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Proroga della PU

Pubblico
Lunedì, 28 Dicembre, 2020 - 20:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Terza Stralcio), sentenza n. 13908 del 22 dicembre 2020, sulla proroga della pubblica utilità

N. 13908/2020 REG.PROV.COLL.

N. 07942/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7942 del 2012, proposto da
OMISSIS rappresentati e difesi dagli avvocati Gianclaudio Puglisi, Gaetano Majolino, con domicilio eletto presso lo studio Valentina Puglisi in Roma, p.za di Santa Maria Ausiliatrice,19, come da procura in atti;

contro

Soc Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Nastasi, Marco Reggiani, con domicilio eletto presso lo studio Mario Giannarini in Roma, via Gavorrano, 12, come da procura in atti;
Regione Sicilia - Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilita', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

decreto n. 111/10 di imposizione di servitu' di metanodotto con conseguente declaratoria di illegittimita' sopravvenuta per mancata emanazione nei termini di legge dei decreti di espropriazione - risarcimento danni - riassunzione - (Tar Sicilia sezione staccata di Catania o.c. n. 1972/12 r.g. n. 27/11) - (art. 119 c.p.a.)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Snam Rete Gas S.p.A. e di Regione Sicilia - Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilita';

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 dicembre 2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, notificato il 27 dicembre 2010 e poi riassunto per competenza funzionale davanti a questo TAR mediante atto notificato il 9 ottobre 2012, i nominati in epigrafe hanno impugnato i provvedimenti relativi alla procedura di imposizione di una servitù coattiva di metanodotto emessi dal competente Assessorato della Regione Siciliana in favore della concessionaria SNAM e a carico di un terreno di loro proprietà sito a Messina e censito in catasto al foglio 75, particelle 706, 708 e 709.

Si tratta del decreto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità del 14 maggio 2009 dell’Assessorato Regionale dell’Energia della Regione Siciliana, e di quello del 2 aprile 2010, con cui è stato costituito a favore di Snam R.G. S.p.A. la servitù di gasdotto sui beni interessati dal tracciato del Metanodotto “Montalbano Elicona –Messina”; quest’ultimo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 31 luglio 2009 ed è stato notificato in data 29 ottobre 2010 ai ricorrenti.

2. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Il decreto di asservimento sarebbe stato emesso ben oltre il termine previsto e la conseguente perdita di efficacia dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità e della successiva occupazione d’urgenza dei terreni degli odierni ricorrenti.

2) Sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento della proroga della dichiarazione di pubblica utilità, e tale assenza renderebbe il provvedimento D.R.S. n.033/Min. assolutamente illegittimo e, di conseguenza, altrettanto illegittimo il D.R.S. n. 111/Min. in via derivata.

3) Il provvedimento D.R.S. n. 033/Miniere del 14.05.2009 (ed il conseguenziale DRS n.111 del 2 aprile 2010, in via derivata) sarebbe illegittimo perché non motivato né da caso di forza maggiore né da altre giustificate ragioni indipendenti dalla volontà dell’espropriante.

4) Inoltre il concessionario avrebbe realizzato sul fondo oggetto dei provvedimenti gravati un manufatto edilizio fuori terra della dimensione di oltre 600 metri quadrati che comprende un edificio, numerosi impianti e attrezzature ed una superficie pavimentata, ed è integralmente recintato, sicchè sarebbe stato imposto, in definitiva, un provvedimento ablativo del diritto di proprietà.

3. – Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato regionale intimato e la SNAM, che hanno eccepito la tardività del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

4. – La ricorrente ha replicato alle avverse memorie.

5. – Il ricorso è stato posto in decisione alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2020.

6. – L’eccezione di tardività dei motivi svolti contro la proroga di dichiarazione di pubblica utilità del 14 maggio 2009, pubblicata sulla GURS del 31 luglio 2009, è fondata, e pertanto i motivi che si appuntano contro tale atto sono irricevibili.

Dato l’elevato numero di proprietari i cui fondi sono stati oggetti di proroga della dichiarazione di pubblica utilità della servitù per la realizzazione della porzione di elettrodotto partente dal Marocco, nel caso in esame occorre rilevare che è stata fatta corretta applicazione dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990 per cui “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”.

Pertanto, il termine di decadenza per l’impugnazione del decreto del 14 maggio 2009 decorreva dal 31 luglio 2009 (data di sua pubblicazione sulla GURS), e, pertanto, era scaduto all’atto della notifica del ricorso (27 ottobre 2010).

Ne deriva l’infondatezza del secondo e del terzo motivo.

Ne consegue, altresì, la tardività del mezzo di gravame che deduce l’impossibilità di configurare nell’ordinamento giuridico una servitù di gasdotto, che non rientrerebbe nel numerus clausus delle servitù coattive, in quanto tale doglianza avrebbe dovuto essere tempestivamente rivolta verso il decreto di proroga della pubblica utilità volto proprio alla realizzazione di una servitù di gasdotto.

7. – Venendo al primo motivo, non ha pregio, innanzitutto, la censura di illegittimità derivata dalla proroga della pubblica utilità, la quale, come detto, resiste alle censure dedotte contro di essa, che sono tardive.

Inoltre, il decreto di asservimento del 2 aprile 2010 risulta tempestivo rispetto alla proroga biennale della dichiarazione di pubblica utilità intervenuta, come detto, con decreto del 14 maggio 2009 (a sua volta tempestivo rispetto alla scadenza del termine quinquennale della originaria dichiarazione, intervenuta il 27 maggio 2004).

Ne segue l’infondatezza del motivo laddove esso postula la intervenuta scadenza della proroga al momento dell’adozione dell’atto di imposizione della servitù.

8. – E’ poi infondato per difetto di prova il quarto motivo, con cui i ricorrenti lamentano la realizzazione, sui fondi di loro proprietà, di manufatti fori terra di pertinenza del gasdotto: ed invero, i ricorrenti non hanno opposto prova alcuna alla deduzione contenuta nella memoria di SNAM per la quale i manufatti medesimi erano stati realizzati ben prima dell’adozione degli atti gravati, in quanto posti a servizio di altro gasdotto preesistente.

9. – In conclusione il ricorso va respinta.

Per la peculiarità in fatto della controversia le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020 in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 135 del 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Achille Sinatra

Giuseppe Sapone

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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