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Art.33, comma 4, TU edilizia - Divieto cumulo sanzioni

Pubblico
Martedì, 19 Settembre, 2017 - 09:08

 
 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 9566 del 5 settembre 2017, divieto cumulo sanzione pecuniaria e demolizione ex art.33, comma 4, TU edilizia 
 
Deve essere confermato il consolidato orientamento della Sezione (Cfr. sentenze n. 3702/2017, n. 4451/2017, n. 4448/2017) per cui il cumulo della sanzione pecuniaria con l’ordine di demolizione è ritenuto in contrasto con l’articolo 33, comma 4, del Testo unico dell’edilizia che, per le opere eseguite su immobili non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, prevede l’alternatività delle misure sanzionatorie.
 
N. 09566/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10867/2016 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10867 del 2016, proposto da: 
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosita Vallone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Mordini, 14; 
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, domiciliata in Roma presso l’Avvocatura comunale;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale numero 1068 del 9 maggio 2016 con cui viene ingiunto il pagamento della sanzione di euro 20.000 conseguente alla realizzazione di interventi abusivi all’interno dell’immobile di via OMISSIS;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2017 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato a Roma Capitale il 12 settembre 2016 e depositato il 7 ottobre 2016, l’interessata impugna la determinazione dirigenziale numero 1068 del 9 maggio 2016 con cui le viene ingiunto il pagamento della sanzione di euro 20.000 in conseguenza alla realizzazione di interventi abusivi all’interno dell’immobile di proprietà in via OMISSIS.
Per questi interventi di ristrutturazione abusiva, con provvedimento del 16 febbraio 2016, era stata ingiunta la demolizione, trattandosi di un immobile situato nella “città storica” e di opere abusive, realizzate in un edificio articolato su 4 livelli, consistenti nella “omessa realizzazione di un’area di parcheggio, nella realizzazione di una veranda chiusa al posto di una terrazza coperta e nella riconducibilità ad epoca anteriore, rispetto ai titoli abilitativi, di alcuni ambienti realizzati al piano terra”.
Con il precedente provvedimento, oltre alla demolizione, era stato ordinato il pagamento della somma di EUR 20.000 a titolo di sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 16, comma 5, della legge regionale numero 15 del 2008.
L’ordinanza di demolizione non veniva impugnata ed era eseguita spontaneamente dall’interessata.
Con il provvedimento impugnato, quindi, Roma Capitale prende atto della demolizione e della ottemperanza al ripristino ma conferma, nonostante il ripristino, la sanzione pecuniaria nella misura di EUR 20.000 e procede all’annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione, con la motivazione che le opere realizzate risultano conformi sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Con il primo motivo del ricorso, la difesa della signora OMISSIS impugna la sanzione pecuniaria, deducendo la violazione dell’articolo 33, comma 4, del d.p.r. numero 380 del 2001 che, per le opere edilizie abusive di ristrutturazione realizzate in immobili compresi nelle zone omogenee A, ma non sottoposti a vincolo, prevede l’alternatività fra la riduzione in pristino e la sanzione pecuniaria.
Il Comune eccepisce la mancata impugnazione della precedente ordinanza di demolizione e, nel merito, si difende richiamando la disposizione dell’articolo 16, comma 4, della legge regionale 15/2008, che contempla, per le ristrutturazioni abusive eseguite in zona omogenea A, sia l’ordine di demolizione che una sanzione pecuniaria, compresa tra EUR 2500 e EUR 25.000.
Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento presupposto, l’ordine di demolizione del 16 febbraio 2016, che aveva già irrogato la sanzione pecuniaria confermata dal provvedimento impugnato.
L’eccezione è infondata perché la D.D. del 16.2.2016 è stata annullata, in autotutela decisoria, dall’amministrazione romana proprio con il provvedimento impugnato.
Di conseguenza, agendo l’annullamento d’ufficio retroattivamente sulla validità del provvedimento di primo grado rimosso, deve essere escluso che da quest’ultimo possa derivare alcun effetto lesivo attuale nei confronti del soggetto interessato.
L’irrogazione della sanzione pecuniaria, dunque, non può più essere ricondotta alla determinazione originaria, oramai inefficace, bensì al provvedimento sanzionatorio impugnato che conferma la sanzione stessa in base a una rinnovata valutazione, autonomamente lesiva e dunque autonomamente impugnabile.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Al riguardo, deve essere confermato il consolidato orientamento della Sezione (Cfr. sentenze n. 3702/2017, n. 4451/2017, n. 4448/2017) per cui il cumulo della sanzione pecuniaria con l’ordine di demolizione è ritenuto in contrasto con l’articolo 33, comma 4, del Testo unico dell’edilizia che, per le opere eseguite su immobili non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, prevede l’alternatività delle misure sanzionatorie.
Come già chiarito con le citate sentenze, la legge regionale sembra contenere una disciplina più severa, rispetto a quella statale, prevedendo, all’articolo 16, comma 5, anche per le opere di ristrutturazione eseguite su immobili non vincolati compresi nelle zone omogenee A, entrambe le sanzioni previste al comma 4 dello stesso articolo, ovvero demolizione e sanzione pecuniaria.
In realtà, al comma 5 dello stesso art. 16, pur prevedendo l’applicazione di queste sanzioni, si richiede, per gli immobili non vincolati, la previa acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali, richiamando la analoga disposizione recata dall’articolo 33, comma 4, del Testo unico statale sull’edilizia.
Per evidenti ragioni logiche, se viene richiesto alla Sovrintendenza di esprimere una valutazione sull’opportunità della demolizione, in alternativa alla sanzione pecuniaria, si deve ritenere che una scelta tra demolizione e sanzione pecuniaria debba comunque essere operata, innanzitutto dall’amministrazione dei beni culturali e, solo in caso di inerzia della stessa, da parte dell’amministrazione comunale.
Ne deriva la illegittimità del cumulo delle sanzioni prefigurate dalla legge come alternative, ma applicate congiuntamente dall’amministrazione capitolina con il provvedimento impugnato.
In conclusione, assorbiti gli altri motivi di impugnazione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Le spese processuali, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sulla questione decisiva, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Andolfi Elena Stanizzi
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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