o dal dichiarante mediante  la  propria
casella di posta elettronica certificata cui e'  allegata  copia  del
documento d'identita'. 
  3. L'istanza puo'  essere  validamente  presentata  anche  a  mezzo
posta, fax o direttamente presso l'ufficio protocollo dell'Autorita'.
Laddove la richiesta di accesso generalizzato  non  sia  sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la  stessa  deve
essere sottoscritta e presentata unitamente a copia  fotostatica  non
autenticata di un  documento  di  identita'  del  sottoscrittore,  da
inserire nel fascicolo, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e  3,  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  4. L'istanza si  intende  ricevuta  nel  giorno  in  cui  e'  stata
acquisita all'Ufficio protocollo dell'Autorita', ovvero nel giorno in
cui e' acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata  con
ricevuta di ritorno, ovvero mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC)   all'indirizzo   accessofoia@pec.anticorruzione.it    dedicato
esclusivamente alle istanze di accesso civico generalizzato. 
                               Art. 6 
 
                       Contenuti dell'istanza 
 
  1. L'istanza di accesso civico generalizzato  non  richiede  alcuna
motivazione. 
  2. Per consentire all'Autorita'  di  fornire  risposte  tempestive,
nell'istanza devono essere indicati i dati e/o i documenti oggetto di
richiesta, avuto riguardo anche al  periodo  temporale  al  quale  si
riferiscono. 
                               Art. 7 
 
                Ufficio responsabile del procedimento 
 
  1.   L'ufficio   unico   trasmette   tempestivamente    all'Ufficio
responsabile del procedimento l'istanza per la relativa  istruttoria.
Qualora la richiesta riguardi dati e/o documenti detenuti da  diversi
uffici, l'Ufficio unico trasmette la richiesta a detti uffici per  la
relativa istruttoria. 
  2. Nel caso in cui l'istanza  non  sia  presentata  secondo  quanto
previsto dall'art. 5, ovvero nella  stessa  non  siano  presenti  gli
elementi di cui all'art. 6, l'ufficio responsabile  del  procedimento
ne da' comunicazione all'istante che provvede al completamento  della
stessa. In tal caso, il termine di conclusione  del  procedimento  di
cui all'art. 9  inizia  a  decorrere  dall'acquisizione  dell'istanza
all'ufficio protocollo dell'Autorita'. 
  3. L'Ufficio  responsabile  del  procedimento  cura  l'istruttoria,
anche tenendo conto delle informazioni disponibili nel registro degli
accessi e risponde all'interessato, sentito l'ufficio  unico  che  si
esprime al solo fine di assicurare  la  coerenza  degli  orientamenti
interpretativi dell'Autorita'  e  il  rispetto  dei  limiti  e  delle
esclusioni previsti dalla normativa,  in  particolare,  nei  casi  di
rifiuto o di differimento della richiesta. 
  4. Se i documenti e/o i dati richiesti  sono  gia'  pubblicati  sul
sito   istituzionale   dell'ANAC,    l'ufficio    responsabile    del
procedimento, previa verifica con il RPCT dell'Autorita', comunica al
richiedente il relativo collegamento ipertestuale.   
                               Art. 8 
 
                    Diritti dei controinteressati 
 
  1. Fatti salvi i  casi  di  pubblicazione  obbligatoria,  l'ufficio
responsabile del procedimento individua i soggetti  controinteressati
ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto trasparenza, ai  quali  e'
data comunicazione dell'istanza, mediante invio con raccomandata  con
avviso di ricevimento o tramite PEC. 
  2.  Entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  i
controinteressati possono presentare una  motivata  opposizione  alla
richiesta  di  accesso  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo  accessofoia@anticorruzione  o  con  raccomandata   con
avviso di ricevimento o consegna a mano presso  l'ufficio  protocollo
dell'ANAC. A tal fine i termini di conclusione del procedimento  sono
sospesi.  
                               Art. 9 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude,  in
assenza di controinteressati, con provvedimento espresso  e  motivato
nel  termine  di   trenta   giorni   dall'acquisizione   dell'istanza
all'Ufficio protocollo dell'Autorita'. 
  2.  In  presenza  di  controinteressati,   decorsi   dieci   giorni
dall'ultima   data    di    ricezione    della    comunicazione    ai
controinteressati, l'ufficio responsabile del procedimento, accertata
la ricezione delle comunicazioni inviate ai  controinteressati  e  in
mancanza di opposizione di questi ultimi, provvede sulla richiesta di
accesso civico generalizzato. 
  3. Ove il controinteressato abbia espresso la propria opposizione e
l'ufficio  responsabile  del   procedimento   ritenga   comunque   di
accogliere la richiesta di accesso civico generalizzato, salvi i casi
di comprovata indifferibilita', l'ufficio  ne  da'  comunicazione  al
controinteressato e provvede a  trasmettere  i  dati  e  i  documenti
richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione  della  stessa
da  parte  del  controinteressato.  Entro  lo   stesso   termine   il
controinteressato  puo'  presentare  istanza  di  riesame  ai   sensi
dell'art. 12. 
                               Art. 10 
 
              Provvedimenti conclusivi del procedimento 
 
  1. Qualora l'istanza di accesso  generalizzato  sia  accolta,  alla
risposta sono allegati i dati e i documenti richiesti. 
  2. Il rilascio di  dati  o  documenti  in  formato  elettronico  e'
gratuito. Ove richiesti in formato cartaceo, e' previsto il  rimborso
del solo costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione  per  la
riproduzione su  supporti  materiali,  secondo  quanto  indicato  nel
regolamento dell'Autorita' del 31 maggio 2016 in materia di  rimborso
dei costi di riproduzione per il rilascio di copie. 
  3. Ai sensi dell'art. 5-bis,  comma  3,  del  decreto  trasparenza,
l'accesso civico generalizzato e' rifiutato nei casi  di  segreto  di
Stato e negli altri casi di divieto  di  accesso  o  di  divulgazione
previsti dalla legge. Per le altre ipotesi indicate al  comma  3  del
medesimo  decreto,  occorre  riferirsi  alla  disciplina  di  settore
laddove  l'accesso  sia  subordinato  al   rispetto   di   specifiche
condizioni, modalita' o limiti ivi stabiliti. 
  4. L'accesso civico generalizzato e' rifiutato qualora  il  diniego
sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela  degli
interessi pubblici e privati indicati  nell'art.  5-bis,  comma  1  e
comma 2, del decreto trasparenza. 
  5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi
pubblici e privati individuati nel comma 4  si  applicano  unicamente
per il periodo nel quale la protezione e' giustificata  in  relazione
alla natura del dato. 
  6. L'accesso civico generalizzato non puo' essere negato  ove,  per
la tutela degli interessi pubblici e privati di cui ai commi  1  e  2
dell'art.  5-bis,  sia  sufficiente  fare  ricorso   al   potere   di
differimento. 
                               Art. 11 
 
                   Casi da sottoporre al Consiglio 
 
  1. Ove l'ufficio unico, sentito nell'ambito della verifica  di  cui
all'art.  7,  comma  3,  si  esprima  in  difformita'  rispetto  alla
decisione dell'ufficio responsabile del procedimento, ovvero nei casi
in cui le istanze di accesso civico generalizzato presentino  profili
di elevata complessita' e/o di dubbia  risoluzione,  la  risposta  e'
formulata dall'ufficio responsabile  del  procedimento  e  sottoposta
tramite l'ufficio unico all'esame e  all'approvazione  del  Consiglio
dell'Autorita'. In casi di  urgenza  la  risposta  e'  approvata  dal
Presidente, salva ratifica del Consiglio. 
                               Art. 12 
 
                        Richiesta di riesame 
 
  1.  Il  richiedente,  nei  casi  di  diniego  totale   o   parziale
dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto,  ovvero
i controinteressati nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di
accesso nonostante la loro motivata opposizione,  possono  presentare
richiesta di riesame al RPCT dell'ANAC, che decide con  provvedimento
motivato entro venti giorni dall'acquisizione all'Ufficio  protocollo
dell'istanza, informandone il Consiglio. 
  2. Nei casi  in  cui  il  titolare  dell'ufficio  responsabile  del
procedimento coincida con  il  RPCT  dell'ANAC,  sulla  richiesta  di
riesame  provvede  il  segretario  generale.  In  tali  ipotesi,  nei
provvedimenti adottati in prima istanza, l'ufficio  responsabile  del
procedimento  indica  al  richiedente  che  all'istanza  di   riesame
provvede il segretario generale. 
  3. L'istanza di riesame viene  presentata  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, 2, 3 e si intende  ricevuta  nel  giorno  in  cui  e'  stata
acquisita all'ufficio protocollo dell'Autorita', ovvero nel giorno in
cui e' acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata  con
ricevuta di ritorno, ovvero mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC)  all'indirizzo   accessofoia@pec.anticorruzione.it -   dedicato
esclusivamente alle  istanze  di  accesso  civico  generalizzato  nei
confronti dell'ANAC. 
  4. Se  l'accesso  e'  stato  negato  o  differito  a  tutela  della
protezione dei dati personali, il RPCT provvede  sentito  il  Garante
per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma  7,
del decreto trasparenza. 
  5. A decorrere dalla  comunicazione  al  Garante,  il  termine  per
l'adozione del provvedimento da parte del RPCT e' sospeso  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a dieci giorni, in conformita' all'art.  5,  comma  7,  del
decreto trasparenza. 
                               Art. 13 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. Avverso la decisione dell'Autorita' o, in caso di  richiesta  di
riesame, avverso la decisione del RPCT, il  richiedente  dell'accesso
civico   generalizzato   puo'   proporre   ricorso    al    Tribunale
amministrativo regionale del Lazio ai sensi dell'art. 116 del  Codice
del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto  legislativo,  n.
104/2010. 
Parte IV
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge, n. 241/1990
 
                               Art. 14 
 
               Principi generali in materia di accesso 
 
  1. L'accesso agli atti e ai provvedimenti formati dall'Autorita'  o
dalla stessa stabilmente detenuti e' riconosciuto a tutti i  soggetti
privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici  o  diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,  corrispondente
a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento  al
quale e' richiesto l'accesso. 
  2. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie
di documenti. 
  3. L'Autorita' non e' tenuta a elaborare dati in  suo  possesso  al
fine di soddisfare la richiesta di accesso. 
  4. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di  soggetti
pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale,
ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge, n. 241/1990. 
                               Art. 15 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
  1. Il responsabile del procedimento e'  il  dirigente  dell'ufficio
competente per materia. 
  2. Il dirigente  puo'  individuare,  all'interno  dell'ufficio,  un
funzionario,  con  il   ruolo   di   responsabile   dell'istruttoria,
competente per lo svolgimento dell'istruttoria  relativa  ai  singoli
procedimenti. 
                               Art. 16 
 
                          Accesso informale 
 
  1. Il diritto di accesso puo' essere esercitato  in  via  informale
mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente  a  formare
l'atto conclusivo del procedimento o a  detenerlo  stabilmente  o  al
Segretario generale che individua l'ufficio competente ad evadere  la
richiesta, qualora in base alla natura del  documento  richiesto  non
sorgano dubbi  sulla  legittimazione  del  richiedente,  non  risulti
l'esistenza  di  controinteressati  e  sia  possibile  l'accoglimento
immediato. 
  2. Il richiedente deve indicare gli estremi  del  documento  a  cui
chiede   l'accesso,   ovvero   gli   elementi   che   ne   consentano
l'individuazione  e  comprovare  l'interesse  diretto,  concreto   ed
attuale connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare  la  propria
identita' e, ove occorra, i poteri  di  rappresentanza  del  soggetto
interessato. 
  3. La richiesta, esaminata immediatamente e  senza  formalita'  dal
responsabile del procedimento, e' accolta mediante indicazione  della
pubblicazione  contenente  le  notizie,  esibizione  del   documento,
estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea. 
  4. Dell'avvenuta esibizione  del  documento  ovvero  estrazione  di
copia viene conservata apposita annotazione. 
  5. Qualora l'ufficio competente o il Segretario generale,  in  base
al  contenuto  del  documento  richiesto,  riscontri  l'esistenza  di
controinteressati,  invita  l'interessato  a   presentare   richiesta
formale di accesso. 
                               Art. 17 
 
                           Accesso formale 
 
  1. La richiesta  di  accesso  formale  puo'  essere  presentata  di
persona all'Ufficio protocollo  dell'Autorita',  per  via  telematica
alla casella istituzionale di posta elettronica certificata  indicata
sul sito dell'Autorita',  per  via  postale,  utilizzando  l'apposito
modulo allegato al presente regolamento . 
  2. Nell'istanza l'interessato deve: 
    a) dimostrare la propria identita' e, quando  occorre,  i  propri
poteri rappresentativi; 
    b)  indicare  gli  elementi  che  consentono  di  individuare   i
documenti amministrativi ai quali chiede di accedere; 
    c) specificare il proprio interesse diretto, concreto e attuale; 
    d) precisare le modalita' con cui intende esercitare  il  diritto
di accesso; 
    e) apporre data e sottoscrizione. 
  3. Il termine di trenta giorni previsto dalla  legge,  n.  241/1990
per il riscontro della richiesta, nel  caso  in  cui  la  stessa  sia
trasmessa a mezzo posta o  presentata  personalmente,  decorre  dalla
data di acquisizione all'ufficio protocollo dell'Autorita'. 
  4. Qualora  l'istanza  sia  irregolare  o  incompleta,  ovvero  non
risulti   chiaramente   la   legittimazione   del   richiedente,   il
responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni,  a  darne
comunicazione  al  richiedente.  In  tale  caso,   il   termine   del
procedimento ricomincia a decorrere  dalla  ricezione  della  domanda
perfezionata ovvero completata. 
                               Art. 18 
 
                          Controinteressati 
 
  1. Il responsabile del  procedimento,  qualora  individui  soggetti
controinteressati in base al contenuto del documento richiesto  o  al
contenuto di documenti  connessi,  invia  agli  stessi  comunicazione
della richiesta di accesso. 
  2. Entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione,  i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione,  anche
per via telematica, alla richiesta di accesso. A tal fine  i  termini
di conclusione del procedimento sono sospesi. 
  3. Nel caso di documenti contenenti categorie particolari  di  dati
personali e dati personali relativi a condanne penali  e  reati  o  a
connesse misure di sicurezza, l'accesso e' consentito nei  limiti  in
cui sia  strettamente  indispensabile  e  nei  termini  previsti  dal
regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196. 
                               Art. 19 
 
               Accoglimento e rifiuto della richiesta 
 
  1. Entro trenta  giorni  dall'acquisizione  all'Ufficio  protocollo
dell'istanza, ovvero dal suo  perfezionamento,  il  responsabile  del
procedimento  decide  sull'istanza  di  accesso   con   provvedimento
motivato, dandone comunicazione al richiedente. 
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la domanda  di
accesso si intende respinta. 
  3. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente
viene indicato il nominativo della  persona  e  l'ufficio  competente
presso cui, entro un  periodo  di  tempo  non  inferiore  a  quindici
giorni, lo stesso o persona da lui incaricata puo'  prendere  visione
ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti,  l'orario  durante
il quale puo' avvenire la consultazione  ed  ogni  altra  indicazione
necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso. 
  4.  L'accesso  ai  documenti  non  puo'  essere  negato   ove   sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
  5. In caso  di  diniego,  espresso  o  tacito,  o  di  differimento
dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della legge, n.
241/1990. 
                               Art. 20 
 
                        Modalita' di accesso 
 
  1. Il  diritto  di  accesso  puo'  venire  esercitato  di  persona,
mediante consultazione del documento da parte del richiedente  o  del
delegato, alla  presenza  del  responsabile  del  procedimento  o  di
persona  dallo  stesso  incaricata.  Il  tempo  di  consultazione  e'
adeguato alla natura e alla complessita' del documento. 
  2. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento  comporta
anche la facolta' di  accedere  agli  altri  documenti  nello  stesso
richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve  le
esclusioni indicate nel presente regolamento . 
  3. L'accesso ai documenti puo' essere  limitato  ad  alcune  parti,
quando ricorre l'esigenza di differire  o  escludere  l'accesso  alle
rimanenti  parti  dei  documenti  medesimi.   Il   responsabile   del
procedimento  o  suo  delegato  provvede,  altresi',  a  rendere  non
intellegibili i dati  personali  non  pertinenti  e,  se  riguardanti
categorie particolari di dati personali e dati personali  relativi  a
condanne penali e  reati  o  a  connesse  misure  di  sicurezza,  non
indispensabili rispetto alle specifiche  finalita'  di  accesso  agli
atti. 
  4. Non e' consentito asportare i documenti  dal  luogo  presso  cui
sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo. 
  5. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio  di  copia  degli
stessi e' subordinato al rimborso del costo di riproduzione  e  della
quota fissa di ricerca determinato dall'Autorita' e  dell'imposta  di
bollo, ove l'interessato richieda copia autenticata. 
  6. Qualora l'istanza sia pervenuta per via  telematica,  ovvero  le
informazioni siano contenute in strumenti informatici, l'accesso agli
atti richiesti  e'  attuato,  ove  possibile,  mediante  l'invio  dei
documenti informatici all'indirizzo di posta  elettronica  dal  quale
proviene la richiesta, previa corresponsione della sola  quota  fissa
di ricerca. 
                               Art. 21 
 
                Differimento dell'istanza di accesso 
 
  1. Il responsabile del procedimento  puo'  differire  l'accesso  ai
documenti amministrativi nei seguenti casi: 
    a) nella fase di predisposizione di atti e  provvedimenti,  anche
in  relazione  ad  attivita'  di  vigilanza  o  ispettive,   o   alla
contestazione o applicazione di sanzioni, in  relazione  all'esigenza
di non pregiudicare l'attivita' dell'Autorita'; 
    b) in conformita' alla vigente disciplina in materia  di  appalti
pubblici e in particolare all'art.  53  del  decreto  legislativo  n.
50/2016, durante lo svolgimento delle procedure di gara; 
    c) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento,  fino
all'esaurimento  dei  relativi  procedimenti   ad   eccezione   degli
elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami
il candidato  puo'  richiedere,  successivamente  alla  comunicazione
della valutazione dei titoli posseduti prima dell'effettuazione delle
prove orali, copia dei verbali contenenti i  criteri  di  valutazione
dei titoli stessi; 
    d) nel caso di richieste di documenti contenenti  dati  personali
per i quali, in conformita' al codice in materia  di  protezione  dei
dati  personali,  risulti  necessario  differire  l'accesso  per  non
pregiudicare l'attivita' necessaria per far  valere  o  difendere  un
diritto in sede giurisdizionale; 
    e) nei casi di  richieste  di  accesso  a  segnalazioni,  atti  o
esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni sindacali e
di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli  sottratti,
fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria. 
                               Art. 22 
 
              Documenti esclusi dall'accesso per motivi 
         di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese 
 
  1. In relazione all'esigenza di salvaguardare  la  riservatezza  di
terzi,  persone,  gruppi,  imprese  e  associazioni,  sono  sottratti
all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 7 della  legge
n. 241/1990: 
    a) la documentazione matricolare, i rapporti informativi, le note
caratteristiche, gli accertamenti medico-legali, i documenti relativi
alla  salute   o   concernenti   le   condizioni   psicofisiche,   la
documentazione  riguardante  il  trattamento  economico  individuale,
relativi al personale anche in quiescenza dell'Autorita'; 
    b) la documentazione  attinente  a  procedimenti  penali,  ovvero
utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori
o cautelari, nonche' concernente procedure conciliative, arbitrali  e
l'istruttoria  di  ricorsi  amministrativi  prodotti  dal   personale
dipendente; 
    c)  i  documenti  amministrativi   contenenti   informazioni   di
carattere  psico-attitudinale  relative  a   terzi   nell'ambito   di
procedimenti selettivi; 
    d)  la  documentazione  attinente  ad  accertamenti  ispettivi  e
amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita
privata e della riservatezza; 
    e) gli atti dei privati occasionalmente detenuti  in  quanto  non
scorporabili da documenti direttamente utilizzati  e,  comunque,  gli
atti che non abbiano avuto  specifico  rilievo  nelle  determinazioni
amministrative; 
    f)  la  documentazione  relativa  alla  situazione   finanziaria,
economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni,
ovvero contenente informazioni riservate  di  carattere  commerciale,
industriale e finanziario, comunque utilizzata ai fini dell'attivita'
amministrativa. 
  2. Per quanto  riguarda  l'istanza  di  accesso  a  segnalazioni  o
denunce di inadempimenti o violazioni nell'espletamento di  attivita'
nei  settori  soggetti  alla  vigilanza  dell'Autorita',  qualora  il
segnalante, controinteressato, motivi  il  proprio  interesse  a  non
essere identificato, l'accesso e' escluso  limitatamente  alla  parte
che consente l'identificazione del soggetto segnalante. 
  3. Sono in ogni caso sottratte all'accesso le segnalazioni ex  art.
54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. L'identita' del  dipendente  e'
protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione,  fatte  salve
la non opponibilita' dell'anonimato nei casi previsti dalla  legge  e
la configurabilita' della responsabilita' per calunnia o diffamazione
ai sensi delle disposizioni del codice penale e della responsabilita'
civile, nei casi di dolo o colpa grave. 
                               Art. 23 
 
         Documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti 
             la sicurezza e le relazioni internazionali 
 
  1. In relazione all'esigenza di salvaguardare  la  sicurezza,  sono
esclusi dall'accesso, i documenti: 
    a) oggetto di segreto di Stato ai sensi della  legge  24  ottobre
1977, n. 801, o di altro segreto o divieto di  divulgazione  previsti
dall'art. 24 della legge n. 241/1990 e dall'art. 8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  27  giugno  1992,  n.  352  o  da  altra
normativa vigente, anche in relazione ai rapporti dell'Autorita'  con
organi  costituzionali  o  di  rilievo  costituzionale  o   sottratti
all'accesso dalla pubblica amministrazione che li abbia formati; 
    b) concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici  destinati
a sede dell'Autorita'; 
    c) concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di
sicurezza nell'ambito dell'Autorita' in occasione di visite ufficiali
di autorita' civili e  militari  o  di  incontri  con  rappresentanti
italiani o stranieri; 
    d)  riguardanti  i  procedimenti  finalizzati  a   garantire   la
sicurezza del personale dell'Autorita'. 
  2. Sono,  inoltre,  esclusi  dall'accesso  i  documenti  dalla  cui
divulgazione   possa   derivare   una    lesione    alle    relazioni
internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati  e
dalle relative leggi di attuazione, ed  in  particolare  i  documenti
inerenti ai rapporti tra l'Autorita'  e  le  istituzioni  dell'Unione
europea,  nonche'  tra  l'Autorita'   ed   enti   ed   organismi   di
organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in occasione di
visite, dei quali non sia autorizzata o prevista la divulgazione. 
                               Art. 24 
 
Documenti  esclusi  dall'accesso   per   motivi   di   segretezza   e
                     riservatezza dell'Autorita' 
 
  1. In relazione alle esigenze correlate  alla  tutela  del  segreto
d'ufficio o alla  salvaguardia  delle  informazioni  aventi  comunque
natura confidenziale o riservata, sono sottratte  all'accesso,  salvo
quanto previsto dall'art. 24, comma 7, della legge  n.  241/1990,  le
seguenti categorie di documenti: 
    a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed  ogni  altra
elaborazione con funzione di studio e di preparazione  del  contenuto
di atti o provvedimenti ad eccezione delle  parti  che  costituiscono
motivazione per relationem dell'atto o provvedimento,  opportunamente
oscurate nel rispetto della normativa sulla riservatezza; 
    b) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e
la  inerente  corrispondenza,  salvo  che  gli  stessi  costituiscano
presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti  dall'Autorita'
e siano in questi ultimi richiamati; 
    c) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell'Autorita'
nella fase precontenziosa e contenziosa e  i  rapporti  rivolti  alla
magistratura contabile e penale; 
    d) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti
atti, documenti ed informazioni sottratti all'accesso  o  di  rilievo
puramente interno; 
    e) i documenti inerenti  l'attivita'  relativa  all'informazione,
alla  consultazione  e  alla  concertazione  e  alla   contrattazione
sindacale, fermi restando i  diritti  sindacali  previsti  anche  dai
protocolli sindacali. 
                               Art. 25 
 
          Accesso agli atti delle procedure di affidamento 
               e di esecuzione dei contratti pubblici 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  successive
integrazioni e modificazioni, il responsabile  del  procedimento  per
gli accessi agli atti delle procedure di affidamento e di  esecuzione
dei contratti pubblici e' il  RUP  della  procedura  di  affidamento,
individuato ai sensi  del  regolamento  dell'8  marzo  2017,  per  la
disciplina dei contratti pubblici di servizi  e  forniture  stipulati
dall'Autorita' nazionale anticorruzione. 
Parte V
Disposizioni finali
 
                               Art. 26 
 
                            Comunicazioni 
 
  1.  Le  comunicazioni  previste  dal  presente   regolamento   sono
effettuate di regola mediante posta elettronica certificata. 
  2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo di
posta  elettronica  certificata,  le  comunicazioni  possono   essere
effettuate mediante: 
    a) posta elettronica, nel solo caso in cui il destinatario  abbia
espressamente autorizzato tale forma di ricezione delle comunicazioni
e ad esclusione comunque della comunicazione del provvedimento finale
all'istante; 
    b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
    c) consegna a mano contro ricevuta. 
  3. Le istanze di accesso civico, di accesso civico generalizzato  e
di accesso ai  documenti  amministrativi  ai  sensi  della  legge  n.
241/1990  sono  presentate  preferibilmente  utilizzando   i   moduli
allegati al presente regolamento (Allegati 1-7) disponibili sul  sito
istituzionale dell'ANAC. 
                               Art. 27 
 
              Entrata in vigore e forme di pubblicita' 
 
  1. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito istituzionale  dell'ANAC,  nella
sezione «Amministrazione trasparente», ed entra  in  vigore  quindici
giorni dopo la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica. 
                               Art. 28 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
abrogato il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati  o
detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto  1990,  n.  241
adottato dall'ANAC il 31 maggio 2016. 
  Approvato  dal  Consiglio  dell'Autorita'  con  delibera  n.   1019
nell'adunanza del 24 ottobre 2018.  
 
    Roma, 24 ottobre 2018 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
    Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 dicembre
2018  
 
Il segretario: Esposito 
 
Accesso civico 
  Allegato n. 1 Modulo richiesta accesso civico al RPCT; 
  Allegato n. 2 Modulo  richiesta  accesso  civico  al  titolare  del
potere sostitutivo.  
Accesso civico generalizzato 
  Allegato n. 3 Modulo richiesta accesso civico generalizzato; 
  Allegato  n.  4  Modulo   istanza   di   riesame   accesso   civico
generalizzato; 
  Allegato n. 5 Modulo opposizione del controinteressato; 
  Allegato n. 6 Modulo istanza di riesame del controinteressato. 
Accesso ai sensi della legge n. 241/1990 
  Allegato n. 7 Modulo richiesta accesso ai documenti  amministrativi
ai sensi della legge n. 241/1990. 
 
                                                           Allegato 1 
 
                     RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
    (ai sensi dell'art. 5, co. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
   RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 
       (ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3 
 
        RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) 
   (ai sensi dell'art. 5, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 4 
 
        RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) 
                         ISTANZA DI RIESAME 
   (ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 5 
 
                  OPPOSIZIONE DEL CONTROINTERESSATO 
     ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) 
     (ai sensi dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 6 
 
        RICHIESTA DI RIESAME PRESENTATA DAL CONTROINTERESSATO 
       IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) 
     (per contestare l'accoglimento della richiesta di accesso, 
      ai sensi dell'art. 5, c. 9, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 7 
 
          RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
       (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni 
                           e integrazioni) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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