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Discrezionalità nelle scelte di pianificazione - TAR Ancona, sent. n.623 del 20.08.2015

Pubblico
Domenica, 27 Settembre, 2015 - 02:00

 

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, (Sezione Prima), sentenza n. 623 del  20 agosto 2015, su strumenti urbanistici attuativi 
 
Scelte urbanistiche – discrezionalità - eccesso di potere disparità di trattamento – mancata acquisizione pareri regolarità tecnica e contabile 
 
La mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile non comporta l'invalidità delle deliberazioni della giunta o del consiglio comunale, ma la loro mera irregolarità, atteso che la disposizione posta dall'art. 49 del TUEL, ha l'unico scopo di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni, ma senza che l'omissione del parere incida sulla validità delle deliberazioni stesse (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 26.1.2012 n. 351; id. Sez. V, 21.08.2009 n. 5012; TAR Liguria, Sez. I, 26.2.2014 n. 350; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 19.1.2012 n. 55; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 8.4.2011 n. 2002; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 25.3.2011 n. 401; TAR Lazio, Latina, Sez. I, 15.1.2008 n. 41).
 
E’ sempre possibile, per l’amministrazione, rivedere le proprie scelte in materia urbanistica, essendo solo obbligata a rendere una motivazione rinforzata e comparativa, tra interesse pubblico e privato, quando le nuove valutazioni incidono su aspettative dei privati particolarmente qualificate, come, ad esempio, quelle sorte da impegni già assunti dalla stessa amministrazione mediante approvazione di piani attuativi o stipula di convenzioni (cfr., tra le tante, Consiglio Stato, Sez. IV, 9.6.2008 n. 2837; id. 11.10.2007 n. 5357; 4.10.2007 n. 5210; 1.10.2007 n. 5058; 8.6.2007 n. 2999; 14.5.2007 n.2411; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 21.12.2012 n. 2757; id. Sez. II, 10.12.2009, n. 1892; TAR Veneto, Sez. I, 12.12.2012 n. 1549; TAR Piemonte, Sez. I, 22.7.2011 n. 805; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 22.6.2009 n. 1245).
 
Il vizio di eccesso di potere, per disparità di trattamento, è configurabile solo nel caso in cui le ipotesi trattate diversamente dall’amministrazione siano invece assolutamente identiche (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27.10.2011 n. 5787; TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 4.7.2014 n. 7124; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27.3.2014 n. 944).
 
 
N. 00623/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2014 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2014, proposto da: 
..... rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Giannini, con domicilio eletto presso Avv. Marco Bertinelli Terzi in Ancona, corso Stamira, 29; 
contro
Comune di Montegranaro, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, Via Matteotti, 99; 
Comune di Montegranaro - Assessore Serv. Urbanistica/Edilizia Privata e Lavori Pubblici, 
Comune di Montegranaro - Segretario Generale, 
Comune di Montegranaro - Responsabile Sett. Urbanistica ed Edilizia Privata; 
nei confronti di
Pasquale Viozzi, 
Narciso Berdini, 
eredi Giuseppe Catalini; 
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio comunale n. 42 del 29.9.2014 recante non approvazione piano di lottizzazione dr. Mario Bisacci in località S. Aleandra in variante al PRG;
- degli atti consessi del procedimento, tra cui la nota prot. n. 14506 del 26.9.2014 allegata alla delibera impugnata,
e per
il risarcimento del danno.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montegranaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2015 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente presentava al Comune di Montegranaro un piano urbanistico attuativo su lotto singolo soggetto a progettazione di dettaglio. Il piano comportava variante al PRG, poiché prevedeva l’aumento dell’indice territoriale e lo stralcio dell’area da un comparto edificatorio C1 di espansione maggiore.
Con delibera di Consiglio Comunale 24.4.2012 n. 6 si procedeva all’adozione provvisoria.
Prima dell’adozione definitiva, lo stesso ricorrente presentava una variante al piano che prevedeva l’aumento della superficie territoriale di intervento (da mq. 3.708 a mq 6.113), ferma restando la capacità edificatoria originaria (mc. 2.117,25), abbassando così l’indice territoriale. Anche la nuova proposta comportava variante al PRG, poiché l’indice territoriale, anche se diminuito, restava comunque superiore a quello stabilito dallo strumento urbanistico generale, oltre alla necessità di stralciare l’area oggetto di pianificazione attuativa dal comparto di espansione maggiore.
Con delibera di Consiglio Comunale 28.1.2013 n. 3 si procedeva all’adozione definitiva del piano così variato.
Venivano poi acquisiti:
- il parere favorevole, con rilievi, espresso dalla Provincia di Fermo con delibera di Giunta 27.3.2014 n. 46;
- il parere favorevole igienico-sanitario espresso dall’ASUR Marche con nota 22.4.2014 prot. 8336.
La Provincia di Fermo aveva invece già espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 64/1974 (nota del 16.1.2012 prot. 1850).
Nel corso di questa fase procedimentale, il ricorrente faceva inoltre presente, al Comune, che la superficie reale dell’area oggetto di pianificazione attuativa era di circa mq. 8.000 (rispetto a mq. 6.113 indicati in progetto), comportando così un abbassamento dell’indice territoriale sotto il limite massimo previsto dal PRG (in tal caso non era più necessaria, sotto tale profilo, la variante allo strumento urbanistico generale).
Con delibera 29.9.2014 n. 42 il Consiglio Comunale neo eletto, decideva, tuttavia, di non approvare il piano attuativo, accogliendo e facendo proprie le valutazioni contenute nella nota 26.9.2014 prot. 14506 sottoscritta dal Sindaco e dall’Assessore all’Urbanistica, che invitavano l’organo consiliare ad una riponderazione complessiva dell’intervento, soprattutto sotto i seguenti profili:
- l’estrapolazione dell’area, dal più ampio comparto edificatorio, è avvenuta senza un piano complessivo di intervento, sia di carattere urbanistico che viario;
- maggiore coinvolgimento degli altri proprietari di aree ubicate nel comparto generale;
- il posizionamento dei lotti, in relazione alle ulteriori edificazioni del comparto generale e alla nuova strada interna (a fondo cieco), determina ripercussioni negative sulla viabilità generale di comparto;
- problematiche di effettiva fruibilità delle aree destinate a verde e parcheggi.
Avverso quest’ultima deliberazione viene proposto l’odierno ricorso per chiederne l’annullamento oltre al risarcimento del danno.
Si è costituito il Comune di Montegranaro per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendo il rigetto.
2. Con il primo motivo viene dedotta nullità per difetto assoluto di attribuzioni, usurpazione di potere e incompetenza del Sindaco e dell’Assessore nell’esprimere le valutazioni di indirizzo politico-amministrativo di cui alla nota 26.9.2014 prot. 14506. Il profilo di doglianza viene riproposto nel motivo individuato con il nr. II.2, censurando lo sconfinamento nelle competenze della Giunta e in quelle tecniche del Segretario Generale e del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica. Viene inoltre dedotto che il Consiglio Comunale ha usurpato le competenze di altri enti che si erano espressi favorevolmente sul progetto (Provincia, ASUR, Genio Civile).
Le censure sono infondate.
Al riguardo è sufficiente osservare che, con la censurata nota 26.9.2014 prot. 14506, il Sindaco e l’Assessore si sono limitati ad avanzare una richiesta, al Responsabile del Settore Urbanistica, affinché formulasse una determinata proposta al Consiglio Comunale per la seduta del 29.9.2014.
Tale facoltà non esorbita, in alcun modo, dalle competenze e dalle prerogative di tali organi, che possono sempre avanzare istanze agli uffici dell’ente che amministrano, i quali non sono comunque vincolati a provvedere conformemente alla richiesta, secondo il principio di distinzione tra attività di indirizzo-politico (che spetta agli organi elettivi) e attività gestionale (che spetta agli organi tecnici).
Se il Responsabile del Settore Urbanistica ha ritenuto di proporre, al Consiglio Comunale, una deliberazione conforme alla richiesta avanzata da Sindaco e Assessore, lo ha fatto nell’ambito della propria esclusiva discrezionalità e rimettendo, alla responsabilità dell’organo collegiale, la decisione se condividerla (risultato verosimile) o meno (risultato inverosimile considerata l’iniziativa dei due componenti della Giunta Comunale).
A sua volta, il Consiglio Comunale non ha usurpato alcuna competenza di altri enti, come pretende parte ricorrente richiamando i pareri favorevoli di Provincia, ASUR e Genio Civile, ma si è limitato, facendo proprie le considerazioni del Sindaco e dell’Assessore, ad una rivalutazione dei profili urbanistici, viari, di interesse pubblico e di merito con riguardo ad alcune proposte progettuali (viabilità interna, collocazione dei lotti, del verde e dei parcheggi), che rientrano nella competenza e nella discrezionalità dell’amministrazione comunale quando è chiamata a pronunciarsi su un piano attuativo del proprio strumento urbanistico generale.
3. Con la prima parte del secondo motivo di ricorso (individuato con il nr. II.1), viene dedotta violazione dell’art. 5 comma 13 lett. b) del DL n. 70/2011 e dell’art. 11 comma 8 della L.r. n. 22/2011 per incompetenza del Consiglio Comunale all’approvazione definitiva del piano, che spettava invece alla Giunta. In particolare il ricorrente evidenzia che, per effetto della nuova riperimetrazione dell’area di intervento, la superficie reale di questa risulta essere di circa mq. 8.000 (rispetto a mq. 6.113 indicati in progetto), con conseguente abbassamento dell’indice territoriale a 0,26 rispetto all’indice di 0,33 previsto dal PRG. Evidenzia inoltre che, in ogni caso, il piano attuativo non comporta varianti sostanziali al PRG.
3.1 La censura va disattesa.
3.2 Va in primo luogo osservato che tra i consiglieri comunali che si sono espressi (all’unanimità) per l’adozione della delibera 29.9.2014 n. 42, compare l’intera Giunta Comunale di Montegranaro, per cui pare verosimile che anche qualora la proposta di non approvazione del piano fosse stata avanzata a tale organo, sarebbe stata condivisa negli stessi termini in cui si è espresso il Consiglio Comunale.
La censura assumerebbe quindi carattere prettamente formale.
3.3 Sotto il profilo del merito va invece rilevato che la dedotta ulteriore espansione territoriale dell’area di intervento, da mq. 6.113 a mq. 8.000, emerge soltanto dalla nota del ricorrente in data 31.7.2013, ma non compare invece in alcun documento di progetto o provvedimento quantomeno ricognitivo dell’Amministrazione comunale o provinciale, comunque necessario trattandosi di differenza di notevole rilievo.
Infatti nella delibera consiliare n. 42/2014 la superficie territoriale di riferimento risulta essere quella dell’adozione definitiva (mq. 6.113). La stessa superficie compare nella delibera di Giunta Provinciale 27.3.2014 n. 46 nonostante, anche questo, risulti provvedimento successivo alla richiamata nota del 31.7.2013.
Va infine rilevato che anche tutte le memorie difensive dell’Amministrazione resistente si basano sulla superficie territoriale di progetto (mq. 6.113 a fronte dei quali l’indice territoriale corrisponde a 0,34, quindi superiore all’indice di 0,33 previsto dal PRG), senza nulla ammettere o riconoscere circa la dedotta differenza tra superficie reale (allegatamente di mq. 8.000) e superficie progettuale.
La censura va quindi esaminata con riferimento ai soli dati ufficiali, secondo cui sussiste duplice variante al PRG, ovvero sotto il profilo dell’incremento dell’indice territoriale (anche se limitato ad un + 0,01) e dello stralcio dell’area oggetto di pianoattuativo dal più ampio comparto di espansione C1.
Per tali ragioni va affermata la competenza consiliare in forza del combinato disposto dell’art. 11 comma 8 della L.r. n. 22/2011 e dell'art. 15 comma 5 della L.r. n. 34/1992 nel testo applicabile “ratione temporis”, secondo cui sono approvate dalla giunta le sole varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e non comportano modificazioni alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard di cui al D.M. n. 1444 del 1968 da osservarsi in ciascuna zona.
La variante in questione, comportando un aumento dell’indice territoriale senza compensazione, incide sul dimensionamento globale del PRG. Inoltre, lo stralcio dell’area dal più ampio comparto edificatorio C1, incide sulle destinazioni d’uso e deroga alle norme di attuazione dello strumento generale.
4. Con il terzo motivo viene dedotta violazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, poiché nella delibera di Consiglio n. 42/2014 mancano i pareri di regolarità tecnica e dell’Ufficio Urbanistica. Tale carenza comporta non solo vizio del procedimento ma anche difetto istruttorio. Viene inoltre dedotta violazione dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale, stante il mancato rispetto del termine di 48 ore per porre a disposizione dei consiglieri tutta la documentazione riguardante la proposta di deliberazione.
4.1 Anche tali censure vanno disattese.
4.2 Riguardo al primo profilo va osservato che, dopo un primo orientamento conforme alla prospettazione di parte ricorrente (cfr. ad es. TAR Piemonte, Sez. I, 12.10.2005 n. 2902), la giurisprudenza successiva sembra ormai consolidarsi sull’orientamento contrario, secondo cui la mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile non comporta l'invalidità delle deliberazioni della giunta o del consiglio comunale, ma la loro mera irregolarità, atteso che la disposizione posta dall'art. 49 del TUEL, ha l'unico scopo di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni, ma senza che l'omissione del parere incida sulla validità delle deliberazioni stesse (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 26.1.2012 n. 351; id. Sez. V, 21.08.2009 n. 5012; TAR Liguria, Sez. I, 26.2.2014 n. 350; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 19.1.2012 n. 55; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 8.4.2011 n. 2002; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 25.3.2011 n. 401; TAR Lazio, Latina, Sez. I, 15.1.2008 n. 41).
Anche la giurisprudenza tributaria si è pronunciata nel medesimo senso (cfr. Cass. Civile, Sez. Trib. 12.8.2004 n. 15639).
L’odierno Collegio non intravede quindi ragioni per discostarsi da tale orientamento.
4.3 Riguardo al secondo profilo, va condivisa l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione, poiché tale aspetto lede le sole prerogative dei consiglieri comunali, che sono quindi gli unici legittimati a dolersi dell’eventuale violazione dei termini stabiliti per lo svolgimento dei lavori dell’organo cui appartengono.
5. Con il quarto motivo viene dedotta violazione della L.r. n. 34/1992, nonché eccesso di potere per illogicità, incoerenza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. In particolare viene dedotto che il piano particolareggiato aveva ottenuto per due volte il consenso del Consiglio Comunale (adozione provvisoria e definitiva), oltre a tutti i pareri favorevoli degli organi coinvolti nel procedimento (Provincia, ASUR, Genio Civile), per cui l’approvazione finale era atto dovuto e vincolato, senza possibilità di ripensamenti di natura politico-amministrativa. La doglianza viene riproposta nella prima parte del motivo successivo (nr. V), circa la pretesa violazione del legittimo affidamento che il ricorrente aveva riposto nella positiva conclusione della procedura.
Le censure non possono trovare condivisione.
Occorre innanzitutto richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui è sempre possibile, per l’amministrazione, rivedere le proprie scelte in materia urbanistica, essendo solo obbligata a rendere una motivazione rinforzata e comparativa, tra interesse pubblico e privato, quando le nuove valutazioni incidono su aspettative dei privati particolarmente qualificate, come, ad esempio, quelle sorte da impegni già assunti dalla stessa amministrazione mediante approvazione di piani attuativi o stipula di convenzioni (cfr., tra le tante, Consiglio Stato, Sez. IV, 9.6.2008 n. 2837; id. 11.10.2007 n. 5357; 4.10.2007 n. 5210; 1.10.2007 n. 5058; 8.6.2007 n. 2999; 14.5.2007 n.2411; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 21.12.2012 n. 2757; id. Sez. II, 10.12.2009, n. 1892; TAR Veneto, Sez. I, 12.12.2012 n. 1549; TAR Piemonte, Sez. I, 22.7.2011 n. 805; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 22.6.2009 n. 1245).
Nel caso specifico non si verte, tuttavia, in tali situazioni, ma in fattispecie meno garantita, poiché il procedimento di approvazione del piano attuativo, in variante al PRG, non si è mai concluso favorevolmente (creando un’aspettativa qualificata nei termini sopra indicati), ma ha visto il consenso dell’amministrazione comunale espresso solo nella fase iniziale della procedura, ovvero nell’adozione della proposta avanzata dal privato.
Se l’amministrazione ha il potere di cambiare opinione su piani attuativi ormai approvati e convenzionati, non si intravedono allora ragioni ostative affinché possa farlo anche nel corso del procedimento.
Peraltro va osservato che se il procedimento in esame risulta strutturato in più fasi autonome tra loro (adozione e approvazione finale), ciò giustifica e ammette una rivalutazione della proposta anche in fase conclusiva, secondo uno schema assimilabile alla legittima revoca (in questo caso non di atti amministrativi ma del precedente consenso) per sopravvenuta rivalutazione dell’interesse pubblico originario (art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990).
Resta pur sempre l’obbligo di motivazione, che il Consiglio Comunale ha comunque formalmente assolto facendo proprie le argomentazioni contenute nella ricordata nella nota 26.9.2014 prot. 14506 sottoscritta dal Sindaco e dall’Assessore all’Urbanistica.
6. Con la restante parte del quinto motivo di ricorso viene dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’atteggiamento, assunto dall’Amministrazione Comunale, nell’approvazione di altra variante al PRG (c.d. Scheggia). La doglianza viene ulteriormente sviluppata attraverso memoria di replica depositata in data 2.7.2015 con riferimento anche ad ulteriore piano attuativo in variante al PRG (c.d. Canonico), recentemente approvato dal Comune di Montegranaro con delibera consiliare 10.4.2015 n. 10.
Viene inoltre dedotta violazione dei principi di non aggravio del procedimento e di proporzionalità (circa la prospettata facoltà del privato di presentare un nuovo progetto), vanificando così tutta la precedente attività istruttoria e procedimentale. La doglianza viene ulteriormente sviluppata attraverso l’ultima parte del settimo motivo di ricorso.
2.1 L’articolata censura è infondata.
2.2 Riguardo al primo profilo va osservato che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, il vizio di eccesso di potere, per disparità di trattamento, è configurabile solo nel caso in cui le ipotesi trattate diversamente dall’amministrazione siano invece assolutamente identiche (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27.10.2011 n. 5787; TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 4.7.2014 n. 7124; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27.3.2014 n. 944)
Nel caso specifico il ricorrente si limita a denunciare il diverso epilogo di altre due procedure di variante al PRG rispetto alla propria, ma non offre elementi per verificare che si tratti di fattispecie del tutto identiche tra loro, ad esempio, perché ubicate all’interno del medesimo comparto generale C1 e con le medesime ripercussioni sulla viabilità prevista dal PRG.
2.3 Con riferimento all’ulteriore profilo, va invece osservato che l’invito a proporre una nuova soluzione progettuale non contrasta con il principio di non aggravamento della procedura e di proporzionalità, poiché si tratta, innanzitutto, una facoltà che spetta all’interessato anche qualora l’Amministrazione nulla avesse accennato al riguardo.
Di fronte all’esigenza di valutare nuove soluzioni urbanistiche e viarie, che modificano sostanzialmente le precedenti soluzioni respinte definitivamente dal Consiglio Comunale, pare poi evidente (e inevitabile) che occorra avviare ex novo il procedimento di approvazione del piano attuativo (eventualmente in variante al PRG), attraverso una nuova adozione provvisoria, il deposito degli atti e l’acquisizione di eventuali osservazioni, la loro controdeduzione ed eventuale adozione definitiva, con conseguente acquisizione di tutti i nuovi pareri delle amministrazioni coinvolte, fino all’approvazione conclusiva.
7. Con il sesto motivo viene dedotta violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990.
7.1 La censura è infondata.
7.2 Occorre innanzitutto rilevare, in via generale, che pare dubbia l’applicabilità della normativa invocata dal ricorrente nei procedimenti di pianificazione e di programmazione, risultandone esclusi dall’art. 13 della stessa Legge n. 241/1990.
7.3 Volendo tuttavia ammettere la sua applicabilità alla fattispecie in esame, trattandosi di procedimento comunque ad iniziativa di parte (che potrebbe quindi interloquire, con l’amministrazione, prima della conclusione del procedimento qualora le fossero rese note le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza), va osservato che non emergono elementi per supporre che l’apporto collaborativo dell’interessato avrebbe potuto condurre all’approvazione del piano così come definitivamente adottato.
Anche qualora fosse stata proposta, prima della deliberazione conclusiva, una nuova soluzione progettuale gradita all’Amministrazione Comunale, la stessa, per quanto si è detto in precedenza, avrebbe dovuto riprendere ex novo l’iter procedimentale, senza quindi arrecare alcuna utilità pratica al ricorrente.
8. Con la settima ed articolata censura viene dedotto eccesso di potere sotto svariati profili, con riferimento alle valutazioni contenute nella nota 26.9.2014 prot. 14506 e recepite dal Consiglio Comunale con l’impugnata deliberazione n. 42/2014. In particolare il ricorrente deduce:
- che, considerando la superficie reale dell’area di intervento pari a mq 8.000, il piano attuativo non comporta alcuna necessità di variante al PRG per incremento dell’indice territoriale;
- che l’assenza di una pianificazione generale del comparto C1 rappresenta un fatto nuovo mai contestato prima e non è imputabile al ricorrente;
- che gli altri soggetti, proprietari delle aree ubicate nel comparto generale C1, erano stati coinvolti sia dallo stesso ricorrente (attraverso la costituzione di un consorzio per le opere di urbanizzazione), che attraverso la pubblicazione del piano adottato al fine di acquisire eventuali osservazioni;
- che la previsione di PRG, riguardante una strada a scorrimento veloce con cui il piano interferirebbe, è solo ipotetica e non era mai stata ritenuta ostativa. Difettano accertamenti tecnici a sostegno dell’assunto comunale;
- che la ritenuta prevalenza dell’interesse pubblico non è sorretta da adeguata istruttoria ma solo da ragioni politiche.
8.1 Anche tali censure vanno disattese.
8.2 Occorre innanzitutto osservare che la deliberazione n. 42/2014 si fonda, per relationem, sulla citata nota 26.9.2014 prot. 14506, che contiene una pluralità di argomentazioni in parte autonome tra loro e che vengono parzialmente contestate in questa sede (ad esempio, non viene mossa alcuna censura riguardo alla criticata ubicazione di verde e parcheggi). Di conseguenza, anche qualora una o più di queste risultassero affette da una qualche forma di vizio, ciò non significa che l’illegittimità possa travolgere l’intero provvedimento basato anche su altre argomentazioni autonome ed esenti da vizi.
8.3 Riguardo alle specifiche contestazioni va invece osservato:
- che la questione dell’abbassamento dell’indice territoriale, a fronte di un’allegata superficie reale di mq. 8.000, è stata già affrontata nel precedente punto 3.3, escludendone la rilevanza;
- che l’assenza di una pianificazione generale di comparto C1 rappresenta un fatto obiettivo ammesso anche dallo stesso ricorrente. Per le ragioni già dette nel precedente punto 5, ciò può costituire motivo di ripensamento in un’ottica di corretta e ottimale pianificazione territoriale;
- che l’indisponibilità degli altri proprietari a sopportare la propria quota di spesa per l’urbanizzazione del comparto (come ammette lo stesso ricorrente alle pagg. 5 e 6 dell’atto introduttivo del giudizio), conferma la preoccupazione del Comune secondo cui lo stralcio dell’area.... non è stata sufficientemente concordata e coordinata con la restante proprietà al fine di garantire una corretta e ottimale attuazione del comparto stesso;
- che le problematiche connesse con la previsione di PRG riguardante una strada di scorrimento veloce posta a valle della proprietà Bisacci (che rappresenta una rete primaria di attraversamento), paiono tutt’altro che irrilevanti, così come emerge dalla relazione tecnica redatta dal Comandante della Polizia Municipale in data 27.2.2015, che conferma, seppure a posteriori rispetto alla delibera consiliare n. 34/2014, l’opportunità di una maggiore riflessione prima di procedere con l’approvazione definitiva di soluzioni urbanistiche con essa interferenti.
In conclusione si può quindi affermare che le ragioni di interesse pubblico, a sostegno della decisione consiliare qui contestata, sono state adeguatamente esposte e resistono alle censure dedotte in ricorso.
9. Per le ragioni appena indicate va disatteso anche l’ottavo e ultimo motivo di ricorso, che contiene censure di eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione sostanzialmente ripetitive di quelle precedenti.
10. L’infondatezza della parte impugnatoria del ricorso esclude profili di illiceità dell’azione amministrativa che possano dar luogo a risarcimento del danno per fatto illecito, così come richiesto dalla parte ricorrente.
11. Nonostante la soccombenza e la mancata osservanza, da parte del ricorrente, del dovere di sinteticità dei propri scritti difensivi (rilevante ex artt. 3 comma 2 e 26 comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010), il Collegio ritiene che sussistano comunque giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio stante la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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