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Ordinanza di demolizione

Pubblico
Sabato, 13 Aprile, 2019 - 17:45

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), sentenza n. 550 del 12 aprile 2019, su ordinanza di demolizione

N. 00550/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00342/2018 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Di Mattia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucrezia Girone in Bari, viale Magna Grecia 2; 

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 10; 

per l'annullamento

del provvedimento a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di -OMISSIS-, comunicato alla ricorrente in data -OMISSIS-, di diniego definitivo alla richiesta di condono edilizio proposta con atto -OMISSIS-n. -OMISSIS-prot.;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha realizzato negli anni novanta, nel Comune di -OMISSIS-, a pochi chilometri dal centro abitato, un fabbricato di due piani fuori terra in assenza di titolo abilitativo.

2.- Deduce, al riguardo, che a seguito del procedimento penale – conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Bari del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile – la Procura di Bari chiedeva l’esecuzione dell’ordine di demolizione del secondo piano del fabbricato, cui faceva seguito l’opposizione dell’istante.

3.- Precisa il ricorrente di aver successivamente presentato due diverse domande di condono.

La prima rigettata per mancanza del nulla osta forestale; la seconda n. -OMISSIS-del -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-(recante diniego definitivo dell’istanza di condono) rigettata con provvedimento n. -OMISSIS-comunicato il -OMISSIS-, motivato in ragione dell’assenza dei presupposti indicati dall’art. 32 comma 26 del D.L 269/03 e, in ogni caso, per insufficienza del nulla osta frattanto pervenuto.

4.- Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 13.2.2018 e depositato il successivo 14.3.2018, il ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento del diniego definitivo da ultimo indicato con distinte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, deducendo in particolare, la violazione dell’art. 97 Cost., della L. 47/1985, della L.269/2003 art. 32 co. 26; del D.P.R. 380/2001, art. 20, comma 8, anche in relazione alla L.7/8/1990 n. 241, art. 14 e ss.gg.; l’erronea applicazione della LR 23/12/2003 n. 28; nonché il difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa l’intimata amministrazione civica.

5.- Si è costituito il Comune di -OMISSIS- chiedendo la reiezione del ricorso.

6.- All’udienza pubblica del 14.11.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

7.- Il ricorso è infondato.

8.- L’Amministrazione comunale ha motivato il diniego definitivo di condono (sul secondo piano del fabbricato) in considerazione della preesistenza del vincolo idrogeologico, sicchè ha ritenuto irrilevante ai sensi dell’art. 32 del DL 269/03 e della LR 28/2003, la sopravvenienza del nulla osta dell’autorità forestale.

9.- E’ in atti la relazione tecnica del 1.2.2013, a firma dell’ing. -OMISSIS-, depositata da parte ricorrente dalla quale si evince che l’abuso appartiene alla Tipologia 1 dell’allegato 1 al Dl 269/03; si tratta, quindi, di “Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

10.- E’ pacifico, altresì, dalla lettura degli atti di causa che la zona è assoggettata a vincolo idrogeologico e che il manufatto abusivo precede storicamente l’istanza di condono.

11.- Trova pertanto applicazione al caso in esame il consolidato arresto giurisprudenziale secondo cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 L. 28 febbraio 1985 n. 47 e dell'art. 32, commi 26 e 27, lett. d D.L. 30 settembre 2003, n. 269, un abuso di tipologia 1 ("Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici") commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono contemporaneamente l'imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione delle opere; la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio; la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici" (cfr., ex multis Cons. Stato, IV,, n. -OMISSIS-; Tar Campania, Napoli, questa settima sezione, n. -OMISSIS-).

12.- Nel caso di specie, invero, rileva quanto previsto dall'art. 32 comma 27 lett. d) del d.l. n. 269 del 2003 conv. in l. n. 326 del 2003. Tale ultima norma si riferisce, appunto, a vincoli preesistenti le opere abusive e chiarisce meglio le condizioni di applicabilità dell'art. 33 della L. 47/85, specificandole nei sensi che seguono: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

13.- Sotto altro aspetto, l’art. 2 comma 1 della LR 28/2003 si limita a prescrivere che “Fermo restando il disposto dell'articolo 32, comma 26, del d.lgs. 269/2003, per i numeri da 1 a 3 dell'allegato 1 e purchè gli abusi abbiano i requisiti previsti dall'articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella Regione Puglia sono suscettibili di sanatoria le tipologie di illecito di cui ai n. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.lgs. 269/2003”. La normativa regionale, pertanto, esclude dalla sanatoria gli abusi di cui alla tipologia 1 dell’allegato 1 al dl 269/2003, tra cui rientra, come anticipato, quello oggetto del presente giudizio.

14.- Peraltro, il r.d. n. 3267 del 1932, richiamato proprio da parte ricorrente, e recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, in materia di vincolo idrogeologico, non prevede il rilascio di parere e/o nulla osta a sanatoria, ma solo l'autorizzazione preventiva (conforme, T.A.R. Bari, sez. III, 26/01/2012, n. -OMISSIS-).

15.- Di qui l’irrilevanza della sopravvenienza del nulla osta, tenuto conto che l’abuso è stato realizzato nella sussistenza del vincolo di inedificabilità.

16.- Si tratta quindi di diniego imposto dalla normativa che governa la fattispecie in esame, sicchè costituisce l'esito vincolato del procedimento.

17.- Sotto altro, ma non meno determinante aspetto, la consolidata giurisprudenza ha rilevato che riguardo alle opere realizzate in zone soggette a vincolo non trova applicazione l'ipotesi del silenzio-assenso sulla domanda di condono, la quale è suscettibile di perfezionarsi solo ove le opere abusive oggetto di condono non insistano su aree vincolate (cfr. ex multis, T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 22 marzo 2011 n. -OMISSIS-; Consiglio Stato, Sez. IV, 22 luglio 2010 n. -OMISSIS-).

18.- Risulta del tutto inconsistente, inoltre, la censura di contraddittorietà in relazione al precedente condono concesso, poiché tale vizio non sussiste laddove l’amministrazione si sia comunque determinata a dare la prevalenza alla tutela dell’interesse pubblico.

19.- Non può invece essere scrutinata, infine, in quanto contenuta solo nelle memorie conclusionali del 8.10.2018, peraltro non notificate al Comune intimato, la riformulazione dell’originaria censura con la precisazione della impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio per l’immobile al piano terra regolarmente assentito.

Nel processo amministrativo, infatti, devono essere considerati inammissibili i motivi aggiunti dedotti in semplice memoria non notificata alle altre parti del giudizio (T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 06/06/2016, n.-OMISSIS-).

20.- In ogni caso, in presenza di un intervento edilizio realizzato in assenza del prescritto titolo abilitativo il diniego del permesso di costruire costituisce atto dovuto mentre, la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive -quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime- costituisce solo una mera eventualità della fase esecutiva del successivo ordine di demolizione, subordinata alla prova della effettiva impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi, prova, tuttavia, assente nel caso di specie. (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 28/11/2018, n.-OMISSIS-).

21.- Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

22.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidano, a favore del Comune di -OMISSIS-, in complessivi 2.000,00 euro (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Dibello, Presidente FF

Francesco Cocomile, Consigliere

Rosaria Palma, Referendario, Estensore

 

 
 

 

 
 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Rosaria Palma

 

Carlo Dibello

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO

 

Pubblicato in: Edilizia » Giurisprudenza

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