Proroga pubblica utilità
Sui presupposti per la proroga della pubblica utilità
MASSIMA
L’art. 13, c. 5, d.P.R. n. 327/2001 dispone che “l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni”. Mentre i primi sono fatti sopravvenuti all’inizio della procedura ablatoria, ma indipendenti dalla volontà della P.A. espropriante e, comunque, da essa non prevedibili secondo criteri di ordinaria diligenza, le seconde devono risultare da idonea motivazione giustificatrice della disposta proroga, ma non devono essere per forza