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Procedura conclusa non riproponibile domanda risarcimento danni

Privato
Lunedì, 9 Gennaio, 2023 - 09:30

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezioni Unite), sulla conclusione di procedura espropriativa non impugnata

MASSIMA

Il consolidamento di una procedura espropriativa rende inammissibile la nuova domanda di risarcimento del danno da illegittima occupazione.

SENTENZA

N. 00013/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00969/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 969 del 2018, proposto dai signori OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto D'Addabbo e Sabino Annoscia, con domicili digitali come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Comune di Santeramo in Colle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Tallini, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per la declaratoria

a) di illegittimità del comportamento, degli atti e provvedimenti del Comune di Santeramo in Colle di acquisizione illecita o sine titulo dei terreni di proprietà dei ricorrenti a seguito di accessione invertita, nonché dell’illegittima eventuale reiterazione del vincolo destinato all’esproprio sui detti terreni;

b) di nullità, ovvero di invalidità-inefficacia, dell’eventuale decreto di occupazione permanente e degli atti successivi e conseguenti in quanto emanati oltre l’acquisto del diritto reale da parte del Comune di Santeramo in Colle e, quindi, oltre i termini consentiti;

c) di illegittimità della procedura espropriativa con conseguente dichiarazione di avvenuta occupazione acquisitiva con diritto dei ricorrenti alla restituzione dei suoli e/o al risarcimento dei danni, meglio specificati sub e);

d) laddove lesivi, ove occorra e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, di illegittimità di ogni altra determinazione e/o di ogni altro provvedimento non cognito, ovvero di ogni altro provvedimento connesso, conseguente e consequenziale a quelli impugnati, di eventuali altri pareri preordinati al provvedimento impugnato;

nonché per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti

e) alla restituzione dei terreni indebitamente occupati dal Comune di Santeramo in Colle, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi, e conseguente risarcimento dei danni relativi al periodo di utilizzazione del bene senza titolo (dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sino a quella della effettiva restituzione), oltre interessi moratori, ovvero, in subordine, ad ottenere il risarcimento del danno pari al valore venale ed integrale dei terreni – oltre interessi e rivalutazione monetaria - conseguente all’illecito acquisto da parte del Comune di Santeramo in Colle;

f) in subordine, l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santeramo in Colle;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo;

Relatore all'udienza ex articolo 16 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Lorenzo Ieva e alcun difensore comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, gli istanti lamentavano l’illegittima occupazione ed espropriazione larvata di propri terreni in violazione di legge.

2.- Sulla vicenda, invero, il Tribunale di Bari, sez. civile di Acquaviva delle Fonti, con sentenza n. 60 del 4 aprile 2008, nella causa tra OMISSIS, dante causa dei ricorrenti, e il Comune di Santeramo in Colle, aveva già dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

3.- Si è indi costituito l’intimato Comune, depositando documenti e deducendo, con invero articolata memoria, come non sussistesse alcuna violazione di legge e alcun eccesso di potere; vieppiù, in via preliminare, veniva eccepita l’inammissibilità del ricorso, sotto più profili, a seguito della statuizione disposta dieci anni or sono sul procedimento dal Giudice civile illo tempore adito.

3.- Rinunciato al mandato l’originario difensore, si costituivano i nuovi difensori in epigrafe.

4.- Scambiate ulteriori memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica (straordinaria), il ricorso è stato introitato in decisione.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Risulta che, con decreto n. 4 del 30 settembre 1997, l’Ente resistente abbia disposto, in favore della Provincia di Bari, l’espropriazione di diversi immobili, tra cui il suolo in controversia del sig. Rocco Nocco, dante causa degli odierni ricorrenti.

Sulla vicenda si è, in effetti, svolto un giudizio civile, conclusosi con sentenza (passata in giudicato) di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il sig. OMISSIS, originario proprietario, non ha riassunto il giudizio, ai sensi del principio della translatio judicii nel termine dato. E sulla controversia è maturato il giudicato nell’anno 2008.

Gli odierni ricorrenti, aventi causa del sig. OMISSIS, con ricorso notificato in data 2 luglio 2018, ossia ben oltre dieci anni dal deposito della sentenza, con cui il Giudice civile ha declinato la propria giurisdizione, hanno riproposto l’odierna impugnativa, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del comportamento, degli atti e dei provvedimenti del Comune di Santeramo per acquisizione illecita o sine titulo dei terreni di proprietà dei ricorrenti e quant’altro.

Come detto, la sentenza del Tribunale civile non è stata gravata, né parte ricorrente ha provveduto alla tempestiva riassunzione del giudizio innanzi al giudice amministrativo (adempimento che, sulla scorta della normativa applicabile ratione temporis, doveva essere effettuato entro i successivi tre mesi), con conseguente definitivo consolidamento della sentenza a tutti gli effetti.

Orbene, il ricorso si appalesa inammissibile, in quanto i ricorrenti pretenderebbero di impugnare atti risalenti a più di dieci anni or sono – non ben si comprende se in via atipicamente “surrogatoria” rispetto alla posizione del padre dante causa – e/o riproporre una controversia sulla quale v’è giudicato civile e non v’è stata alcuna riassunzione davanti al giudice amministrativo, secondo i principi della translatio judicii.

Ancor più, un decreto di esproprio – come sopra richiamato – è stato pur adottato e nessuno dei ricorrenti né quello originario, ovvero il dante causa, né gli eredi lo hanno mai impugnato nei previsti termini perentori di legge (questi ultimi in radice perché non avrebbero potuto, non essendo illo tempore proprietari dei suoli dal dante causa e quindi, all’epoca, privi di legittimazione attiva e d’interesse ad agire).

La fattispecie espropriativa si è dunque consolidata.

6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

7.- Le spese del giudizio infine possono essere compensate per la definizione in rito, considerata la peculiarità della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Donatella Testini, Primo Referendario

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Lorenzo Ieva

Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO

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