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Antenne di telefonia mobile e boschi. TAR Lazio, NON MASSIMATA 24 ottobre 2018

Pubblico
Lunedì, 12 Novembre, 2018 - 21:09

 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), sentenza n. 10295 del 24 ottobre 2018, sulle antenne di telefonia mobile la nozione di bosco. 
 
N. 10295/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05155/2016 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5155 del 2016, proposto da 
Soc. Wind Telecomunicazioni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Consulta, 50; 
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero per i Beni e le Attività Culturali), in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Province Roma, Fr, Lt, Ri e Vt;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Comune di Rieti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota MIBACT-SBEAP-LAZ U. prot. 3668 del 12.02.2016 con la quale è stato espresso parere negativo sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto di pubblica utilità su area posta nel tenimento comunale di Rieti;
- della conseguente determinazione della Regione Lazio n. G02217 in data 11.3.2016, recante il diniego di autorizzazione all’esecuzione delle opere;
- degli atti connessi, ivi incluso, per quanto possa occorrere, l’art. 38 della N.T.A. del P.T.P.R..
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero per i Beni e le Attività Culturali), nonché della Regione Lazio;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2018 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 
1. La società ricorrente agisce nella qualità di titolare di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione sul territorio italiano.
Essa ha presentato in data 10 ottobre 2014 istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare su una particella di terreno situata nel territorio del Comune di Rieti, alla Via Belvedere censita catastalmente al fg. 96, p.lla 66 sito in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 12.12.1964 (ampliato con D.M. 4.8.1988) e sottoposta anche al vincolo di cui all’art. 142, lettera g) del D. Lgs. n. 42/2004.
Essa impugna in questa sede la nota MIBACT-SBEAP-LAZ U-prot. 3668 del 12.2.2016, con cui la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha espresso parere negativo per contrasto con l’art.38 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Regionale (di seguito P.T.P.R.) sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata il 7 settembre 2015, unitamente:
- alla consequenziale determinazione n. G02217 dell’11.03.2016 con cui la Regione Lazio – Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, ha negato la richiesta autorizzazione paesaggistica;
- agli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ivi incluso, per quanto possa occorrere ed ove ostativo alla realizzazione dell’impianto di pubblica utilità, l’art. 38 delle NTA del P.T.P.R..
La ricorrente deduce cinque motivi di impugnazione così rubricati:
1) violazione di legge; violazione e mancata applicazione dell’art. 146, comma 8 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; violazione e mancata applicazione dell’art. 10 – bis della L. n. 241/1990; mancata e/o inadeguata valutazione delle osservazioni; violazione e mancata applicazione dell’art. 87, comma 9 del D. Lgs. n. 259/2003; mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 7.8.1990, n. 241;
2) violazione di legge; violazione del D. Lgs. n. 42/2004, art. 146; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3del D. Lgs. 18.5.2001, n. 227; eccesso di potere; difetto di motivazione; violazione ed eccesso di potere; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; difetto assoluto di istruttoria;
3) violazione di legge; violazione dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 259/2003; violazione del codice delle comunicazioni; violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 8, del P.T.P.R.; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; travisamento assoluto dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere; violazione del giusto procedimento;
4) illegittimità derivata; violazione di legge; violazione dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 259/2003; violazione del codice delle comunicazioni; violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 8, del P.T.P.R.; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; travisamento assoluto dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere; violazione del giusto procedimento;
5) violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 42/2004; violazione del codice dell’ambiente; eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità grave e manifesta; difetto assoluto di motivazione; omessa istruttoria; eccesso di potere; sviamento di potere; illogicità manifesta; eccesso di potere; violazione del giusto procedimento.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero per i Beni e le Attività Culturali), nonché la Regione Lazio, resistendo al ricorso.
3. In esito allo svolgimento della fase istruttoria, comprensiva di una verificazione tecnica, il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 10 luglio 2018 e quindi trattenuto in decisione.
4. Il parere negativo della competente Soprintendenza, qui impugnato unitamente al diniego regionale di autorizzazione paesistica che ne recepisce la motivazione, si basa sui seguenti rilievi:
- l’area è classificata come Paesaggio Naturale dal P.T.P.R., ricade in Protezione delle aree boscate di P.T.P. e in Zona Agricola Vincolata E2 del P.R.G.;
- lo studio di inserimento paesistico allegato all’istanza mostra che l’antenna verrebbe collocata in una radura esistente;
- l’ulteriore documentazione integrativa consegnata il 13.11.2015 contiene le fotosimulazioni dell’antenna, alta circa 20 mt., nel paesaggio circostante, mettendo in rilievo la sua poca visibilità; tuttavia la documentazione allegata non contiene la certificazione di inesistenza del bosco per la zona interessata dall’intervento;
- la relazione tecnica illustrativa della Regione Lazio ha ritenuto l’intervento non conforme e non compatibile;
- le osservazioni presentate il 23.12.2015 non forniscono argomenti sufficienti per modificare le valutazioni espresse, poiché il comma 8 dell’art. 38 delle N.T.A. del P.T.P.R. “Protezione delle aree boscate” non ammette interventi della specie in oggetto.
Per una maggior completezza va richiamata la valutazione risultante dalla relazione tecnica illustrativa della Regione Lazio (prot. n. 475476/15 del 12 ottobre 2015), nella quale l’intervento in questione è stato ritenuto:
- non conforme paesaggisticamente, in quanto l’art. 10 della L.R. n. 24/1998, l’art. 22 delle N.T.A. del P.T.P. e l’art. 38 delle N.T.A. del P.T.P.R. non consentono l’installazione di antenne radio base in area boscata;
- non compatibile paesaggisticamente, in quanto la posizione scelta per la collocazione dell’antenna non si integra con il paesaggio vincolato e risulta in contrasto con gli obiettivi di tutela del vincolo di cui al D.M. 12.12.1964 e con il vincolo ope legis; in contrasto con l’art. 28 delle N.T.A. del P.T.P. n. 5 che non consente tale tipologia di intervento; lo Studio di Inserimento Paesistico risulta carente nell’analisi del contesto paesaggistico vincolato.
5. Il Collegio ritiene di dover esaminare in primo luogo la questione della sussistenza dell’area boscata, sollevata dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso.
Il verificatore incaricato, dopo aver richiamato la normativa rilevante (art. 10 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1988, art. 38 delle Norme del P.T.P.TR., art. 4 della L.R. n. 39 del 28 ottobre 2002), focalizza l’attenzione sull’ipotesi di errata o incerta perimetrazione, ricordando, alla stregua dell’art. 10, comma 5, della L.R. n. 2471998 nonché dell’art. 38 delle N.T.A. del P.T.P.R., che la relativa certificazione compete al Comune sulla base della relazione di un agronomo o di un tecnico abilitato ovvero del parere del corpo forestale dello Stato.
Nella specie, la relazione dell’Agronomo dott. Natalizi, incaricato dal Comune di Rieti, è stata esaminata dal verificatore, che ha sostanzialmente confermato il risultato negativo: la porzione di area in questione non è ricompresa nel perimetro delle aree boscate ai sensi della vigente normativa regionale.
Il Collegio ritiene che questo dato sia sufficiente, a prescindere dal mancato perfezionamento della procedura, per ritenere fondata la censura, in quanto la normativa vigente prevede un atto a contenuto sostanzialmente certificatorio e non costitutivo.
Venendo meno il presupposto di fatto della norma risulta anche superflua un’analisi delle previsioni di piano (art. 22 delle Norme del P.T.P. n. 5 e art. 38, comma 8, delle Norme del P.T.P.R.) per verificare l’effettiva inammissibilità di questo tipo di impianti in zona.
Viene quindi meno, in questo modo, la ragione assorbente posta a base del parere negativo della Soprintendenza e del conseguente diniego di autorizzazione. Infatti la Soprintendenza da un lato riconosce che alla stregua della documentazione integrativa fornita dall’istante va rilevata la “poca visibilità” dell’antenna; dall’altro in presenza delle osservazioni procedimentali della istante medesima si limita a ritenere ostativo il profilo attinente alla disciplina dell’area boscata, nulla osservando in ordine a puntuali ragioni di incompatibilità con gli obiettivi di tutela del vincolo ministeriale, o su specifiche altre ragioni di non conformità alla normativa di piano. Ne consegue che anche la questione relativa alla possibile prevalenza (alla stregua della ricostruzione del verificatore) della disciplina dell’art. 27 delle Norme del P.T.P. n. 5 (Grado di tutela I/a) su quella dell’art. 21 delle Norme del P.T.P.R. è sostanzialmente estranea alla odierna materia del contendere.
6. Il ricorso, conclusivamente, va quindi accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati (parere di cui alla nota MIBACT-SBEAP-LAZ U-prot. 3668 del 12.2.2016; determinazione n. G02217 dell’11.03.2016 della Regione Lazio), previo assorbimento dei profili di censura non esaminati.
7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, attesa la peculiarità della controversia.
Le spese della verificazione tecnica sono liquidate definitivamente in dispositivo, avuto riguardo alla maggiore complessità della questione emersa a seguito della liquidazione provvisoria (pari a € 1000,00) effettuata con l’ordinanza n. 2231/2017. Esse sono poste per il 50% a carico della parte ricorrente e per il rimanente 50% a carico della Regione Lazio e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla gli atti impugnati (parere di cui alla nota MIBACT-SBEAP-LAZ U-prot. 3668 del 12.2.2016;
determinazione n. G02217 dell’11.03.2016 della Regione Lazio).
Liquida il compenso spettante al verificatore Arch. Paolo Fiaccavento, nella misura di complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e contributo cassa ingegneri, ponendolo definitivamente a carico:
- della parte ricorrente Wind Telecomunicazioni Spa nella misura del 50% (detratto l’acconto eventualmente versato);
- a carico della Regione Lazio e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in solido tra loro, per il rimanente 50%.
Compensa le rimanenti spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al verificatore Arch. Paolo Fiaccavento presso il Dipartimento VI “Governo del territorio e della Mobilità” della Città Metropolitana di Roma (Via A. Bargoni 8, 00153, ROMA).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo Leonardo Pasanisi
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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