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Autorizzazioni condizionate ad esecuzione lavori

Pubblico
Mercoledì, 15 Marzo, 2017 - 11:55

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Seconda), sentenza 187 del 8 marzo 2017, su autorizzazioni condizionate a lavori 
 
 
 
N. 00187/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05196/2014 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2014, proposto dalla OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Petronio, Laura Corti e Felice Laudadio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Caracciolo, n.15; 
contro
il Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.; 
la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;
la Citta Metropolitana di Napoli (subentrata alla Provincia di Napoli ai sensi dell’art. 1, comma 16 della l. n. 56 del 2014), in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Di Falco e Vera Berardelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura in Napoli, Piazza Matteotti, n. 1;
le Amministrazioni per i Beni e le Attività Culturali, dell’Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge alla via Diaz, n. 11;
il Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.;
la Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Anna Peluso e Francesco Guillot, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.;
l’ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa all'avvocato Gianmarco Miele, con domicilio eletto in Napoli, viale Kennedy, n. 25;
la società Autostrade per l’Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Vincenza Giannattasio in Napoli, corso B. Buozzi, n. 251;
il Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
il Comune di Caivano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
il Comune di Acerra, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
il Comune di Cardito, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
l’ENAC, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
l’ASL Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
la RFI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;; 
nei confronti di
Nac S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Paola Bifulco e Stefano Corti, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, Piazza G. Bovio, n. 22; 
Società Agricola Partenopea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 
per l'annullamento
della nota prot. 0021608 emessa dal Comune "Città di Afragola" in data 16 luglio 2014, divenuta nota a OMISSIS S.r.l. il 28 luglio 2014;
del verbale contenente le determinazioni della conferenza dei servizi del 29 aprile 2014 allegato alla stessa nota prot. 0021608 e delle allegate note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. SVCA-UTRM-562-P/2014 del 28 marzo 2014, ricevuta dal Comune di Afragola il 31 marzo 2014, e nota della Provincia di Napoli prot. registro ufficiale U.0058680 del 28 aprile 2014, ricevuta dal Comune di Afragola il 29 aprile 2014;
di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale,
nonché, per l’accertamento dell'insussistenza in capo ad Ikea Italia Retail S.r.l. di qualsiasi obbligo confronti del Comune "Città di Afragola" e delle amministrazioni e soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi del 29 aprile 2014 di progettazione e/o realizzazione di qualsivoglia opera pubblica comunque riconducibile, direttamente o indirettamente, alla realizzazione del negozio IKEA in Afragola, e per il riconoscimento dei conseguenti diritti.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Afragola, della Città Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli), dell’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, dell’Amministrazione dell’Interno, dell’Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Casalnuovo di Napoli, della Asl Napoli 3, della società ANAS S.p.a., della società Autostrade per l’Italia S.p.a., della società Nac S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO
La società OMISSIS è proprietaria dell'immobile sito in Afragola, via Enrico Berlinguer n. 2, nel quale è ubicato un esercizio commerciale OMISSIS dalla medesima gestito.
L’illustrazione sul piano fattuale della presente controversia necessita di una ricostruzione delle vicende alla base della edificazione del sopra indicato immobile, attraverso la quale si è concretizzato un considerevole intervento sia sul piano dimensionale sia tenuto conto della sua localizzazione e dell’impatto sul territorio con implicazioni non limitate al solo Comune di Afragola.
L’immobile, che è stato realizzato dalla OMISSIS., è stato edificato sulla base di un titolo edilizio richiesto al Comune di Afragola dalla società NAC S.r.l. (già NAC Costruzioni S.r.l.,), precedente proprietaria del terreno sul quale l'immobile insiste.
In particolare, in data 3 maggio 2001 la NAC Costruzioni S.r.l. ha richiesto al Comune di Afragola la concessione edilizia per la realizzazione di un complesso costituito da una grande struttura di vendita al dettaglio e da una stazione di servizio per la vendita di carburanti, in località Cantariello, a sud del centro urbano di Afragola.
Ai fini che ne occupano, assume rilievo la convenzione rep. n. 88127 del 14/06/01, stipulata tra il Comune Afragola e la società concessionaria NAC s.r.l., registrata presso l'ufficio delle entrate di Caserta al n. 1253 del 22/06/ 2001, con la quale la società concessionaria si obbligava, per sé e per i suoi aventi causa, a titolo oneroso o gratuito, alla realizzazione di opere di urbanizzazione, obblighi
Tali obblighi sono ulteriormente sanciti e specificati con convenzione integrativa registrata al n. 702 in data 16/04/03.
In particolare, l'art. 5 della convenzione del 2001 e l'art. 10 della convenzione del 2003 hanno previsto l'obbligo della concessionaria di realizzare le opere di urbanizzazione esterna relative agli svincoli autostradali, nonché contestualmente l'impegno del Comune all'indizione di apposita conferenza di servizi.
In data 9 aprile 2003 il Comune ha quindi rilasciato a NAC Costruzioni S.r.l. la concessione edilizia per la realizzazione della grande struttura di vendita.
Successivamente al rilascio del titolo edilizio, con atti del 9 aprile 2003 e 21 maggio 2003, la società Ikea Italia Retail S.r.l. ha acquistato la proprietà della porzione di terreno di Nac Costruzioni S.r.l. relativa all'intervento di edificazione della grande struttura di vendita (e precisamente le particelle del foglio 15 contraddistinte dai nn. 24, 437, 473, 439, 454, 70, 426, 427, 428, 429, 127, 26, 448, 450, 76, 3Q4, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 77, 264, 16, 19, 373, 101, 477, con esclusione delle particelle n. 444 e 497 che - pure incluse nell'area oggetto della Convenzione 2003 – sono rimaste in proprietà della Nac) ed ha contestualmente affidato in appalto alla stessa NAC la realizzazione dell’intervento e delle inerenti opere di urbanizzazione previste nelle convenzioni. L’intervento edilizio è stato ultimato nel 2004 e nello stesso anno è stato aperto l’esercizio commerciale.
Con deliberazione G.C. n. 211 del 6/11/03 è stato approvato il progetto preliminare trasmesso da NAC Costruzioni s.r.l. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterna relative agli svincoli autostradali.
In data 15/01/04 si è svolta la seduta della conferenza di servizi avente ad oggetto il suddetto progetto preliminare, alla quale ha partecipato anche la società Ikea Italia Retail s.r.l..
Con racc. A/R prot. n. 1401 del 22/01/04 le società NAC Costruzioni s.r.l. ed Ikea Italia Retail s.r.l. sono state invitate a ritrasmettere il progetto relativo alle opere di urbanizzazione e nuovi rami di svincoli autostradali, adeguandolo alle indicazioni formulate in sede di conferenza di servizi del 15/01/04.
Con racc. A/R prot. n. 12022 del 23/06/04, inviata alle società NAC Costruzioni s.r.l. ed Ikea Italia Retail s.r.l., il Comune di Afragola nuovamente ha sollecitato l'invio del progetto definitivo adeguato alle indicazioni formulate in sede di conferenza di servizi del 15/01/04.
Con delibera del Commissario straordinario n. 41 del 13/09/05 è stato approvato il progetto definitivo, trasmesso dalla società Ikea per i lavori di realizzazione di opere stradali nell'area compresa tra lo svincolo dell'autostrada A16 Napoli-Canosa e lo svincolo della S.P.1 di Napoli. Con nota prot. n. 15050 del 31/05/06 Ikea Italia Retail s.r.l. ha trasmesso atti integrativi e sostitutivi relativamente al progetto definitivo.
Con delibera del Commissario straordinario n. 101 del 8/06/06 sono stati approvati gli atti integrativi del progetto definitivo, incaricando il dirigente competente di provvedere all’indizione della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto.
A seguito della conferenza di servizi del 14/09/06, finalizzata all'accordo di programma per l'approvazione del progetto definitivo, con nota prot. n. 28942 del 7/12/06 sono stati trasmessi da Ikea gli elaborati integrativi e sostitutivi del progetto.
In data 17/12/07 è stato trasmesso dalla società Ikea Italia il progetto definitivo aggiornato con gli elaborati integrativi e sostitutivi.
Con note prot. n. 8119 del 19/03/10 e n. 8447 del 23/3/10 è stata indetta la conferenza di servizi finalizzata all'accordo di programma per l'approvazione del prefato progetto definitivo e convocata per il giorno 19/04/10.
Con nota assunta al prot. n.11727 del 23/4/10, la società Ikea Italia Retail s.r.1. ha comunicato la propria volontà di non partecipare alla conferenza di servizi convocata per il 19/04/10, ritenendo che tale procedimento esulasse dagli obblighi scaturenti dalle convenzioni urbanistiche richiamate nell'atto di compravendita del 21/5/03 e, in via subordinata, che il procedimento dovesse ritenersi decaduto e/o concluso per scadenza dei termini di cui agli artt. 14 bis e 14 ter legge 241/90.
Con nota prot. n. 25663 del 22/10/13 il Comune di Afragola ha, dunque, formalmente diffidato e costituito in mora la società Ikea Italia Retail affinché provvedesse all’adempimento degli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alle convenzioni urbanistiche rep. n. 88127 del 2001 e rep. n. 702 del 2003, assunti in virtù dell'atto di compravendita stipulato in data 21/5/03 rep. n. 50659, con particolare riferimento all'obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione esterna relative agli svincoli autostradali.
Con atto prot. n. 8851 del 17/3/14, inoltre, è stata indetta la conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 legge n. 241/90, finalizzata alla conclusione di accordo di programma ai sensi della l.r. n. 16/2004, come modificata dalla L.R. n. 1/2011, per l'approvazione del "Progetto per i lavori di realizzazione di opere stradali nell'area compresa tra lo svincolo dell'Autostrada A16 Napoli-Canosa e lo svincolo SP1 (circumvallazione esterna)".
Nella prima seduta della Conferenza, tenutasi in data 29/04/14, è emersa la necessità di apportare modifiche al progetto in conseguenza della positiva valutazione di osservazioni formulate da alcune delle amministrazioni partecipanti. Il relativo verbale è stato, dunque, inviato alle società Ikea e NAC Costruzioni affinché procedessero agli adeguamenti richiesti in sede di conferenza.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società Ikea Italia Retail ha agito per l'annullamento della nota prot. n. 21608 del 16/7/14 e del verbale della seduta della conferenza di servizi del 29/4/14 con i relativi allegati, nonché per l’accertamento dell'insussistenza di qualsiasi obbligo si essa gravante nei confronti del Comune di Afragola e delle amministrazioni e soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi del 29 aprile 2014 di progettazione e/o realizzazione di qualsivoglia opera pubblica comunque riconducibile, direttamente o indirettamente, alla realizzazione del negozio IKEA in Afragola, e per il riconoscimento dei conseguenti diritti.
La difesa della ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando, in particolare: 1) l’insussistenza di obblighi su essa gravanti, tenuto conto della circostanza che il progetto sul quale si è pronunciata la conferenza dei servizi del 29 aprile 2014 è quello che trae origine non dalle convenzioni del 2001 e del 2003 ma dal Protocollo d'Intesa del 2004 al quale la società è rimasta del tutto estranea, essendo tale protocollo intercorso solo tra la Nac e altri soggetti ed in data successiva alle compravendite del 2003, dovendosi, altresì, considerare che, comunque, né la convenzione 2001 né la convenzione 2003 configurano o stabiliscono alcun obbligo a carico della parte privata nei confronti del Comune che abbia per oggetto la realizzazione dei pretesi svincoli autostradali, recando, per contro un oggetto indeterminato; 2) l’omessa trascrizione nei registri immobiliari delle convenzioni del 2001 e del 2003 in violazione della normativa di riferimento e dalla convenzione del 2003; 3) la prescrizione del diritto vantato dal Comune; 4) l’omessa definitiva approvazione del progetto per gli svincoli autostradali; 5) la conclusione della procedura descritta nell'art. 5 della Convenzione 2001, giacché l'unico progetto in relazione al quale il Comune ha convocato la conferenza dei servizi prevista nei suddetti accordi convenzionali è stato valutato dalla conferenza dei servizi come non eseguibile; 6) l’assunzione da parte della Nac degli obblighi assunti con il protocollo d'intesa, con la conseguenza che il Comune e la conferenza di servizi devono rivolgersi unicamente a tale società per ottenere la progettazione e la realizzazione delle opere di cui agli atti qui impugnati; 7) il venir meno anche degli obblighi nascenti dal protocollo d'intesa del 2004 relativamente al progetto oggetto della conferenza di servizi del 29 aprile 2014, giacché anche tale progetto è stato valutato come non eseguibile, ed il successivo nuovo progetto che recepiva le richieste modifiche ed integrazioni non è stato fatto oggetto di nuova conferenza dei servizi nei termini.
Il Comune di Afragola, la Città Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli), le Amministrazioni per i Beni e le Attività Culturali, dell’Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Casalnuovo di Napoli, la Asl Napoli 3 e la società ANAS S.p.a. si sono costituite in giudizio per resistere al gravame, sollevando eccezioni preliminari e concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche la società Autostrade per l’Italia S.p.a. chiedendo l’accoglimento del ricorso sulla base di argomentazioni non incentrate sulla causa petendi del presente giudizio bensì su asserite problematiche della viabilità che non sarebbero state adeguatamente valutate e sulla necessità di inquadrare i connessi profili in un più ampio programma di riassetto e razionalizzazione della rete viaria principale.
La controinteressata Nac S.r.l. – che pure ha proposto distinto gravame per la medesima vicenda, trattato congiuntamente al presente giudizio nella stessa udienza pubblica – si è costituita in deducendo l’avvenuto trasferimento in capo alla ricorrente di tutti gli obblighi convenzionali in contestazione in conseguenza della compravendita stipulata ed ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio la difesa della ricorrente e delle altre parti costituite hanno presentato numerose memorie e scritti difensivi a sostegno delle proprie deduzioni.
All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Questione prioritaria al fine del decidere è la corretta individuazione degli obblighi assunti con le convenzioni sottoscritte nel 2001 e nel 2003 dal Comune di Afragola e la Nac Costruzioni S.r.l..
Nelle premesse della convenzione stipulata nel 2001, al punto m) si evidenzia che: "(...) in data 26 marzo 2001 Prot. n. 74/UTC il Dirigente U. T. C. del Comune di Afragola ha comunicato alla NAC Costruzioni S.r.l. che il nuovo strumento urbanistico, in corso di redazione, prevederà una nuova viabilità e collegamenti agli assi autostradali per il collegamento delle zone Est e Ovest della città secondo quanto riportato nelle planimetrie ad essa allegate e riproposto nei progetti di cui ai punti] e k che precedono" ed all’art. 5 della medesima convenzione si prevede quanto segue: “Il Comune di Afragola, con la stipula della presente Convenzione, si obbliga ad indire apposita Conferenza dei Servizi, al fine di pervenire alla realizzazione della viabilità di cui al punto m) della premessa, trattandosi di opera di urbanizzazione da realizzarsi a cura del Concessionario, così come si evince dal relativo progetto”.
Ai fini che in questa sede rilevano, inoltre, l’art. 7 della convenzione ha stabilito, tra l’altro, l’obbligo della concessionaria “per sé e per gli altri aventi causa a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito: a) a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi e consistenti: - nella costruzione delle sedi stradali e passaggio pedonale; - nella costruzione della rete di fognatura; - nella costruzione della rete idrica; - nella costruzione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; - nella costruzione del servizio di pubblica illuminazione; - nella costruzione della rete di canalizzazione telefonica; meglio descritti nei relativi progetti:; b) e una volta realizzate, a cederle gratuitamente in proprietà al Comune, dietro richiesta (…)”.
Non può revocarsi in dubbio che con la convenzione la società si è impegnata a realizzare le opere indicate ottenendo, come emerge dalla convenzione stessa, il vantaggio di beneficiare di un consistente scomputo di larga parte degli oneri concessori; a fronte, dunque, del rilevante impatto dell’intervento sul piano urbanistico e sulla viabilità, per un verso l’amministrazione comunale ha valutato conforme agli interessi pubblici implicati dall’intervento assentire il progetto prevedendo uno scomputo degli oneri di urbanizzazione dietro l’impegno della società a realizzare le opere contemplate, per altro verso, la società ha valutato conformi ai propri interessi l’assunzione di tali impegni.
La formulazione della convenzione non può ritenersi equivoca sul punto e riflette l’assetto di interessi definito dalle parti nella configurazione complessiva dell’operazione.
La convenzione integrativa e novativa registrata la n. 702 in data 16/4/03 ribadisce, all'art. 10, che "le opere di urbanizzazione esterne (svincoli autostradali) sono a completo carico del concessionario".
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente l’oggetto degli obblighi assunti è chiaramente individuato nel suo contenuto (realizzazione delle opere di urbanizzazione inclusi i vincoli autostradali) e nel dettaglio (caratteristiche progettuali e modalità tecniche di realizzazione) determinabile alla stregua delle valutazioni da assumere attraverso l’esame congiunto da parte dei diversi enti ed organi competenti, implicati in ragione della natura delle opere da realizzare. Del resto, è un dato di fatto che il progetto è stato elaborato e trasmesso dalle società e, dunque, esiste, sebbene necessiti di adeguamenti ed aggiornamenti.
La differente ricostruzione ed interpretazione del contenuto di tali convenzioni nelle parti di rilievo ai fini del decidere sostenuta dalla difesa della ricorrente non solo si pone in contrasto con il tenore delle previsioni sopra richiamate ma anche con l’assetto di interessi che proprio tali convenzioni hanno cristallizzato, dovendosi considerare che in tanto l’edificazione è stata assentita in quanto sono stati assunti precipui impegni da parte della società al fine di garantire il raccordo dell’intervento nell’ambito nel quale si inserisce. Lungi dal costituire una mera facoltà o opportunità, la realizzazione di quelle opere costituisce elemento di centrale rilievo nella strutturazione dell’operazione; l’opzione interpretativa prospettata dalla ricorrente porterebbe, peraltro, alla conclusione, non plausibile, di configurare solo obblighi a carico dell’amministrazione la quale, oltre a assentire l’edificazione dovrebbe anche provvedere a fornire le urbanizzazioni necessarie ad una migliore fruizione dell’opera onerandosi delle conseguenti esternalità. A prescindere da tali considerazioni, il contenuto delle convenzioni esclude, comunque, in radice ogni differente opzione interpretativa.
Del resto, le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di garantire che all'edificazione del territorio corrisponda, non solo l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona che, nell'insieme, garantiscano la normale qualità del vivere in un aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato dall' autorità preposta alla gestione del territorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 06 novembre 2009, n. 6947), ciò con conseguente infondatezza anche delle deduzioni dirette a contestare la necessità delle opere de quibus e la loro qualificazione, circostanza, pertanto, in relazione alla quale il Collegio non valuta necessario alcun approfondimento istruttorio.
Ciò chiarito, lo sviluppo di analisi successivo impone di verificare se ed in quali termini tale obbligo sia stato trasferito alla società ricorrente in conseguenza dell’acquisto da parte di quest’ultima dei terreni sui quali sorge l’immobile.
L'art. 4.3 l'atto di compravendita rep. n. 50659 stipulato tra le società Nac Costruzioni ed Ikea in data 21/5/03, richiama espressamente la convenzione del 2001 e la convenzione integrativa e novativa del 2003, dando atto che in tali convenzioni "dopo aver esposto i presupposti normativi e regolamentari del rapporto e dopo aver individuato i suoli in località Cantariello oggetto della convenzione stessa (che le parti riconoscono ricomprendere le aree oggetto di questo contratto) (…..) sono stati fissati i criteri per realizzazione dell'insediamento commerciale, nonché una serie di pattuizioni necessarie per il corretto insediamento del "megastore".
All’art. 4.5 espressamente si sancisce quanto segue: "in conseguenza di tutto quanto forma oggetto del presente contratto l'Ikea, nel dichiarare di conoscere il contenuto della richiamata convenzione e dei suoi allegati, per quanto di sua competenza, fa proprie le pattuizioni della stessa convenzione subentrando nei relativi obblighi".
Degno di nota è anche l’art. 4.4 del medesimo contratto ove si dà atto che "copia della citata convenzione (la convenzione del 2003 alla quale è allegata la convenzione del 2001) viene allegata a questo atto sotto la lettera D".
A luce della formulazione delle previsioni contrattuale il Collegio non può che rilevare la chiara assunzione da parte della Ikea di tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione del 2001 come integrata e novata nel 2003, nonché escludere la non opponibilità ad Ikea delle stesse, dedotta dalla difesa della ricorrente sulla base della omessa trascrizione nei registri immobiliari, giacché, dallo stesso art. 4.4. sopra richiamato emerge la piena conoscenza delle convenzioni e dalle altre previsioni contrattuali addirittura l’assunzione degli obblighi previsti nelle stesse, peraltro, soggette a trascrizione.
Emerge per tabulas, peraltro, che l’assunzione di tali obblighi ha costituito il presupposto della voltura della concessione edilizia n. 34 del 9/4/03 in favore della ricorrente.
Il Collegio deve, comunque, precisare che le due società restano entrambe obbligate nei confronti dell’amministrazione comunale in relazione agli obblighi de quibus.
La fattispecie deve essere qualificata, infatti, in termini di accollo esterno – e, dunque, destinato a produrre effetti nei confronti del creditore – non liberatorio e cumulativo.
A tale riguardo il Collegio sottolinea che l'art. 1273 c.c. nel disciplinare l'istituto dell'accollo, al comma secondo dispone espressamente che l'adesione del creditore all'accordo bilaterale fra accollante e accollato "importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo". Dunque, l'accollo esterno si può ritenere liberatorio per il debitore ceduto al ricorrere di due condizioni alternative fra di loro: l'inserimento, nella convenzione fra accollante e debitore originario, di una specifica condizione in tal senso, ovvero l'accettazione inequivoca e specifica, rilasciata dal creditore, di voler liberare l'originario debitore.
Orbene, nella fattispecie non emerge dalla documentazione in atti che l’amministrazione comunale abbia mai accettato di voler liberare l’originario debitore e, anzi, le pretese sono state sempre avanzate dall’amministrazione nei confronti di entrambe le società, le quali, dunque, restano nei confronti dell’amministrazione solidalmente obbligate, ferme le tutele riferite ai rapporti interni che intenderanno azionare nella pertinente sede giurisdizionale.
Giova precisare, peraltro, che il giudice amministrativo, in relazione all’ obbligazione assunta di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ha chiarito che essa deve qualificarsi "propter rem " nel senso che va adempiuta non solo da colui che ha stipulato la convenzione edilizia, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia e da colui che realizza opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa. L’obbligazione in solido per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e la natura reale dell'obbligazione in esame riguarda dunque i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, e quelli che realizzano l'edificazione, ed i loro aventi causa. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 29 ottobre 2004 , n. 3011; T.A.R. Campania Napoli, VIII, 16 aprile 2014, n. 2170).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, inoltre, non è maturata alcuna prescrizione in relazione alla pretesa vantata dall’amministrazione comunale.
Secondo orientamento giurisprudenziale prevalente - da cui il Collegio non ha ragione per discostarsi - la scadenza del termine decennale per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione non fa venire meno la relativa obbligazione, la quale, al contrario, diventa esigibile proprio da tale momento, dal quale inizia a decorrere l'ordinario termine di prescrizione (ex multis T.A.R. Lombardia Brescia 3 febbraio 2003, n. 65; T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 6 novembre 2013, n. 2428; T.A.R. Abruzzo L'Aquila 12 settembre 2013, n. 747). Nella fattispecie, anche a prescindere dagli effetti novativi della convenzione sottoscritta nel 2003 (come pure dalle ulteriori pertinenti e corrette deduzioni delle amministrazioni resistenti e della controinteressata), e considerando, dunque, quale dies a quo per il compunto la scadenza del termine di efficacia di otto previsto dalla convenzione del 14 giugno 2001, è evidente che non è ancora intervenuta alcuna prescrizione.
Il protocollo d’intesa del 2004, inoltre, non ha determinato nessuno degli effetti pretesi dalla ricorrente emergendo per tabulas dalla documentazione prodotta in giudizio: che anche tale protocollo si riferisce agli obblighi di cui alle convenzioni del 2001 e del 2003; che Ikea ha fattivamente collaborato alle attività dirette alla definizione ed elaborazione del progetto, comunicando solo con nota prot. n.11727 del 23/4/10 la propria volontà di non partecipare alla conferenza di servizi convocata per il 19/04/10, ritenendo che tale procedimento esulasse dagli obblighi scaturenti dalle convenzioni urbanistiche del 2001 e del 2003; che sino alla trasmissione della sopra indicata nota non solo la ricorrente ha manifestato la propria volontà e l’impegno anche finanziario alla realizzazione del progetto ed alla risoluzione delle problematiche inerenti alla viabilità ma ha addirittura proceduto essa stessa a trasmettere atti integrativi e sostitutivi all’amministrazione comunale.
Né per le ragioni sopra esposte è possibile sostenere il venir meno degli obblighi per omessa e tempestiva approvazione del progetto definitivo in specie considerando che la conferenza di servizi non ha concluso i propri lavori escludendo la fattibilità delle opere ma, come emerge dal verbale del 29 aprile 2014, si è espressa nel senso di un adeguamento del progetto definitivo per i lavori per la realizzazione dello svincolo autostradale stanti i pareri negativi espressi da alcuni partecipanti.
In tale quadro, il Collegio non può esimersi dal rilevare la singolarità delle difese articolate dalla società Autostrade – che si è costituita in giudizio concludendo per l’accoglimento del ricorso – tenuto conto dei compiti demandati a tale società, della circostanza che in sede di conferenza di servizi non ha escluso la possibilità di realizzare le opere in esito al superamento delle criticità pure chiaramente dalla medesima evidenziate, dell’impegno profuso dal Comune di Afragola al fine di addivenire alla approvazione definitiva dei progetti.
In conclusione, per le ragioni sopra espose, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, compensate, per le ragioni sopra esposte, nei rapporti con la società Autostrade, seguono quanto alle altre parti costituite la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.
Compensa integralmente le spese del presente giudizio quanto società Autostrade per l’Italia S.p.a. e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della altre parti costituite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere
Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Brunella Bruno Claudio Rovis
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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