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Sulla cartolarizzazione

Pubblico
Lunedì, 18 Settembre, 2017 - 15:43

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda), sentenza n.8898 del 21 luglio 2017, sulla dismissione di immobili pubblici
 
La massima 
La riforma della normativa delle dismissioni (cd. Cartolarizzazione) ha ribadito l'esclusione degli immobili di pregio dalle agevolazioni previste per gli inquilini delle abitazioni periferiche ai commi 8 e 13 dell' art.3 del D.L. 351/2001.
In base a tali norme tali immobili non usufruiscono dello sconto del 30%, rispetto al prezzo di mercato delle stesse unità (libere), né possono usufruire dell'ulteriore abbattimento del prezzo concesso ai conduttori che acquistano a mezzo mandato collettivo costituendo l'80% delle unità complessive dell'immobile. Inoltre, il comma 13 dell'art. 3 come, modificato dal D.L. n. 269 del 30.9.2003, convertito con legge n. 326/03.
 
N. 08898/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05293/2004 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
La sentenza interessa la vendita di immobili nell’ambito di un progetto finalizzato al recupero di liquidità imposto dalla normativa statale in rapporto ad obiettivi di finanza pubblica.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5293 del 2004, proposto da OMISSIS  rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lg.tevere dei Mellini, 17 Sc B Int10; 
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Agenzia del Territorio, SCIP Società per la Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici Srl, non costituiti in giudizio; 
INAIL - Istituto Nazionale per le Assicurazioni sugli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Pone, Grazia Tota, Maria Letizia Nunzi, Bettino Torre, con domicilio eletto presso lo studio Inail Ufficio Legale Inail in Roma, via IV Novembre,144; 
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cianchi, Emanuele Rindori, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Scaringella in Roma, via C. Morin, 24; 
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari,
del decreto 7 Gennaio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (pubblicato sulla G.U. del 19.3.2004) nella parte in cui stabilisce che sono da considerarsi di pregio gli immobili di Lucca Via P.za S. Giusto 14;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’INAIL;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe, rappresentando di condurre immobili ad uso abitativo in Lucca, P.zza San Giusto 14, di proprietà dell’INAIL.
Dopo aver descritto il quadro normativo di riferimento inerente ai programmi di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali, i ricorrenti hanno rappresentato di aver manifestato l’interesse all’acquisto degli immobili indicati ma, malgrado ciò, il termine del 1.3.2001 (utile per perfezionare l’acquisto) è scaduto a causa dell’inerzia degli enti previdenziali.
Successivamente, i ricorrenti hanno ribadito l’intenzione di acquistare anche nella vigenza del DL n. 351/2001 (convertito con legge n. 410/2001) ma, con decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31.7.2002 e del 1.4.2003 (adottati di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Agricole), sono stati dettati i criteri in base ai quali individuare gli immobili di pregio, tra i quali quelli di interesse dei ricorrenti, da considerare alla luce delle disposizioni contenute nel DL n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003 (nel frattempo intervenute).
Infine, con decreto del 7 gennaio 2004 è stata rinnovata l’attribuzione del pregio immobiliare degli immobili in questione e con nota del 10 febbraio 2004 l’INAIL ha invitato i ricorrenti ad esprimere la loro eventuale opzione di acquisto dei medesimi immobili.
2. Ritenendo erronei ed illegittimi tali atti, i ricorrenti li hanno impugnati dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso; violazione dell’art. 3, co. 13, DL n. 351/2001, come modificato dal DL n. 69/2003; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto; illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 20, della legge n. 410/2001, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost..
L’INAL, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
A sostegno delle proprie ragioni, ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso.
Con ordinanza n. 3222/2004 del 10 giugno 2004, è stata respinta la domanda cautelare proposta dai ricorrenti.
Con atto di intervento notificato in data 9 febbraio 2007, si è costituita in giudizio OMISSIS.
Con decreto in data 23 ottobre 2015 n. 12201, è stata dichiarata la perenzione del giudizio. Ma, con decreto n. 7172/2016, il decreto di perenzione indicato è stato revocato.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive posizioni.
All’udienza del 12 luglio 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
3. Il Collegio osserva che la vendita degli immobili in questione va inquadrata nell’ambito del progetto finalizzato al recupero di liquidità imposto dalla normativa statale in rapporto ad obiettivi di finanza pubblica.
In particolare, con il D.L. 25.9.2001 n. 351 (convertito con la legge n. 410 del 23.11.2001), con il D.L. n.269/2003 (convertito con legge n. 326/03) e con il D.L. 23.2.2004 n.41 (convertito con legge n. 24.4.2004 n. 104), è stata attuata la c.d. cartolarizzazione.
In tale contesto normativo, una particolare disciplina è stata riservata agli immobili cosi detti di pregio che, per le loro caratteristiche, non possono fruire delle agevolazioni concesse per le abitazioni caratterizzate da tipologia intensiva e site in zone periferiche o semiperiferiche.
In applicazione della normativa primaria, con circolare del 27.1.2000 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito i criteri di individuazione di tali immobili, sostanzialmente, richiamandosi ai parametri già individuati con la precedente circolare del 30.4.1997 (pubblicata sulla G.U. del 30.6.1997 n. 150). In base a tali criteri, sono da considerare di pregio, ad esempio, gli immobili di valore storico artistic0, ai sensi della 1.1089/1939; quelli costituiti per oltre 2/3 da abitazioni di lusso; quelli situati nel centro storico così come definito ai sensi dell'art. 18 della 1. 392/1978, etc..
Con successiva circolare del 7.8.2000, lo stesso Ministero ha evidenziato che il criterio dettato dal comma 2 dell'art.2 della legge n. 488/99 avrebbe dovuto ritenersi assorbente rispetto agli altri enunciati nella citata circolare del 27.1.2000, e quindi comprendere anche i centri storici.
Anche la riforma della normativa delle dismissioni (cd. Cartolarizzazione) ha ribadito l'esclusione degli immobili di pregio dalle agevolazioni previste per gli inquilini delle abitazioni periferiche ai commi 8 e 13 dell' art.3 del D.L. 351/2001.
In base a tali norme tali immobili non usufruiscono dello sconto del 30%, rispetto al prezzo di mercato delle stesse unità (libere), né possono usufruire dell'ulteriore abbattimento del prezzo concesso ai conduttori che acquistano a mezzo mandato collettivo costituendo l'80% delle unità complessive dell'immobile. Inoltre, il comma 13 dell'art. 3 come, modificato dal D.L. n. 269 del 30.9.2003, convertito con legge n. 326/03: "Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del Territorio, sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del Territorio .....".
Quindi, sono stati individuati gli immobili di pregio decreti interministeriali del 31.7.2002, dell’1.4.2003 e del 7.1.2004, nei quali sono stati recepiti i criteri per la definizione di tale tipologia di immobili, nel cui ambito, è stato incluso il complesso immobiliare oggetto di causa.
Dalla dettagliata perizia di stima dell’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Lucca (doc.1 di parte resistente), emerge che l’immobile di P.za S. Giusto è stato correttamente inserito tra gli immobili di pregio, essendo collocato "all'interno del centro storico .... in zona pedonale centralissima e di particolare pregio, all'interno delle mura urbane." (zona omogenea A 1).
Né tale immobile può essere escluso tra quelli di pregio a causa dell’asserito degrado dello stesso – richiamando quanto stabilito dal DL 30.9.2003, n. 269 modificativo del DL 25.9.2001 n. 351, convertito nella legge 23.12.2001 n. 410 (comma 13 dell'art. 3), posto che con tale norma il legislatore ha inteso escludere dalla categoria di "pregio" solo quegli immobili che versano in una situazione di degrado tale da avere necessità degli interventi descritti dalla medesima normativa. Nella relazione di stima dell'Agenzia del Territorio si rappresenta che: "II fabbricato, sede dell'Inail fino alla metà degli anni 80, non presenta pregi particolari e si trova in condizioni da considerarsi pressoché normali in relazione alla sua vetustà ....". Sicché, è chiaro che lo stesso aveva bisogno solo di normali interventi manutentivi e, quindi, si è correttamente escluso che versasse in stato di degrado tale da escluderlo dalla categoria degli immobili di "pregio".
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Proietti Antonino Savo Amodio
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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