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Dismissione immobili - TAR Puglia, sez. III, sent. n.512 del 16.04.2014

Pubblico
Mercoledì, 26 Novembre, 2014 - 01:00

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), sentenza n.512 del 16 aprile 2014
 
 
N. 00512/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2014 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2014, proposto da: 
Angelo Baldacci, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, 5; 
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26; Agenzia del Demanio; 
per l'annullamento
della Nota 9.12.2013 Prot. Inf. n. 2766644 del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari; di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenziali.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Nicola Di Modugno e Augusto Farnelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
 
 
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’odierno ricorrente ha impugnato la nota in epigrafe specificata e ogni atto, comunque, connesso, preordinato o conseguente ancorché non conosciuto, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.
In particolare, il Sig. Angelo Baldacci riferisce di aver acquistato in data 13.11.2005 dall’Agenzia del Demanio, un suolo della superficie di mq 1743 sito in Bari Località S. Francesco all’Arena, Viale Mercadante, in catasto al fg. 81, p.lle 206/208/209/210. Nell’atto di acquisto rep. N. 505007 del 16.11.2005 è specificato che la vendita riguarda un suolo “edificatorio”, mentre nel certificato di destinazione urbanistica del 09.11.2005, allegato al rogito notarile, è riportato che gli immobili sono destinati ad “aree per le sedi e attrezzature militari”, rispetto alle quali, però, già dal 21.04.2004, in un verbale di dismissione da parte del coordinamento Provinciale di Bari del Corpo Forestale dello Stato, si dichiarava che l’immobile non era “più necessario a servizi dipendenti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali”.
L’immobile sarebbe stato destinato dunque, fino al 2004, alla costruzione di una Caserma per il Corpo Forestale dello Stato, per la quale il Comune di Bari aveva rilasciato regolare concessione edilizia. Successivamente, venuto meno l’interesse alla costruzione della caserma, il medesimo sarebbe stato dismesso dall’Agenzia del Demanio.
Il Sig. Baldacci, divenuto proprietario, nel 2013 ha presentato istanza di Permesso di costruire, a cui il Comune ha dato riscontro, esprimendo parere negativo sulla base della destinazione di Piano che tipizza il lotto di intervento come “zona per sedi e attrezzature militari”. A tale atto ha fatto seguito la richiesta di ritipizzazione degli immobili, negata dal Direttore della Ripartizione Urbanistica con la gravata nota, sulla base della seguente motivazione: ”allo stato non si ravvisano i motivi di pubblico interesse necessari per procedere alla ritipizzazione”, subordinando, eventuali variazioni dell’assetto urbanistico, alle previsioni del redigendo PUG, anche con riferimento all’assetto delle aree fieristiche.
Il ricorrente lamenta, da un lato, l’incompetenza dell’organo che ha adottato la gravata nota e, dall’altro, vizi di violazione di legge, dei principi di tutela dell’affidamento e eccesso di potere.
Si è costituito il Comune di Bari controdeducendo alle censure avversarie.
Alla Camera di Consiglio del 02 aprile 2014 il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
In via preliminare, il Tribunale osserva che, in relazione agli atti di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Il ricorso è fondato con riferimento alla censura di incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto di diniego, in quanto gli atti di ritipizzazione di aree soggette a vincolo espropriativo sono di competenza del Consiglio Comunale, organo competente all’adozione degli atti di pianificazione territoriale, ovvero di altro organo politico a ciò deputato dalla normativa di settore.
Ne deriva che anche nell’ipotesi in cui venga negata la nuova pianificazione delle aree in questione, la competenza sia del Consiglio Comunale (o comunque dell’organo deputato all’adozione dell’atto di pianificazione, in base alla legislazione di settore ed alla tipologia di atto pianificatorio da adottarsi).
Il diniego non può ritenersi, pertanto, rientrante nelle competenze del Dirigente del Settore cui non compete l’adozione di alcun atto pianificatorio.
Quanto alle ulteriori censure svolte, pur potendo ritenerle assorbite, il Collegio osserva, a fini conformativi dell’operato dell’amministrazione e per evitare futuro contenzioso, che le medesime sono prive di fondamento.
Nessun affidamento l’odierno ricorrente può legittimamente rivendicare sull’edificabilità del suolo acquistato dall’agenzia del Demanio, essendo note sia la provenienza del medesimo che la sua destinazione, oltre alle previsioni pianificatorie relative alla zona.
A ciò si aggiunga che ogni accertamento sulla fondatezza della pretesa di ritipizzazione esula dai limiti del sindacato demandato a questo Giudice, non trattandosi di attività di natura totalmente vincolata.
E’ per questo che il ricorso va accolto nei limiti di quanto precisato in parte motiva, dai quali discendono anche giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente a quanto precisato in parte motiva e per l’effetto annulla la nota prot. inf. n. 2766644, del 09.12.2013 a firma del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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