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DISMISSIONE IMMOBILI COMPETENZE NOTAIO

Pubblico
Lunedì, 27 Febbraio, 2017 - 15:52

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Terza), sentenza n. 2903 del 27 febbraio 2017, sulla distribuzione lavoro Notai in materia di dismissione immobili

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11171 del 2015, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Marco Di Lullo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Consiglio Notarile di Roma Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Leozappa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via G. Antonelli, 15;
nei confronti di
OMISSIS non costituita in giudizio;
OMISSIS non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Notarile di Roma, Valletti e Civitavecchia 29 maggio 2006 in tema di "distribuzione del lavoro nella dismissione pubblica", comunicato al ricorrente con nota della Segreteria del Consiglio Notarile di Roma del 24.6.2015;
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale.Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Notarile di Roma Velletri e Civitavecchia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le l'Avv. Di Lullo per il ricorrente e l'Avv. G. M. Militerni, in sostituzione dell'Avv. P. Leozappa, per il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO
Il Dott. OMISSIS è stato nominato notaio con decreto 10.5.2012 ed ha esercitato la professione
notarile nella sede di Tagliacozzo dal 27.6.2012 al 11.3.2013. In seguito ha ottenuto il trasferimento presso la sede di Roma, in cui esercita la funzione notarile.
In data 15.6.2015 l’istante ha chiesto al Consiglio Notarile di Roma di valutare la conformità della propria attività ai principi stabiliti dal Consiglio in materia di dismissioni di immobili pubblici e il rilascio di copia della delibera o delle delibere del Consiglio Notarile di Roma (o di altri documenti equipollenti) contenenti i "Principi stabiliti dal Consiglio in materia di dismissioni".
Con posta certificata del 24 giugno 2015, la Segreteria del Consiglio ha inviato al ricorrente l'estratto del verbale di delibera del Consiglio Notarile di Roma del 29 maggio 2006 contenente l' “esame della delibera in tema di distribuzione del lavoro nella dismissione pubblica”.
Avverso la delibera in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 101 ss. TFUE; violazione e falsa applicazione art. 2 l. n. 287/1990 e succ. modificazioni e integrazioni. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare, irragionevolezza, illogicità, violazione del principio di proporzionalità. Violazione della par condicio.
La delibera stabilirebbe che, allorché si debba procedere alla stipulazione di atti (di compravendita) relativi alla vendita di immobili nell'ambito di dismissione di beni pubblici in quanto appartenenti ad enti pubblici o privatizzati, il Consiglio Notarile individui d'ufficio e, quindi, a prescindere dalla volontà delle parti, il notaio che debba procedere alla stipula dell'atto di vendita in modo vincolante per tutti i Notai del distretto (oltre che per le parti dell’atto stipulando).
Il Notaio che riceva o sottoscriva un mandato per la stipula di atti di compravendita, non essendo stato previamente designato dal Consiglio, dovrebbe informare il Consiglio e procedere ad eseguire la stipula in accordo e collaborazione con il Notaio designato dal Consiglio.
Inoltre, "a garanzia materiale del rispetto delle regole suesposte", il Notaio non designato dal Consiglio che ricevesse il mandato o la procura dovrebbe depositare entro 10 giorni l'originale del mandato o della procura o le copie autentiche degli stessi al Consiglio Notarile medesimo.
Tale disciplina, che non sarebbe mai stata pubblicata e comunicata al ricorrente prima del 24.6.2015, limiterebbe l'esercizio della professione notarile, la libertà di scelta da parte dei soggetti (pubblici e privati) che intendono stipulare gli atti, avvalendosi dell'attività professionale del Notaio.
La designazione d'ufficio prevista nella avversata delibera violerebbe i principi in materia di concorrenza, di libertà di iniziativa economica, tutelati dagli artt. 101 e ss. TFUE.
Poiché l’attività del notaio rientra in quella imprenditoriale, le decisioni dei relativi ordini professionali, in quanto deliberazioni assunte da associazioni di imprese, sarebbero soggette all’art. 101 TFUE.
Ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che l'AGCM avrebbe irrogato diverse sanzioni ai Consigli Notarili per violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990, ritenendoli "associazioni di imprese" ai sensi del diritto comunitario.
La impugnata delibera limiterebbe la concorrenza riguardante l'attività notarile inerente la dismissione dei beni degli enti pubblici (o assimilati), in quanto eliminerebbe la possibilità delle parti di scegliere il notaio di cui avvalersi.
La delibera violerebbe il principio di proporzionalità rispetto al fine da conseguire della delibera e di ragionevolezza;
2) violazione e falsa applicazione artt. 27 l. n. 89/1913 legge notarile. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare sviamento e illogicità.
La impugnata delibera vietando al notaio di ricevere il mandato o la procura alla sottoscrizione del mandato o comunque di darvi autonoma esecuzione nel caso di "dismissioni pubbliche" violerebbe la legge notarile.
L'art. 27, L. n. 89/1913, infatti, prevede che "il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto" e la stessa legge notarile all'art. 28, individua i casi in cui il notaio non può ricevere atti;
3) violazione e falsa applicazione artt. 34 e 35 codice deontologico approvato con deliberazione del consiglio nazionale del notariato n. 2/56 del 5.4.2008. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare illogicità, contraddittorietà, sviamento.
La delibera impugnata violerebbe gli artt. 34 e 35 del Codice deontologico approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato n. 2/56 del 5 aprile 2008, in quanto non prevedrebbe la possibilità del singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso da quello individuato dal Consiglio.
In caso di dismissioni immobiliari di enti pubblici, inoltre, la delibera riserverebbe la designazione dei Notai al Consiglio Notarile senza la previa stipula di una convenzione con gli enti interessati.
Il Consiglio Notarile di Roma Velletri e Civitavecchia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
In vista dell’udienza pubblica le parti hanno presentato memorie in cui ribadiscono i propri assunti.
All’udienza del 25 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La controversia in esame riguarda delibera del Consiglio Notarile di Roma in data 29 maggio 2006 con la quale il predetto organo ha deliberato di regolare lo svolgimento degli atti notatili di vendita concernenti i procedimenti di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, provvedendo alla individuazione dei notai ai quali affidare tale attività.
2. In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività sollevata dal consiglio resistente.
Il Consiglio notarile eccepisce che il Notaio OMISSIS avrebbe dovuto conoscere la delibera impugnata poiché la stessa è stata adottata nel 2006, pertanto egli sarebbe ricorso all'istanza di accesso quale espediente per ottenere una nuova decorrenza del termine per l'impugnazione.
L’eccezione non convince.
Al riguardo, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il termine per la impugnazione decorre dalla data in cui il soggetto interessato ha acquisito la piena conoscenza dell'atto lesivo, per tale motivo la verifica di tale conoscenza deve essere estremamente cauta e rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni ovvero su deduzioni, anche se sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche.
Tale conoscenza deve risultare da elementi oggettivi, che devono essere rigorosamente indicati dalla parte che, in giudizio, eccepisca la irricevibilità del ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2012, n. 3159). Nel caso di specie, tuttavia il Consiglio dell’ordine non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare, anche in via indiziaria, la conoscenza dell'atto impugnato da parte del ricorrente in un momento antecedente a quello indicato dallo stesso dott. OMISSIS.
Peraltro, l’interessato ha efficacemente dedotto che, sebbene la delibera impugnata sia stata adottata in data risalente (2006), la stessa non è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Consiglio notarile (quanto meno in data antecedente alla sua richiesta di accesso agli atti) e che il medesimo Consiglio ha fornito copia della medesima delibera al ricorrente soltanto a seguito della sua istanza di accesso, il che conferma quindi l’assenza di elementi certi atti a dimostrare l’effettiva conoscenza del contenuto della delibera in data antecedente a quella in cui l'Ente lo ha reso disponibile mediante consegna di copia.
3. Non merita adesione nemmeno l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto il ricorrente, in data 16 ottobre 2015, ha depositato mandati per la stipulazione di atti di compravendita di immobili di proprietà della Fondazione ENPAM, soggetti alla delibera impugnata.
L’interesse alla decisione trova poi conferma nella documentazione depositata il 14 dicembre 2016 riguardante i mandati conferiti al notaio OMISSIS per la stipula di atti di compravendita relativi ad immobili di proprietà ENASARCO ed ENPAM.
4. Venendo all’esame del merito il ricorrente deduce che la delibera impugnata sia stata assunta in violazione dell'art. 27 della legge. n. 89/1913 secondo il quale “il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto” e degli artt. 34 e 35 codice di deontologia professionale dei notai, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato con deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008.
L’avversata delibera del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, del 29 maggio 2006 dispone, tra le altre cose, “di assegnare ex ufficio gli atti notarili di vendita per il perfezionamento ed il completamento del procedimento di “privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” e di “cessione degli immobili” ex art. 3 della legge n. 410 del 2001, ai Notai del Distretto iscritti a ruolo, in funzione della legittima attuazione del preminente ed assoluto interesse pubblico e del rispetto dei principi giuridici generali d’efficacia, pubblicità e trasparenza, anche avvalendosi di strutture notarili esterne…”
“La designazione del Consiglio notarile (…)
- è vincolante nei confronti di tutti i Notai iscritti nel Collegio notarile;
- per l’effetto la redazione del mandato o procura anche collettivi non attribuisce al Notaio che li abbia ricevuti o autenticati il diritto e/o la facoltà alla stipula dei conseguenti atti;
5. qualora l'attività di ricevimento o autenticazione dei mandati o procure di cui sopra non venga effettuata da Notai designati alla stipula degli atti dal Consiglio Notarile stesso, ma da Notai diversi, questi ultimi dovranno informare preventivamente il Consiglio Notarile ed il Notaio designato ed eventualmente eseguirla in accordo e collaborazione con il Notaio designato dal Consiglio Notarile;
6. il Notaio non designato alla stipula degli atti dal Consiglio Notarile che riceva o autentichi detti mandati o procure resta comunque obbligato ad informare il Consiglio Notarile in modo continuativo a decorrere dalla prima iscrizione a repertorio e fino al perfezionamento dell'atto;
7. in ogni caso, l’originale del mandato o della procura o le copie autentiche degli stessi, dovranno essere depositati presso il Consiglio Notarile entro dieci giorni dalla data del loro perfezionamento”.
4.1. Dal quadro delle disposizioni sopra richiamate si evince che la delibera impugnata (che detta una disciplina generale distrettuale interna dell’assegnazione degli incarichi notarili per la redazione degli atti di vendita) è stata assunta al fine di assicurare un “completo ed ordinato perfezionamento del procedimento di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 410 del 2001 (avente ad oggetto la “privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”), in modo da garantire, nella fase di assegnazione degli incarichi notarili, il rispetto dei principi generali d'efficacia, pubblicità e trasparenza.
4.2. Tali esigenze richiamate nelle premesse della delibera impugnata devono, tuttavia, essere contemperate con la disciplina positiva ed, in particolare, con l’art. 27 della legge. n. 89/1913 secondo il quale “il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto” e con il successivo art. 28 della medesima legge notarile che individua i casi in cui il notaio non può ricevere atti e con l’art. 34 del codice deontologico richiamato dal ricorrente, secondo cui deve essere fatta “salva la facoltà del singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso”.
5. Ciò premesso la delibera in questione, con la quale il Consiglio notarile ha prefissato dei criteri di assegnazione dei rogiti, relativi alle procedure dismissive pubbliche, appare corretta nella misura in cui si prefigge di ottenere una distribuzione imparziale e paritaria degli incarichi tra gli iscritti, nonchè il perseguimento degli interessi pubblici di celerità e buon andamento delle operazioni di dismissione, ma deve essere interpretata in modo conforme ai sopra richiamati principi espressi nella legge notarile, consentendo al notaio, al quale i soggetti privati abbiano affidato il mandato nell’ambito di un procedimento di dismissione di immobili pubblici, di svolgere la propria opera.
In tale operazione ermeneutica, pertanto, non appare censurabile l’intento del Consiglio notarile di disciplinare – predeterminando e circoscrivendo, a rotazione, i professionisti incaricati – un ambito di attività del tutto peculiare, sia per il numero che per l’entità economica delle procedure di dismissione (implicanti, peraltro, atti ripetitivi), al fine di consentire, da una parte, un sensibile contenimento dei costi e di evitare, dall’altra, forme abnormi di procacciamento e concentrazione di incarichi presso singoli professionisti, tali da ledere non solo l’interesse pubblico alla celerità, trasparenza e buon esito delle operazioni di dismissione, ma anche l’interesse della medesima categoria dei notai sotto il profilo della tutela del decoro e del prestigio professionale.
6. Del resto a tali principi si ispira lo stesso codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato con deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008 e richiamato dall’interessato, i cui art. 34 e 35 dispongono come segue:
“34. - Nell'ipotesi di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione, riguardanti il patrimonio di enti pubblici o degli enti ad essi assimilati (c.d. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli Notarili Distrettuali - in considerazione del superiore interesse pubblico che li caratterizza e in accordo con detti enti - possono organizzare l'assunzione e la distribuzione degli incarichi fra i notai del Distretto che si dichiarino disponibili, facendo salva la facoltà del singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso.
35. - Quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di straordinari interessi pubblici, comporti tempistiche e procedure rigorose e uniformi, che vengano regolate da convenzioni e protocolli tra il Consiglio Nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei notai è riservata ai Consigli Notarili Distrettuali secondo criteri che essi abbiano elaborato preventivamente”.
6.1. A tal ultimo riguardo occorre svolgere alcune precisazioni: è pur vero (come tra l’altro osservato dal Consiglio notarile nelle proprie memorie) che il predetto codice deontologico (di cui alla deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008) è stato approvato in data successiva alla avversata delibera del consiglio notarile, tuttavia le norme richiamate (e in particolare l’art. 35 vigente) sono assai simili a quelle (pre)vigenti alla data di adozione della impugnata delibera del Consiglio notarile, e approvate con le deliberazioni n. 1/1625 del 25 marzo 2004 e n. 4/1628 del 15 aprile 2004 del Consiglio Nazionale del Notariato.
Ne consegue che la avversata delibera Civitavecchia del 29 maggio 2006 risulta del tutto coerente con i principi elaborati nel previgente art. 35 delle delibere n. 1/1625 del 25 marzo 2004 e n. 4/1628 del 15 aprile 2004, secondo cui “Nell'ipotesi di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione, riguardanti il patrimonio di enti pubblici o degli enti ad essi assimilati (c.d. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli notarili distrettuali - in considerazione del superiore interesse pubblico che li caratterizza e in accordo con detti enti - possono organizzare l'assunzione e la distribuzione degli incarichi fra i notai del Distretto che si dichiarino disponibili, facendo salva la facoltà del singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso.
Quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di straordinari interessi pubblici, comporti tempistiche e procedure rigorose e uniformi, che vengano regolate da convenzioni e protocolli tra il Consiglio nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei notai è riservata ai Consigli notarili distrettuali secondo criteri che essi abbiano elaborato preventivamente”.
7. Della delibera impugnata, tuttavia, appaiono carenti la pubblicizzazione, nonché l’espresso richiamo al carattere non preclusivo della stessa, per incarichi che la parte privata decidesse liberamente di attribuire ad un notaio di propria fiducia. Solo in rapporto a tali carenze di contenuto, in conclusione, il ricorso può essere accolto, con conseguente obbligo per il Consiglio Notarile di Roma Velletri e Civitavecchia di assicurare l’accessibilità del testo, tramite forme adeguate di pubblicazione, previa integrazione del testo stesso con il richiamo a quanto previsto dall’art. 27 della legge notarile e dall’art. 34, comma 1, ultima parte del codice deontologico approvato con deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008, circa la “facoltà del singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso”.
8. Attesa la peculiarità della controversia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del Consiglio Notarile di Roma Velletri e Civitavecchia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda        Gabriella De Michele
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO

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