Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Ampliamento impianto produttivo - TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 344 del 20.02.2015

Pubblico
Mercoledì, 25 Febbraio, 2015 - 01:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, (Sezione Prima), sentenza n. 344 del 20 febbraio 2015, su ampliamento impianto produttivo
 
N. 00344/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 00200/2003 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2003, proposto da: 
Raspini Spa, Bosso Rotondo Snc e Murisengo Eglia, rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Goria, Luciano Nizzola, Simona Elena Viscio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Nizzola in Torino, corso V. Emanuele II, 90; 
contro
Comune Scalenghe, non costituito in giudizio; 
nei confronti di
Fratelli Gervasi Srl, rappresentato e difeso dagli Cristina Roggia, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, Via S. Agostino, 12; 
per l'annullamento
- della concessione edilizia 23.3.2001 n.37/2000 per " ampliamento di impianto produttivo in zona industriale I8", rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Scalenghe alla F.lli Gervasi C. e G.;
- in quanto necessario, del parere favorevole, ex art. 48 L.R. 56/77, 3.11.00 dell'ASL 10;
- in quanto necessario, del parere favorevole in data 7.3.2001, della Commissione Igienico Edilizia;
- in quanto necessario, della delibera della Giunta Comunale 12.3.2001 n.24 e della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 20.3.2001 nà53, con cui veniva approvato " l'atto unilaterale di impegno relativo alla esecuzione di opere di urbanizzazione primaria dell'area industriale di Viotto (area normativa i8 del PRGC)...", nonché dell'atto unilaterale stesso formato con atto Notaio Antoniotti 16.3.2001 rep. 71953;
- di tutti gli altri atti presupposti connessi e consequenziali.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società F.lli Gervasi Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Le società ricorrenti espongono:
che il Comune di Scalenghe ha rilasciato alla società Gervasi in data 23 febbraio 1988 una concessione edilizia per un intervento straordinario per la costruzione di un capannone industriale in sostituzione di quello crollato per la neve;
che veniva sottoscritto un atto unilaterale in cui la società Gervasi si impegnava a realizzare a scomputo le opere di urbanizzazione;
che il PRG approvato nel 1985 e la successiva variante del 1994, prevedono per l’area su cui si trova l’immobile della proprità Gervasi (l’area 18), l’approvazione di un PEE, esteso anche alle zone limitrofe aree a servizio S16 e S23;
che con delibera del C.C. n. 15 del 27.2.1998 veniva approvato il PEE, oggetto poi di una variante nel 2002;
che la società Gervasi ha presentato una domanda di concessione edilizia per l’ampliamento dell’impianto produttivo nella zona 18;
che con delibera n. 24 del 12.3.2001 la Giunta Comunale approvava l’atto unilaterale di impegno relativo all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nell’area industriale 18 e in data 23.3.2001 veniva rilascia la concessione edilizia a favore della società Gervasi per l’ampliamento dell’impianto produttivo.
Avverso gli atti indicati in epigrafe, la società Raspini, in qualità di proprietaria limitrofa, ha articolato le seguenti censure:
1)Violazione dell’art 31 L. 1150/1942, anche delle previsioni del PPE approvato con delibera C.C. 15/1998; difetto di istruttoria, e di motivazione: la zona interessata dall’ampliamento è priva di opere di urbanizzazione; per questo è stato approvato lo strumento esecutivo, che prevedeva la realizzazione delle opere fognarie e la rete per la raccolta delle acque meteoriche; tuttavia dette opere non sono state realizzate, pertanto la concessione è stata rilasciata in assenza di opere di urbanizzazione e in violazione alle previsione del PPE;
2) violazione dell’art 20 delle NTA, difetto di istruttoria e di motivazione: l’art 20 delle NTA stabilisce che lo smaltimento delle acque deve essere effettuato solo attraverso la rete fognaria, ad oggi non ultimata;
3) violazione dell’art. 21 e 45 L.R. 56/77, dell’art 32 NAT del PRG, nonché artt 8 e 9 NTA del PEE; difetto di istruttoria, di motivazione e contraddittorietà, in quanto risulta errato il calcolo dell’area che la società Gervasi si è impegnata a cedere;
4) violazione degli artt. 3 e 10 NTA del PPE, difetto di istruttoria e di motivazione: l’art 8 prevede la possibilità di attuazione mediante lotti funzionali; nel caso di specie il progetto presentato non include tutti i lotti, come richiesto dalla norma citata;
5) violazione dell’art 78 d. lgs. 267/2000, dei principi di trasparenza e imparzialità, in quanto il progettista dell’intervento risulta essere assessore del Comune di Scalenghe;
6) difetto di istruttoria, erroneità, in quanto dal raffronto delle planimetrie allegate alle concessioni edilizie del 1998 e del 2000 emergono differenze tra i manufatti realizzati;
7) sviamento di potere, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, razionalità, l’intervento non permette una programmazione unitaria delle opere di urbanizzazione.
Si è costituita in giudizio la Società Gervasi, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto n. 1821/2012 il ricorso veniva dichiarato perento.
Con decreto n. 23/2013, preso atto dalla dichiarazione di parte ricorrente circa la persistenza di interesse al ricorso, la causa veniva reiscritta a ruolo.
Con ordinanza n. 1134 del 27/06/2014, il Collegio, preso atto della morte dell’unico difensore costituito della controinteressata, ha disposto l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.
In data 23.10.2014 è stata depositata la memoria di riassunzione da parte della società Raspini.
All’udienza del 21.1.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è stato presentato dalla società Raspini avverso gli atti che assentono la realizzazione di un intervento edilizio su un immobile di proprietà della società Gervasi, nella zona 18.
Per una esatta comprensione dei fatti, si osserva che anche la Società Gervasi, a sua volta, ha impugnato nel ricorso n. 817/2003, gli atti relativi ad un intervento realizzato sempre nella stessa zona dalla società Raspini, tra l’altro facendo valere profili di illegittimità proposti anche in questa sede.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate nel ricorso, stante l’infondatezza dei motivi proposti.
2) I primi quattro motivi attengono al contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistica.
2.1 Nei primi due motivi parte ricorrente sostiene l’assenza di opere di urbanizzazione nella zona interessata dall’intervento: il PPE vigente al momento del rilascio del titolo edilizio gravato prevedeva la realizzazione di una strada che avrebbe dovuto contornare il perimetro della zona industriale, nonché la realizzazione della rete delle acque meteoriche e della rete fognaria, che dovrebbero essere realizzata proprio dalla Società Gervasi. E’ stata quindi rilasciata una concessione in assenza di opere di urbanizzazione, violando in tal modo l’art 31 L. 1150/1942, nonché le previsioni del PPE. Nel secondo motivo viene altresì rilevata la violazione dell’art 20 della NTA, secondo cui lo smaltimento delle acque nere e bianche deve essere effettuato esclusivamente attraverso la rete fognaria pubblica, mentre nel caso di specie è prevista una rete interna di raccolta delle acque meteoriche, che saranno disperse nel terreno.
I motivi non sono fondati.
L’insediamento della società Gervasi, come quello della ricorrente, risale agli anni 70 e si trova in una zona per la quale le opere di urbanizzazione sono state progettate con il PEE del 1998.
Per la concessione edilizia impugnata sono stati calcolati gli oneri di urbanizzazione e le opere da realizzare a scomputo: stante la mancanza di una progettazione esecutiva, l’Amministrazione ha ritenuto di poter rilasciare la concessione edilizia autorizzando uno scarico nel sottosuolo e nelle acque superficiali.
L’art 31 L.1150/1942 subordina il rilascio della concessione edilizia “alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza”.
La norma consente quindi implicitamente che il provvedimento finale sia rilasciato anche solo sulla base di intese di vario tipo, tra il privato e la p.a.: così è stato non solo per la società Raspini, ma anche per la società Gervasi, in considerazione del fatto che l’area necessitava di tante urbanizzazioni, che potevano essere realizzate nel corso degli anni, (come si è poi verificato), non da un solo proprietario, ma da tutti i lottizzanti unitamente all’Amministrazione comunale.
Per tale ragione la circostanza che il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della realizzazione delle opere di urbanizzazione, solo sulla base di un impegno, oltre ad essere ipotesi prevista dalla norma sopra citata, si presentava come una scelta necessitata.
Proprio dall’evoluzione dei fatti si deve escludere l’irrazionalità di questa scelta: la società ha infatti realizzato le opere di urbanizzazioni connesse all’intervento edilizio (come certificato dalla delibera della Giunta Comunale n. 61/2008), ad esclusione di quelle che sono state stralciate dai successivi provvedimenti, perché non più rispondenti ad un effettivo interesse dell’Amministrazione (la strada di arroccamento) ovvero quelle non realizzabili per mancanza di fondi pubblici (la fognatura).
Rispetto alla violazione dell’art 20 della NTA del P.P.E. che prescrive l’obbligo di smaltire le acque nere, bianche e bionde nella rete fognaria pubblica, si deve osservare che a seguito del mancato stanziamento per le opere fognarie, il sistema opera sulla base della autorizzazioni provinciali, con scarico negli strati superficiali, questo anche per la società ricorrente.
La prescrizione dell’art 20 sopra indicato presuppone la realizzazione della fognatura pubblica, ma non esclude la possibilità di una soluzione alternativa, in caso di assenza di questa, purché conforme alle prescrizioni in materia di igiene.
3) Il terzo motivo attiene alle aree che la Gervasi si è impegnata a cedere nell’atto unilaterale del 16 marzo 2001: l’area prospiciente la SS 23 (per la superficie complessiva di mq 440), ha natura demaniale, per cui la società Gervasi potrà trasferire un’area inferiore rispetto a quanto si è impegnata. Inoltre vi è una contraddizione tra i due atti di impegno, quello del 1987 e quello del 2001, perché sono le medesime aree che la società Gervasi si è impegnata a cedere, quindi vi sarebbe l’obbligo di cedere aree già di proprietà pubblica.
Non sarebbe stata prevista la cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare il sedime della strada di arroccamento, in violazione all’art 45 L.R.56/77.
Deduce puntualmente la difesa della controinteressata che l’area da cedere va calcolata sull’area dell’intero comparto, (di mq 137.440), per cui la eventuale mancata osservanza degli obblighi di cessione può essere rilevata solo una volta attuato l’intero PEE.
Quanto alla cessione delle medesime aree, risulta condivisibile la difesa della società Gervasi secondo cui con la seconda convenzione si conferma l’obbligo del medesimo contenuto precedentemente assunto, di dismissione delle aree, ottemperando alle prescrizioni del PRG.
Nessuna violazione dell’art 45 L.R. 56/77 si è verificata, in quanto l’art 8 della NTA del PEE consente la realizzazione postuma della strada; in ogni caso la strada di arroccamento è una di quelle opere eliminate dalla variante del 2002, reinserita nella variante del 2004, con la precisazione che potrà essere realizzata anche successivamente.
4) Nel quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 3 e 10 NTA del PPE, per la mancanza di una progettazione unitaria per l’area 18, non essendo stato incluso il lotto L3.
Il lotto L3 è in parte di proprietà della società DEM, per cui è plausibile che, vista la ridotta dimensione dell’area della DEM, la stessa non avesse alcun interesse a partecipare alla lottizzazione, non potendo effettuare neppure opere di ampliamento.
5) Ugualmente infondato il profilo di illegittimità prospettato nel quinto motivo: seppur non sia opportuno che un assessore presenti progetti relativi ad opere da realizzare nel Comune da lui amministrato, tuttavia nel caso di specie l’art 78 d. lgs. 267/2000 è stato rispettato non avendo il progettista partecipato alla seduta in cui la Giunta ha approvato l’atto unilaterale allegato al titolo edilizio.
6) Con il sesto motivo è rilevato il difetto di istruttoria perché dal raffronto delle planimetrie allegate alle concessioni edilizie del 1998 e del 2000 emergono differenze tra i manufatti realizzati: la censura tuttavia è generica e non precisa quali siano le differenze tra i manufatti.
Quanto sopra dedotto è sufficiente per respingere l’ultimo motivo, che si limita ad affermazioni generiche circa la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, razionalità.
7) Conclusivamente il ricorso va respinto.
La complessità della normativa in materia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani,Presidente
Silvana Bini,Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore,Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.