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Certificato di agibilità e silenzio assenso in materia edilizia

Privato
Venerdì, 29 Gennaio, 2021 - 19:45

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), sentenza n.702 del 25 gennaio 2021, su certificato di agibilità e silenzio assenso in materia edilizia 

MASSIMA

L’accertamento della piena conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie ed alle prescrizioni del permesso di costruire, nonché alle disposizioni di convenzione urbanistica, costituisca il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità (Consiglio di Stato sez. IV, 24 ottobre 2012, n. 5450; Sez. IV, 21 novembre 2013, n. 5523; Sez. IV, 2 maggio 2017, n. 1996). “Ancor prima della logica giuridica è d'altronde la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualunque destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata (corretto uso del suolo, difesa dell'ambiente, salubrità degli abitati, sicurezza e stabilità delle costruzioni”.

La richiesta del certificato di agibilità presuppone necessariamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, dato che la richiesta deve essere corredata da una dichiarazione resa in tal senso dell'interessato (Cons. Stato Sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3631); sussiste inevitabilmente un collegamento funzionale tra i due provvedimenti, atteso che il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire ed allo strumento urbanistico, con la conseguenza che va negato il rilascio del detto certificato nel caso di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio rilasciato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2018 n. 3212).

Con riferimento alle ipotesi di silenzio assenso in materia edilizia, affinché il provvedimento implicito di assenso possa "formarsi" debbano sussistere tutti i presupposti richiesti dalla disciplina di riferimento; altrimenti, nel caso di provvedimento espresso sarebbero richiesti all'amministrazione (e all'interessato) tutti i presupposti e le condizioni normativamente indicate per il rilascio dell'atto, mentre in caso di provvedimento implicito si prescinderebbe dal dato normativo, di modo che l’esistenza del provvedimento si determinerebbe in modo diverso (e del tutto casualmente determinato) a seconda che l’amministrazione provveda nel termine indicato dalla legge, ovvero rimanga inerte, con la conseguenza di una inammissibile disparità di trattamento, inoltre, si perverrebbe a "costruire" una tipologia di provvedimento implicito sganciata dal rispetto del principio di legalità desumibile dall'art. 97 Cost. Pertanto, il decorso del tempo, senza che la P.A. si sia espressa, rende possibile un provvedimento implicito di accoglimento dell'istanza solo a condizione che ricorra la piena conformità delle opere alla regolamentazione urbanistica non potendosi ottenere per silentium quel che non sarebbe altrimenti possibile mediante l'esercizio espresso del potere da parte della P.A. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 agosto 2016, n. 3509; 5 settembre 2016, n. 3805; 19 aprile 2017, n. 1828; 26 luglio 2017, n. 3680; 26 aprile 2018, n. 2513).

SENTENZA

Pubblicato in: Edilizia » Giurisprudenza

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