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Decadenza piano particolareggiato: no ad espropri

Pubblico
Martedì, 20 Giugno, 2023 - 08:45

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), sentenza n. 440 del 19 giugno 2023, sul procedimento espropriativo ed il vincolo necessario – scadenza PP

MASSIMA

Nel sistema vigente (e anche anteriormente al D.P.R. n. 327 del 2001 che ha riordinato la disciplina in materia) il primo presupposto dell’espropriazione è il vincolo sul bene privato; tale vincolo è impresso al bene dalle prescrizioni dello strumento urbanistico generale che localizzano sul suolo privato opere pubbliche o di pubblica utilità e ha una durata limitata nel tempo (5 anni, salvo reiterazione).

Il piano particolareggiato decaduto per effetto del decennio di sua efficacia ha, come conseguenza, la inefficacia delle previsioni in esso contenute non ancora attuate.

SENTENZA

N. 00440/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00595/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 595 del 2018, proposto da
OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pontecorvo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Lazio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto di esproprio n. 16 del 4 settembre 2018 occorrente per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi parcheggi presso Piazza Annunziata ed in Via Stazzoni, da destinare al demanio stradale pubblico, notificato in data 10.9.2018 e del verbale di immissione in possesso del 25.9.2018; per quanto occorrer possa, della deliberazione G.C. n. 111 del 10.8.2016, non notificata, con la quale è stato approvato il progetto definitivo stralcio per i lavori di realizzazione di nuovi parcheggi presso Piazza Annunziata ed in Via Stazzoni; di ogni altro atto, ancorché ignoto o non conosciuto, preordinato, conseguente o comunque connesso a quelli che precedono.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontecorvo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame, notificato il 22 ottobre e depositato il successivo 30 ottobre 2018, i ricorrenti impugnano il provvedimento indicato in epigrafe – coi relativi atti presupposti – con il quale il comune di Pontecorvo ha espropriato una superficie di loro proprietà occorrente alla realizzazione di parcheggi presso piazza Annunziata.

I ricorrenti – dopo aver premesso che la realizzazione dei parcheggi in questione era stata prevista dal piano particolareggiato approvato con delibera C.C. Pontecorvo n. 2 del 13 febbraio 2002, che il progetto preliminare dei parcheggi era stato approvato con delibera G.C. Pontecorvo n. 115 del 20 giugno 2011 e che, infine, il progetto definitivo era stato approvato con la delibera G.C. n. 11 del 18 giugno 2016 – denunciano che l’atto ablatorio è illegittimo in quanto nella fattispecie: a) difetta il vincolo di preordinazione all’esproprio, come indirettamente dimostra la circostanza che il provvedimento ablatorio non menziona l’atto da cui esso deriva, come pure sarebbe richiesto espressamente dall’articolo 23, comma 1, lett. b), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; b) difetta una valida e efficace dichiarazione di pubblica utilità, dato che il piano particolareggiato (dalla cui approvazione deriva la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste in base all’articolo 12, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 327 citato) alla data di approvazione del progetto definitivo era ormai decaduto per la decorrenza del termine decennale di efficacia; c) per il mancato preventivo frazionamento dell’area da espropriare, dato che il provvedimento menziona quale oggetto di ablazione genericamente la particella n. 1835/p del foglio n. 36, senza che si sia proceduto al preventivo frazionamento della superficie da espropriare (a tale adempimento si è proceduto successivamente con il decreto n. 1 del 24 giugno 2021 del Responsabile dell’area tecnica del comune).

Infine i ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 6 del d.lg. n. 327 del 2001; in pratica essi denunciano che il comune di Pontecorvo illegittimamente non ha istituito l’ufficio competente per i procedimenti espropriativi né attribuito la competenza in materia a un ufficio preesistente come prescritto in tale articolo.

Il comune di Pontecorvo resiste al ricorso.

Preliminarmente occorre farsi carico della eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa del comune di Pontecorvo in relazione alla omessa impugnazione del decreto n. 1 del 24 giugno 2001.

L’eccezione è infondata dato che – indipendentemente dalla circostanza fatta presente nella memoria di replica della mancata notifica nelle forme degli atti civili del decreto a tutti i ricorrenti – quest’ultimo non si è sostituito al decreto di espropriazione impugnato ma si è limitato alla esatta individuazione, anche sul piano catastale, delle superfici espropriate; in altri termini l’atto che ha determinato l’ablazione del diritto di proprietà dei ricorrenti è e soprattutto resta il decreto di espropriazione del 2018 ed è infatti sintomatico che il decreto n. 1 del 2021 è formulato non in termini di “espropriazione dei terreni” (dato che l’esproprio e quindi la perdita del diritto in capo ai ricorrenti e l’acquisto da parte del comune si erano già verificati) ma in termini di “passaggio del diritto di proprietà delle particelle sotto riportate” cioè di esatta individuazione delle particelle catastali risultanti dal frazionamento eseguito a posteriori (è indicata la data del 31 dicembre 2021 ma questa data è chiaramente il frutto di un refuso dato che il decreto n. 1 reca la data, anteriore, del 24 giugno 2021).

Il comune eccepisce altresì l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione nei termini della dichiarazione di pubblica utilità.

Questa eccezione è fondata dato che il comune ha documentato di aver comunicato a tutti i ricorrenti note relative alla determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio menzionanti la delibera di approvazione del progetto definitivo (cioè la delibera G.C. n. n. 11 del 2016) con la precisazione che quest’ultima recava la dichiarazione di pubblica utilità; ciò però non comporta l’inammissibilità dell’intero ricorso ma della sola censura con cui si contesta l’illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità. I ricorrenti tuttavia denunciano (più a monte) che l’espropriazione è avvenuta in difetto del presupposto di un efficace vincolo di preordinazione all’esproprio e ciò costituisce un vizio proprio dell’atto ablatorio rispetto al quale non si pone un problema di tardività.

Nel merito il ricorso è fondato; il Collegio infatti condivide la sostanza delle affermazioni dei ricorrenti in ordine al difetto del fondamentale presupposto perché potesse procedersi alla espropriazione, cioè il vincolo di preordinazione all’esproprio.

La sua mancanza è anzitutto implicitamente confermata dalla circostanza che di esso non si faccia menzione nel decreto di espropriazione nonostante l’indicazione dell’atto da cui il vincolo deriva sia prescritta dall’articolo 23 del D.P.R. n. 327 citato.

Nel sistema vigente (e anche anteriormente al D.P.R. n. 327 del 2001 che ha riordinato la disciplina in materia) il primo presupposto dell’espropriazione è il vincolo sul bene privato; tale vincolo è impresso al bene dalle prescrizioni dello strumento urbanistico generale che localizzano sul suolo privato opere pubbliche o di pubblica utilità e ha una durata limitata nel tempo (5 anni, salvo reiterazione); il vincolo può altresì derivare da uno degli atti indicati nell’articolo 10 del D.P.R. n. 327 ma nessuna delle fattispecie dell’articolo 10 ricorrono nel caso in esame.

In ordine al vincolo, come accennato, nulla risulta dagli atti impugnati; il comune di Pontecorvo ha depositato un certificato di destinazione urbanistica che si limita ad affermare che i terreni espropriati (o meglio le particelle indicate nel decreto n. 1 del 2021 risultanti dal frazionamento della superficie oggetto di espropriazione) rientrano in “zona parcheggio” in base al piano particolareggiato; dalla delibera n. 2 del 13 febbraio 2002, con cui è stato definitivamente approvato il piano particolareggiato risulta che il P.R.G. del comune risalisse a 25 anni prima.

Da ciò deriva che: a) il vincolo di preordinazione all’espropriazione derivante dal P.R.G. è ampiamente decaduto e non risulta essere mai stato reiterato; b) quand’anche si volesse ritenere che tale vincolo sia stato reiterato dal piano particolareggiato approvato in data 13 febbraio 2002 (e in ordine alla inidoneità dei piani attuativi a reiterare validamente vincoli scaduti si veda la sentenza n. 167 del 25 maggio 2020 di questa sezione staccata), il piano particolareggiato è comunque decaduto per effetto del decennio di sua efficacia con conseguente inefficacia delle previsioni in esso contenute non ancora attuate.

Del resto la stessa difesa del comune non è stata in grado di indicare il provvedimento dal quale deriverebbe un efficace vincolo espropriativo e ha sostenuto – richiamando i vari atti compiuti nel corso dell’iter del procedimento e l’accordo mai perfezionato relativo alla cessione bonaria dei suoli occorrenti alla realizzazione del progetto – che, potendo il vincolo derivare da “atti diversi” dai piani urbanistici, “giammai può efficacemente sostenersi che il decreto di esproprio sarebbe stato adottato in assenza del vincolo preordinato all’esproprio, o quando il predetto vincolo era scaduto”.

Al contrario la imposizione del vincolo di preordinazione all’esproprio (e, potrebbe aggiungersi, tenendo conto che nella fattispecie si tratta di un vincolo scaduto, la sua reiterazione) non può essere implicita ma richiede una espressa formalizzazione della volontà amministrativa (la rinnovazione anche una puntuale motivazione sulle sue ragioni); gli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 327 sono inequivoci al riguardo e ciò trova del resto puntuale conferma nel successivo articolo 23, comma 1, lett. b), come già accennato.

Il ricorso va quindi accolto in parte, con assorbimento delle ulteriori censure e conseguente annullamento del decreto di espropriazione impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sezione II, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il decreto di espropriazione n. 16 del 4 settembre 2018.

Condanna il comune di Pontecorvo al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro quattromila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Davide Soricelli, Presidente, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Benedetta Bazuro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Davide Soricelli

IL SEGRETARIO

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