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Avviso di alienazione immobili - TAR Molise, sez. I, sent. n.204 del 31.03.2014

Pubblico
Giovedì, 27 Novembre, 2014 - 01:00

 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, (Sezione Prima), sentenza n.204 del 31 marzo 214 
 
 
N. 00204/2014 REG.PROV.COLL.
 
N. 00171/2011 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gianni Di Geronimo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Notariis, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Campobasso, via De Attellis n. 5;
contro
- Comune di Rionero Sannitico, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Colalillo, in Campobasso, via Umberto I n. 43;
- Comune di Rionero Sannitico - Gestione del Commissario Straordinario di Liquidazione, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Campobasso, in via Umberto n. 43;
nei confronti di
Antonelli Nino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
degli atti afferenti il procedimento di "avviso pubblico di vendita all'asta di beni immobili di proprietà comunale", limitatamente al lotto n.6, indetto con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 10.3.2001, ivi compresi l'avviso pubblico emesso con determina n.10 del 16.3.2011 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, geom. Gianni Di Fiore, incaricato dal Commissario Straordinario di Liquidazione "di espletare tutte le attività necessarie per l'alienazione di cui innanzi" e la delibera G.M. n.9 dell'11.2.2011; gli atti dell'offerta formulata da Antonelli Nino per il lotto n.6; quelli di nomina della commissione; il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 20.4.2011, limitatamente al lotto n. 6, con ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso;
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rionero Sannitico e di Comune di Rionero Sannitico, Gestione del Commissario Straordinario di Liquidazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Il ricorrente ha impugnato tutti gli atti del procedimento relativo all’ “avviso pubblico di vendita all’asta di beni immobili di proprietà comunale”, limitatamente al lotto n. 6, indetto con la deliberazione del Consiglio Comunale di Rionero Sannitico n. 4 del 10.3.2011, ivi compresa la determinazione dirigenziale del responsabile dell’ufficio tecnico n. 10 del 16.3.2011 e la deliberazione della Giunta Municipale n. 9 dell’11.2.2011, gli atti dell’offerta formulata dal Antonelli Nino per il lotto n. 6, gli atti di nomina della commissione di gara nonché il verbale di aggiudicazione provvisoria assunto in data 20.4.2011, sempre limitatamente al lotto n. 6, in favore del sig. Antonelli Nino, il quale aveva offerto un prezzo di poco superiore a quello indicato dal ricorrente.
Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:
1- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 833 c.c. per abuso del diritto per la mancanza di un interesse sostanziale all’avviso pubblico di cui tartatsi da parte del controinteressato sig. Antonelli Nino, aggiudicatario del lotto n. 6 nella parte che interessa.
Il ricorrente ha un interesse concreto all’acquisizione della piccola parte della particella n. 262 del terreno di cui al foglio n. 47 del catasto di che trattasi, in quanto proprietario di un terreno che è con questo confinante, avendo in precedenza avanzato richiesta di acquisto in data 16.7.2010, e rinnovato la richiesta successivamente, in data 9.12.2010.
Lo stesso o analogo interesse non può invece vantare il controinteressato che è proprietario di un terreno confinante con la particella n. 262, ma in un tratto successivo a quello di che trattasi, il quale, peraltro, non ha mai manifestato in precedenza la volontà di procedere all’acquisto; il controinteressato aspirerebbe, invece, all’acquisto della predetta frazione della particella di che trattasi, al solo fine di arrecare fastidio al ricorrente, con ciò concretizzandosi, nella sostanza, un atto meramente emulativo ai sensi della richiamata disposizione codicistica.
2- Eccesso di potere per contraddittorietà con atti precedenti e per violazione dell’avviso pubblico, con specifico riguardo al punto n. 7, in ordine al diritto di prelazione, e al punto n. 2, in ordine al requisito dell’interesse.
Il Comune avrebbe scelto il metodo dell’asta pubblica con le offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base di asta di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del r.d. n. 827 del 1924 in modo contraddittorio dato che, in precedenza, aveva, invece, optato per la procedura di cui alla lett. a) del medesimo comma, in tal modo non consentendo al ricorrente il rilancio dell’offerta, tenuto conto dell’irrisoria differenza in termini economici tra l’offerta del ricorrente e quella del controinteressato; il suddetto metodo, inoltre, non sarebbe il più consono con la programmazione delle cessioni immobiliari.
Inoltre, l’Amministrazione avrebbe omesso di dare applicazione in concreto alle cause di prelazione che aveva previsto di dovere rispettare nell’avviso pubblico; e le cause di prelazioni rilevanti ai fini sarebbero sia di tipo privatistico che di tipo pubblicistico; quanto alle prime, rileverebbe l’intenzione del ricorrente di destinare l’area a parcheggio pertinenziale del proprio fabbricato.
3- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 73, lett. c) del R.D. n. 827 del 1924 ed eccesso di potere per contraddittorietà con i precedenti provvedimenti e per illogicità.
Il sistema dell’asta segreta sarebbe illogico, nel caso in cui non si desse applicazione alla prelazione, in quanto contrastante con la dichiarata finalità di volere accogliere le richieste dei privati.
4- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 76 del R.D. n. 827 del 1924 ed eccesso di potere sotto altri profili.
Non potrebbe ricoprire il ruolo di presidente della commissione il responsabile dell’ufficio tecnico che è anche soggetto delegato dal commissario straordinario di liquidazione al fine di compiere tutte le attività necessarie per l’alienazione dei beni.
5- Eccesso di potere per violazione dell’avviso di gara sotto molteplici profili.
Il controinteressato doveva essere escluso dalla partecipazione alla gara in quanto: - non ha presentato la specifica domanda di partecipazione all’asta pubblica secondo le indicazioni prescritte avendo solo depositato la dichiarazione di accettazione del contenuto dell’avviso di asta del 18.4.2011; - non ha specificato l’interesse a partecipare alla gara né tutti gli ulteriori elementi ivi indicati; - non ha prodotto la ricevuta del versamento del 10% del valore dell’immobile da effettuare presso la tesoreria comunale.
Il Comune si è costituito in giudizio in data 8.6.2011 con comparsa di mera forma e allegata documentazione concernente la vicenda.
Con il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 22.7.2011, il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Rionero Sannitico n. 30 dell’11.5.2011, di approvazione della graduatoria definitiva ai fini dell’aggiudicazione del lotto n. 6 al sig. Nino Antonelli.
Ne ha dedotto l’illegittimità in via derivata, per i medesimi motivi di cui al ricorso introduttivo che sono stati pedissequamente riprodotti nonché, in via autonoma, per eccesso di potere per violazione del comma 5 della clausola n. 7 del bando di gara e sotto ulteriori profili, in quanto subordina l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione da parte del dirigente del settore tecnico alla previa verifica dell’identità degli aggiudicatari e della veridicità delle dichiarazioni rese, che, invece, nel caso di specie, sarebbero state del tutto omesse, così come è stata omessa la previa verifica della sussistenza di eventuali cause di prelazione in favore del ricorrente.
Con la memoria del 10.8.2011 il Comune ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
Il ricorrente ha depositato in atti documentazione integrativa in data 22.9.2011 e un secondo ricorso per motivi aggiunti in data 21.10.2011, con il quale ha impugnato la determinazione dirigenziale del responsabile dell’ufficio tecnico n. 85 del 26.9.2011, con la quale si è proceduto alla riapprovazione del verbale di gara del 20.4.2011 ai fini della cessione del lotto n. 6 al signor Nino Antonelli, deducendone l’illegittimità in via derivata per i medesimi motivi di censura di cui al ricorso introduttivo, che sono stati pedissequamente riprodotti nonché, in via autonoma, per eccesso di potere per violazione del comma 5 della clausola n. 7 del bando di gara e sotto ulteriori profili, in quanto violazione del comma 5 della clausola n. 7 del bando di gara e sotto ulteriori profili, in quanto con il provvedimento impugnato è stata disposta la mera riapprovazione della precedente determinazione dirigenziale n. 30 del 2011 e per eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento di potere e violazione del principio della buona amministrazione, in quanto l’Amministrazione avrebbe finito per porre in essere una difesa d’ufficio, con conseguente sviamento di potere, atteso che il fratello del ricorrente è consigliere comunale di minoranza dell’Amministrazione comunale e che, addirittura, il controinteressato avrebbe provveduto a eseguire il frazionamento catastale già prima dell’adozione della deliberazione n. 85 del 26.9.2011, il che attesterebbe un sicuro affidamento sulla riaggiudicazione in suo favore.
Con la memoria del 21.10.2011 il Comune ha controdedotto sugli ulteriori motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.
Con la memoria del 27.10.201 il ricorrente ha insistito ai fini dell’adozione del decreto presidenziale di accoglimento dell’istanza cautelare e ha poi depositato documentazione integrativa in data 7.11.2011.
Con il decreto cautelare presidenziale n. 225 del 9.11.2011 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati, la cui efficacia è stata prorogata con l’ordinanza n. 242/2011 del 2.12.2011, con la quale la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla c.c. del 12.1.2012.
Con la memoria del 23.11.2011 il Comune ha dato atto di avere stipulato nelle more, in data 15.10.2011, e quindi prima della notificazione dei secondi motivi aggiunti, intervenuta in data 18.11.2011, un regolare atto di vendita dell’immobile di cui trattasi.
Con la memoria del 10.1.2012 il ricorrente si è riportato ai precedenti scritti difensivi, insistendo ai fini dell’accoglimento del ricorso e ha, quindi, depositato documentazione integrativa in data 21.3.2012.
Con la memoria dell’8.4.2013 il Comune ha insistito per il rigetto del ricorso mentre il ricorrente, con la memoria di replica del 18.4.2013, ha, invece, a sua volta insistito per l’accoglimento.
Alla pubblica udienza del 9.5.2013, il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
DIRITTO
1- Ai fini della trattazione nel merito dei ricorsi in oggetto si premette una breve ricostruzione in punto di fatto dell’intera vicenda.
Il ricorrente ha presentato al Comune richiesta di acquisto del terreno sito al foglio n. 47, particella 262, esteso per circa 150 mq., per 6 metri di larghezza e 25 metri di lunghezza, ubicato lungo il confine della propria proprietà.
Con la deliberazione C.C. n. 26 dell’8.8.2010, avente ad oggetto “art. 58 D.L. n. 11/2008 convertito in legge n. 113/2008- provvedimenti”, si è proceduto all’individuazione, attraverso l’inserimento in apposito elenco, dei beni di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di alienazione o di valorizzazione, ai sensi dell’articolo 58 del d.l. n. 112 del 2008.
Con la deliberazione G.C. n. 9 dell’11.1.2011, avente a oggetto “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 comma 1 legge 133/2008) – provvedimenti”, è stato approvato - successivamente ad alcune integrazioni richieste da parte del Ministero dell’interno - l’elenco, dei beni di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di alienazione o di valorizzazione, nel quale compare, al n. 6, il terreno sito al foglio n. 47, particella 262 (parte), della superficie complessiva di mq. 150,00, con destinazione misto artigianale “F”, per euro 930,00.
Con la deliberazione del C.C. n. 4 del 10.3.2011- dato atto dell’intervenuta pubblicazione dell’elenco di cui sopra, nonché della sostituzione dell’elenco originario di cui alla precedente deliberazione C.C. n. 26 dell’8.8.2010 - si è proceduto alla definitiva approvazione dell’elenco delle dismissioni e delle valorizzazioni rielaborato dall’ufficio tecnico tenendo presenti non solo le prescrizioni del Ministero dell’interno ma anche “le richieste di acquisto in atti”.
Con la determinazione del Commissario straordinario di liquidazione n. 9/11 del 10.3.2011 il responsabile dell’ufficio tecnico è stato incaricato, ai sensi dell’articolo 253 TUEL, di espletare tutte le attività necessarie ai fini dell’alienazione dei beni ricompresi nel suddetto elenco.
Con la determinazione n. 10 del 16.3.2011 il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale ha emesso l’avviso pubblico per la dismissione e valorizzazione degli immobili dell’ente mediante il sistema dell’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo posto a base di asta di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c) ed all’articolo 76 del R.D. n. 827 del 1924.
Al punto n. 7 “aggiudicazione”, è altresì specificato che “resta inteso che potrà essere riconosciuto l’eventuale diritto di prelazione, se sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Tale diritto sarà esercitato sulla base del miglior prezzo di alienazione, determinato a seguito dell’asta. … esperita tale fase (verifica dei requisiti auto dichiarati) con esito positivo, si darà corso al procedimento per l’esercizio del diritto di prelazione, se dovuto …. Il concorrente che avrà formulato la migliore offerta da porre quale prezzo di vendita ai fini della prelazione non potrà vantare alcun diritto di acquisto sul bene …in caso di alienazione del bene oggetto di offerta in favore del relativo conduttore, titolare od esercente il diritto di prelazione per legge …”.
Sia il ricorrente che il controinteressato hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di che trattasi con riferimento al lotto n. 6, ossia al terreno di cui in precedenza, identificato al foglio n. 47, particella 262 (parte), della superficie complessiva di mq. 150,00, con destinazione misto artigianale “F”, per euro 930,00.
Nella seduta del 20.4.2011 l’aggiudicazione provvisoria del suddetto terreno è stata effettuata in favore del contro interessato, il quale aveva offerto il prezzo di euro 2.175,00 di contro al prezzo offerto dal ricorrenti di euro 2001,00.
Con la determinazione dirigenziale n. 30 dell’11.5.2011 si è, quindi, provveduto all’approvazione del verbale di gara redatto in data 20.4.2011 e all’aggiudicazione definitiva dei lotti
2- Si premette ancora che la particella di che trattasi è stata interessata dall’alienazione solo in una sua limitata parte, esattamente nella parte estesa per mq. 150,00 totali individuata nella piantina allegata all’elenco delle dismissioni approvato dal C.C. e delle misure di mt. 6 di larghezza per mt. 25 di lunghezza e confinante, per tutta la predetta lunghezza, con la particella n. 267 di proprietà del ricorrente; la particella n. 262 costeggia, altresì, le particelle nn. 270, 429 e 272, quindi, anche il terreno di proprietà del controinteressato, ma in un tratto successivo della stessa non compresa nella vendita in questione.
Il ricorrente, dapprima con la nota del 16.7.2010, quindi con la successiva nota del 9.12.2010 aveva formulato al Comune la proposta di acquisto proprio della suddetta parte della particella n. 262; motivo per il quale deve ritenersi che la suddetta parte sia stata inserita nell’elenco delle dismissioni, operazione con la quale il comune ha Cercato anche di venire incontro alle istanze degli interessati, come rilevabile dalla lettura della deliberazione del C.C. n. 4 del 10.3.2011, nella parte in cui viene dato atto che si è proceduto alla definitiva approvazione dell’elenco delle dismissioni e delle valorizzazioni il quale è stato rielaborato dall’Ufficio tecnico tenendo presenti non solo le prescrizioni del Ministero dell’interno ma anche appunto proprio “le richieste di acquisto in atti”.
3- Con un primo motivo, il ricorrente ha dedotto che il controinteressato sarebbe interessato all’acquisto della parte di che trattasi, al solo fine di arrecare fastidio al ricorrente, con ciò concretizzandosi nella sostanza un atto emulativo, ai sensi della richiamata disposizione codicistica di cui all’art. 833 del codice civile.
Il motivo non può essere accolto, atteso che il presupposto della sussistenza di un interesse alla partecipazione alla procedura di gara di che trattasi ai fini dell’aggiudicazione di uno dei lotti compresi nel relativo avviso, cui è riferimento nel predetto avviso nella parte richiamata in ricorso - ossia al punto n. 2 “scelta del contraente”, laddove è specificato che “All’asta pubblica possono partecipare tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che abbiano interesse …” - non può essere verificato da parte dell’Amministrazione nella direzione indicata dalla difesa del ricorrente; qualora, infatti, l’effettivo concreto interesse del controinteressato sotteso all’acquisizione proprio della predetta particella fosse anche esclusivamente quello di arrecare disturbo al ricorrente, l’Amministrazione non potrebbe sindacare nel merito la scelta da questi effettuata, ai fini della dichiarazione di esclusione del controinteressato dalla partecipazione alla procedura in oggetto. L’interesse cui fa riferimento la norma si concretizza, infatti, con la sola presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e l’unica cosa che l’Amministrazione può verificare è l’effettivo possesso dei requisiti richiesti al predetti fini.
4- Con il secondo motivo di censura il ricorrente ha dedotto, con un primo profilo di censura, che il Comune avrebbe scelto il metodo dell’asta pubblica con le offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base di asta di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del r.d. n. 827 del 1924 in modo contraddittorio dato che, in precedenza, aveva invece optato per la procedura di cui alla lett. a) del medesimo comma, in tal modo non consentendo al ricorrente il rilancio dell’offerta, tenuto conto dell’irrisoria differenza in termini economici dell’offerta del ricorrente e del controinteressato e che, comunque, il suddetto metodo, non sarebbe il più consono con la programmazione delle cessioni immobiliari; con un secondo profilo di censura, ha invece dedotto che l’Amministrazione avrebbe omesso di dare applicazione in concreto alle cause di prelazione che aveva previsto di dovere rispettare nell’avviso pubblico e che le cause di prelazioni rilevanti ai predetti fini sarebbero sia di tipo privatistico che di tipo pubblicistico; quanto alle prime, in particolare, rileverebbe l’intenzione de ricorrente di destinare l’area a parcheggio pertinenziale del proprio fabbricato.
Quanto al primo profilo di censura, si ritiene che rientra nell’ambito della sfera discrezionale dell’Amministrazione la scelta del metodo di aggiudicazione che la stessa ritenga più consona al caso di specie; la circostanza che, in precedenza, e per analoghe procedure, sia stata scelta una diversa metodologia non determina alcuna contraddittorietà nell’operato dell’Amministrazione la quale rimane libera al riguardo.
Tuttavia, deve ritenersi che la volontà dell’Amministrazione di venire incontro alle esigenze manifestate dagli interessati ai fini dell’acquisto di determinate particelle che si è concretizzata nell’inserimento delle particelle indicate ai predetti fini, avrebbe dovuto indurla effettivamente e logicamente a scegliere un metodo di aggiudicazione che consentisse il concreto perseguimento del predetto interesse; e, con il metodo di cui alla lett. a) del richiamato articolo 73, il soggetto immediatamente interessato e che aveva segnalato preventivamente il proprio interesse all’acquisto di una particella ai fini dell’inserimento nell’elenco dei terreni oggetto della dismissione avrebbe potuto garantirsi una concreta possibilità di vedersi aggiudicare il lotto di interesse, attraverso il rilancio dell’offerta proposta in contraddittorio con il concorrente il quale avesse eventualmente avanzato un’offerta superiore alla propria originaria. Viceversa, con il metodo delle offerte segrete la suddetta possibilità è preclusa in radice e, pertanto, l’interessato potrebbe garantirsi l’aggiudicazione solo nel caso in cui avesse ab origine formulato la migliore offerta con riferimento al lotto di immediato interesse.
Né può ritenersi, in senso contrario, come propugnato da parte della difesa dell’Amministrazione, che la circostanza che il ricorrente abbia partecipato alla predetta gara senza alcuna riserva in ordine al criterio di aggiudicazione prescelto abbia determinato un’acquiescenza dello stesso, atteso che - se da un lato risulta inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso le clausole di un bando di gara d'appalto, le modalità di svolgimento della stessa e il criterio di aggiudicazione, da un'impresa che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara pubblica - atteso che il nostro ordinamento non tutela l'interesse oggettivo alla legittimità dell'azione amministrativa, ma l'esistenza di una situazione giuridica soggettiva differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato e di un interesse legittimo giudizialmente tutelato - dall’altro, in tema di gare di appalto, l'onere della immediata impugnazione delle clausole del bando di gara sussiste solo con riferimento alle clausole idonee a generare una lesione immediata e diretta della situazione soggettiva dell'interessato, ovvero con riferimento alle sole clausole cd. escludenti e a quelle che impediscono indistintamente a tutti i concorrenti una corretta e consapevole elaborazione della propria proposta economica. Nel caso di specie, non si riscontra la sussistenza di nessuna delle due fattispecie, atteso che si tratta della clausola dell’avviso pubblico con la quale è stato individuato il criterio di aggiudicazione della gara stessa, la quale evidentemente non presenta immediata lesività per la posizione del ricorrente e le altre clausole, invece, possono essere impugnate insieme con il provvedimento conclusivo della procedura selettiva (cfr.: Cons. Stato Sez. IV, 12-06-2013, n. 3261).
Il motivo è, altresì, fondato anche con riferimento al successivo profilo di censura inerente la necessaria previa verifica da parte dell’Amministrazione dell’esistenza di una causa di prelazione.
L’avviso di gara sul punto dispone testualmente al punto n. 7 - “aggiudicazione”, che “resta inteso che potrà essere riconosciuto l’eventuale diritto di prelazione, se sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Tale diritto sarà esercitato sulla base del miglior prezzo di alienazione, determinato a seguito dell’asta. … esperita tale fase (verifica dei requisiti auto dichiarati) con esito positivo, si darà corso al procedimento per l’esercizio del diritto di prelazione, se dovuto …. Il concorrente che avrà formulato la migliore offerta da porre quale prezzo di vendita ai fini della prelazione non potrà vantare alcun diritto di acquisto sul bene …in caso di alienazione del bene oggetto di offerta in favore del relativo conduttore, titolare od esercente il diritto di prelazione per legge …”.
E’ evidente che il riferimento alle cause di prelazione senza alcuna ulteriore specificazione limitativa debba essere intesa in senso omnicomprensivo, ossia riferito alle cause di prelazione di origine e natura privatistica e pubblicistica. E’ altresì evidente che incombeva sull’Amministrazione l’onere di richiedere al concorrente che avesse formulato l’offerta non vittoriosa se sussistessero in suo favore cause di prelazione previste dalla legge; e, invece, è comprovato in atti che l’Amministrazione non solo non ha provveduto al riguardo ma nemmeno ha proceduto al riscontro dell’apposita richiesta formulata al riguardo da parte del ricorrente successivamente all’aggiudicazione in favore del controinteressato.
Quanto alle cause di prelazione indicate nel ricorso introduttivo, non può non rilevarsi come le censure non colgano il segno, atteso che non appaiono affatto pertinenti alla fattispecie all’esame; non si tratta, invero, di una nuova costruzione cui il parcheggio sarebbe pertinenziale, né l’indicazione del ricorrente di volere destinare la predetta area a parcheggio pertinenziale del proprio immobile è idonea a determinarne in concreto e in modo immodificabile la destinazione urbanistica, tanto è vero che, nell’elenco allegato alla deliberazione di approvazione del piano delle dismissioni, è espressamente indicata, con riferimento alla particella che interessa, la destinazione ‹misto artigianale “F”›.
Né può fondatamente ritenersi che l’Amministrazione abbia implicitamente sottoscritto un patto di prelazione con il ricorrente per la sola circostanza che la frazione della particella da questi indicata sia stata inserita nell’elenco dei terreni oggetto della dismissione, non sussistendo elementi che consentano di addivenire alla suddetta conclusione e non risultando percorribile la strada dell’accordo implicito, sia con riferimento alla particolare natura del patto in questione che con riferimento alla particolare qualificazione pubblicistica di una delle parti.
Invece, solo con l’ultima memoria la difesa del ricorrente ha richiamato ai predetti fini il disposto di cui all’art. 7 della legge 14-8-1971, n. 817, nella parte in cui riconosce la sussistenza di un diritto di prelazione ai fini dell’acquisto di un fondo coltivato in favore del “coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
La predetta circostanza non impedisce di per se sola di dovere entrare nel merito della censura, atteso che, sebbene con diversa prospettazione, ossia con riferimento a distinte e autonome ipotesi di prelazione, comunque, il motivo di censura era stato diffusamente articolato già con il ricorso introduttivo; al riguardo, non può se non rilevarsi, da un lato, che il diritto di prelazione, attribuito al proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita trova il suo fondamento sociale e giuridico nell'opportunità di accorpare i fondi contigui, ai fini della formazione di proprietà agricole efficienti e, dall’altro, che al coltivatore diretto proprietario di un fondo confinante con altro offerto in vendita spetta il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto purché abbia coltivato il fondo da almeno due anni in base a un titolo legittimo (cfr.: Cass. civ. Sez. III, 29-01-2013, n. 2092); e comunque il coltivatore del fondo confinante, che intenda esercitare il retratto, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge in materia.
Tuttavia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente a oggetto gli atti di una asta pubblica indetta da un Comune per l'alienazione di un terreno agricolo di sua proprietà, proposta da un coltivatore diretto proprietario di un terreno agricolo confinante per contestare la violazione, da parte della pubblica Amministrazione, del diritto di prelazione ex art. 7, legge 14 agosto 1971, n. 817 (cfr.: T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 06-04-2012, n. 1677).
Il ricorso introduttivo è, pertanto, fondato nel merito per gli assorbenti profili di censura di cui al secondo motivo di ricorso di cui in precedenza.
Attesa la complessità delle questioni sottese, si ritiene di dovere disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti,Presidente
Maria Cristina Quiligotti,Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante,Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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