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Ingiunzione di demolizione

Pubblico
Lunedì, 29 Novembre, 2021 - 10:00

T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, Sent., (data ud. 27/10/2021) 19/11/2021, n. 7392, sull’ingiunzione a demolire

MASSIMA

Secondo costante e condivisa giurisprudenza, l'ingiunzione a demolire costituisce, anche rispetto alla fattispecie di cui all'art. 33 D.P.R. n. 380 del 2001, la prima e obbligatoria fase del procedimento repressivo e sanzionatorio. La norma in argomento individua, infatti, come prima soluzione sanzionatoria, proprio quella dell'abbattimento e del ripristino, a conferma della gravità dell'abuso e della previa necessità del titolo autorizzatorio al quale lo stesso è subordinato. La stessa prevede, al più, la possibilità, qualora emergano difficoltà tecniche in sede di esecuzione della demolizione, di irrogare la sanzione pecuniaria. Questa evenienza rileva, tuttavia, solo nella fase esecutiva, sicché la sua mancata contemplazione nell'ordinanza di demolizione - al pari dell'eventuale presenza circa gli impedimenti tecnici a demolire - non costituisce vizio dell'ordinanza medesima.

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 867 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da A.C., rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Romano e Alessandro Romano, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Iaccarino in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia n. 55 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Comune di T...., in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Tessitore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Bruno in Napoli, via Domenico Cirillo n. 58;

per l'annullamento:

A) riguardo al ricorso introduttivo, notificato il 13 febbraio 2017 e depositato l'8 marzo successivo:

A.1) dell'ordinanza n. 264 del 15 dicembre 2016 (affissa all'Albo n. 2142 di pari data) e notificata in pari data, con la quale il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di T.... ha ingiunto la demolizione di opere edilizie, eseguite in difformità dalla concessione edilizia n. 183/2001 e dalla successiva S.C.I.A. prot. n. (...) del 27 ottobre 2014,

A.2) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione del ricorrente, tra i quali, ove occorra, la relazione istruttoria prot. n. (...) del 30 novembre 2016, redatta dal personale dell'Area Urbanistica e del locale Comando di Polizia Municipale del Comune di T.....

B) riguardo al ricorso per motivi aggiunti: notificato il 7 giugno 2018 e depositato il successivo 25:

B.1) dell'ordinanza n. 3 del 5 aprile 2018, prot. n. (...), notificata il successivo 9, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ha intimato, ai sensi e dell'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380 del 2001, il pagamento della complessiva somma di € 15.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata secondo il Regolamento approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 27 dell'8 febbraio 2018;

B.2) tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione del ricorrente, tra i quali, precipuamente:

B.2.1.) il verbale di accertamento d'inottemperanza all'ordinanza n. 264 del 15 dicembre 2016, prot. n. (...) ED del 9 giugno 2017, notificato all'interessato mediante comunicazione prot. n. (...)/P.G. del 20 aprile 2018;

B.2.2) il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione in materia di abusi edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di T.... n. 27 dell'8 febbraio 2018.

Visti il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di T....;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Gianmario Palliggiano nell'udienza pubblica del 27 ottobre 2021, svoltasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113 e del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021; presenti gli avvocati Eduardo Romano per la parte ricorrente e Domenico Tessitore per il Comune di T....;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Il ricorrente, in data 19 gennaio 2012, ricevette in donazione dai genitori una porzione del fabbricato sito in T.... alla via Santa Monica consistente, più precisamente, di una unità abitativa al piano primo e di uno stenditoio coperto pertinenziale al piano secondo (distinti nel NCF di detto Comune al foglio n. (...), p.lla n. (...), sub (...) e (...)).

A mezzo S. prot. n. (...) del 27 ottobre 2014, l'interessato realizzava una tettoia in legno lungo l'intero perimetro del locale stenditoio già esistente al piano secondo del manufatto di via Santa Monica, anche in ragione delle continue infiltrazioni meteoriche in danno della unità abitativa posta al piano primo.

Il Comune di T...., avendo riscontrato una situazione dei luoghi parzialmente difforme rispetto ai titoli edilizi precedenti che avevano interessato l'edificio in questione, con ordinanza n. 264 del 15 dicembre 2016, ingiungeva al ricorrente di provvedere alla demolizione degli abusi riscontrati ed al ripristino del regolare stato dei luoghi

2.- Con l'odierno ricorso, notificato il 13 febbraio 2017 e depositato l'8 marzo successivo, A.C. ha impugnato, per l'annullamento, la menzionata ordinanza di demolizione.

Ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione dell'art. 7 L. n. 241 del 1990: l'ordinanza impugnata non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento

2) Violazione dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990; carenza d'interesse pubblico specifico; violazione della tutela dell'affidamento.

Sarebbe stato leso il legittimo affidamento del ricorrente, posto che l'impugnata ordinanza di demolizione è stata emessa a distanza di oltre quindici anni dal rilascio della concessione edilizia originaria e comunque oltre due anni dai lavori di cui alla S. del 2014.

Il notevole periodo di tempo trascorso tra la commissione del presunto abuso e l'adozione dell'odierna ingiunzione, unito al protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, costituirebbe indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato, a fronte del quale graverebbe quantomeno sul Comune, nell'esercizio del potere repressivo-sanzionatorio, un onere "rafforzato" della motivazione circa l'esistenza di un interesse pubblico specifico all'emissione della sanzione demolitoria, diverso e ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, in deroga al carattere strettamente dovuto dell'ingiunzione a demolire (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1393/2016; Sez. VI n. 13/2015; Sez. V n. 3847/2013; Sez. IV n. 2266/2011).

3) violazione degli artt. 33 e 34 D.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per omessa istruttoria, carenza assoluta di presupposti, difetto di motivazione.

Con l'ingiunzione impugnata, l'amministrazione ha ritenuto invia illegittima di applicare alla fattispecie in esame esclusivamente i provvedimenti di cui al soppresso art. 7 della L. n. 47 del 1985. Così operando avrebbe omesso di considerare, in fase istruttoria, che il ventaglio delle sanzioni possibili da adottare in presenza di opere eseguite sine titulo ovvero in difformità dallo stesso è ben più ampio, come può ricavarsi dagli artt. 33 e 34 D.P.R. n. 380 del 2001, con la conseguenza che vi sarebbe stato anche per questo un onere di motivazione rafforzato in merito alla scelta operata.

Peraltro, nel caso in esame, l'amministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto il fatto che la demolizione delle opere asseritamente abusive non potrebbe che avvenire in pregiudizio della parte dell'edificio eseguita in conformità, con la necessità pertanto di applicare in sostituzione la sanzione di tipo pecuniaria, ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001.

3.- Il comune di T.... si è costituito con memoria depositata il 12 aprile 2017 e con il deposito di documentazione. In via preliminare ha eccepito l'irricevibilità del ricorso - e, per derivazione, dei motivi aggiunti - in quanto lo stesso sarebbe stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di demolizione. Nel merito ha argomentato per l'infondatezza del ricorso e dei relativi motivi aggiunti, chiedendo il loro rigetto.

4.- In pendenza del contenzioso, l'amministrazione comunale ha notificato al ricorrente l'ordinanza n. 3 del 5 aprile 2018, prot. n. (...), comunicata a mezzo raccomandata il successivo 9, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ha intimato - in applicazione dell'art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380 del 2001 - il pagamento della complessiva somma di € 15.000,00, "quale sanzione amministrativa pecuniaria", irrogata secondo il Regolamento approvato con Deliberazione della Commissione straordinaria n. 27 dell'8 febbraio 2018.

Il ricorrente ha riproposto, per invalidità derivata, le censure formulate col ricorso introduttivo; per invalidità propria le seguenti ulteriori censure.

1) violazione degli artt. 42 e 48 D.Lgs. n. 267 del 2000; degli artt. 5 e 15 del vigente Statuto del comune di T....; incompetenza assoluta.

La Commissione straordinaria, per quanto organismo di amministrazione attiva extra ordinem, nell'adottare l'ordinanza avrebbe dovuto indicare l'organo rappresentativo - giunta, consiglio o sindaco - sostituito nello svolgimento delle attribuzioni sue proprie.

Per di più, la Commissione, anche con riguardo all'adozione della Delib. n. 27 del 2018, recante l'approvazione del Regolamento per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380 del 2001, ha dichiarato espressamente di operare: "Con i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del TUEL n. 267/2000".

Tutto ciò sarebbe avvenuto in violazione dell'art. 42, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), il quale attribuisce la competenza esclusiva ad adottare un regolamento, non alla giunta, bensì al consiglio comunale, organo rappresentativo al quale la Commissione straordinaria ha inteso sostituirsi nella fattispecie in esame. Ne consegue l'illegittimità del Regolamento sopra menzionato, il quale disciplina gli specifici criteri per determinare ed irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie agli autori di abusi edilizi, e, per derivazione, dell'impugnata ingiunzione n. 14/2018.

La fondatezza dell'assunto troverebbe conferma anche nel vigente Statuto comunale che, agli artt. 5 e 15, riserva al Consiglio comunale la potestà regolamentare confinando quella della Giunta, ai sensi dell'art. 48 TUEL, alla sola adozione di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2) Violazione dell'art. 1 L. n. 241 del 1990; della L. n. 689 del 2001; del principio di irretroattività delle norme, del principio tempus regitactum; eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento.

Fermo quanto dedotto in via assorbente al punto 1) di cui sopra, l'amministrazione comunale ha approvato il Regolamento, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380 del 2001, in virtù della menzionata Delib. n. 27 del 2018 della Commissione Straordinaria.

Tuttavia, con l'irrogazione della sanzione pecuniaria, l'amministrazione pretende di rendere applicabile il regime di cui al menzionato Regolamento anche a quelle fattispecie che si siano storicamente avverate in epoca antecedente la data di sua entrata in vigore, anche all'introduzione del regime di cui all'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380 del 2001.

3) Violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione.

Lo stesso Regolamento - in linea con l'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380 del 2001 - commisura la sanzione in base alla tipologia dell'abuso posto in essere. Ebbene, secondo l'appena menzionato art. 31, comma 4-bis, la sanzione è sempre irrogata nella misura massima nell'ipotesi di abusi su aree e su edifici di cui all'art. 27, comma 2, medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. Nel caso in esame sarebbe per contro incomprensibile il criterio in base al quale la sanzione sia stata determinata nel suo ammontare, non giustificandosi la decisione di applicare quasi il massimo previsto dalla legge; in ogni caso emerge la palese sproporzione tra l'abuso commesso e la sanzione pecuniaria irrogata.

5.- Il comune di T.... ha replicato con memoria depositata l'11 luglio 2018, rinnovando l'eccezione di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti per derivazione da quella del ricorso introduttivo; nel merito ha argomentato per l'infondatezza delle censure e, pertanto, per il rigetto anche dei motivi aggiunti.

In vista dell'udienza pubblica, l'amministrazione comunale, in data 22 settembre 2021, ha depositato altra memoria per ribadire le proprie posizioni.

6.- La causa è stata inserita nel ruolo dell'udienza pubblica del 27 ottobre 2021, calendarizzata in attuazione del Piano di riduzione dell'arretrato, approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in applicazione dell'art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a.

A conclusione dell'udienza, svoltasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 80 del 2021, convertito in L. n. 113 del 2021, e del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

7.- Va in via preliminare chiarito che il ricorso introduttivo è ricevibile posto che è stato tempestivamente notificato in data 13 febbraio 2016, pertanto entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'ordinanza con lo stesso impugnata, avvenuta il 15 dicembre 2016.

Essendo la notifica avvenuta a mezzo posta, tramite raccomanda con ricevuta di ritorno, è ormai pacifico che deve scindersi il momento della spedizione, che rientra nella sfera di dominio del notificante - mittente, da quella della materiale ricezione, la quale esula dalle sue possibilità di controllo (cfr. Corte Cost. 14 gennaio 2010; n. 477 del 26 novembre 2002).

Nel merito il ricorso introduttivo ed i relativi motivi aggiunti sono comunque infondati.

7.1.- Infondata è la prima censura del ricorso introduttivo.

Per giurisprudenza pacifica e condivisa, è legittima l'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 L. n. 241 del 1990, atteso che, da un lato, l'obbligo di comunicazione non è ravvisabile nelle ipotesi di attività vincolata, tra le quali rientra quella di contrasto agli abusi edilizi e sanzionatoria di questi, e, dall'altro, come chiarito dall'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990, l'omissione non comporta conseguenze nel caso in cui il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. ex multis, questo TAR, sez. III, 2 agosto 2021, n. 5388)

7.2.- Infondata è la seconda censura del ricorso introduttivo.

7.2.1.- L'ordinanza di demolizione, invero, è un atto che rientra nell'ambito dell'esercizio dei poteri di contrasto agli abusi edilizi e sanzionatori nei confronti di quest'ultimi, diversi da quelli propri dell'autotutela decisoria.

Come chiarito da consolidata e pacifica giurisprudenza, il potere repressivo degli abusi edilizi è di carattere vincolato e privo di discrezionalità, il quale scaturisce da un accertamento tecnico in merito alla realizzazione di un intervento edilizio senza le autorizzazioni previste dalla legge o in difformità da queste (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2016, n. 5262).

Da ciò consegue che l'ordinanza di demolizione non necessita di una particolare motivazione, al contrario doverosa per il caso di esercizio del potere di autotutela, motivazione che tenga conto dell'interesse del privato in contrapposizione a quello pubblico il quale ha carattere immanente perché intende rimediare alle attività illecite compiute a danno del corretto e regolare assetto del territorio (ex multis, TAR Potenza, sez. I, 14 giugno 2021, n. 428; TAR Lazio Roma, Sez. II-bis, 3 giugno 2021, n. 6533).

E’ dunque sufficiente che il provvedimento ingiuntivo si limiti a descrivere le opere contestate e le norme violate le quali giustificano l'applicazione della sanzione prevista dalla legge per il tipo di intervento abusivo contestato. Questo aspetto non viene meno qualora il relativo potere sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell'illecito. L'abuso edilizio realizza, infatti, un illecito permanente che cessa solo con la rimozione delle opere realizzate in assenza di titolo o in sua difformità; pertanto, il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale.

7.2.2.- Né può parlarsi di esigenze di tutela del legittimo affidamento.

Nel caso di adozione del provvedimento di demolizione a distanza di tempo dall'abuso, la mera inerzia dell'amministrazione nell'esercizio del suo potere/dovere, finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico alla corretta gestione del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo. Allo stesso modo, l'inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo ad ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata.

In altri termini, a un fatto illecito, qual è l'abuso edilizio, non può applicarsi il complesso di acquisizioni che, in tema di valutazione dell'interesse pubblico, è stato elaborato dalla giurisprudenza per la ben diversa ipotesi dell'autotutela decisoria (ex multis, TAR Milano, sez. II, 4 giugno 2021, n. 1380).

8.- Infondata è la terza censura del ricorso introduttivo.

8.1.- L'ordinanza impugnata si riconduce, per relationem, alla presupposta relazione prot. n. (...) del 30 novembre 2016 (versata in atti dal comune l'11 aprile 2017), redatta dal personale dell'area urbanistica e del locale comando di Polizia municipale a seguito di sopralluogo effettuato il precedente 29 novembre. Nella predetta relazione sono riportate in dettaglio le opere in difformità riscontrate nei seguenti testuali termini: "L'unità accertata in difformità presenta una superficie utile abitabile di mq.100,00 circa, per una altezza variabile, al centro di mt. 2,75 e, lungo il perimetro di mt. 2,50 e, pertanto, sviluppa un volume di mc. 260,00 circa.

Il solaio di copertura è stato realizzato con struttura lignea, in parte a vista lungo il perimetro dell'abitazione e, in parte coibentata con controsoffittatura".

8.2.- I manufatti abusivi contestati sono state dunque realizzati dal ricorrente in palese difformità dai preesistenti titoli edilizi, la Concessione Edilizia n. 183/2001 e la S.C.I.A. prot. (...) del 2014, atteso che, in luogo dello stenditoio coperto e della tettoia smontabile in legno, è stata riscontrata la presenza di un'unità abitativa, con conseguenti aumenti plano-volumetrici, completa in ogni sua parte è già utilizzata.

Le opere compiute sono, pertanto, a tutti gli effetti da considerare quali interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.1) D.P.R. n. 380 del 2001, per i quali sarebbe stato necessario acquisire, laddove conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale, il permesso di costruire, come prescritto dall'art. 10, comma 1, lett. a) medesimo D.P.R. n. 380 del 2001.

In assenza di permesso di costruire, l'amministrazione era obbligata ad irrogare la sanzione della demolizione, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001.

8.3.- Infondati sono poi i rilievi in ordine al mancato ricorso, da parte dell'amministrazione comunale, agli artt. 33 e 34 D.P.R. n. 380 del 2001, allo scopo di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, in presenza anche degli asseriti pregiudizi alle parti conformi dell'immobile.

Sul punto, si rammenta che, secondo costante e condivisa giurisprudenza, l'ingiunzione a demolire costituisce, anche rispetto alla fattispecie di cui all'art. 33 D.P.R. n. 380 del 2001, la prima e obbligatoria fase del procedimento repressivo e sanzionatorio.

La norma in argomento individua, infatti, come prima soluzione sanzionatoria, proprio quella dell'abbattimento e del ripristino, a conferma della gravità dell'abuso e della previa necessità del titolo autorizzatorio al quale lo stesso è subordinato.

La stessa prevede, al più, la possibilità, qualora emergano difficoltà tecniche in sede di esecuzione della demolizione, di irrogare la sanzione pecuniaria.

Questa evenienza rileva, tuttavia, solo nella fase esecutiva, sicché la sua mancata contemplazione nell'ordinanza di demolizione - al pari dell'eventuale presenza circa gli impedimenti tecnici a demolire - non costituisce vizio dell'ordinanza medesima (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1063; Id., 10 novembre 2017, n. 5180; sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4855; questa Sezione, 14 marzo 2018, n. 1613).

L'art. 34, a sua volta, riguarda soltanto gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, laddove la costruzione di cui si tratta è pacificamente avvenuta in assenza di titolo edilizio.

In ogni caso, è onere dell'interessato chiederne l'applicazione in proprio favore, fornendo seria e idonea dimostrazione del pregiudizio paventato per la struttura e l'utilizzo del bene residuo, poiché, in quanto autore dell'opera e del progetto, è a conoscenza di come quest'ultimo è stato eseguito e di quali danni potrebbero prodursi, a seguito della demolizione, alla parte regolare dell'edificio (ex ceteris, TAR Campania, Napoli, sez. II, 27 febbraio 2017, n. 1137; id., 5 dicembre 2016, n. 5620; id., 2 novembre 2016, n. 5022; id., 11 ottobre 2016, n. 4667; id., 22 novembre 2013, n. 5317; C.d.S., sez. V, 5 settembre 2011, n. 4982).

9.- Può quindi passarsi all'esame delle censure di invalidità propria del ricorso per motivi aggiunti, che risulta anch'esso nel suo complesso infondato.

9.1.- Infondata è la prima censura, in merito all'asserita incompetenza della Commissione straordinaria.

L'approvazione della Delib. n. 27 dell'8 febbraio 2018, avuto riguardo al contenuto di quest'ultima, rientra nell'ambito dell'esercizio di poteri diversi da quelli del Consiglio comunale.

La delibera ha infatti semplicemente indicato gli indirizzi di massima ed adottato i criteri operativi ai quali gli uffici competenti debbono attenersi, in conseguenza di abusi edilizi, per irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, determinare le somme da corrispondere a titolo di oblazione, per l'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione, il tutto in linea con quanto già previsto dall'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. q-bis del D.L. n. 133 del 2014, quest'ultima disposizione inserita in sede di conversione dalla L. n. 164 del 2014 (cd. Decreto Sblocca Italia), che vi ha introdotto, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

In particolare, la Commissione ha stabilito che i proventi delle sanzioni - per i quali è previsto un vincolo di destinazione, in applicazione dell'art. 31, comma 4-ter, D.P.R. n. 380 del 2001 - siano introitati in un istituendo capitolo in entrata, con corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e la rimessa in pristino delle opere abusive nonché per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree da destinare a verde pubblico; per questo ha conferito mandato operativo ai Responsabili dei Settori di Polizia Municipale, Urbanistica e Contabilità e Tributi, ciascuno per le rispettive competenze, allo scopo di predisporre le procedure necessarie.

Alcun rilievo può avere la circostanza che, sul frontespizio della delibera, siano richiamati i poteri della Giunta comunale, in quanto trattasi, al più, di un mero errore materiale che non inficia in alcun modo la legittimità della delibera medesima nonché la competenza della Commissione stessa ad adottarla.

In ogni caso, tutti i componenti della Commissione straordinaria hanno approvato all'unanimità la delibera in questione, nel rispetto quindi delle ipotesi di esercizio dei poteri del Consiglio comunale.

9.2.- Infondata è la seconda censura relativa all'asserita violazione del principio di irretroattività della sanzione amministrativa e dell'art. 1 della Legge n. 689/1981

La fonte normativa dell'impugnata ordinanza ingiunzione n. 3 del 15 aprile 2018 - con la quale l'amministrazione ha irrogato la sanzione pecuniaria - è rinvenibile nel comma 4-bis dell'art. 31, D.P.R. n. 380 del 2001, disposizione introdotta dal menzionato art. 17, comma 1, lett. q-bis), del D.L. n. 133 del 2014, in sede di conversione nella L. n. 164 del 2014.

La modifica legislativa è intervenuta dunque l'11 novembre 2014, in fase di conversione del D.L. n. 133 del 2014 nella L. n. 164 del 2014. Pertanto, correttamente il Comune di T.... ha applicato la sanzione pecuniaria, atteso che i presupposti atti con i quali l'amministrazione ha accertato l'esistenza dell'abuso corrispondono con l'ordinanza di demolizione n. 264 del 15 dicembre 2016 e col verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione, risalente al 6 giugno 2017 (prot. n. (...) del 9 giugno 2017).

Inoltre, nel caso in esame il termine di novanta giorni assegnato per ottemperare all'ingiunzione a demolire è spirato oltre due anni dopo l'introduzione della sanzione pecuniaria di cui alla menzionata L. n. 164 dell'11 novembre 2014.

Correttamente, quindi, il Comune resistente ha irrogato la sanzione pecuniaria, avuto riguardo alle caratteristiche dell'illecito edilizio che ha natura permanente, con la conseguenza che lo stesso cessa soltanto dopo la rimozione dei suoi effetti ed il ripristino dello stato originario.

Ciò significa che il ricorrente avrebbe potuto evitare la sanzione pecuniaria - prevista dal citato art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380 del 2001 - semplicemente ottemperando all'ordinanza di demolizione n. 264/2016. In altri termini, all'inerzia del destinatario, anche dopo la scadenza del termine assegnato e l'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, il comune era obbligato ad infliggere la sanzione pecuniaria, posto che la condotta illecita si è perpetuata anche dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione legislativa (TAR Napoli, Sez. VII, 3 agosto 2017, n. 4033).

9.3.- Infondata è la terza censura in ordine al difetto di motivazione ed alla carenza d'istruttoria.

L'ordinanza n. 3 del 5 aprile 2018 è stata emessa con adeguata ed esaustiva motivazione, all'esito di un'attività istruttoria con determinazione dell'importo, avuto riguardo alla tipologia, alle dimensioni ed alle caratteristiche delle opere edilizie abusive nonché degli indirizzi operativi forniti agli Uffici comunali con la nota Delib. n. 27 dell'8 febbraio 2018 della Commissione Straordinaria.

Giova ricordare che la sanzione irrogata ha anche natura ripristinatoria, in quanto finalizzata a tenere indenne l'amministrazione comunale dagli esborsi economici derivanti dalla demolizione delle opere abusive, come previsto dall'art. 31, comma 4-ter, D.P.R. n. 380 del 2001, il quale ha inserito per le somme incamerate un obbligatorio vincolo di destinazione.

Sul punto, di recente, la giurisprudenza, nel condividere l'orientamento espresso da questo TAR (Sez. III, 28 agosto 2017, n. 4146) ha precisato che: "4.3) Come emerge dalle stesse censure formulate nel ricorso, la questione va definita sulla base della natura (punitiva o ripristinatoria) riconosciuta alla sanzione di cui si controverte. Se si aderisce alla tesi dei ricorrenti circa la natura punitiva della sanzione, si deve affermare che trova anche in questo caso applicazione l'art. 16 della L. n. 689 del 1981. Al contrario, se si ritiene che la sanzione presenta natura ripristinatoria, non si può operare alcuna riduzione dell'importo, perché ciò vanificherebbe la finalità prevista dal legislatore.

4.4) Ad avviso del Collegio questa seconda soluzione è preferibile. Si condivide infatti quanto recentemente affermato in proposito dal TAR Napoli, sez. III, nella sentenza 28 agosto 2017 n. 4146, in cui si legge:

- "la sanzione in questione è stata introdotta in sede di conversione del Decreto "Sblocca Italia" (D.L. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 164 del 2014), allo scopo di tenere economicamente indenne l'Amministrazione comunale dalle spese di ripristino conseguenti alle ordinanze di demolizione non eseguite. La richiamata sanzione ha quindi lo scopo di fornire all'Amministrazione la provvista per procedere al ripristino, senza necessità di anticipare le relative somme, per poi rivalersi sul responsabile dell'abuso, semmai inutilmente nel caso di insolvenza dello stesso";

- "la sanzione pecuniaria ha lo scopo di tenere indenne l'amministrazione comunale dall'impegno economico derivante dall'abbattimento delle opere abusive. Non a caso, infatti, il comma 4-ter del menzionato art. 31 introduce un chiaro vincolo di destinazione stabilendo che: "I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico."".

4.5) La natura ripristinatoria della sanzione di cui si controverte esclude che la stessa possa essere assoggettata a riduzione, in applicazione dell'art. 16 della L. n. 689 del 1981.". (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20 marzo 2018, n. 336)".

Va da sé che l'amministrazione comunale, a fronte dell'inadempimento accertato, ha dovuto irrogare la sanzione pecuniaria il cui importo è stato determinato in base ai criteri fissati dalla menzionata Delib. n. 27 del 2018, richiamata per relationem nell'ordinanza impugnata.

10.- In conclusione, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti vanno respinti. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando rigetta il ricorso introduttivo ed i relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del comune di T.... delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 - tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113 e del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 - con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

Pubblicato in: Edilizia » Giurisprudenza

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