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In GU del 5 dicembre 2014 Decreto del Min, Infr. Tras. su Procedure e schemi-tipo per redazione e pubblicazione programma triennale, aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale lavori pubblici servizi e forniture

Pubblico
Sabato, 6 Dicembre, 2014 - 01:00

 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 ottobre 2014 
Procedure e schemi-tipo per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del
programma triennale, dei suoi  aggiornamenti  annuali  e  dell'elenco
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi. (14A09295) 
(GU n.283 del 5-12-2014)
 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Viste le disposizioni di cui al Titolo V della Parte Seconda  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163
che, al comma 11, demanda al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il compito di definire, con proprio decreto, gli "schemi -
tipo" sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano
il programma triennale, i suoi aggiornamenti e  gli  elenchi  annuali
dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al  decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici 6 aprile  2001,  n.  20  e,  per  estremi,  sul  sito
informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture; 
  Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163
che al comma 3 stabilisce che il programma triennale  deve  prevedere
un ordine di priorita' e che nell'ambito di tale ordine e' annoverato
anche il completamento dei lavori gia' iniziati; 
  Visti gli articoli 11, 12 e 13 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia  di  programmazione  dei
lavori; 
  Visto l'art. 14 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207 che detta disposizioni relative allo  studio  di
fattibilita'; 
  Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto l'art. 271 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione per  l'acquisizione
di beni e servizi; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i.; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 2924 del 30  maggio  2011
con il quale e' stato costituito un gruppo di lavoro tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,  Regioni  e  Province  autonome
allargato alla partecipazione di ALACI, UPI e UNCEM; 
  Vista la nota della Conferenza delle Regioni  e  Province  Autonome
23/DES-4LP del 16 maggio 2014; 
  Visto l'art. 44-bis del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  di
istituzione dell'Elenco - anagrafe nazionale  delle  opere  pubbliche
incompiute; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  marzo  2013,  n.  42  recante
"Regolamento recante le modalita' di redazione dell'elenco - anagrafe
delle  opere  pubbliche  incompiute,  di  cui  all'art.  44-bis   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Redazione  ed  approvazione  del  Programma   triennale,   dei   suoi
  aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori. 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3,  comma  25,
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e   successive
modificazioni fatte salve le competenze legislative  e  regolamentari
delle Regioni  e  delle  Province  autonome  in  materia,  e,  quando
esplicitamente previsto, di  concerto  con  altri  soggetti,  per  lo
svolgimento  di  attivita'  di  realizzazione  di  lavori   pubblici,
adottano il programma triennale e  gli  elenchi  annuali  dei  lavori
sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto. 
  2. I  limiti  di  cui  all'art.  128,  commi  1  e  6  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  sono  riferiti   all'importo
complessivo dell'intervento comprensivo delle  somme  a  disposizione
risultanti dal quadro economico di cui all'art. 16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  3. Entro 90 giorni dall'approvazione della  legge  di  bilancio  le
amministrazioni dello Stato  procedono  all'aggiornamento  definitivo
del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei  lavori  da
realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207.  Gli  altri
soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti
unitamente  al  bilancio  preventivo,  di  cui  costituiscono   parte
integrante ai sensi dell'art. 128, comma 9 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.  163  e  dell'art.  13,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  4. Per  la  redazione  e  pubblicazione  delle  informazioni  sulla
programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori  pubblici,  le
amministrazioni individuano un referente da accreditarsi  presso  gli
appositi siti  internet  di  cui  al  successivo  art.  5,  comma  3,
competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da  parte
delle Regioni e delle Province autonome del sito di  loro  rispettiva
competenza l'accreditamento avviene  per  il  tramite  del  sito  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Presso  i  siti  internet  di  cui  al  precedente  comma  4  e'
disponibile il supporto informatico per la compilazione delle  schede
tipo allegate al presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                Attivita' preliminari alla redazione 
                 del programma triennale dei lavori 
 
  1.  In  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  previste  nei
documenti  di  programmazione,  ai   bisogni   che   possono   essere
soddisfatti tramite  la  realizzazione  di  lavori  finanziabili  con
capitale privato, in quanto suscettibili  di  gestione  economica  ai
sensi dell'art. 128, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163, nonche' tramite beni immobili che possono essere  oggetto  di
diretta alienazione ai  sensi  dell'art.  53,  comma  6  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il  quadro  delle  disponibilita'
finanziarie e' riportato secondo lo  schema  della  scheda  1,  nella
quale  sono  indicati,  secondo  le  diverse  provenienze,  le  somme
complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda
2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione
dell'art. 128, comma 4 del decreto legislativo  12  aprile  2006.  n.
163. 
  2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo
pari o inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui  all'art.  1,
comma 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'art.  11,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica  5 ottobre  2010,
n. 207 nei quali sono riportate le prime indicazioni con  riferimento
a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del  medesimo  decreto.  Gli
studi  approfondiscono  gli  aspetti  considerati  in  rapporto  alla
effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione. 
  3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di  curo  i
soggetti di cui all'art. 1, comma  1  provvedono  alla  redazione  di
studi di fattibilita', secondo  quanto  previsto  dall'art.  4  della
legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in conformita'  alle  disposizioni  di
cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207. 
  4. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione  degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; per i  lavori
di cui all'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e'
sufficiente lo studio di fattibilita'. 
                               Art. 3 
 
 
Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti  annuali  e
                   dell'elenco annuale dei lavori 
 
  1. Nel programma triennale,  ovvero  nei  suoi  aggiornamenti  sono
riportati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati
la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e
la categoria recate nelle tabelle 1 e  2  allegate,  gli  apporti  di
capitale privato indicati nella tabella 3 allegata. 
  2.  Nella  scheda  3  e'  contenuta  la  distinta  dei  lavori   da
realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce, il responsabile  del
procedimento,  lo  stato  della  progettazione  come  da  tabella   4
allegata, le finalita' secondo la tabella 5 allegata, la  conformita'
urbanistica  che  deve  essere  perfezionata   entro   la   data   di
approvazione del programma triennale e relativo  elenco  annuale,  la
verifica  dei  vincoli  ambientali  e  l'ordine   di   priorita'   in
conformita' all'art. 128, comma 3 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, secondo una scala di priorita' espressa in tre livelli. 
                               Art. 4 
 
 
            Programmazione dei lavori e opere incompiute 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3,  comma  25,
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  che   abbiano
individuato le opere incompiute di  rispettiva  competenza,  inserite
nell'elenco di cui all'art. 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214 nei termini e con le modalita'  ivi  previsti,  tengono  conto
delle stesse ai fini della redazione del programma triennale,  ovvero
dei suoi aggiornamenti annuali, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari. 
                               Art. 5 
 
 
Redazione  dell'elenco  dei  lavori   da   realizzare   nell'anno   e
          adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa 
 
  1. L'inclusione di un lavoro  nell'elenco  annuale  e'  subordinata
alla previa approvazione  di  uno  studio  di  fattibilita'  o  della
progettazione almeno preliminare secondo  quanto  disposto  dall'art.
128, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  2. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione  degli
interventi accompagnata dalla stima  sommaria  dei  costi,  ai  sensi
dell'art. 128 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
per i lavori di cui all'art. 153 del medesimo decreto e'  sufficiente
lo studio di fattibilita'. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 128 comma 1 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  le  disposizioni,  relative  ai
lavori in economia, di cui all'art. 125, comma 7, ultimo periodo  del
medesimo decreto sono attuate attraverso  la  predisposizione  di  un
apposito elenco da allegare alla scheda dell'elenco annuale. 
  4. Ove necessario, l'elenco annuale e' adeguato in fasi intermedie.
attraverso  procedure  definite  da  ciascuna  amministrazione,   per
garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza
agli effettivi flussi di spesa. 
  5. Al fine di  limitare  la  formazione  dei  residui  passivi,  le
amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra  i
diversi  interventi  e  in  caso  di  impossibilita'  sopravvenuta  a
realizzare  un  lavoro   inserito   nell'elenco   annuale   procedono
all'adeguamento dello  stesso  elenco,  o,  ove  indispensabile,  del
programma triennale. 
  6. Le  operazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  effettuate
nell'osservanza  delle  norme  di  bilancio   proprie   delle   varie
Amministrazioni. 
                               Art. 6 
 
Pubblicita'  e  pubblicazione  del  Programma  Triennale,  dei   suoi
  aggiornamenti  annuali  e  dell'elenco  annuale   dei   lavori   da
  realizzare nell'anno stesso. 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente agli schemi dei
programmi triennali e dei relativi elenchi annuali,  oltre  a  quanto
previsto  dall'art.  128,  comma  2,  ultimo  periodo,  del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  prima  dell'approvazione  degli
stessi, possono adottare  ulteriori  forme  di  pubblicita',  purche'
queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei  tempi
di cui all'art. 1 comma 3. 
  2. Quando il programma dell'amministrazione e' redatto  sulla  base
di un insieme  di  proposte  provenienti  da  uffici  periferici,  la
pubblicita' e' effettuata anche presso le sedi dei predetti uffici. 
  3. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti sono pubblicati entro  30  giorni  dalla  loro
approvazione sui siti  informatici  predisposti  rispettivamente  dal
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  dalle  Regioni  e
Province autonome di cui al decreto ministeriale 6  aprile  2001,  n.
20, e per estremi sul  sito  informatico  presso  l'Osservatorio  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
  4.  La  pubblicita'  degli  adeguamenti  dei  programmi  triennali,
dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del  primo
anno di validita' degli stessi e' assolta attraverso la pubblicazione
dell'atto che li approva sul profilo di  committente  per  almeno  15
giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di  aggiornamento  delle
schede gia' pubblicate sul sito di competenza di  cui  al  precedente
comma 3. 
                               Art. 7 
 
 
         Programmazione annuale dell'attivita' contrattuale 
                per l'acquisizione di beni e servizi 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3,  comma  25,
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e   successive
modificazioni fatte salve le competenze legislative  e  regolamentari
delle Regioni  e  delle  Province  autonome  in  materia,  e,  quando
esplicitamente  previsto,  di  concerto  con  altri   soggetti,   per
l'acquisizione di beni  e  servizi,  possono  adottare  il  programma
annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al
presente decreto. 
  2. L'inclusione nell'elenco  annuale  e'  subordinata  alla  previa
approvazione della progettazione secondo  quanto  disposto  dall'art.
279 del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207. 
  3.  In  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  previste  nei
documenti  di  programmazione,  ai   bisogni   che   possono   essere
soddisfatti tramite l'impiego di capitale privato ai sensi  dell'art.
278 del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, il quadro delle disponibilita' finanziarie e' riportato  secondo
lo schema della scheda 4,  nella  quale  sono  indicati,  secondo  le
diverse   provenienze,   le    somme    complessivamente    destinate
all'attuazione del programma annuale. 
  4. Nella scheda 4 e' contenuta la distinta dei beni  e  servizi  da
realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei  costi,  la  tipologia
del bene o  servizio,  nonche'  l'indicazione  del  responsabile  del
procedimento. 
  5. Si applicano in quanto compatibili l'art. 1, commi  3,  4  e  5,
l'art. 5, commi 4, 5 e 6 e l'art. 6. 
                               Art. 8 
 
 
                    Applicazione e aggiornamento 
 
  1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i  soggetti  di
cui all'art. 1, comma 1 inviano, entro il 30 aprile di ciascun  anno,
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione
generale  per  la  regolazione  e  i  contratti  pubblici,  eventuali
proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  ove  ne  ravvisi  l'esigenza,
provvede  ad  approvare  le  opportune  modifiche,  procedendo   alla
integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Il presente decreto con le relative schede  e  tabelle  allegate
sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre  2011  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 ottobre 2014 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 
 
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 4043 
                                                             Allegato 

 

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