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Provincia di Bolzano - Norme in materia urbanistica ed ambientale

Pubblico
Lunedì, 22 Dicembre, 2014 - 01:00

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. 10 
  Modifiche di leggi provinciali in materia  di  urbanistica,  tutela
del paesaggio, foreste, acque pubbliche,  energia,  aria,  protezione
civile e agricoltura. 
(GU n.50 del 20-12-2014)
Capo I 
Disposizioni urgenti 
 
         (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28 ottobre 2014) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modifica della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, 
                «Norme per la tutela dell'apicoltura» 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 9 della  legge  provinciale  29  giugno
1989, n. 1, e' cosi' sostituito: 
  «1. Al fine di garantire l'allevamento delle  api  in  purezza,  la
Giunta  provinciale,   su   proposta   del   direttore   dell'Ufficio
provinciale Zootecnia, puo' individuare zone protette idonee  a  tale
tipo di riproduzione delle api. Un'area puo' essere individuata  come
zona protetta solo se e' associata ad una stazione di fecondazione in
purezza.» 
                               Art. 2 
 
Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, «Misure per  la
  protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo  dei
  vivai» 
 
  1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art.  2-ter  (Utilizzo  dei  prodotti  fitosanitari).  -  1.   Per
prevenire  effetti  negativi  sulla  proprieta'  pubblica  e  privata
nonche' danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana,
in  osservanza  della  normativa  comunitaria  e  nazionale  vigente,
particolari  prescrizioni  in  materia  di  utilizzo   dei   prodotti
fitosanitari. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1  soggiace  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 5.000,00 euro per
colture erbacee e fino a 10.000 euro per colture arboree. 
  3. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene esercitata  dalle
competenti autorita'  a  livello  statale,  provinciale  e  comunale.
Queste   provvedono    all'accertamento    delle    violazioni.    Le
corrispondenti sanzioni  amministrative  sono  irrogate  dal  sindaco
competente e spettano all'amministrazione comunale." 
  2. Il comma 3 dell'articolo 3  della  legge  provinciale  23  marzo
1981, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «3. Chiunque violi il divieto di  cui  al  comma  1  soggiace  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.» 
                               Art. 3 
 
         Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, 
                   n. 17, «Legge sui masi chiusi» 
 
  1. L'articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "Art. 21 (Tentativo di conciliazione). - 1. Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa al diritto vita natural  durante  a  un
adeguato mantenimento secondo le  condizioni  di  vita  locali  e  la
capacita' produttiva del maso chiuso, alla  successione  suppletoria,
all'integrazione  della  quota  riservata  ai  legittimari   o   alla
divisione ereditaria, nei casi in  cui  il  maso  chiuso  costituisca
parte dell'asse ereditario, oppure propone in giudizio una domanda di
usucapione del diritto di proprieta' di un maso  chiuso  o  parte  di
esso, e' tenuto a esperire il tentativo  di  conciliazione  ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150,
presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. 
  2. Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura
la Giunta provinciale puo' incaricare un'altra persona idonea, invece
del  direttore/della  direttrice   della   Ripartizione   provinciale
Agricoltura, di esperire il tentativo di conciliazione. 
  3. Al tentativo  di  conciliazione  possono  partecipare  d'ufficio
esperti in materia di agricoltura e/o funzionari e funzionarie  della
Ripartizione provinciale Agricoltura. 
  4. La comunicazione introduttiva  del  tentativo  di  conciliazione
deve contenere l'oggetto della controversia. 
  5. Non e' necessario che le  parti  siano  presenti  personalmente,
purche' siano rappresentate da persone a tal fine  delegate.  A  tale
scopo basta soltanto una procura semplice sottoscritta dalla  persona
rappresentata, che contempli anche il diritto di conciliare. 
  6. L'esito della conciliazione e' formalizzato  in  un  verbale  di
conciliazione, che e' sottoscritto dalle parti e dal  direttore/dalla
direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o dalla persona
incaricata di esperire il tentativo di conciliazione. 
  7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  4
marzo 2010, n. 28, nelle materie di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo  il  tentativo  di  conciliazione  qui  disciplinato   viene
esperito in luogo del procedimento  di  mediazione  finalizzata  alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali. 
  8. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo  5,  comma
1, del  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  successive
modifiche.» 
  2. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale 28  novembre
2001, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi  concernenti
la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso chiuso  e
la  determinazione  del  prezzo  di  assunzione   si   osservano   le
disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice
di  procedura  civile.  Il  tentativo   di   conciliazione   previsto
dall'articolo 410 del codice di procedura civile e'  esperito  presso
la Ripartizione provinciale Agricoltura. Alla procedura si  applicano
i commi da 2 a 8 dell'articolo 21 della presente legge.» 
                               Art. 4 
 
Modifica  della  legge  provinciale  14   dicembre   1998,   n.   11,
  «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura» 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale  14  dicembre
1998, n. 11, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Per le finalita' di cui all'articolo 1  la  Giunta  provinciale
puo' concedere  pagamenti  diretti,  contributi  di  parte  corrente,
contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi
per il rimborso di prestiti per: 
    a) investimenti tecnici ed edili  in  aziende  rurali  singole  o
associate; 
    b) investimenti edili e tecnici nonche' la formazione in  imprese
di trasformazione e commercializzazione; 
    c) edilizia abitativa rurale; 
    d) infrastrutture in zone rurali; 
    e) promozione della proprieta' coltivatrice e miglioramento delle
strutture aziendali rurali; 
    f) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare misure  e
investimenti volti a diffondere l'agricoltura biologica; 
    g) miglioramento della zootecnia, del benessere  e  della  salute
animale nonche' promozione dell'attivita'  delle  organizzazioni  nel
settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario; 
    h) mortalita' del bestiame; 
    i) lotta alle epizoozie; 
    j) misure di emergenza in agricoltura, servizi di sostituzione; 
    k) rimozione dei danni causati da  calamita'  naturali  o  awerse
condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione; 
    l) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli,  azioni
promozionali; 
    m)  miglioramento  qualitativo  e  strutturale  nella  produzione
vegetale; 
    n) provvedimenti straordinari nella difesa delle piante; 
    o) trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione; 
    p) servizi di consulenza; 
    q) innovazione e progetti dimostrativi; 
    r) primo insediamento di giovani agricoltrici e agricoltori; 
    s)  investimenti  finalizzati  a  creare  una   situazione   piu'
favorevole alla famiglia.» 
                               Art. 5 
 
Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la
  protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» 
 
  1. Ovunque ricorrano nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,
le parole: «organi di  polizia  forestale»  sono  sostituite  con  le
parole: «appartenenti al Corpo forestale provinciale». 
  2. L'articolo 40-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,
e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art.  40-bis  (Sospensione  del  permesso  di  caccia).  -  1.  Il
direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia  dispone,
dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale
nei   confronti   del   cacciatore,   a   seconda   della    gravita'
dell'infrazione, la sospensione del permesso annuale o  del  permesso
d'ospite di caccia, per un periodo da un mese a quattro anni,  oppure
limita il permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi: 
    a)  esercizio  di  caccia  con  mezzi  vietati  oppure  senza  la
prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante
il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto; 
    b) abbattimento di specie non autorizzate oppure di esemplari  di
specie cacciabili non autorizzati per sesso o classi d'eta'; 
    c) per altre infrazioni delle norme sulla caccia; 
    d) per l'infrazione delle norme vigenti in materia  di  sicurezza
pubblica e tutela degli animali. 
  2. Il provvedimento diviene efficace con decorrenza dalla  stagione
venatoria successiva al novantesimo giorno dalla notificazione  della
sospensione del permesso di caccia. 
  3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri  per  la  sospensione
oppure la limitazione del permesso di caccia.» 
                               Art. 6 
 
        Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, 
           «Norme per la tutela della qualita' dell'aria» 
 
  1. Dopo l'articolo 7-bis della legge provinciale 16 marzo 2000,  n.
8, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 7-ter (Classificazione e controllo). -  1.  Per  impianto  di
combustione si intende un dispositivo tecnico in  cui  sono  ossidati
combustibili al fine di utilizzare l'energia cosi' prodotta. 
  2. Per impianto termico  si  intende  un  impianto  di  combustione
destinato alla  produzione  di  calore,  costituito  da  uno  o  piu'
generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile  quando
la produzione di calore e' esclusivamente destinata al  riscaldamento
di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. 
  3. Gli impianti di combustione previsti negli allegati A e B devono
rispettare i valori limite di emissione  e  le  disposizioni  di  cui
all'allegato C. 
  4. L'allegato  D  stabilisce  i  valori  limite  di  emissione,  la
periodicita' e le modalita' dei controlli per  gli  impianti  termici
non rientranti nelle fattispecie di cui  al  comma  3.  Nello  stesso
allegato sono inoltre specificati i tipi d'impianto  e  le  tipologie
dei controlli che possono essere eseguiti  dai  controllori  e  dalle
controllore fumi. L'autorizzazione all'esecuzione  dei  controlli  e'
rilasciata dall'Agenzia provinciale per l'ambiente. 
  5. L'allegato D fissa i requisiti per il "controllore  fumi"  e  la
"controllore fumi".  I  controllori  e  le  controllore  fumi  devono
soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialita' e corretta
gestione delle informazioni. Se  gli  uffici  provinciali  competenti
accertano delle irregolarita' o violazioni di legge nell'attivita' di
controllo e verifica effettuata dalle persone in argomento, a  carico
delle stesse si applica una sanzione amministrativa da 10 fino  a  20
volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione; in caso  di
recidiva  la  Giunta  provinciale  revoca  al  controllore   o   alla
controllora fumi l'autorizzazione a eseguire i controlli  di  cui  al
comma 4.» 
                               Art. 7 
 
Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n.  34,  «Interventi
  per opere di prevenzione, di pronto  soccorso  e  di  ripristino  a
  seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamita' naturali» 
 
  1. Dopo l'articolo 8-bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n.
34, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 8-ter - 1. Al fine di dare un concreto aiuto alle popolazioni
della Regione Sardegna colpite dagli eventi alluvionali del  2013  e'
autorizzata la  spesa  di  500.000,00  euro  a  carico  del  bilancio
provinciale 2014, da impegnarsi per le iniziative e con le  modalita'
indicate dalla Giunta provinciale. 
  2. Alla copertura delle maggiori  spese  derivanti  dall'attuazione
del comma 1, ammontanti  a  500.000,00  euro,  si  provvede  mediante
riduzione di pari importo del fondo globale per far fronte  ad  oneri
derivanti da nuovi provvedimenti  legislativi,  di  cui  al  capitolo
27210.00 del piano di gestione del bilancio 2014.» 
                               Art. 8 
 
       Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, 
                   «Legge urbanistica provinciale» 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2 della  legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. La Commissione per la natura, il paesaggio e  lo  sviluppo  del
territorio e' l'organo tecnico-consultivo della  Giunta  provinciale,
preposto ad esprimere pareri e valutazioni tecniche  nell'ambito  dei
procedimenti di sviluppo del territorio e di tutela del paesaggio  di
competenza della Provincia. La Commissione e' composta da: 
    a) il direttore della Ripartizione provinciale Natura,  paesaggio
e sviluppo del territorio, in qualita' di presidente; 
    b)  un  esperto  in  materia  di  pianificazione  territoriale  o
urbanistica; 
    c) un esperto in materia di ecologia del paesaggio; 
    d)  un  esperto  in  materia  di  silvicoltura  designato   dalla
Ripartizione provinciale Foreste; 
    e)  un  esperto  in  materia  di  agricoltura   designato   dalla
Ripartizione provinciale Agricoltura; 
    f) un esperto designato dal Consiglio dei comuni; 
    g) un esperto in scienze naturali.» 
  2. La rubrica dell'articolo 40 della legge  provinciale  11  agosto
1997,  n.  13,  e  successive   modifiche,   e'   cosi'   sostituita:
«Convenzione con i proprietari o assegnatari». 
  3. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «2. Prima del rilascio di singole concessioni  edilizie  il  comune
stipula  una  convenzione  con  i  proprietari  o  assegnatari  delle
relative aree che preveda: 
    a) l'assunzione a carico del  proprietario  o  degli  assegnatari
degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla
progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria,
di  una  quota  parte  di  quelle  opere  che  siano  necessarie  per
allacciare la zona alle opere  esistenti  al  di  fuori  della  zona,
nonche' del contributo per  l'urbanizzazione  secondaria;  gli  oneri
sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa  in  base  al
piano di attuazione. Per i lavori di importo  inferiore  alla  soglia
comunitaria,  delegati  ai  proprietari  o  assegnatari,  non   trova
applicazione il  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive  modifiche,  in  base  all'articolo  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive
modifiche; 
    b) i termini entro i quali le opere devono essere realizzate,  in
osservanza dei periodi di tempo previsti dal programma pluriennale di
attuazione di cui all'articolo 24.» 
  4. L'articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.  13,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 44 (Zone per insediamenti  produttivi).  -  1.  Le  zone  per
insediamenti produttivi sono destinate all'insediamento di  attivita'
industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso, di commercio  al
dettaglio e di prestazione di servizi. Nelle  zone  per  insediamenti
produttivi puo' essere svolta anche  attivita'  di  formazione  e  di
aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro, e possono essere
inoltre realizzate strutture d'interesse pubblico. Le attivita' o  la
concentrazione delle stesse  che,  direttamente  o  per  il  traffico
veicolare  indotto,  comportano  forti  emissioni,  anche  odorigene,
nonche' le attivita' di commercio al dettaglio, sono ammissibili solo
in  zone  appositamente  individuate,  mediante  modifica  del  piano
urbanistico comunale su iniziativa degli interessati. Tali  attivita'
e la disciplina di tali zone  sono  individuate  con  regolamento  di
esecuzione che la Giunta provinciale deve emanare  entro  il  termine
perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Questa disciplina  si  applica  anche  qualora  l'attivita'  a  forte
emissione intenda insediarsi in una zona per attrezzature collettive. 
  2. Il commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
e'  disciplinato  nel   rispetto   della   legislazione   statale   e
comunitaria, in ossequio allo Statuto di Autonomia di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  nonche'  in
conformita'  con  il  dettato  dell'articolo  6  della   Costituzione
italiana e degli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione  Unesco  del  20
ottobre 2005, in quanto il mantenimento di  una  popolazione  stabile
costituisce elemento di salvaguardia dell'assetto del  territorio  e,
nel caso della provincia di Bolzano, presupposto  per  la  permanenza
delle minoranze linguistiche ivi insediate. 
  3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono  in  zone  di
interesse comunale, di competenza dei rispettivi  comuni,  singoli  o
associati, ed in zone di  interesse  provinciale,  per  le  quali  e'
competente la Provincia. Esse sono  previste  nei  piani  urbanistici
comunali. Per il commercio al  dettaglio  devono  essere  individuate
apposite zone. Per le nuove zone  per  insediamenti  produttivi  deve
essere predisposto un  piano  di  attuazione  la  cui  disciplina  e'
demandata ad apposito regolamento di esecuzione da emanare entro  180
giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, ad eccezione  di
piccoli ampliamenti, oppure se una zona e' destinata all'insediamento
di un'unica impresa. Nel caso di attivita' di commercio al  dettaglio
e/o di prestazione di servizi deve essere sempre predisposto un piano
di attuazione. In assenza  di  piano  di  attuazione  possono  essere
rilasciate concessioni edilizie per la  ristrutturazione  di  edifici
esistenti, per la demolizione e ricostruzione di edifici, nonche'  in
zone produttive in cui siano state edificate piu' del  75  per  cento
delle aree. Nel caso di nuovi insediamenti produttivi  la  superficie
da destinare a spazi ad uso pubblico o  ad  attivita'  collettive,  a
verde pubblico e a parcheggi, e' determinata dalla Giunta provinciale
ai sensi dell'articolo 45, comma 1. Nel caso di  nuove  attivita'  di
prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio  che  si  insediano
sia in zone per insediamenti  produttivi  esistenti,  che  in  nuove,
devono essere riservati spazi in  sedime  di  zona  per  attrezzature
collettive,  verde  pubblico  e  parcheggi  nella  misura   stabilita
dall'articolo 5, comma 1, punto 2, del decreto ministeriale 2  aprile
1968, n. 1444. 
  4.  Al  fine  di  assicurare  che  lo  sviluppo   delle   attivita'
commerciali  sia  compatibile   con   la   tutela   dell'ambiente   e
dell'ambiente urbano, nonche'  con  la  salvaguardia  del  territorio
montano, e al fine di contenere il consumo di suolo quale bene comune
e risorsa non rinnovabile e di  assicurare  la  priorita'  del  riuso
edilizio del suolo edificato esistente, nelle zone  per  insediamenti
produttivi puo' essere  destinato  ad  attivita'  di  prestazione  di
servizi e/o commercio al dettaglio complessivamente il 25  per  cento
della cubatura ammissibile della  zona,  rispettivamente  il  40  per
cento nei comuni con piu' di 30.000 abitanti. Il piano di  attuazione
puo' prevedere una percentuale inferiore o una  concentrazione  della
quota disponibile per la zona su singoli  lotti.  In  sede  di  prima
applicazione, di dette percentuali, visto l'elevato grado di utilizzo
per le attivita' diverse dal commercio al dettaglio  nelle  zone  per
insediamenti  produttivi  esistenti,  a  seguito   della   disciplina
introdotta  dalla  legge  provinciale  20  agosto  1972,  n.  15,   e
conservata sino alla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10,  almeno
il 90 per  cento  e'  riservato  alle  attivita'  di  prestazione  di
servizi.  Tale  percentuale  e'  soggetta  a  verifica  ed  eventuale
modifica entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente  articolo,
a seguito  di  una  rilevazione  dell'esistente  distribuzione  delle
attivita' ammesse nelle zone per insediamenti produttivi e  del  loro
impatto    e    carico    urbanistico    sul    territorio,    svolta
dall'amministrazione provinciale in collaborazione con i  Comuni.  In
relazione  agli  esiti  della   rilevazione,   con   regolamento   di
esecuzione, il limite del 90 per cento previsto per le  attivita'  di
prestazione di servizi, puo' essere abbassato fino al 75  per  cento.
Ove la suddetta verifica non intervenga nel termine dei 12  mesi,  la
percentuale riservata per le  attivita'  di  prestazioni  di  servizi
viene automaticamente ridotta al 75 per cento.  Nella  determinazione
della quota disponibile per il commercio al dettaglio si tiene  conto
anche delle attivita' gia' esistenti in base al  previgente  articolo
44-ter, comma 3. Le disposizioni  del  presente  comma  si  applicano
altresi' alle strutture di vendita che all'entrata  in  vigore  della
presente legge sono gia' state  autorizzate  o  hanno  legittimamente
iniziato la propria attivita' nelle zone per insediamenti produttivi,
qualora intendano destinare la propria  superficie  alla  vendita  di
merci diverse da quelle di cui al previ-gente articolo 44-ter,  comma
3, come definite dalla delibera della Giunta provinciale n. 1895  del
9 dicembre 2013. Fino all'emanazione del regolamento  di  esecuzione,
nelle zone per insediamenti  produttivi  il  commercio  al  dettaglio
viene  esercitato  secondo  la  disciplina  del  previgente  articolo
44-ter, comma 3. 
  5. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio
e' ammesso senza limitazioni di superficie  per  le  merci  che,  per
volume   ed   ingombro,   per   difficolta'   connesse   alla    loro
movimentazione, nonche' a causa di eventuali limitazioni al traffico,
non possano essere offerte in  misura  sufficiente  a  soddisfare  la
richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali. Tali merci  sono:
auto e motoveicoli a due o piu' ruote a propulsione autonoma, incluse
le macchine edili, macchinari e prodotti per l'agricoltura, materiali
edili,  macchine  utensili  e  combustibili,  mobili  e  bevande   in
confezioni formato all'ingrosso. 
  6. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio
esercitato  nella  forma  del  centro  commerciale  e  della   grande
struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  e'  soggetto,  nelle
more dell'adeguamento della legge provinciale 5 aprile  2007,  n.  2,
alla  verifica  di  assoggettabilita'  alla  valutazione  di  impatto
ambientale di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ove per "autorita' competente" si intende  il  comitato
ambientale di cui all'articolo 3 della  legge  provinciale  5  aprile
2007,  n.  2.  Questa  disciplina  trova  applicazione   anche   alle
comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio
2000, n. 7, e della legge provinciale 16 marzo 2012,  n.  7,  qualora
tali  comunicazioni,  successivamente  all'entrata  in   vigore   del
presente  articolo,  vengano  utilizzate  nella  forma   del   centro
commerciale o della grande struttura di vendita cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
114.» 
  5. Alla fine del comma 2 dell'articolo 48 della  legge  provinciale
11 agosto 1997,  n.  13,  e  successive  modifiche,  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «L'ente competente addebita  ai  proprietari  delle
aree  il  pagamento  delle  relative  quote  dopo  l'ultimazione  dei
lavori.» 
  6. Al comma 3 dell'articolo 48 della legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13,  e  successive  modifiche,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente  periodo:  «Gli  interventi  successivi  per  la
manutenzione  o  il  potenziamento  delle  opere  di   urbanizzazione
primaria sono di competenza e a carico  del  comune  territorialmente
competente.» 
  7. Al comma 5 dell'articolo 66 della legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, le parole «a scopo residenziale»
sono soppresse. 
  8. Dopo il comma 2 dell'articolo  73  della  legge  provinciale  11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito  il  seguente
comma: 
  «2-bis.  Nelle  zone  produttive  la  parte   del   contributo   di
concessione relativa alle opere di urbanizzazione primaria si intende
corrisposta  con  il  pagamento  dei  costi  determinati   ai   sensi
dell'articolo 48. Per successivi  interventi  edilizi  in  zone  gia'
urbanizzate che  riguardino  cubature  superiori  rispetto  a  quelle
ammesse al momento dell'urbanizzazione dell'area,  il  contributo  di
urbanizzazione e' calcolato in base alle modalita' di cui al comma  2
del presente articolo.» 
  9. Dopo l'articolo 126 della legge provinciale 11 agosto  1997,  n.
13, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 126-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 126).  -  1.
Richiamato l'articolo 30, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito nella legge  9  agosto  2013,  n.  98,
l'articolo 126, comma  1,  della  presente  legge,  in  relazione  al
successivo articolo 134, abrogativo dell'articolo 51 del decreto  del
Presidente della  Giunta  provinciale  23  giugno  1970,  n.  20,  si
interpreta nel senso che, fino alla  emanazione  del  regolamento  di
attuazione di cui al comma 2 dell'articolo 126 della presente  legge,
gli standard urbanistici sono definiti con gli strumenti  urbanistici
di cui all'articolo 21, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.» 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 8 del presente articolo
trovano applicazione in relazione a tutti i provvedimenti che abbiano
ad oggetto l'addebito dei costi di urbanizzazione di cui all'articolo
48 della legge provinciale  11  agosto  1997,  n.  13,  e  successive
modifiche, e che al momento dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge non siano ancora definitivi o assolti, ad eccezione  di  quelli
contro i quali, al momento  dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge, siano pendenti controversie giuridiche. 
  11. Le attivita' di commercio al dettaglio in zone per insediamenti
produttivi per le  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sia stata inoltrata  la  relativa  comunicazione,  ma
alle  quali  non  corrisponda  un  effettivo  esercizio,  nonche'  le
attivita' a cui sia stato dato inizio, ma il cui  esercizio  non  sia
totalmente conforme alla comunicazione inoltrata,  sono  considerate,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non in essere  e
la  relativa   comunicazione   inefficace.   Questa,   se   inoltrata
nuovamente, viene esaminata ai sensi delle  disposizioni  di  cui  al
comma  4.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente   comma   trovano
applicazione anche nel caso in cui l'attivita' non abbia avuto inizio
in  forza  di  provvedimenti  amministrativi,  anche  se  oggetto  di
contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in base  a
sentenza passata in giudicato. 
                               Art. 9 
 
Modifica  della  legge  provinciale   10   ottobre   1997,   n.   14,
  «Provvedimenti di  attuazione  del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 26 marzo 1977,  n.  235,  in  materia  di  produzione  e
  distribuzione di energia elettrica» 
 
  1. Dopo il comma 1  dell'articolo  2  della  legge  provinciale  10
ottobre 1997, n. 14, e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis. La Provincia intende dare avvio ad una  riforma  gestionale
nel settore dell'energia  elettrica  in  Alto  Adige.  A  tale  scopo
promuove la costituzione di una societa' di capitali a partecipazione
totalitaria da parte dei maggiori enti pubblici  della  provincia  di
Bolzano operanti  nel  settore  a  mezzo  di  societa'  dagli  stessi
partecipate, e puo' partecipare al capitale sociale  della  stessa  o
assumere  partecipazioni  in  una   societa'   gia'   esistente.   La
partecipazione puo' avvenire anche  per  mezzo  di  societa'  il  cui
capitale in ultima analisi e' detenuto per intero dai predetti  enti.
Inoltre la Provincia e' autorizzata al conferimento o  alla  cessione
di azioni o quote di societa' da essa partecipate. In  considerazione
della  strategicita'  che  la  riforma  riveste  per  il   territorio
dell'Alto Adige, essa e' finalizzata al coordinamento  ed  alla  piu'
efficiente gestione industriale delle attivita' di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235,  e
successive modifiche, e comporta, una volta  intervenute  le  formali
intese o le convergenti deliberazioni dei suddetti enti pubblici,  la
conferma o il trasferimento in  favore  della  predetta  societa'  di
capitali della titolarita' delle autorizzazioni e  delle  concessioni
amministrative, rilasciate  dalla  Provincia  o  dagli  enti  locali,
inerenti ai  vari  rami  aziendali  interessati  dall'aggregazione  e
comporta altresi' la chiusura degli eventuali procedimenti in  corso,
aventi ad oggetto le autorizzazioni e le  concessioni  amministrative
interessate dalle operazioni societarie di cui al presente articolo.» 
                               Art. 10 
 
      Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, 
         «Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura» 
 
  1. Dopo l'articolo 1-bis della legge provinciale 14 dicembre  1999,
n. 10, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 1-ter (Iscrizione nel registro delle imprese). - 1.  In  Alto
Adige sono esentate dall'iscrizione al registro delle imprese di  cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77,  anche  le
imprese che svolgono un'attivita' di cui all'articolo 1.» 
                               Art. 11 
 
Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7,  «Disposizioni
  per  favorire  il  superamento  o  l'eliminazione  delle   barriere
  architettoniche» 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 6 della  legge  provinciale  21  maggio
2002, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «3. Non sono soggette alle disposizioni  della  presente  legge  le
strutture ricettive ai sensi della legge provinciale 11 maggio  1995,
n. 12, e successive modifiche.» 
Capo II 
Semplificazioni 
                               Art. 12 
 
      Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, 
                       «Ordinamento forestale» 
 
  1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 13 della  legge  provinciale
21 ottobre 1996, n.  21,  e  successive  modifiche,  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Il piano e' parificato  a  tutti  gli  effetti  al
regolamento di esecuzione della presente legge.» 
  2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Chi intende tagliare il  legname  deve  comunicare  il  proprio
fabbisogno all'autorita' forestale. La relativa decisione sostituisce
qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla  legge  provinciale  25
luglio  1970,  n.  16,  e  successive  modifiche,  nonche'  da  altre
disposizioni vigenti in materia.» 
  3. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «5. Ai sensi della presente legge, per taglio ordinario si  intende
il prelievo della ripresa decennale prevista nel  piano  di  gestione
ovvero nella scheda boschiva di cui all'articolo 13». 
  4. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito: 
  «1. La sessione forestale e' pubblica ed e' tenuta in  ogni  comune
di  norma  una  volta  all'anno.  Nella  sessione  forestale  vengono
presentate innovazioni, concordati obiettivi e programmi annuali  con
altre amministrazioni e rilasciate autorizzazioni.» 
  5. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito: 
  «2.  Le  attrezzature  acquistate  possono  essere  affidate  dalla
Ripartizione provinciale Foreste all'Unione provinciale dei corpi dei
vigili del  fuoco  volontari  dell'Alto  Adige.  In  tal  caso  dette
attrezzature vengono dismesse dall'inventario dei beni  mobili  della
Provincia dalla data del verbale di consegna.» 
  6. La rubrica dell'articolo 29 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituita: «Bosco e selvaggina». 
  7. I commi 3 e  4  dell'articolo  29  della  legge  provinciale  21
ottobre 1996, n. 21, sono cosi' sostituiti: 
  «3. Con regolamento di  esecuzione  della  presente  legge  vengono
previste apposite misure  per  garantire  l'equilibrio  tra  bosco  e
ungulati. 
  4. Chi non osserva una disposizione del presente articolo, soggiace
alla sanzione amministrativa  pecuniaria  di  300  euro.  Qualora  il
trasgressore non possa essere individuato, per la violazione risponde
il legale rappresentante della riserva di caccia  di  diritto  oppure
della riserva privata di caccia.» 
  8.  La  lettera  f)  del  comma  1  dell'articolo  56  della  legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e' soppressa. 
  9. Il comma 3 dell'articolo 56 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito: 
  «3. Con regolamento di  esecuzione  della  presente  legge  vengono
fissati il numero, la denominazione e le  competenze  delle  stazioni
forestali e dei posti di custodia ittico-venatoria.» 
                               Art. 13 
 
Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7,  «Norme  in
  materia  di  utilizzazione  di  acque  pubbliche  e   di   impianti
  elettrici» 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 30  settembre
2005, n.  7,  e  successive  modifiche,  la  parola:  «immediata»  e'
soppressa ed alla fine e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Per  le
derivazioni a scopo idroelettrico  l'interruzione  della  derivazione
deve essere immediata senza eccezioni.» 
  2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 30  settembre
2005, n. 7, e successive modifiche, dopo la parola: «riguardano» sono
inserite le parole: «la modifica dello scopo di utilizzo,». 
                               Art. 14 
 
Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7,  «Disposizioni
  in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione  della
  Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per  il
  triennio 2006-2008» 
 
  1. Prima dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19-bis della
legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e  successive  modifiche,  e'
inserito il seguente periodo:  «Una  parte  di  questo  canone  annuo
aggiuntivo  puo'  anche  essere  versato,  d'intesa  con   i   comuni
rivieraschi e il concessionario, direttamente ai comuni rivieraschi.» 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19-bis della legge provinciale  20
luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, e'  inserito  il  seguente
comma: 
  «1-bis. Per le grandi  concessioni  idroelettriche  riguardanti  le
centrali ad acqua fluente scadute entro il 31 dicembre 2010 e per  le
quali alla data suddetta si sia  conclusa  la  procedura  a  evidenza
pubblica per l'individuazione del nuovo concessionario, ma utilizzate
da terzi, l'utilizzatore della centrale deve versare  alla  Provincia
e/o ai comuni rivieraschi un canone annuo aggiuntivo per progetti  di
compensazione ambientale nella misura di  44  euro  per  ogni  kW  di
potenza nominale media di concessione per il biennio  2014/2015.  Per
il triennio 2011/2013 resta fermo  l'obbligo  per  l'utilizzatore  di
versare un canone aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale
nella misura pari a quanto offerto dal vincitore  in  sede  di  detta
procedura, nel limite massimo del 2 per cento dei  ricavi  realizzati
nello stesso periodo dalla centrale.» 
                               Art. 15 
 
Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n.  9,  «Disposizioni
  in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile» 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 2  della  legge  provinciale  7  luglio
2010, n. 9, e' cosi' sostituito: 
  «6. I contributi di cui ai commi 1 e  2  non  sono  cumulabili  con
contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla  normativa
statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.» 
                               Art. 16 
 
Modifica della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, «Disposizioni o
  interventi per la valorizzazione dei parchi naturali» 
 
  1. Il comma 7 dell'articolo 4  della  legge  provinciale  12  marzo
1981, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «7. Per la partecipazione alle sedute non sono liquidati compensi.» 
Capo III 
Abrogazioni di norme e disposizione finanziaria 
                               Art. 17 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: 
    a) il  comma  3  dell'articolo  48  della  legge  provinciale  28
novembre 2001, n. 17; 
    b) il comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21; 
    c) l'articolo 36-bis della legge provinciale 17 luglio  1987,  n.
14; 
    d) il comma 2 dell'articolo 35, l'articolo 44-ter  e  il  secondo
periodo del comma 3  dell'articolo  52  della  legge  provinciale  11
agosto 1997, n. 13; 
    e) l'articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2012,  n.  7,  e
successive modifiche. 
                               Art. 18 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7,  la  presente  legge
non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2014. 
  2.  La  spesa  a  carico  dei  successivi  esercizi  finanziari  e'
stabilita con legge finanziaria annuale. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Bolzano, 23 ottobre 2014 
 
                             KOMPATSCHER 
 REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. 10 
  Modifiche di leggi provinciali in materia  di  urbanistica,  tutela
del paesaggio, foreste, acque pubbliche,  energia,  aria,  protezione
civile e agricoltura. 
(GU n.50 del 20-12-2014)
Capo I 
Disposizioni urgenti 
 
         (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28 ottobre 2014) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modifica della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, 
                «Norme per la tutela dell'apicoltura» 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 9 della  legge  provinciale  29  giugno
1989, n. 1, e' cosi' sostituito: 
  «1. Al fine di garantire l'allevamento delle  api  in  purezza,  la
Giunta  provinciale,   su   proposta   del   direttore   dell'Ufficio
provinciale Zootecnia, puo' individuare zone protette idonee  a  tale
tipo di riproduzione delle api. Un'area puo' essere individuata  come
zona protetta solo se e' associata ad una stazione di fecondazione in
purezza.» 
                               Art. 2 
 
Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, «Misure per  la
  protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo  dei
  vivai» 
 
  1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art.  2-ter  (Utilizzo  dei  prodotti  fitosanitari).  -  1.   Per
prevenire  effetti  negativi  sulla  proprieta'  pubblica  e  privata
nonche' danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana,
in  osservanza  della  normativa  comunitaria  e  nazionale  vigente,
particolari  prescrizioni  in  materia  di  utilizzo   dei   prodotti
fitosanitari. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1  soggiace  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 5.000,00 euro per
colture erbacee e fino a 10.000 euro per colture arboree. 
  3. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene esercitata  dalle
competenti autorita'  a  livello  statale,  provinciale  e  comunale.
Queste   provvedono    all'accertamento    delle    violazioni.    Le
corrispondenti sanzioni  amministrative  sono  irrogate  dal  sindaco
competente e spettano all'amministrazione comunale." 
  2. Il comma 3 dell'articolo 3  della  legge  provinciale  23  marzo
1981, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «3. Chiunque violi il divieto di  cui  al  comma  1  soggiace  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.» 
                               Art. 3 
 
         Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, 
                   n. 17, «Legge sui masi chiusi» 
 
  1. L'articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "Art. 21 (Tentativo di conciliazione). - 1. Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa al diritto vita natural  durante  a  un
adeguato mantenimento secondo le  condizioni  di  vita  locali  e  la
capacita' produttiva del maso chiuso, alla  successione  suppletoria,
all'integrazione  della  quota  riservata  ai  legittimari   o   alla
divisione ereditaria, nei casi in  cui  il  maso  chiuso  costituisca
parte dell'asse ereditario, oppure propone in giudizio una domanda di
usucapione del diritto di proprieta' di un maso  chiuso  o  parte  di
esso, e' tenuto a esperire il tentativo  di  conciliazione  ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150,
presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. 
  2. Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura
la Giunta provinciale puo' incaricare un'altra persona idonea, invece
del  direttore/della  direttrice   della   Ripartizione   provinciale
Agricoltura, di esperire il tentativo di conciliazione. 
  3. Al tentativo  di  conciliazione  possono  partecipare  d'ufficio
esperti in materia di agricoltura e/o funzionari e funzionarie  della
Ripartizione provinciale Agricoltura. 
  4. La comunicazione introduttiva  del  tentativo  di  conciliazione
deve contenere l'oggetto della controversia. 
  5. Non e' necessario che le  parti  siano  presenti  personalmente,
purche' siano rappresentate da persone a tal fine  delegate.  A  tale
scopo basta soltanto una procura semplice sottoscritta dalla  persona
rappresentata, che contempli anche il diritto di conciliare. 
  6. L'esito della conciliazione e' formalizzato  in  un  verbale  di
conciliazione, che e' sottoscritto dalle parti e dal  direttore/dalla
direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o dalla persona
incaricata di esperire il tentativo di conciliazione. 
  7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  4
marzo 2010, n. 28, nelle materie di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo  il  tentativo  di  conciliazione  qui  disciplinato   viene
esperito in luogo del procedimento  di  mediazione  finalizzata  alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali. 
  8. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo  5,  comma
1, del  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  successive
modifiche.» 
  2. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale 28  novembre
2001, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi  concernenti
la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso chiuso  e
la  determinazione  del  prezzo  di  assunzione   si   osservano   le
disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice
di  procedura  civile.  Il  tentativo   di   conciliazione   previsto
dall'articolo 410 del codice di procedura civile e'  esperito  presso
la Ripartizione provinciale Agricoltura. Alla procedura si  applicano
i commi da 2 a 8 dell'articolo 21 della presente legge.» 
                               Art. 4 
 
Modifica  della  legge  provinciale  14   dicembre   1998,   n.   11,
  «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura» 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale  14  dicembre
1998, n. 11, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Per le finalita' di cui all'articolo 1  la  Giunta  provinciale
puo' concedere  pagamenti  diretti,  contributi  di  parte  corrente,
contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi
per il rimborso di prestiti per: 
    a) investimenti tecnici ed edili  in  aziende  rurali  singole  o
associate; 
    b) investimenti edili e tecnici nonche' la formazione in  imprese
di trasformazione e commercializzazione; 
    c) edilizia abitativa rurale; 
    d) infrastrutture in zone rurali; 
    e) promozione della proprieta' coltivatrice e miglioramento delle
strutture aziendali rurali; 
    f) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare misure  e
investimenti volti a diffondere l'agricoltura biologica; 
    g) miglioramento della zootecnia, del benessere  e  della  salute
animale nonche' promozione dell'attivita'  delle  organizzazioni  nel
settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario; 
    h) mortalita' del bestiame; 
    i) lotta alle epizoozie; 
    j) misure di emergenza in agricoltura, servizi di sostituzione; 
    k) rimozione dei danni causati da  calamita'  naturali  o  awerse
condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione; 
    l) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli,  azioni
promozionali; 
    m)  miglioramento  qualitativo  e  strutturale  nella  produzione
vegetale; 
    n) provvedimenti straordinari nella difesa delle piante; 
    o) trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione; 
    p) servizi di consulenza; 
    q) innovazione e progetti dimostrativi; 
    r) primo insediamento di giovani agricoltrici e agricoltori; 
    s)  investimenti  finalizzati  a  creare  una   situazione   piu'
favorevole alla famiglia.» 
                               Art. 5 
 
Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la
  protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» 
 
  1. Ovunque ricorrano nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,
le parole: «organi di  polizia  forestale»  sono  sostituite  con  le
parole: «appartenenti al Corpo forestale provinciale». 
  2. L'articolo 40-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,
e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art.  40-bis  (Sospensione  del  permesso  di  caccia).  -  1.  Il
direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia  dispone,
dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale
nei   confronti   del   cacciatore,   a   seconda   della    gravita'
dell'infrazione, la sospensione del permesso annuale o  del  permesso
d'ospite di caccia, per un periodo da un mese a quattro anni,  oppure
limita il permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi: 
    a)  esercizio  di  caccia  con  mezzi  vietati  oppure  senza  la
prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante
il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto; 
    b) abbattimento di specie non autorizzate oppure di esemplari  di
specie cacciabili non autorizzati per sesso o classi d'eta'; 
    c) per altre infrazioni delle norme sulla caccia; 
    d) per l'infrazione delle norme vigenti in materia  di  sicurezza
pubblica e tutela degli animali. 
  2. Il provvedimento diviene efficace con decorrenza dalla  stagione
venatoria successiva al novantesimo giorno dalla notificazione  della
sospensione del permesso di caccia. 
  3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri  per  la  sospensione
oppure la limitazione del permesso di caccia.» 
                               Art. 6 
 
        Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, 
           «Norme per la tutela della qualita' dell'aria» 
 
  1. Dopo l'articolo 7-bis della legge provinciale 16 marzo 2000,  n.
8, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 7-ter (Classificazione e controllo). -  1.  Per  impianto  di
combustione si intende un dispositivo tecnico in  cui  sono  ossidati
combustibili al fine di utilizzare l'energia cosi' prodotta. 
  2. Per impianto termico  si  intende  un  impianto  di  combustione
destinato alla  produzione  di  calore,  costituito  da  uno  o  piu'
generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile  quando
la produzione di calore e' esclusivamente destinata al  riscaldamento
di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. 
  3. Gli impianti di combustione previsti negli allegati A e B devono
rispettare i valori limite di emissione  e  le  disposizioni  di  cui
all'allegato C. 
  4. L'allegato  D  stabilisce  i  valori  limite  di  emissione,  la
periodicita' e le modalita' dei controlli per  gli  impianti  termici
non rientranti nelle fattispecie di cui  al  comma  3.  Nello  stesso
allegato sono inoltre specificati i tipi d'impianto  e  le  tipologie
dei controlli che possono essere eseguiti  dai  controllori  e  dalle
controllore fumi. L'autorizzazione all'esecuzione  dei  controlli  e'
rilasciata dall'Agenzia provinciale per l'ambiente. 
  5. L'allegato D fissa i requisiti per il "controllore  fumi"  e  la
"controllore fumi".  I  controllori  e  le  controllore  fumi  devono
soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialita' e corretta
gestione delle informazioni. Se  gli  uffici  provinciali  competenti
accertano delle irregolarita' o violazioni di legge nell'attivita' di
controllo e verifica effettuata dalle persone in argomento, a  carico
delle stesse si applica una sanzione amministrativa da 10 fino  a  20
volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione; in caso  di
recidiva  la  Giunta  provinciale  revoca  al  controllore   o   alla
controllora fumi l'autorizzazione a eseguire i controlli  di  cui  al
comma 4.» 
                               Art. 7 
 
Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n.  34,  «Interventi
  per opere di prevenzione, di pronto  soccorso  e  di  ripristino  a
  seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamita' naturali» 
 
  1. Dopo l'articolo 8-bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n.
34, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 8-ter - 1. Al fine di dare un concreto aiuto alle popolazioni
della Regione Sardegna colpite dagli eventi alluvionali del  2013  e'
autorizzata la  spesa  di  500.000,00  euro  a  carico  del  bilancio
provinciale 2014, da impegnarsi per le iniziative e con le  modalita'
indicate dalla Giunta provinciale. 
  2. Alla copertura delle maggiori  spese  derivanti  dall'attuazione
del comma 1, ammontanti  a  500.000,00  euro,  si  provvede  mediante
riduzione di pari importo del fondo globale per far fronte  ad  oneri
derivanti da nuovi provvedimenti  legislativi,  di  cui  al  capitolo
27210.00 del piano di gestione del bilancio 2014.» 
                               Art. 8 
 
       Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, 
                   «Legge urbanistica provinciale» 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2 della  legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. La Commissione per la natura, il paesaggio e  lo  sviluppo  del
territorio e' l'organo tecnico-consultivo della  Giunta  provinciale,
preposto ad esprimere pareri e valutazioni tecniche  nell'ambito  dei
procedimenti di sviluppo del territorio e di tutela del paesaggio  di
competenza della Provincia. La Commissione e' composta da: 
    a) il direttore della Ripartizione provinciale Natura,  paesaggio
e sviluppo del territorio, in qualita' di presidente; 
    b)  un  esperto  in  materia  di  pianificazione  territoriale  o
urbanistica; 
    c) un esperto in materia di ecologia del paesaggio; 
    d)  un  esperto  in  materia  di  silvicoltura  designato   dalla
Ripartizione provinciale Foreste; 
    e)  un  esperto  in  materia  di  agricoltura   designato   dalla
Ripartizione provinciale Agricoltura; 
    f) un esperto designato dal Consiglio dei comuni; 
    g) un esperto in scienze naturali.» 
  2. La rubrica dell'articolo 40 della legge  provinciale  11  agosto
1997,  n.  13,  e  successive   modifiche,   e'   cosi'   sostituita:
«Convenzione con i proprietari o assegnatari». 
  3. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «2. Prima del rilascio di singole concessioni  edilizie  il  comune
stipula  una  convenzione  con  i  proprietari  o  assegnatari  delle
relative aree che preveda: 
    a) l'assunzione a carico del  proprietario  o  degli  assegnatari
degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla
progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria,
di  una  quota  parte  di  quelle  opere  che  siano  necessarie  per
allacciare la zona alle opere  esistenti  al  di  fuori  della  zona,
nonche' del contributo per  l'urbanizzazione  secondaria;  gli  oneri
sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa  in  base  al
piano di attuazione. Per i lavori di importo  inferiore  alla  soglia
comunitaria,  delegati  ai  proprietari  o  assegnatari,  non   trova
applicazione il  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive  modifiche,  in  base  all'articolo  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive
modifiche; 
    b) i termini entro i quali le opere devono essere realizzate,  in
osservanza dei periodi di tempo previsti dal programma pluriennale di
attuazione di cui all'articolo 24.» 
  4. L'articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.  13,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 44 (Zone per insediamenti  produttivi).  -  1.  Le  zone  per
insediamenti produttivi sono destinate all'insediamento di  attivita'
industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso, di commercio  al
dettaglio e di prestazione di servizi. Nelle  zone  per  insediamenti
produttivi puo' essere svolta anche  attivita'  di  formazione  e  di
aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro, e possono essere
inoltre realizzate strutture d'interesse pubblico. Le attivita' o  la
concentrazione delle stesse  che,  direttamente  o  per  il  traffico
veicolare  indotto,  comportano  forti  emissioni,  anche  odorigene,
nonche' le attivita' di commercio al dettaglio, sono ammissibili solo
in  zone  appositamente  individuate,  mediante  modifica  del  piano
urbanistico comunale su iniziativa degli interessati. Tali  attivita'
e la disciplina di tali zone  sono  individuate  con  regolamento  di
esecuzione che la Giunta provinciale deve emanare  entro  il  termine
perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Questa disciplina  si  applica  anche  qualora  l'attivita'  a  forte
emissione intenda insediarsi in una zona per attrezzature collettive. 
  2. Il commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
e'  disciplinato  nel   rispetto   della   legislazione   statale   e
comunitaria, in ossequio allo Statuto di Autonomia di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  nonche'  in
conformita'  con  il  dettato  dell'articolo  6  della   Costituzione
italiana e degli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione  Unesco  del  20
ottobre 2005, in quanto il mantenimento di  una  popolazione  stabile
costituisce elemento di salvaguardia dell'assetto del  territorio  e,
nel caso della provincia di Bolzano, presupposto  per  la  permanenza
delle minoranze linguistiche ivi insediate. 
  3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono  in  zone  di
interesse comunale, di competenza dei rispettivi  comuni,  singoli  o
associati, ed in zone di  interesse  provinciale,  per  le  quali  e'
competente la Provincia. Esse sono  previste  nei  piani  urbanistici
comunali. Per il commercio al  dettaglio  devono  essere  individuate
apposite zone. Per le nuove zone  per  insediamenti  produttivi  deve
essere predisposto un  piano  di  attuazione  la  cui  disciplina  e'
demandata ad apposito regolamento di esecuzione da emanare entro  180
giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, ad eccezione  di
piccoli ampliamenti, oppure se una zona e' destinata all'insediamento
di un'unica impresa. Nel caso di attivita' di commercio al  dettaglio
e/o di prestazione di servizi deve essere sempre predisposto un piano
di attuazione. In assenza  di  piano  di  attuazione  possono  essere
rilasciate concessioni edilizie per la  ristrutturazione  di  edifici
esistenti, per la demolizione e ricostruzione di edifici, nonche'  in
zone produttive in cui siano state edificate piu' del  75  per  cento
delle aree. Nel caso di nuovi insediamenti produttivi  la  superficie
da destinare a spazi ad uso pubblico o  ad  attivita'  collettive,  a
verde pubblico e a parcheggi, e' determinata dalla Giunta provinciale
ai sensi dell'articolo 45, comma 1. Nel caso di  nuove  attivita'  di
prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio  che  si  insediano
sia in zone per insediamenti  produttivi  esistenti,  che  in  nuove,
devono essere riservati spazi in  sedime  di  zona  per  attrezzature
collettive,  verde  pubblico  e  parcheggi  nella  misura   stabilita
dall'articolo 5, comma 1, punto 2, del decreto ministeriale 2  aprile
1968, n. 1444. 
  4.  Al  fine  di  assicurare  che  lo  sviluppo   delle   attivita'
commerciali  sia  compatibile   con   la   tutela   dell'ambiente   e
dell'ambiente urbano, nonche'  con  la  salvaguardia  del  territorio
montano, e al fine di contenere il consumo di suolo quale bene comune
e risorsa non rinnovabile e di  assicurare  la  priorita'  del  riuso
edilizio del suolo edificato esistente, nelle zone  per  insediamenti
produttivi puo' essere  destinato  ad  attivita'  di  prestazione  di
servizi e/o commercio al dettaglio complessivamente il 25  per  cento
della cubatura ammissibile della  zona,  rispettivamente  il  40  per
cento nei comuni con piu' di 30.000 abitanti. Il piano di  attuazione
puo' prevedere una percentuale inferiore o una  concentrazione  della
quota disponibile per la zona su singoli  lotti.  In  sede  di  prima
applicazione, di dette percentuali, visto l'elevato grado di utilizzo
per le attivita' diverse dal commercio al dettaglio  nelle  zone  per
insediamenti  produttivi  esistenti,  a  seguito   della   disciplina
introdotta  dalla  legge  provinciale  20  agosto  1972,  n.  15,   e
conservata sino alla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10,  almeno
il 90 per  cento  e'  riservato  alle  attivita'  di  prestazione  di
servizi.  Tale  percentuale  e'  soggetta  a  verifica  ed  eventuale
modifica entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente  articolo,
a seguito  di  una  rilevazione  dell'esistente  distribuzione  delle
attivita' ammesse nelle zone per insediamenti produttivi e  del  loro
impatto    e    carico    urbanistico    sul    territorio,    svolta
dall'amministrazione provinciale in collaborazione con i  Comuni.  In
relazione  agli  esiti  della   rilevazione,   con   regolamento   di
esecuzione, il limite del 90 per cento previsto per le  attivita'  di
prestazione di servizi, puo' essere abbassato fino al 75  per  cento.
Ove la suddetta verifica non intervenga nel termine dei 12  mesi,  la
percentuale riservata per le  attivita'  di  prestazioni  di  servizi
viene automaticamente ridotta al 75 per cento.  Nella  determinazione
della quota disponibile per il commercio al dettaglio si tiene  conto
anche delle attivita' gia' esistenti in base al  previgente  articolo
44-ter, comma 3. Le disposizioni  del  presente  comma  si  applicano
altresi' alle strutture di vendita che all'entrata  in  vigore  della
presente legge sono gia' state  autorizzate  o  hanno  legittimamente
iniziato la propria attivita' nelle zone per insediamenti produttivi,
qualora intendano destinare la propria  superficie  alla  vendita  di
merci diverse da quelle di cui al previ-gente articolo 44-ter,  comma
3, come definite dalla delibera della Giunta provinciale n. 1895  del
9 dicembre 2013. Fino all'emanazione del regolamento  di  esecuzione,
nelle zone per insediamenti  produttivi  il  commercio  al  dettaglio
viene  esercitato  secondo  la  disciplina  del  previgente  articolo
44-ter, comma 3. 
  5. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio
e' ammesso senza limitazioni di superficie  per  le  merci  che,  per
volume   ed   ingombro,   per   difficolta'   connesse   alla    loro
movimentazione, nonche' a causa di eventuali limitazioni al traffico,
non possano essere offerte in  misura  sufficiente  a  soddisfare  la
richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali. Tali merci  sono:
auto e motoveicoli a due o piu' ruote a propulsione autonoma, incluse
le macchine edili, macchinari e prodotti per l'agricoltura, materiali
edili,  macchine  utensili  e  combustibili,  mobili  e  bevande   in
confezioni formato all'ingrosso. 
  6. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio
esercitato  nella  forma  del  centro  commerciale  e  della   grande
struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  e'  soggetto,  nelle
more dell'adeguamento della legge provinciale 5 aprile  2007,  n.  2,
alla  verifica  di  assoggettabilita'  alla  valutazione  di  impatto
ambientale di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ove per "autorita' competente" si intende  il  comitato
ambientale di cui all'articolo 3 della  legge  provinciale  5  aprile
2007,  n.  2.  Questa  disciplina  trova  applicazione   anche   alle
comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio
2000, n. 7, e della legge provinciale 16 marzo 2012,  n.  7,  qualora
tali  comunicazioni,  successivamente  all'entrata  in   vigore   del
presente  articolo,  vengano  utilizzate  nella  forma   del   centro
commerciale o della grande struttura di vendita cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
114.» 
  5. Alla fine del comma 2 dell'articolo 48 della  legge  provinciale
11 agosto 1997,  n.  13,  e  successive  modifiche,  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «L'ente competente addebita  ai  proprietari  delle
aree  il  pagamento  delle  relative  quote  dopo  l'ultimazione  dei
lavori.» 
  6. Al comma 3 dell'articolo 48 della legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13,  e  successive  modifiche,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente  periodo:  «Gli  interventi  successivi  per  la
manutenzione  o  il  potenziamento  delle  opere  di   urbanizzazione
primaria sono di competenza e a carico  del  comune  territorialmente
competente.» 
  7. Al comma 5 dell'articolo 66 della legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, le parole «a scopo residenziale»
sono soppresse. 
  8. Dopo il comma 2 dell'articolo  73  della  legge  provinciale  11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito  il  seguente
comma: 
  «2-bis.  Nelle  zone  produttive  la  parte   del   contributo   di
concessione relativa alle opere di urbanizzazione primaria si intende
corrisposta  con  il  pagamento  dei  costi  determinati   ai   sensi
dell'articolo 48. Per successivi  interventi  edilizi  in  zone  gia'
urbanizzate che  riguardino  cubature  superiori  rispetto  a  quelle
ammesse al momento dell'urbanizzazione dell'area,  il  contributo  di
urbanizzazione e' calcolato in base alle modalita' di cui al comma  2
del presente articolo.» 
  9. Dopo l'articolo 126 della legge provinciale 11 agosto  1997,  n.
13, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 126-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 126).  -  1.
Richiamato l'articolo 30, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito nella legge  9  agosto  2013,  n.  98,
l'articolo 126, comma  1,  della  presente  legge,  in  relazione  al
successivo articolo 134, abrogativo dell'articolo 51 del decreto  del
Presidente della  Giunta  provinciale  23  giugno  1970,  n.  20,  si
interpreta nel senso che, fino alla  emanazione  del  regolamento  di
attuazione di cui al comma 2 dell'articolo 126 della presente  legge,
gli standard urbanistici sono definiti con gli strumenti  urbanistici
di cui all'articolo 21, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.» 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 8 del presente articolo
trovano applicazione in relazione a tutti i provvedimenti che abbiano
ad oggetto l'addebito dei costi di urbanizzazione di cui all'articolo
48 della legge provinciale  11  agosto  1997,  n.  13,  e  successive
modifiche, e che al momento dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge non siano ancora definitivi o assolti, ad eccezione  di  quelli
contro i quali, al momento  dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge, siano pendenti controversie giuridiche. 
  11. Le attivita' di commercio al dettaglio in zone per insediamenti
produttivi per le  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sia stata inoltrata  la  relativa  comunicazione,  ma
alle  quali  non  corrisponda  un  effettivo  esercizio,  nonche'  le
attivita' a cui sia stato dato inizio, ma il cui  esercizio  non  sia
totalmente conforme alla comunicazione inoltrata,  sono  considerate,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non in essere  e
la  relativa   comunicazione   inefficace.   Questa,   se   inoltrata
nuovamente, viene esaminata ai sensi delle  disposizioni  di  cui  al
comma  4.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente   comma   trovano
applicazione anche nel caso in cui l'attivita' non abbia avuto inizio
in  forza  di  provvedimenti  amministrativi,  anche  se  oggetto  di
contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in base  a
sentenza passata in giudicato. 
                               Art. 9 
 
Modifica  della  legge  provinciale   10   ottobre   1997,   n.   14,
  «Provvedimenti di  attuazione  del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 26 marzo 1977,  n.  235,  in  materia  di  produzione  e
  distribuzione di energia elettrica» 
 
  1. Dopo il comma 1  dell'articolo  2  della  legge  provinciale  10
ottobre 1997, n. 14, e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis. La Provincia intende dare avvio ad una  riforma  gestionale
nel settore dell'energia  elettrica  in  Alto  Adige.  A  tale  scopo
promuove la costituzione di una societa' di capitali a partecipazione
totalitaria da parte dei maggiori enti pubblici  della  provincia  di
Bolzano operanti  nel  settore  a  mezzo  di  societa'  dagli  stessi
partecipate, e puo' partecipare al capitale sociale  della  stessa  o
assumere  partecipazioni  in  una   societa'   gia'   esistente.   La
partecipazione puo' avvenire anche  per  mezzo  di  societa'  il  cui
capitale in ultima analisi e' detenuto per intero dai predetti  enti.
Inoltre la Provincia e' autorizzata al conferimento o  alla  cessione
di azioni o quote di societa' da essa partecipate. In  considerazione
della  strategicita'  che  la  riforma  riveste  per  il   territorio
dell'Alto Adige, essa e' finalizzata al coordinamento  ed  alla  piu'
efficiente gestione industriale delle attivita' di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235,  e
successive modifiche, e comporta, una volta  intervenute  le  formali
intese o le convergenti deliberazioni dei suddetti enti pubblici,  la
conferma o il trasferimento in  favore  della  predetta  societa'  di
capitali della titolarita' delle autorizzazioni e  delle  concessioni
amministrative, rilasciate  dalla  Provincia  o  dagli  enti  locali,
inerenti ai  vari  rami  aziendali  interessati  dall'aggregazione  e
comporta altresi' la chiusura degli eventuali procedimenti in  corso,
aventi ad oggetto le autorizzazioni e le  concessioni  amministrative
interessate dalle operazioni societarie di cui al presente articolo.» 
                               Art. 10 
 
      Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, 
         «Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura» 
 
  1. Dopo l'articolo 1-bis della legge provinciale 14 dicembre  1999,
n. 10, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 1-ter (Iscrizione nel registro delle imprese). - 1.  In  Alto
Adige sono esentate dall'iscrizione al registro delle imprese di  cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77,  anche  le
imprese che svolgono un'attivita' di cui all'articolo 1.» 
                               Art. 11 
 
Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7,  «Disposizioni
  per  favorire  il  superamento  o  l'eliminazione  delle   barriere
  architettoniche» 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 6 della  legge  provinciale  21  maggio
2002, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «3. Non sono soggette alle disposizioni  della  presente  legge  le
strutture ricettive ai sensi della legge provinciale 11 maggio  1995,
n. 12, e successive modifiche.» 
Capo II 
Semplificazioni 
                               Art. 12 
 
      Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, 
                       «Ordinamento forestale» 
 
  1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 13 della  legge  provinciale
21 ottobre 1996, n.  21,  e  successive  modifiche,  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Il piano e' parificato  a  tutti  gli  effetti  al
regolamento di esecuzione della presente legge.» 
  2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Chi intende tagliare il  legname  deve  comunicare  il  proprio
fabbisogno all'autorita' forestale. La relativa decisione sostituisce
qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla  legge  provinciale  25
luglio  1970,  n.  16,  e  successive  modifiche,  nonche'  da  altre
disposizioni vigenti in materia.» 
  3. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «5. Ai sensi della presente legge, per taglio ordinario si  intende
il prelievo della ripresa decennale prevista nel  piano  di  gestione
ovvero nella scheda boschiva di cui all'articolo 13». 
  4. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito: 
  «1. La sessione forestale e' pubblica ed e' tenuta in  ogni  comune
di  norma  una  volta  all'anno.  Nella  sessione  forestale  vengono
presentate innovazioni, concordati obiettivi e programmi annuali  con
altre amministrazioni e rilasciate autorizzazioni.» 
  5. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito: 
  «2.  Le  attrezzature  acquistate  possono  essere  affidate  dalla
Ripartizione provinciale Foreste all'Unione provinciale dei corpi dei
vigili del  fuoco  volontari  dell'Alto  Adige.  In  tal  caso  dette
attrezzature vengono dismesse dall'inventario dei beni  mobili  della
Provincia dalla data del verbale di consegna.» 
  6. La rubrica dell'articolo 29 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituita: «Bosco e selvaggina». 
  7. I commi 3 e  4  dell'articolo  29  della  legge  provinciale  21
ottobre 1996, n. 21, sono cosi' sostituiti: 
  «3. Con regolamento di  esecuzione  della  presente  legge  vengono
previste apposite misure  per  garantire  l'equilibrio  tra  bosco  e
ungulati. 
  4. Chi non osserva una disposizione del presente articolo, soggiace
alla sanzione amministrativa  pecuniaria  di  300  euro.  Qualora  il
trasgressore non possa essere individuato, per la violazione risponde
il legale rappresentante della riserva di caccia  di  diritto  oppure
della riserva privata di caccia.» 
  8.  La  lettera  f)  del  comma  1  dell'articolo  56  della  legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e' soppressa. 
  9. Il comma 3 dell'articolo 56 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito: 
  «3. Con regolamento di  esecuzione  della  presente  legge  vengono
fissati il numero, la denominazione e le  competenze  delle  stazioni
forestali e dei posti di custodia ittico-venatoria.» 
                               Art. 13 
 
Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7,  «Norme  in
  materia  di  utilizzazione  di  acque  pubbliche  e   di   impianti
  elettrici» 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 30  settembre
2005, n.  7,  e  successive  modifiche,  la  parola:  «immediata»  e'
soppressa ed alla fine e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Per  le
derivazioni a scopo idroelettrico  l'interruzione  della  derivazione
deve essere immediata senza eccezioni.» 
  2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 30  settembre
2005, n. 7, e successive modifiche, dopo la parola: «riguardano» sono
inserite le parole: «la modifica dello scopo di utilizzo,». 
                               Art. 14 
 
Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7,  «Disposizioni
  in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione  della
  Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per  il
  triennio 2006-2008» 
 
  1. Prima dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19-bis della
legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e  successive  modifiche,  e'
inserito il seguente periodo:  «Una  parte  di  questo  canone  annuo
aggiuntivo  puo'  anche  essere  versato,  d'intesa  con   i   comuni
rivieraschi e il concessionario, direttamente ai comuni rivieraschi.» 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19-bis della legge provinciale  20
luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, e'  inserito  il  seguente
comma: 
  «1-bis. Per le grandi  concessioni  idroelettriche  riguardanti  le
centrali ad acqua fluente scadute entro il 31 dicembre 2010 e per  le
quali alla data suddetta si sia  conclusa  la  procedura  a  evidenza
pubblica per l'individuazione del nuovo concessionario, ma utilizzate
da terzi, l'utilizzatore della centrale deve versare  alla  Provincia
e/o ai comuni rivieraschi un canone annuo aggiuntivo per progetti  di
compensazione ambientale nella misura di  44  euro  per  ogni  kW  di
potenza nominale media di concessione per il biennio  2014/2015.  Per
il triennio 2011/2013 resta fermo  l'obbligo  per  l'utilizzatore  di
versare un canone aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale
nella misura pari a quanto offerto dal vincitore  in  sede  di  detta
procedura, nel limite massimo del 2 per cento dei  ricavi  realizzati
nello stesso periodo dalla centrale.» 
                               Art. 15 
 
Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n.  9,  «Disposizioni
  in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile» 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 2  della  legge  provinciale  7  luglio
2010, n. 9, e' cosi' sostituito: 
  «6. I contributi di cui ai commi 1 e  2  non  sono  cumulabili  con
contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla  normativa
statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.» 
                               Art. 16 
 
Modifica della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, «Disposizioni o
  interventi per la valorizzazione dei parchi naturali» 
 
  1. Il comma 7 dell'articolo 4  della  legge  provinciale  12  marzo
1981, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «7. Per la partecipazione alle sedute non sono liquidati compensi.» 
Capo III 
Abrogazioni di norme e disposizione finanziaria 
                               Art. 17 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: 
    a) il  comma  3  dell'articolo  48  della  legge  provinciale  28
novembre 2001, n. 17; 
    b) il comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21; 
    c) l'articolo 36-bis della legge provinciale 17 luglio  1987,  n.
14; 
    d) il comma 2 dell'articolo 35, l'articolo 44-ter  e  il  secondo
periodo del comma 3  dell'articolo  52  della  legge  provinciale  11
agosto 1997, n. 13; 
    e) l'articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2012,  n.  7,  e
successive modifiche. 
                               Art. 18 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7,  la  presente  legge
non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2014. 
  2.  La  spesa  a  carico  dei  successivi  esercizi  finanziari  e'
stabilita con legge finanziaria annuale. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Bolzano, 23 ottobre 2014 
 
                             KOMPATSCHER 
 

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