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Vincoli espropriativi svuotano facoltà dominicali - TAR, Puglia, Bari, sez. III, sent.n.299 del 04.03.2014

Pubblico
Venerdì, 31 Ottobre, 2014 - 01:00

Vincoli espropriativi – vincoli conformativi – esistenza – condizioni - 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), sentenza n.299 del 4 marzo 2014, sui vincoli espropriativi e conformativi
 
La massima 
 
Sono vincoli espropriativi quelli che escludono utilizzazioni, anche parziali, da parte dei privati. 
 
Se il vincolo è di natura espropriativa, alla scadenza scatta l’obbligo di nuova tipizzazione da parte dell’ente.
 
La sentenza 
 
N. 00299/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2014 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2014, proposto da: 
Antonio Santo e Rosa Pietanza, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Vitone, Francesco Caldarola, Pasquale Medina, con domicilio eletto presso Marco Vitone in Bari, c.so V.Emanuele n.193; 
contro
Comune di Mola di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via S. Cognetti, n.25; 
per l'annullamento
a) dell’atto prot. n. 29344 del 11/11/2013, pervenuto ai ricorrenti in data 15/11/2013, con il quale il Capo del Settore Urbanistica - Assetto del Territorio, E.R.P. ed Espropri del Comune di Mola di Bari ha rigettato l’istanza di ritipizzazione urbanistica, formulata dai ricorrenti con atto notificato in data 02/10/2013, di un suolo di loro proprietà sottoposto a vincoli di P.R.G. scaduti;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti
nonché per la declaratoria
dell’obbligo del Comune di Mola di Bari di procedere ritipizzazione urbanistica del suolo di proprietà dei ricorrenti.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mola di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Marco Vitone, Pasquale Medina e Saverio Profeta;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari dell’area meglio indicata in ricorso, ricadente in parte in zona F – attrezzature ed impianti di interesse generale- ed in parte destinata a “nuova strada di PRG”.
Assumendo la natura espropriativa dei vincoli edificatori derivanti da tale duplice tipizzazione, chiedono la ritipizzazione complessiva della predetta area.
Replica l’amministrazione resistente che trattasi, in realtà di vincoli conformativi, come tali, né soggetti a decadenza, né a indennizzo.
In questo il punto nodale della decisione, da risolversi in punto di diritto.
Il ricorso è parzialmente fondato.
A tal fine va distinto tra parte del suolo ricadente in zona F e parte del suolo destinata a nuova strada di PRG.
Quanto alla prima parte (suolo ricadente in zona F), vale quanto segue.
Il PRG vigente nel comune di Mola contempla, per la zona F (v. stralcio delle NTA, allegato 3 produzione documentale del 12.2.2014 di parte ricorrente) un ventaglio di possibilità di sfruttamento che vanno (a titolo esemplificativo) dalle aree destinate a spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico, a parcheggi (tutte funzionali al soddisfacimento degli standards di cui all’art. 3 DM 1444/68), ovvero ad attrezzature per l’istruzione superiore o – ancora- per edifici sanitari od ospedalieri, parchi urbani e territoriali.
Le possibilità ivi contemplate non si esauriscono esclusivamente in opere di carattere pubblico, ma sono compatibili con opere realizzate privatamente (vedansi le strutture ospedaliere o le opere per attività collettive).
Conclusivamente, dalla disciplina contenuta nel già citato stralcio delle NTA si può evincere che l’area dei ricorrenti, per la parte ricadente in zona F, risulta edificabile sia pure con determinate modalità e secondo una particolare tipologia di destinazione, sì da poter ritenere che su di essa grava un vincolo di natura conformativa, e non ablativa o di in edificabilità assoluta, la cui durata è a tempo indeterminato.
Inoltre, non essendosi in presenza di un vincolo preordinato all’esecuzione di opera pubblica in senso stretto, non è neppure ipotizzabile un diritto all’indennizzo, mentre, all’opposto, al privato è consentito di assumere, in regime di economia di mercato, l’iniziativa volta alla realizzazione delle destinazione previste dalla norma di attuazione.
Sembra opportuno notare, infatti, che le destinazioni previste consentono la realizzazione e gestione delle attrezzature all’interno della zona (F) a chiunque voglia assumerne l’iniziativa, poiché non di sole opere pubbliche trattasi, con l’ovvia deduzione che l’attività edificatoria possa essere svolta dal pubblico o dal privato.
Non meno rilevante è evidenziare, ai fini in discorso, che “le funzioni” consentite sulle aree ricomprese nella zona, sono, di norma, equivalenti e intercambiabili, essendo consentito che quelle più spesso tipicamente pubbliche (complessi scolastici o attrezzature sanitarie) possono essere sostituite con quelle più spesso tipicamente private ( attrezzature collettive o sanitarie private) (v. CdS n. 8531/2010).
Diverso discorso è da farsi per la parte di suolo destinata a nuova strada di PRG.
Per tale parte, infatti, non si evince, neppure dalle difese svolte dall’ente, che l’opera sia realizzabile anche da privati, trattandosi , evidentemente di opera pubblica.
Il vincolo così imposto, non può che essere qualificato di natura espropriativa, con conseguente obbligo di nuova tipizzazione all’esito della scadenza del vincolo così qualificato.
Le spese, in ragione della parziale soccombenza, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla parzialmente l’atto prot. n. 29344 del 11/11/2013 del comune di Mola, per come precisato in parte motiva.
Rigetta nel resto.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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