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Distanza costruzioni muro di cinta

Pubblico
Martedì, 23 Aprile, 2019 - 17:30

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), sentenza n, 1549 del 6 marzo 2019, sulle distanze costruzioni muri di cinta

 

MASSIMA 

 

La realizzazione di un muro di contenimento creato artificialmente costituisce costruzione in senso tecnico-giuridico ed è pertanto assoggettata alle norme sulle distanze legali (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2018 n. 6277).

 

Non può essere considerato muro di cinta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 878 c.c. quello che, sebbene posto sul confine ed isolato da entrambe le facce, presenti un’altezza superiore a mt. 3, dovendosi in tal ipotesi osservare la distanza di cui all’art. 873 c.c.

 

SENTENZA 

 

N. 01549/2019REG.PROV.COLL.

N. 07829/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7829 del 2014, proposto da 

OMISSIS., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Cicerchia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via P.S. Mancini n. 2; 

contro

Comune di Norma non costituito in giudizio; 

nei confronti

OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. Da Palestrina, 47; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00324/2014, resa tra le parti, concernente diniego rilascio accertamento di conformità opere edilizie

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Grazia Guarnacci;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Pietro Cicerchia e Alfredo Zaza D'Aulisio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00324/2014, d’accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra OMISSIS avverso l’accertamento di conformità (n. 537/2012 del 30 maggio 2012) rilasciato dal comune di Norma a Fiamma 2000 S.p.A.

2. La ricorrente deduceva nell’atto introduttivo di essere comproprietaria del terreno sito al confine dell’impianto di distribuzione carburanti realizzato dalla società controinteressata, lamentando l’illegittimità e la non sanabilità dei lavori consistenti (in particolare) nella realizzazione del muro di confine dal lato di proprietà mediante l’artificiale innalzamento del fondo di sedime.

3. Respinte le eccezioni preliminari d’inammissibilità ed irricevibilità del gravame sollevate dalla controinteressata, richiamato l’indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. civ., Sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1134) a mente del quale non può essere considerato muro di cinta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 878 c.c. – che esonera dal rispetto delle distanze legali tra le costruzioni – il muro posto sul confine ed isolato da entrambe le facce che presenti un’altezza superiore a mt. 3, dovendosi in tal ipotesi osservare la distanza di cui all’art. 873 c.c., il Tar ha accolto il ricorso annullando l’accertamento di conformità rilasciato in favore di OMISSIS

4. Appella la sentenza OMISSIS (d’ora in poi Società). Resiste la sig.ra OMISSIS

5. Alla pubblica udienza del 31.01.2019 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. Con il primo motivo d’appello la Società lamenta l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere d’accertare la reale situazione dei luoghi: sviati dalla perizia di parte, non avrebbero considerato che preesisteva in loco un dislivello naturale fra i terreni confinati, sì da permettere l’erezione del “muro di cinta” in continuità con il declivio naturale sussistente fra i fondi, con conseguente applicazione dell’art. 878 c.c. derogatorio dell’art. 873 c.c. sul rispetto delle distanze.

7. Il motivo è infondato.

7.1 La perizia prodotta in giudizio dalla ricorrente – va sottolineato non smentita da alcun altro accertamento tecnico – e la documentazione ad essa allegata attestano l’avvenuta realizzazione, prima della costruzione del muro e dell’impianto di distribuzione di carburanti, di un dislivello artificiale, con la conseguente modifica dell’andamento altimetrico del terreno preesistente. Tant’è che il muro è funzionalmente preordinato al contenimento – anziché alla recinzione – del terrapieno artificialmente realizzato.

7.2 In continuità con l’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, la realizzazione di un muro di contenimento creato artificialmente costituisce costruzione in senso tecnico-giuridico ed è pertanto assoggettata alle norme sulle distanze legali (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2018 n. 6277).

In aggiunta, lungi dal costituire muro di cinta, la sua altezza in alcune parti superiore ai tre metri lineari, non consente nemmeno l’applicazione dell’art. 873 c.c. sull’esonero dal rispetto delle distanze.

Secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, da cui non sussiste giustificato motivo per qui discostarsi, non può essere considerato muro di cinta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 878 c.c. quello che, sebbene posto sul confine ed isolato da entrambe le facce, presenti un’altezza superiore a mt. 3, dovendosi in tal ipotesi osservare la distanza di cui all’art. 873 c.c.

7.3 Del resto il verbale della Polizia Municipale del 25 febbraio 2010 – laddove menziona la presenza di un muro di contenimento in cemento armato dell’intera struttura “che dista dal confine laterale interno di circa m. 01” – dà espressamente conto che il muro non rispetta le distanze prescritte dall’art. 873 c.c.

Sicché l’accertamento di conformità impugnato avrebbe dovuto almeno indicare espressamente le ragioni del rilascio della sanatoria (c.d. a regime ) di un’opera ictu oculi illegittima ed illecita in quanto lesiva del diritto di proprietà della ricorrente in prime cure.

Tanto più in ragione del fatto che l’opera è stata realizzata in difformità dal regolamento consiliare contenente, ai sensi della l.r. 8/2001, il Piano carburanti laddove all’art. 5 prescrive il distacco dai confini interni di mt. 5.

8. L’illegittimità sostanziale del provvedimento impugnato consente di prescindere dall’esame del secondo motivo d’appello che s’incentra sulla censura di motivi di ricorso relativi all’omessa partecipazione al procedimento di sanatoria della ricorrente non affatto esaminati dal Tar perché (ritenuti) assorbiti dall’accoglimento del primo motivo sostanziale d’impugnazione.

9. Le spese di lite del grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna OMISSIS. al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio in favore della sig.ra OMISSIS che si liquidano in complessivi 3000,00 (tremila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Oreste Mario Caputo Sergio De Felice

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

Pubblicato in: Edilizia » Giurisprudenza

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