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Strada di uso pubblico e reati stradali

Privato
Venerdì, 10 Maggio, 2024 - 08:30

Cass. pen., Sez. IV, 29/02/2024, n. 11821, sui reati stradali e sui presupposti per strada uso pubblico

MASSIMA

In materia di reati da circolazione stradale, l'attribuzione ad un'area della qualità di area privata di uso pubblico, con la consequenziale obbligatorietà dell'apposizione della segnaletica stradale prevista dal codice della strada, dipende da valutazioni che, in ultima analisi, competono, previo esercizio di poteri discrezionali, al Comune al cui interno tali aree ricadono. Non è dunque normativamente previsto l'obbligo di porre la segnaletica pubblica al di fuori di tali ipotesi.

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela - Relatore

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere

Dott. SESSA Gennaro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a I il (Omissis)

avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

letta la memoria depositata dall'avv.to Sara Franchino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del GIP del Tribunale della stessa sede del 22 luglio 2021, con cui, in sede di giudizio abbreviato, A.A. era stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato giudiziale, nonché all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente per la durata di mesi otto, in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod.pen. in quanto, alla guida dell'autovettura Fiat Panda tg.ta (Omissis), giunta nei pressi del numero civico 16 di via (Omissis): si immetteva all'interno dell'area adibita a parcheggio del centro commerciale Penny Market, area da considerarsi pertinenza di servizio della via (Omissis), ai sensi dell'art. 24 del codice della strada; percorreva la corsia di ingresso al posteggio dirigendosi verso il supermercato, senza prestare attenzione alla presenza del pedone B.B., che si stava dirigendo verso l'uscita del posteggio e si trovava all'interno dello spazio destinato a posto auto, all'intersezione tra la corsia percorsa dalla FIAT PANDA e quella parallela e adiacente all'edificio del supermercato; curvava a sinistra per percorrere la corsia parallela e adiacente al supermercato, tenendo il volante con il solo avambraccio sinistro, invadendo lo spazio destinato a posteggio sopra indicato ed investiva B.B. con la parte anteriore sinistra del veicolo, così cagionando per colpa -consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione degli artt. 140,141, comma 4, 143, comma 1, del codice della strada- la morte della stessa B.B. che, dopo l'investimento, cadeva in terra e batteva il capo. In Torino, il 24 giugno 2019.

2. I giudici del merito, anche a seguito della visione del filmato tratto dal sistema di videosorveglianza presente nel parcheggio, hanno così ricostruito i fatti.

B.B. era uscita con passo sicuro portando un sacchetto della spesa, quando la Fiat Panda non era ancora entrata nell'area del supermercato. La B.B. aveva attraversato la corsia a senso unico destinata al transito dei veicoli e dei pedoni, in asfalto e larga 6 metri e 20 centimetri (risultante anche dalla planimetria redatta dalla Polizia Municipale ed acquisita agli atti del processo).

Tutta l'area dei posti auto era praticamente vuota, e, quando la B.B. si trovava già all'interno dell'ultimo posto auto della prima fila del lato di ingresso del supermercato, ubicato vicino alla parte della corsia di asfalto che svolta a sinistra per i veicoli in entrata, era stata colpita dal veicolo da A.A. che, nel frattempo, era entrata nell'area del supermercato e, percorrendo la corsia in asfalto, nel punto in cui la corsia svolta a sinistra, aveva invaso la zona del posto auto in cui si trovava B.B., provocandone la caduta.

Era pieno giorno, non vi erano pedoni, né auto che potessero ostacolare la visione dell'intera area ed entrando nel piazzale, A.A., tenuto conto del tratto di corsia già percorso prima del punto d'urto visibile sulla planimetria in atti ed osservando una condotta di guida attenta al luogo, avrebbe potuto vedere da subito e per tempo la persona, che si trovava in posizione frontale rispetto all'ingresso dei veicoli. Dall'ingresso, la velocità avrebbe dovuto essere particolarmente moderata e tale da consentire di rimanere all'interno della corsia asfaltata, con la conseguenza che, in tal caso, il veicolo non avrebbe invaso il posto auto e non avrebbe colpito la signora B.B. Andava dunque esclusa la tesi difensiva del mancato avvistamento determinato dall'essersi la vittima collocata nell'angolo cieco. Dal verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale (Omissis), ove l'investitrice si era recata in serata, con richiesta di visita psichiatrica, era emerso che la stessa non era affetta da malattie o segnali, che potessero far sospettare un problema di salute verificatosi nel pomeriggio, o un malore improvviso. Anzi, A.A. era subito scesa dal veicolo. Dai numerosi contatti sul cellulare era emerso che in quel giorno aveva avuto diversi inconvenienti, tra i quali, la chiusura della macelleria con la conseguente necessità di recarsi al supermercato. Dal filmato, con immagine ingrandita, era pure emerso che la stessa, nelle fasi che avevano immediatamente preceduto l'investimento, teneva il volante solo con il braccio sinistro, mentre l'altro arto non era visibile.

Pertanto, esclusi problemi di salute, l'assenza di ricordo della presenza della persona investita, poteva spiegarsi anche solo con lo shock per quanto accaduto. Il pedone era ben visibile e l'erronea manovra di guida, forse dovuta alla fretta o ad un momento di distrazione per uno sguardo veloce verso il cellulare, risultando una chiamata in entrata alle ore 17,31 e cioè qualche minuto prima del sinistro, aveva provocato l'urto finale.

In definitiva, non vi erano ragioni per dubitare che la condotta di guida fosse stata sorretta da coscienza e volontà e che, quindi, i reati contestati fossero imputabili alla conducente della Panda. Non era configurabile l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., sia perché l'utilizzo di autobloccanti nelle aree di parcheggio è consentito e non era stato sollevato, tra i motivi di appello, il dubbio che se la caduta fosse avvenuta sulla parte asfaltata l'evento morte non si sarebbe verificato; inoltre, la vittima non era stata investita sulla corsia destinata alla circolazione di veicoli e pedoni, ma in un punto in cui la Fiat Panda non avrebbe dovuto transitare.

3. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione A.A. sulla base di tre motivi, così sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen.:

- con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge, in relazione all'art. 589-bis, comma 7 cod. pen., in ragione del concorso colposo del terzo, posta l'assenza di presidi di sicurezza per i pedoni all'interno del parcheggio. La vittima, al momento dell'investimento, attraversava a piedi un'area adibita a parcheggio, riservata alla circolazione delle autovetture e ricoperta da autobloccanti. Ciò si era verificato anche perché il parcheggio del supermercato non era dotato di appositi percorsi pedonali ed era privo di adeguata segnaletica orizzontale e verticale per i pedoni. L'evento sarebbe stato, dunque, causalmente collegato sia alla condotta colposa della vittima che all'assenza di presidi di sicurezza per i pedoni all'interno del supermercato, come prescritti dalla legge, anche in relazione alla mera attività di prevenzione del rischio aziendale (artt. 2,3,38, comma 10, cod. strada; Direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici; D.M. 5 novembre 2001 n. 6792; Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4809 del 1968; Decreto n. 236 del 14 giugno 1989; D.Lgs. n. 626 del 1994; D.Lgs. n. 81 del 2008).

- con il secondo motivo, si denuncia carenza di motivazione, con riferimento al concorso del terzo ex art. 589 bis, comma 7, cod.pen. in ordine alla questione dell'assenza di presidi di sicurezza per il governo della circolazione pedonale, che aveva formato specifico motivo di appello. La motivazione sul punto era stata quella secondo cui nei parcheggi è consentita la posa di autobloccanti, senza motivare in alcun modo in ordine all'assenza di presidi sicurezza per i pedoni, quali attraversamenti idonei a ridurre la promiscuità con la circolazione veicolare. La presenza di tali presidi, ad avviso della ricorrente, avrebbe certamente evitato l'evento;

- con il terzo motivo, si denuncia nuovamente la violazione dell'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. in relazione al disposto dell'art. 190 cod. strada, posto che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto, nel non considerare la configurabilità della attenuante in oggetto, che il parcheggio all'interno del quale era avvenuto l'incidente era di pertinenza di un supermercato aperto al pubblico e quindi, tanto per i veicoli che per i pedoni, soggetto alle disposizioni del codice della strada. Da ciò la necessità di valutare il concorso della vittima, nella determinazione dell'evento, per la violazione delle regole di condotta sulla circolazione dei pedoni, ed in particolare, dell'art. 190, commi 1,3 e 5, cod. strada, che impongono ai pedoni, in caso di mancanza di marciapiedi o banchine, di circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio alla circolazione, dando la precedenza alle vetture e che comunque vietano di attraversare diagonalmente le intersezioni.

4. La Procura generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso.

5. La ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1.1 motivi, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati.

2.1 motivi risultano tutti condizionati dall'unico presupposto che al posteggio teatro dell'investimento possano essere applicate le disposizioni contenute nel codice della strada e nella normativa secondaria richiamata, le quali avrebbero imposto l'installazione della segnaletica stradale a presidio della sicurezza del pedone. Dalla violazione di tali disposizioni, infatti, la ricorrente deduce la configurabilità di condotte colpose sia da parte, di terzi, genericamente individuati dalla ricorrente nel "supermercato", rimasti però del tutto estranei e neppure identificati nel corso del giudizio, che della vittima, che non avrebbe rispettato le regole di condotta sulla circolazione dei pedoni. L'art. 190 C.d.S. prescrive ai pedoni, che percorrano tratti di strada privi di marciapiedi o simili, di "circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione" e, fuori dei centri abitati, di "circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia", prescrivendo altresì, "ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica (...) di marciare su unica fila".

3. Come osservato da Sez. 4 dell'8/11/2022, Rv. n.46668, tali prescrizioni hanno lo scopo non solo di evitare intralci alla circolazione, ma anche di mettere i pedoni nelle condizioni di poter avvistare tempestivamente i veicoli che sopraggiungano in senso contrario ed evitare così possibili investimenti o urti.

Dunque, si addebita al pedone una responsabilità concorrente dell'investimento ai suoi danni allorché costui, percorrendo uria strada a doppio senso di circolazione, circoli sul margine destro anziché su quello sinistro della carreggiata. Tale violazione, specie quando si verifica di notte in una strada extra urbana non illuminata, si sostanzia in una notevole imprudenza, rilevante in caso di investimento ai fini della valutazione del concorso di colpa del pedone (Sez. 4, n. 10056 del 13/03/1991, Bernini, Rv. 188248).

4. L'orientamento appena ricordato, tuttavia, non è pertinentemente richiamabile nel caso di specie. In primo luogo, va escluso che dalla ricostruzione in fatto effettuata dai giudici del merito sia emerso che il posteggio in questione sia in effetti qualificabile quale area di posteggio ad uso pubblico, pertanto soggetta agli obblighi di segnaletica richiamati dalla ricorrente.

5. Proprio la Direttiva del 24 ottobre 2000 del Ministero dei lavori pubblici sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, invocata dalla ricorrente, sotto il titolo " 2.4 Strade private aperte all'uso pubblico" prevede che nelle strade private aperte all'uso pubblico, poste all'interno del centro abitato, rimane pur sempre la competenza del Comune ad assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti; incombe quindi al Comune l'obbligo di disciplinare la circolazione attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale (art. 37, comma 1, lettera c), cod. str.).

A tale riguardo, viene precisato che la locuzione "area ad uso pubblico", sulla quale il Codice all'art. 2 basa la definizione di "strada" riguarda anche le strade private aperte all'uso pubblico, ancorché la relativa utilizzazione si realizzi "de facto" e non "de iure". La segnaletica stradale in questi casi è posta a cura del Comune ogni qualvolta su di essa venga attuata una qualsiasi disciplina della circolazione avente carattere di generalità ed i provvedimenti relativi siano adottati per perseguire o conseguire un pubblico interesse. Analogamente sulle strade private ad uso pubblico fuori dai centri abitati la competenza ad apporre la segnaletica è del Comune. È appena il caso di sottolineare che i segnali stradali devono rispettare le norme di riferimento per quanto riguarda la regolarità sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche sulle aree e sulle strade private aperte ad uso pubblico per le quali al Comune compete la responsabilità della disciplina della circolazione e della opposizione della segnaletica stradale.

Su tali strade private, se non aperte all'uso pubblico, l'apposizione dei segnali è facoltativa ma laddove utilizzati, essi devono essere conformi a quelli regolamentari e posti in opera nel rispetto della normativa tecnica che li riguarda.

6. Da tale fonte si trae che l'attribuzione ad un'area delta qualità di area privata di uso pubblico, con la consequenziale obbligatorietà dell'apposizione della segnaletica stradale prevista dal codice della strada, dipende da valutazioni che, in ultima analisi, competono, previo esercizio di poteri discrezionali, al Comune al cui interno esse ricadono. Non è dunque normativamente previsto l'obbligo di porre la segnaletica pubblica al di fuori di tali ipotesi.

7. Va inoltre osservato (Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 33772 del 2023) che la definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 8879 del 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 37851 del 28/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 14367 del 05/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 5126 del 03/03/2011; Sentenza n. 17350 del 25/06/2008; Sez. 3, Sentenza n. 15063 del 09/10/2003; Sez. 1, Sentenza n. 13217 del 10/09/2003; Sez. 3, Sentenza n. 12148 del 09/12/1993).

La giurisprudenza delle Sezioni Civili di questa Corte ha infatti precisato che secondo la definizione contenuta nell'art. 2 del c.d.s., per strada deve intendersi l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5414 del 07/05/1992; Sez. U, Sentenza n. 1253 del 09/05/1973).

8. Conseguentemente, la qualificazione de qua accede solo alla destinazione effettiva ed in concreto all'uso pubblico dell'area di interesse, non essendo ciò inevitabilmente correlato ad una area di posteggio a servizio dei clienti durante l'orario di apertura del supermercato, teatro della fattispecie di reato in esame.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 35415 del 2013; Sez. 4, Sentenza n. 12216 del 16/02/2017), peraltro, le norme del codice della strada, mentre trovano diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito, assumono unicamente il valore di criteri e canoni di comune diligenza e prudenza in relazione allo spostamento dei veicoli all'interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione, attesa l'indole di comune esperienza generalmente riconosciuta al vigore di tali regole.

9. A ciò consegue che, al di là della esaustività della motivazione adottata dalla sentenza impugnata, che ha messo in evidenza l'assoluta visibilità della presenza della vittima all'interno dell'area di posteggio, che stava all'interno della zona destinata agli stalli, e l'ininfluenza causale, rispetto alla gravità dell'evento, che l'impatto sia avvenuto contro la pavimentazione autobloccante anziché contro l'asfalto, difetta sul piano normativo la configurabilità della violazione, da parte della vittima o di terzi, di norme cautelari, necessario presupposto per un giudizio di concorso di colpa utile all'applicazione dell'attenuante richiesta.

10.In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2024.

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