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Passi carrabili

Privato
Lunedì, 13 Novembre, 2023 - 08:15

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), sentenza n. 2191 del 13 luglio 2023, sui passi carrabili

MASSIMA

Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni che spetta al Comune nel caso delle strade vicinali (purché soggette ad uso pubblico: Cass., sez. I, 8 ottobre 1997, n. 9755), ex art. 14 del Nuovo codice della strada del 1992 (come già dell'art. 12 del T.U. n. 393 del 1959) richiede anche la preventiva autorizzazione del Consorzio, se ed in quanto costituito, in modo da sommare gli assensi sia dell'ente locale esponenziale degli interessi collegati all'uso pubblico della strada, sia del soggetto esponenziale degli utenti che eventualmente se ne siano assunti, in forma consortile, gli oneri di manutenzione, sistemazione e ricostruzione" (Consiglio di Stato sez. II - 4 gennaio 2021, n. 87).

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2022, proposto da Consorzio S.B., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Stornello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Modica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

M.S., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del nulla osta prot. n. (...) del 28 giugno 2021, rilasciato alla sig.ra M.S. dal Comune di Modica per la "costruzione di un varco di accesso carrabile" a servizio di un fondo rustico per uso agricolo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il Consorzio S.B. impugna il nulla osta prot. n. (...) del 28 giugno 2021, rilasciato alla sig.ra M.S. dal Comune di M. per la "costruzione di un varco di accesso carrabile" a servizio di un fondo rustico per uso agricolo, sito nel territorio comunale, in Via C. le B.Z., identificato in catasto al foglio n. (...), particella n. (...).

Il ricorrente deduce l'incompetenza dell'Amministrazione comunale all'adozione del provvedimento impugnato, sostenendo che l'apertura del varco di accesso al fondo di proprietà della controinteressata, laterale alla strada consortile, debba essere assentita dal Consorzio (...) a norma dell'art. 15, co. 1, ult. , dello statuto approvato con delibera assembleare del 9 novembre 1986, n. 3 e degli artt. 14, co. 2, lett. a, e 22, co. 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Con memoria del 13 giugno 2023, si costituisce in giudizio il Comune di Modica, eccependo preliminarmente l'irricevibilità del ricorso e deducendo la sua infondatezza nel merito.

All'udienza pubblica del 6 luglio 2023, la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio ritiene destituita di fondamento l'eccezione di tardività del ricorso formulata dall'Amministrazione resistente in quanto il provvedimento impugnato è sicuramente datato 28 giugno 2021 ma non c'è prova in giudizio della sua notifica al Consorzio; ragion per cui il termine per impugnare deve ritenersi decorra correttamente dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento da parte del soggetto che assume di esserne leso.

Nel caso di specie, il Consorzio è venuto a conoscenza del nulla osta impugnato in data 11 luglio 2022, con conseguente tempestività del ricorso notificato il 10 ottobre 2022 e depositato il successivo 3 novembre.

Tanto premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento.

È incontestato - e documentalmente dimostrato - che il Consorzio S.B. sia stato costituito ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1918, n. 1446, con delibera del consiglio comunale di Modica del 20 aprile 1950, n. 7, per provvedere alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione della strada vicinale ad uso pubblico denominata (...), che attraverso le omonime contrade rurali collega la S.P. n. 45 Modica - Pozzallo e la S.P. n. 44 Scicli - Pozzallo.

Secondo autorevole indirizzo giurisprudenziale, da cui non c'è motivo di discostarsi, "il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni che spetta al Comune nel caso delle strade vicinali (purché soggette ad uso pubblico: Cass., sez. I, 8 ottobre 1997, n. 9755), ex art. 14 del Nuovo codice della strada del 1992 (come già dell'art. 12 del T.U. n. 393 del 1959) richiede anche la preventiva autorizzazione del Consorzio, se ed in quanto costituito, in modo da sommare gli assensi sia dell'ente locale esponenziale degli interessi collegati all'uso pubblico della strada, sia del soggetto esponenziale degli utenti che eventualmente se ne siano assunti, in forma consortile, gli oneri di manutenzione, sistemazione e ricostruzione" (Consiglio di Stato sez. II - 4 gennaio 2021, n. 87).

Il provvedimento è stato, quindi, illegittimamente adottato, avendo il Comune erroneamente ritenuto di avere competenza esclusiva al rilascio dell'autorizzazione all'apertura del passo carrabile.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del nulla osta prot. n. (...) del 28 giugno 2021 del Comune di Modica.

Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il nulla osta prot. n. (...) adottato dal Comune di Modica in data 28 giugno 2021.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppa Leggio, Presidente

Diego Spampinato, Consigliere

Manuela Bucca, Referendario, Estensore

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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