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Intimazione per dismettere un bene a favore della collettività: offerta reale

Privato
Mercoledì, 14 Giugno, 2023 - 08:45

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2019, proposto da V. e V. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Pizzetti, Ezio Ponassi e Andrea Poesio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Torino, via Luigi Mercantini, n. 6;

contro

Comune di Vignole Borbera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Sano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Davide Boldini in Torino, Corso Carlo e Nello Rosselli, n.99/1;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale nr. 14 del 06.12.2018 prot. nr. (...), notificata il 14.12.2018, con cui si ordinava all'esponente l'esecuzione di lavori per il ripristino e la messa in sicurezza dei marciapiedi e delle aree di sosta di via R. di V. B. e del Provv. del 15 gennaio 2019 del responsabile del servizio tecnico del Comune con cui si comunicava l'avvio del procedimento diretto all'esecuzione in danno dell'ordinanza sindacale suddetta, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vignole Borbera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con il presente ricorso, la società ricorrente impugna l'ordinanza del Sindaco del Comune di Vignole Borbera nr. 14 del 6.12.2018 con cui è stato alla medesima ordinato di provvedere all'esecuzione di lavori per il ripristino e la messa in sicurezza dei marciapiedi e delle aree di sosta di Via R., nonché la comunicazione di avvio del procedimento diretto all'esecuzione in danno della predetta ordinanza sindacale.

2. Premette, in fatto, che dette opere erano state realizzate in esecuzione degli impegni assunti nella convenzione urbanistica stipulata in data 13.05.1992 con il Comune di Vignole Borbera per l'attuazione di un P.E.C. su terreni della società ricorrente; l'amministrazione, pur avendone verificato la corretta esecuzione con deliberazione della Giunta Comunale n. 145/1995, non ha tuttavia formalizzato l'acquisizione delle stesse e delle relative aree di sedime.

3. A sostegno del gravame deduce censure di violazione di legge (in particolare degli artt. 832, 1158, 1061 e ss., 1069 e 2934 e ss. cod. civ.), eccesso di potere, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento ad erronea valutazione dei fatti.

4. Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata per resistere al gravame, chiedendone il rigetto.

5. All'udienza del 10 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato.

7. Con i motivi 2.1 e 2.2, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione sostanziale, la ricorrente lamenta l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento atipico e urgente, poiché, essendo stati imposti lavori di manutenzione ordinaria consistenti nel rifacimento dei cordoli dei marciapiedi con sostituzione di parte della pavimentazione, non sarebbe ravvisabile alcun pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana.

Le doglianze non sono condivisibili.

7.1 Dalla documentazione fotografica in atti risulta con chiarezza lo stato di degrado dei marciapiedi, potendosi constatare la presenza di mattonelle divelte, il crollo dei cordoli di contenimento e l'avvallamento di parti della pavimentazione ormai sconnessa. Al momento dell'adozione del provvedimento da parte del Sindaco era quindi ravvisabile una concreta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, derivante dall'ammaloramento del piano di calpestio del marciapiede - dunque di un luogo di transito della collettività - adeguatamente rappresentata nella motivazione dell'ordinanza.

7.2 Sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti di contingibilità ed urgenza ai fini di protezione della pubblica e privata incolumità, cioè del transito pedonale in sicurezza, secondo un criterio di precauzione che impone di intervenire immediatamente senza attendere il possibile concreto verificarsi di eventi dannosi. Non fa venir meno il requisito dell'urgenza e della gravità del pericolo la circostanza che tale condizione di degrado dei marciapiedi fosse presente da tempo e che la stessa dall'amministrazione, a seguito di segnalazioni di cittadini, avesse già invitato la ricorrente a provvedere al ripristino, seppur senza esito. L'ordinanza ex articolo 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, infatti, può essere legittimamente emanata "anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell'emanazione dell'atto della situazione di pericolo (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3077 del 2012; in termini, T.A.R. Campania - Napoli, sezione V, sentenza n. 4062 del 2022)" (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 13.09.2022, n. 5695).

7.3 Il trascorrere del tempo non priva l'autorità preposta del potere-dovere di provvedere al fine di prevenire il danno all'incolumità pubblica, che, anzi, può risultare aggravato dalla mancanza di un tempestivo intervento. Il presupposto necessario per l'adozione dell'ordinanza consiste, quindi, nell'attualità del pericolo al momento in cui intervenga il provvedimento, non rilevando il tempo trascorso dalla sua insorgenza (cfr. Cons. di Stato, Sezione V, 12.10.2010; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 22.01.2022, n. 181).

7.4 Va infine evidenziato che, ai fini dell'apprezzamento dei presupposti dell'esercizio del potere sindacale d'urgenza, è del tutto irrilevante stabilire se i lavori imposti dall'ordinanza siano di ordinaria o straordinaria manutenzione, poiché ciò che conta non è la natura in sé dell'intervento, ma la sua necessità ai fini dell'eliminazione del pericolo che ne ha determinato l'emanazione.

8. Con il motivo 2.3, la ricorrente lamenta che le opere di urbanizzazione relative ai marciapiedi sarebbero state ultimate nel 1995 e acquisite tramite usucapione dal Comune, che ne avrebbe avuto la disponibilità per oltre venti anni provvedendo continuativamente alla manutenzione delle stesse; in subordine, eccepisce che la strada e le circostanti aree sarebbero gravate da servitù a favore del Comune dato l'uso pubblico a cui esse sono sottoposte e, in ogni caso, che il diritto di pretendere l'esecuzione dei lavori sarebbe prescritto, dato che l'ultimazione delle opere risalirebbe all'anno 1995.

Le censure sono infondate.

8.1 L'art. 16 della convenzione urbanistica sottoscritta tra il Comune e la ricorrente, che disciplina l'attuazione del P.E.C. comprensiva della realizzazione delle opere di urbanizzazione, stabilisce che "gli impianti e tutti i servizi di cui agli artt. 5 e 6 del presente atto passeranno gratuitamente di proprietà al Comune, dietro sua richiesta (…). Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino a che ciò non avviene sarà obbligo del proponente di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria come convenuto ai precedenti articoli".

8.2 Attraverso il rimando ai contenuti degli artt. 5 e 6 della Convenzione, l'espressione "tutti i servizi" si riferisce anche all'insieme delle opere di urbanizzazione primaria, compreso il sistema della viabilità veicolare e pedonale (cfr., in particolare, art. 6, comma 1, lett. a). Fino a quando tali opere non verranno acquisite al patrimonio dell'ente, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, sarà di competenza del proponente che ne mantiene medio tempore la proprietà. L'obbligo di provvedere alla manutenzione dei marciapiedi in questione, quindi, deriva direttamente da fonte convenzionale ed è stato assunto dalla società ricorrente nell'ambito delle obbligazioni contratte per l'esecuzione del P.E.C., permanendo in forza del predetto titolo fino al momento in cui le opere verranno trasferite al Comune.

8.3 Quanto sopra trova conferma anche nel "verbale di sopralluogo congiunto" del 2.05.2018, con cui il tecnico incaricato dalla ricorrente e il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale hanno concordato l'esecuzione delle attività di manutenzione (espressamente definita "straordinaria") su strada e marciapiedi, al fine di procedere alla cessione delle stesse una volta ripristinatone il "buono stato di conservazione".

8.4 In detti termini, la ricorrente ha riconosciuto che la proprietà delle opere di urbanizzazione non è ancora stata acquisita dall'amministrazione, in uno con il proprio obbligo di provvedere all'esecuzione delle previste lavorazioni, impegnandosi espressamente in vista del trasferimento di detti beni al Comune. Il che smentisce sia le doglianze relative all'asserita usucapione delle aree da parte dell'amministrazione, sia, in virtù dell'art. 2944 cod. civ., l'eccezione di prescrizione del diritto di quest'ultima all'esecuzione dell'attività manutentiva.

In particolare, in tema di acquisto della proprietà per usucapione, l'animus possidendi si esprime in comportamenti univoci tipicamente riconducibili al proprietario esclusivo del bene, comportamenti ed atti continui, non interrotti ed inequivoci incompatibili con il riconoscimento di un diritto di proprietà in capo a terzi, quale l'intestatario formale dell'immobile, ma tale continuità e univocità non è comprovata nel caso di specie ed è anzi smentita dal citato verbale di sopralluogo congiunto.

8.5 Peraltro, la cessione a favore dell'ente richiede un atto formale a ciò espressamente finalizzato, la cui mancanza non può essere surrogata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 6.04.1995, con la quale è stata soltanto approvata la relazione tecnica di completa e regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione - cioè un atto necessario e propedeutico all'acquisizione delle stesse - che non elide in alcun modo la necessità del formale trasferimento secondo le modalità di legge.

8.6 Infine, rileva il Collegio come la ricorrente, pur deducendo la sussistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada e sulle aree limitrofe e il conseguente onere di manutenzione in capo all'amministrazione, non fornisce alcun elemento atto a dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari per riconoscere l'uso pubblico dei beni di cui si discute.

Anche le doglianze sopra esaminate, quindi, risultano infondate.

9. Con le censure articolate sub 2.4, la ricorrente si duole della prolungata inerzia del Comune, che, in violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., avrebbe omesso di attivarsi per l'acquisizione delle aree, lasciando ingiustamente gravare a suo carico l'onere di manutenzione. E ciò nonostante la stessa avesse rappresentato all'ente, con nota del 6.06.2012, la propria disponibilità a stipulare l'atto pubblico di cessione gratuita della strada e delle aree

La doglianza non coglie nel segno.

9.1 Laddove il creditore rifiuti di ricevere la prestazione o non compia "quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere" (art. 1206 e ss. cod. civ.), quest'ultimo può liberarsi attraverso l'offerta formale al creditore, che, nel caso in cui debba essere consegnato un bene immobile, consiste "nell'intimazione al creditore di prenderne possesso" (art. 1216, comma 1, cod. civ.). L'intimazione deve essere fatta "nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo 1209", cioè mediante atto notificato al creditore nella forma della citazione in giudizio. Infine, dopo l'intimazione al creditore, il debitore può ottenere giudizialmente la nomina di un sequestratario ed è liberato dal momento in cui ha consegnato quest'ultimo la cosa dovuta (art. 1216, comma 2, cod. civ.).

9.2 Nel caso di specie, da quanto risulta in atti, la ricorrente ha sollecitato l'amministrazione a prendere in carico le opere con una sola nota del 6.06.2012, che non presenta le caratteristiche e le forme necessarie per essere considerata alla stregua di un'offerta per intimazione. Non sono presenti altri solleciti all'amministrazione per l'acquisizione delle opere in questione. Né la ricorrente si è avvalsa dell'art. 2932 cod. civ..

9.3 Di conseguenza, la ricorrente non può lamentare che l'ente non si sia attivato per perfezionare il trasferimento delle stesse, poiché, avendone l'interesse, avrebbe potuto e dovuto utilizzare gli strumenti normativamente previsti per liberarsi delle obbligazioni, anche manutentive, correlate alla titolarità delle opere secondo il disposto della convenzione urbanistica.

10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Vignole Borbera, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre iva e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Marcello Faviere, Referendario

Valentina Caccamo, Referendario, Estensore

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