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Impianti pubblicitari

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Venerdì, 17 Dicembre, 2021 - 15:00

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, (Sezione Quarta), sentenza n. 2796 del 13 dicembre 2021, sulla installazione di n. 2 impianti pubblicitari

N. 01266/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2020, proposto da
The Life Belt S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia e Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento prot n. 2170 del 25.02.2020, notificato in data 28.02.2020, con cui la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano ha comunicato parere vincolante non favorevole alla installazione di n. 2 impianti pubblicitari retroilluminati su fronti ciechi in Milano, Via Giosuè Carducci n. 5.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società “The Life Belt” Srl (di seguito, anche solo “TLB”), presentava al Ministero per i Beni e le Attività Culturali un’istanza per l’installazione di due impianti pubblicitari retroilluminati su fronti ciechi, da collocarsi su un edificio sito in Milano, via Carducci, 5.

Con nota prot. n. 2170 del 25.2.2020 la Soprintendenza per la Città Metropolitana di Milano esprimeva parere non favorevole all’installazione.

Contro il succitato provvedimento era proposto il ricorso in epigrafe, notificato sia all’Amministrazione Statale sia al Comune di Milano.

Si costituivano in giudizio il Ministero intimato (di seguito, anche solo “Mibac”) e il Comune di Milano, concludendo per il rigetto del gravame; il Comune eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva e quindi l’inammissibilità del ricorso nei suoi riguardi.

All’udienza pubblica del 2.12.2021, presente il solo difensore della ricorrente, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La complessiva infondatezza del gravame, per le ragioni che si esporranno, esime il Collegio dalla trattazione delle eccezioni pregiudiziali sollevate dai difensori delle parti intimate.

2. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro omogeneità.

2.1 La società esponente lamenta che il divieto di installazione di cui al provvedimento impugnato (cfr. per la copia di quest’ultimo il doc. 4 del Mibac) sarebbe viziato da eccesso di potere per travisamento e sviamento dei presupposti di fatto, oltre che per difetto di motivazione, risolvendosi così in una misura ingiustamente lesiva del principio di libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione.

La doglianza appare infondata, per le ragioni che seguono.

2.2 L’edificio dove dovrebbero essere collocati gli impianti pubblicitari di cui è causa è sito nel centro storico di Milano (via Giosuè Carducci n. 5) ed è soggetto a vincolo sia storico sia paesaggistico, ai sensi degli articoli 10 e 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In particolare, per quel che ivi rileva, si tratta di un importante edificio signorile del secolo XIX, collocato nella zona di Porta Magenta, zona oggetto a sua volta di una dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del citato art. 136 (cfr. i documenti 1 e 2 del Mibac) e avente una destinazione urbanistica quale “Zona A”, secondo lo strumento urbanistico generale del Comune di Milano (Piano di Governo del Territorio o PGT, secondo la legge regionale della Lombardia n. 12/2005).

L’Amministrazione Statale ha rilasciato un parere sfavorevole all’installazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 42/2004, norma per la quale l’affissione o il collocamento di mezzi pubblicitari sui beni culturali sono in linea di principio vietati, salvo l’autorizzazione del Soprintendente a salvaguardia del decoro, dell’aspetto e della pubblica fruizione degli immobili.

Nel provvedimento ivi impugnato (cfr. ancora il doc. 4 del Mibac) l’Amministrazione richiama quanto già esposto in un precedente parere negativo sulla stessa installazione del 3.7.2018 (cfr. il doc. 3 del Mibac), rilevando che l’impatto percettivo risulta eccessivamente interferente con i caratteri storici ed architettonici del contesto di riferimento.

In effetti, si tratta di due cartelli pubblicitari di rilevanti dimensioni (6 x 9 metri per ciascuno, quindi una superficie totale di 108 metri quadrati), con teli in materiale plastico (PVC) e con strutture di supporto ancorate all’edificio (cfr. sul punto ancora il doc. 3 del Mibac).

Si configura, quindi, un impatto rilevante sia sull’edificio, oggetto di vincolo storico-artistico sia sull’area circostante, oggetto a sua volta di un vincolo paesaggistico.

A ciò si aggiunga che le valutazioni espresse dalle Autorità preposte alla tutela dei vincoli storici e paesaggistici costituiscono manifestazione di ampia discrezionalità di queste ultime, per cui possono essere censurate davanti al giudice amministrativo solo in caso di evidenti errori o di palese illogicità, non potendo il ricorrente pretendere di sostituire il proprio personale giudizio storico o paesaggistico con quello dell’Amministrazione (cfr. sul punto, fra le tante, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Giurisdizionale, sentenza del 10.6.2011 n. 418, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Nel caso di specie, considerate le suindicate caratteristiche dell’edificio e dei cartelli che si vorrebbero apporre, la valutazione compiuta dagli Uffici del Mibac non appare manifestamente illogica.

Si conferma, in definitiva, il rigetto del gravame.

3. Le spese di lite possono nondimeno essere interamente compensate, attesi l’andamento della presente controversia e la natura delle parti coinvolte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Katiuscia Papi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giovanni Zucchini

Gabriele Nunziata

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

Pubblicato in: Edilizia » Giurisprudenza

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