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Garanzie partecipative espropri

Pubblico
Martedì, 12 Ottobre, 2021 - 09:15

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), sentenza n. 10478 del 11 ottobre 2021, sulle garanzie partecipative espropri

N. 10478/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01934/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1934 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sig.ri Stefania Di Balsamo e Nello Giacometti, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Morelli, con domicilio eletto in Roma Via Vitelleschi, n. 26;

contro

Comune di Ariccia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizia Colacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dall'avv. Gianluca Piccinni, con eletto presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli, 39;

nei confronti

Societa' Immobiliare Silvia II S.r.l. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto di esproprio ex art. 22 d.P.R. n. 327/01 di cui alla determinazione dirigenziale n.11 del 11.1.2021, notificata agli odierni istanti in data 22.1.2021, e riferita alle aree site in Ariccia al fg. 14, part. 667;

- della deliberazione GC n.90 del 20.11.2020, ancorché non conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale è stata disposta la integrazione della dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

- della deliberazione GC n. 21 del 3 febbraio 2016, ancorché non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria su Via del Melograno;

- della determinazione dirigenziale n. 891 del 17.12.2015, ancorché non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale il Comune di Ariccia ha approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria nell'ambito del PRUSST Latium Vetus di cui all'accordo di programma approvato con DPGR n. 42 del 25.2.2003;

- della deliberazione C.C. n. 36 del 4.9.2015, ancorché non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale sono state riformulate e rimodulate le OO.UU.PP. da realizzare nell'ambito dell'intervento denominato “Strutture destinate a servizi privati e di interesse collettivo in località Crocifisso”;

- della deliberazione C.C. n. 5 del 28.1.2003, ancorché non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale è stato ratificato l'accordo di programma tra Regione Lazio e Comune di Ariccia relativo all'intervento denominato “Strutture destinate a servizi privati e di interesse collettivo in località Crocifisso”;

- di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto dagli odierni ricorrenti.

quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 23/3/2021:

- del decreto di esproprio ex art. 22 d.P.R. n. 327/01 di cui alla determinazione dirigenziale n.11 del 11.1.2021, notificata agli odierni istanti in data 22.1.2021, e riferita alle aree site in Ariccia al fg. 14, part. 667.

- della deliberazione GC n. 90 del 20.11.2020, ancorché non conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale è stata disposta la integrazione della dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

- della deliberazione GC n. 21 del 3 febbraio 2016, ancorchè non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria su Via del Melograno;

- della determinazione dirigenziale n. 891 del 17.12.2015, ancorchè non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale il Comune di Ariccia ha approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria nell'ambito del PRUSST Latium Vetus di cui all'accordo di programma approvato con DPGR n. 42 del 25.2.2003;

- della deliberazione C.C. n.36 del 4.9.2015, ancorché non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale sono state riformulate e rimodulate le OO.UU.PP. da realizzare nell'ambito dell'intervento denominato “Strutture destinate a servizi privati e di interesse collettivo in località Crocifisso”;

- di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto dagli odierni ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariccia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2021 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 18.02.2021 e depositato in pari data, i ricorrenti, quali comproprietari proprietari pro-indiviso di un immobile sito in Ariccia in catasto al fg. 14, part. 667, di mq. 364, destinato a corte di un edificio residenziale, hanno impugnato il decreto di cui alla determinazione dirigenziale n. 11 dell’11.1.2021, con cui il Comune di Ariccia, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 327/01, ha disposto l’espropriazione di siffatta area pertinenziale onde realizzare un intervento, denominato "strutture destinate a servizi privati e di interesse collettivo in località Crocifisso”, rientrante tra le opere di urbanizzazione primaria del P.R.U.S.S.T. "Latium Vetus" di cui all'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 42 del 25/02/2003. In uno a tale decreto di esproprio, valevole anche quale comunicazione di immissione in possesso e determinazione in via d’urgenza dell’indennità provvisoria, i ricorrenti hanno altresì impugnato tutti gli atti della procedura espropriativa ivi citati – per come indicati in epigrafe - asserendo di averne acquisito conoscenza esclusivamente in occasione della notifica dell’atto ablatorio.

2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

“I. ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI ESPROPRIO PER VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 D.P.R. N. 327/01 E CONSEGUENTE MANCATA CONOSCENZA DELLA PUBBLICA UTILITÀ E DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO”;

- “II. ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI ESPROPRIO PER VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 16 DEL D.P.R. N. 327/01”;

I ricorrenti avrebbero avuto contezza dell’avvio e della successiva conclusione di una procedura espropriativa a loro carico, su impulso del Comune di Ariccia, esclusivamente in occasione della notifica del decreto di esproprio, avvenuta in data 22.01.2021. Di talché gli stessi non avrebbero avuto modo di partecipare alla procedura de qua in epoca antecedente all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in contestazione, con conseguente frustrazione delle garanzie partecipative riconosciute dagli artt. 11, 16 e 17 D.P.R. n. 327/2001.

L’unica forma di comunicazione degli atti della procedura in parola sarebbe stata effettuata dal Comune mediante la pubblicazione, in data 1.03.2017, di un avviso all’albo pretorio, ritenuto inidoneo a soddisfare le esigenze partecipative summenzionate in quanto postumo rispetto tanto all’imposizione del vincolo quanto alla approvazione del progetto definitivo dell’opera, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità.

- “III. ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI ESPROPRIO PER SCADENZA DEL TERMINE QUINQUENNALE DI EFFICACIA DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 11 DPR N. 327/01. DECRETO E PUBBLICA UTILITÀ EMESSI QUANDO IL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO ERA GIÀ SCADUTO”;

L’intera procedura espropriativa sarebbe illegittima in quanto, alla data della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla determina dirigenziale n. 891 del 17.12.2015 di approvazione del progetto definitivo, il vincolo preordinato all’esproprio (di durata quinquennale), derivante dalla approvazione, nell’anno 2003, dell’Accordo di Programma per intervento denominato “Strutture destinate a sevizi privati e di interesse collettivo in località Crocifisso”, ratificato con deliberazione C.C. n. 5 del 28.1.2003, sarebbe stato già scaduto.

- “IV. ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI ESPROPRIO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE DI

URGENZA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 D.P.R. N. 327/01. MOTIVAZIONE APODITTICA ED APPARENTE”.

L’amministrazione avrebbe adottato un decreto di esproprio ex art. 22 TUE in assenza dei presupposti di urgenza ivi invocati.

3. Il Comune di Ariccia, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità dell’impugnazione di tutte le deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale in epigrafe indicate, facenti parte integrante della procedura espropriativa in contestazione, giacché le stesse sarebbero state ritualmente pubblicate presso l’albo pretorio, con conseguente decorrenza, da siffatto momento, del termine per proporre ricorso.

Nel merito, l’ente locale ha contestato la fondatezza del gravame, evidenziando, in particolare, quanto alla dedotta pretermissione delle garanzie partecipative, di avere pubblicato presso l’albo pretorio, in data 1.03.2017, un avviso di avvio del procedimento contenente l’indicazione di tutti gli atti espropriativi. L’avviso in questione sarebbe stato, inoltre, pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “Il manifesto” in data 2.03.2017 (pagina 3 – doc. n. 16) e sul quotidiano a diffusione sia nazionale sia locale “Il Giornale” in data 1.03.2017 (pag. n. 4 – doc. n. 17), oltre ad essere stato trasfuso in manifesti affissi per le vie della città.

4. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23.03.2021, i ricorrenti, preso atto della documentazione prodotta dall’amministrazione, dopo aver contestato l’eccezione di irricevibilità del gravame, hanno ulteriormente argomentato le censure già svolte in sede di ricorso principale, evidenziando come sarebbe stata del tutto obliterata la loro necessaria partecipazione.

Più precisamente, ad avviso dei ricorrenti, pur considerando come valida la cadenza degli atti espropriativi proposta dal Comune ossia:

a. Imposizione del vincolo preordinato all’esproprio asseritamente riconducibile all’approvazione del verbale della conferenza dei servizi di cui alla determinazione n. 891 del 17.12.2015, con cui è stato approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria del PRUSTT di cui all’Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 42 del 25.02.2003;

b. Dichiarazione di pubblica utilità a mezzo della deliberazione GC n. 90 del 20.11.2020;

c. Decreto finale di esproprio adottato con determinazione n. 11 del 11.1.2021

le garanzie partecipative di cui agli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001 risulterebbero comunque vulnerate in quanto le testate giornalistiche allegate agli atti non replicherebbero integralmente l’avviso pubblicato sull’albo pretorio, giacché prive del contenuto minimo indispensabile per l’identificazione catastale delle aree oggetto di esproprio e, quindi, della relativa titolarità.

Ne sarebbe conseguita l’impossibilità per i ricorrenti di conoscere la vicenda ablatoria che li stava interessando e, quindi, di partecipare attivamente alla stessa, al fine di meglio orientare l’agere pubblico.

5. Il Comune di Ariccia, con memoria del 14.04.2021, ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, ribadendo l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione ed evidenziando altresì come i ricorrenti, in forza degli avvisi pubblicati, nel marzo del 2017, sui quotidiani sopra citati, avrebbero comunque avuto contezza degli elementi necessari e sufficienti per chiedere più approfondite informazioni all’amministrazione, anche mediante l’espletamento di un accesso agli atti.

6. Con ordinanza n. 2337 del 21.04.2021, il Collegio ha sospeso l’efficacia del decreto di esproprio di cui alla determinazione dirigenziale n. 11 del 11.1.2021; della deliberazione GC n. 90 del 20.11.2020; della deliberazione GC n. 21 del 3 febbraio 2016; della determinazione dirigenziale n. 891 del 17.12.2015; della deliberazione C.C. n.36 del 4.9.2014 e della deliberazione C.C. n. 5 del 28.1.2003, delibando la fondatezza della censura afferente la pretermissione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001.

7. Nelle more del giudizio, e precisamente in data 3.09.2021, il Comune di Ariccia, giusta determina dirigenziale n. 856, depositata in pari data, in asserita esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2337/2001, ha annullato il decreto di esproprio di cui alla determinazione dirigenziale n. 11 del 11.1.2021, limitatamente all’area di proprietà dei ricorrenti e ciò al dichiarato fine di “consentire il rispetto nei loro confronti delle garanzie partecipative, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”.

Con memoria del 7.09.2021, la difesa dell’amministrazione ha, dunque, chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame, ritenendo che, stante l’annullamento d’ufficio del decreto di esproprio, i ricorrenti non abbiano più interesse ad una definizione del gravame nel merito.

8. Con successive memorie, questi ultimi hanno, viceversa, ribadito il proprio interesse all’annullamento di tutti gli atti della procedura espropriativa, per come in epigrafe indicati, in quanto adottati in assenza di quelle garanzie partecipative di cui agli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001 che, dovendo precedere e non già seguire tanto l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio quanto la dichiarazione di p.u., non potrebbero essere “recuperate” mediante la sola caducazione dell’atto finale.

9. Il Comune, nell’eventualità in cui il ricorso sia ritenuto procedibile, ha insistito nell’eccezione di irricevibilità, per tardività, dell’impugnazione della deliberazione GC n. 90 del 20.11.2020; della deliberazione GC n. 21 del 3 febbraio 2016; della determinazione dirigenziale n. 891 del 17.12.2015; della deliberazione C.C. n.36 del 4.9.2015 e della deliberazione C.C. n. 5 del 28.1.2003, tutte ritualmente pubblicate all’albo pretorio e, come tali, ritenute conoscibili dai ricorrenti.

10. In occasione della pubblica udienza del 28.09.2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Preliminarmente, il Collegio deve farsi carico di valutare l’eventuale improcedibilità del ricorso, così come integrato da motivi aggiunti, per carenza di interesse derivante, secondo la prospettazione del Comune, dal sopravvenuto annullamento d’ufficio, giusta determina dirigenziale n. 856 del 3.09.2021, del decreto di esproprio (determina n. 11 del 11.1.2021).

L’infondatezza di siffatta eccezione risulta palese se solo si considerano le ragioni per le quali l’ente locale si è determinato ad annullare d’ufficio il decreto in questione.

Ed invero, per come evincibile dal complessivo tenore della determina dirigenziale n. 856 del 3.09.2021, l’amministrazione ha ritenuto di poter “consentire il rispetto” nei confronti dei ricorrenti “delle garanzie partecipative, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327” mediante la sola caducazione del decreto di esproprio.

Tale assunto, ancorché indicativo dell’intervenuto riconoscimento, da parte dell’amministrazione, della fondatezza del motivo di gravame all’uopo complessivamente articolato dagli interessati (ricorso principale e per motivi aggiunti), non coglie nel segno.

Ciò nella misura in cui che le garanzie previste dagli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001, per poter soddisfare la ratio legis alle stesse sottesa, devono tradursi nell’effettiva possibilità per i soggetti “incisi” di meglio orientare la decisione discrezionale della p.a. di realizzare, con determinate modalità, un’opera pubblica, la cui esecuzione impatta così radicalmente sul loro diritto di proprietà, costituzionalmente garantito.

Rebus sic stantibus, tali parentesi partecipative, in quanto strumentali alla migliore realizzazione dell’interesse pubblico con il minor sacrificio possibile per la posizione giuridica dei privati, devono necessariamente essere garantite, così come peraltro espressamente previsto dagli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001, nella fase che precede tanto l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio quanto l’approvazione del progetto definitivo, equivalente a dichiarazione di p.u. dell’opera.

Diversamente opinando, ossia - per come preteso dal Comune di Ariccia – collocando la fase partecipativa a valle – e non già a monte - dei due sub-procedimenti in questione (imposizione del vincolo e dichiarazione di p.u.), la stessa diventerebbe un vuoto simulacro, in quanto inidonea ad influire su scelte dell’amministrazione ormai cristallizzate.

11.1 Da quanto fin qui esposto si evince come l’annullamento d’ufficio del solo decreto di esproprio a cura del Comune di Ariccia, sia pure determinato dalla riconosciuta pretermissione delle garanzie partecipative summenzionate, non sia idoneo a soddisfare l’interesse oppositivo dei ricorrenti i quali hanno, infatti, contestato anche tutti gli atti della procedura – come in epigrafe indicati – comportanti imposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di p.u., giacché non preceduti dagli adempimenti di cui agli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001, con conseguente impossibilità per gli stessi di prendere utilmente parte all’iter ablatorio.

12. Deve essere, quindi, scrutinata l’ulteriore eccezione del Comune, formulata in via subordinata alla dedotta improcedibilità del ricorso, secondo cui l’impugnazione dei provvedimenti che precedono il decreto di esproprio sarebbe, comunque, irricevibile per tardività, trattandosi di delibere comunali e giuntali illo tempore pubblicate all’albo pretorio, con conseguente pretesa conoscibilità delle stesse da parte dei ricorrenti, i quali avrebbero dovuto proporre tempestivo gravame.

12.1 L’eccezione in parola è priva di fondamento.

Ed invero, proprio la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, nelle forme all’uopo previste dagli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001, ha impedito ai ricorrenti di prendere cognizione degli atti espropriativi summenzionati, involgenti vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Tali atti, proprio in considerazione della loro diretta incidenza sulla sfera giuridica dei destinatari, avrebbero dovuto essere oggetto di notifiche individuali, non essendo all’uopo sufficiente la mera pubblicazione all’albo pretorio.

Lo stesso Comune ha, del resto, ammesso di aver violato quanto previsto dall’art. 17 II comma D.P.R. n. 327/2001 (“Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio”), non avendo notiziato i ricorrenti nemmeno dell’approvazione del progetto comportante dichiarazione di p.u., di talché non si comprende come questi ultimi avrebbero mai potuto conoscere dell’esistenza di atti a sé pregiudizievoli, con conseguente onere di impugnarli.

Le superiori considerazioni trovano conforto in quel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la mancata comunicazione prevista ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. produce quale unico effetto, rilevante ai fini della ricevibilità dell’odierno gravame, “di impedire che inizi a decorrere per l'interessato il termine per impugnare l'atto di approvazione” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 08/11/2013, n. 5348), essendo del tutto irrilevante la conoscenza "aliunde" eventualmente acquisita dell'atto (si veda Cons. Stato, sez. VI, 3.07.2018, n. 4069; sez. IV, 27.01.2015, n. 341; 24.11.2017, n. 5480; Cons. di Stato, sez. VI, n. 86/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 10/03/2015, n. 374).

13. Chiarito quanto sopra, in punto di ricevibilità e procedibilità del gravame, colgono, dunque, nel segno le preliminari ed assorbenti censure - la cui fondatezza ha determinato la p.a. ad esercitare lo ius poetinendi, ancorché limitatamente al decreto di esproprio – secondo cui gli atti in epigrafe indicati, in quanto comportanti imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di p.u., non sono stati preceduti dagli adempimenti di cui agli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001.

13.1 Ed invero, gli obblighi informativi di cui alle disposizioni normative summenzionate, in quanto strumentali a garantire l’effettiva possibilità che gli interessati vengano tempestivamente a conoscenza della volontà della p.a. di avviare la procedura ablatoria, non possono ritenersi surrogati del mero avviso cd. collettivo di avvio del procedimento pubblicato all’albo pretorio del comune resistente dall’1.03.2017 al 31.03.2017 (peraltro contenente l’indicazione soltanto “della delibera di C.C. n. 36 del 04/09/2015” - rectius 04/09/2014 - e non anche dei provvedimenti antecedenti e successivi alla stessa, tra cui: la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 20.11.2020, la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 3.02.2016; la determinazione dirigenziale n. 891 del 17.12.2015 di approvazione del progetto definitivo nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2003 di approvazione dell’Accordo di Programma in variante al P.R.G.).

Ciò nella misura in cui siffatto avviso non è stato integralmente trasfuso in sede di pubblicazione dello stesso “su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale”, per come previsto dalle disposizioni sopra richiamate, allorché il numero dei destinatari dell’esproprio sia superiore a 50 (cfr. art. 11 comma 2 ed art. 16 comma 5 D.P.R. n. 327/2001).

Più precisamente, gli avvisi pubblicati sul “Il Manifesto” in data 2.03.2017 e su “Il Giornale” in data 1.03.2017 non replicano affatto, così come avrebbero dovuto, il contenuto di quello pubblicato all’albo pretorio, difettando totalmente dell’indicazione tanto delle particelle oggetto di esproprio quanto dell’elenco delle ditte espropriande, con conseguente inidoneità di siffatti adempimenti a soddisfare le esigenze informative degli odierni istanti i quali non stati messi nelle condizioni di avere piena ed effettiva contezza della vicenda ablatoria che li avrebbe “incisi” (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. I , 28/02/2020, n. 266; Cons. Stato sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2873; sez. IV, 19 marzo 2014, n. 1341; sez. VI, n. 3561/2011; sez. IV, n. 407/2012).

Siffatto vulnus conoscitivo è certamente idoneo ad inficiare, per come dedotto dai ricorrenti, la legittimità di tutti gli atti in epigrafe indicati.

Ciò in conformità a quel condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui: «Al privato proprietario di un'area destinata all'espropriazione, siccome interessata dalla realizzazione di un'opera pubblica, deve essere garantita, mediante la formale comunicazione di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l'amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell'approvazione del progetto definitivo. Il mancato assolvimento del duplice obbligo di comunicazione ex artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001 implica, dunque, l'illegittimità degli atti del procedimento espropriativo, a nulla rilevando che l'interessato abbia avuto comunque conoscenza del procedimento, dato che le esigenze partecipative alla base del duplice obbligo in parola non possono essere sopperite da una generica conoscenza dell'esistenza di un iter ablatorio, essendo necessario, per escludere la rilevanza del deficit informativo, una precisa conoscenza dell'andamento del procedimento e dell'oggetto di esso» (così T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 01/08/2020, n. 981), conoscenza che nella specie deve essere esclusa, per le ragioni sopra indicate.

Ed ancora: «L'art. 16, d.P.R. n. 327 del 2001 tipizza un particolare avviso minuziosamente disciplinato per il proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera, con obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi sulle osservazioni proposte con atto motivato. È chiaro che in materia espropriativa, quindi, il legislatore ha voluto garantire l'effettiva partecipazione dialettica del privato nella formazione, in contraddittorio, della volontà definitiva dell'amministrazione. Essendo l'attività espropriativa connotata da ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica, dall'omissione dell'avviso deve farsi derivare la illegittimità del provvedimento di esproprio, non essendo possibile fare ricorso all'art. 21-octies comma 2, l. n. 241 del 1990, soprattutto perché, in carenza delle eventuali possibili osservazioni di parte, non è dato riscontrare come palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato» (così T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 18/06/2020, n. 1103; cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13/09/2017, n. 4360).

14. In conclusione, il ricorso principale, per come integrato da motivi aggiunti:

- è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo alla domanda di annullamento del decreto di esproprio di cui alla determinazione dirigenziale n. 11 del 11.1.2021, annullata di ufficio dal Comune nelle more del presente giudizio.

- è, invece, fondato, e come tale va accolto, in adesione alla assorbente censura sopra scrutinata, avuto riguardo all’impugnazione della deliberazione GC n. 90 del 20.11.2020; della deliberazione GC n. 21 del 3 febbraio 2016; della determinazione dirigenziale n. 891 del 17.12.2015; della deliberazione C.C. n. 6 del 4.9.2014 e della deliberazione C.C. n. 5 del 28.1.2003.

Ne consegue l’annullamento degli atti in questione, con obbligo della p.a., sia pure avuto esclusivo riguardo alla posizione dei ricorrenti, di reiterare il procedimento con l’osservanza delle garanzie partecipative di cui agli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001 (quanto agli effetti dell’annullamento della dichiarazione di p.u. nei confronti di soggetti diversi dai ricorrenti si vedano T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15/06/2021, n. 1959; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 02/08/2011, n.859; Consiglio Stato, sez. IV, 08 luglio 2003 , n. 4040; Cassazione civile , sez. I, 24 agosto 2004 , n. 16728; TAR Sicilia, Palermo, II sez., n. 1474 del 29 settembre 2003).

15. Le spese seguono la prevalente soccombenza del Comune e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo all’impugnazione del decreto di esproprio di cui alla determinazione dirigenziale n. 11 del 11.1.2021, accogliendolo nel resto.

Per l’effetto annulla la deliberazione GC n. 90 del 20.11.2020; la deliberazione GC n. 21 del 3 febbraio 2016; la determinazione dirigenziale n. 891 del 17.12.2015; la deliberazione C.C. n. 6 del 4.9.2014 e la deliberazione C.C. n. 5 del 28.1.2003, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Ariccia al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 3.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato fin qui versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberta Mazzulla

Donatella Scala

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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