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Diritto allo scomputo oneri di urbanizzazione - TAR Lecce, sez. III, sent. n. 823 del 10.03.2015

Pubblico
Martedì, 21 Aprile, 2015 - 02:00

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce - Sezione Terza, sentenza n.823 del 10 marzo 2015, sull'accertamento diritto scomputo oneri urbanizzazione 
 
N. 00823/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 01675/2011 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
Lecce - Sezione Terza
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1675 del 2011, proposto da: 
Cem Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Adriano Tolomeo, Gabriella Campa, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, Via Guglielmo Oberdan N. 70; 
contro
Comune di Nardo', rappresentato e difeso dall'avv. Fernanda Quaranta, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7; 
Per l’accertamento del diritto allo scomputo delle opere realizzate da CEM, dagli oneri di urbanizzazione dovuti, previo occorrendo l'annullamento di tutti i provvedimenti a tanto ostativi, ovvero ed in subordine per l'accertamento dell'obbligo dell'A.C. di Nardò di indennizzare la ricorrente dei costi delle opere di urbanizzazione realizzate e la condanna della medesima A.C. di Nardò al pagamento di quanto dovuto
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nardo';
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori A. Tolomeo e A. Vantaggiato in sostituzione di F. Quaranta.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 26.10.2011 la Cem srl impugnava la nota del 13.07.11 con cui l’A.C. di Nardò frapponeva diniego all’istanza di scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti dell’importo delle opere di urbanizzazione dalla medesima realizzate lamentando:
violazione e falsa applicazione dell’art. 16 DPR n. 380/2001, violazione dell'art. 12 comma 2 DPR n. 380/2001, carenza e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere, per avere l’A.C. negato lo scomputo richiesto sul presupposto della mancata preventiva autorizzazione della ricorrente alla realizzazione delle opere effettuate;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Legge n. 47185 come confluito nell'art. 42 DPR n. 380/2001, violazione degli artt. 97 Cost., 1175, 1375 e 1227 2° comma Cod. Civ, per avere l’A.C. applicato alla ricorrente una sanzione del 10% per il ritardo nel pagamento degli oneri di urbanizzazione richiesti, nonostante il diritto della Cem srl allo scomputo dalla somma dovuta degli importi per le opere realizzate e, quantunque in favore dell'A.C. ed a garanzia dei costi previsti dal P.d.C. n. 279/2006, fosse stata rilasciata polizza fideiussoria "a prima richiesta" emessa dall'Assicuratrice Edile spa in data 08.05.06 con il n. 28088004/1652.
Esponeva in particolare la ricorrente di essere stata autorizzata, con permesso di costruire 16.05.06 n. 279, all'edificazione di un complesso di villini in località Marchesana in Santa Maria al Bagno, frazione di Nardò, e che già nel corso dei lavori si rendeva necessaria l'esecuzione di opere dí urbanizzazione quali il prolungamento della rete idrica, la realizzazione di marciapiedi resi necessari per ragioni di sicurezza, nonchè la realizzazione di una cabina elettrica e che, a causa dell'inerzia della P.A, che pure informalmente aveva invitato la ricorrente a provvedervi, tali opere erano state realizzate direttamente ed a spese della CEM.
A seguito delle richieste dell'A.C. di Nardò di corresponsione di alcune delle rate scadute degli oneri di urbanizzazione, la ricorrente aveva richiesto che venisse effettuato lo scomputo dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere eseguite in sostituzione della stessa A.C. ma il Comune di Nardò, in una serie di note culminate da ultimo nella nota del 13.07.11 impugnata, opponeva diniego allo scomputo richiesto poiché i lavori avrebbero dovuto essere previamente autorizzati, nonché per contrasto con la normativa in tema di patto di stabilità interno sussistendo “la necessità di rispettare le previsioni formulate in sede di bilancio di previsione in ordine agli introiti per contributi di costruzione".
La Cem, pertanto, agiva per l’accertamento del diritto allo scomputo delle opere realizzate dagli oneri di urbanizzazione dovuti, previo occorrendo l'annullamento di tutti i provvedimenti a tanto ostativi, ovvero ed in subordine per l'accertamento dell'obbligo dell'A.C. di Nardò di indennizzare ex art. 2041 c.c. la ricorrente dei costi delle opere di urbanizzazione realizzate e la condanna della medesima A.C. di Nardò al pagamento di quanto dovuto.
Si costituiva il Comune di Nardò invocando il rigetto del ricorso e, all’udienza pubblica del 28.01.2015 la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
E’ noto come incomba sul privato, al quale è rilasciato il permesso di costruire, l’onere di corrispondere un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, ferma la possibilità di realizzare direttamente, a scomputo totale o parziale del contributo, opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune nell’ambito di apposita convenzione ( contenente tempi e modi di realizzazione), che deve necessariamente intervenire prima del rilascio del PdC secondo le disposizioni del DLgs n. 163/2006.
Orbene, osserva il Collegio che nel caso di specie difetta qualsivoglia preventiva convenzione e/o autorizzazione del Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione direttamente da parte della ricorrente a scomputo totale e parziale del contributo dovuto, non potendosi ritenere che tale effetto discenda dal rilascio senza condizioni del permesso di costruire da parte dell’A.C. nella consapevolezza della necessità dell’urgente realizzazione delle opere di urbanizzazione, come invece sostiene la ricorrente; è evidente, infatti, che il rilascio del P.d.C. in assenza di opere di urbanizzazione primaria o della previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, non può essere ritenuta automaticamente equivalente ad un’autorizzazione da parte dell’A.C. al privato a scomputare le opere eventualmente realizzate dagli oneri di urbanizzazione dovuti, difettando qualsiasi previo accordo sui tempi e sulle modalità di realizzazione delle medesime.
Neppure può trovare accoglimento la domanda formulata in via subordinata dalla ricorrente, volta ad ottenere un indennizzo ex art. 2041 cc. per l'ingiustificato arricchimento ottenuto dalla P.A. in conseguenza della realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico di CEM e dal pagamento degli oneri previsti per la loro realizzazione, in difetto di riconoscimento dell’utiliter coeptum da parte della medesima Amministrazione, atteso che l'azione generale di arricchimento senza causa nei confronti della P.A. presuppone, oltre al fatto materiale dell'esecuzione di una prestazione economicamente vantaggiosa per l'ente pubblico, anche il riconoscimento dell'utilità della stessa da parte dell'ente.
Nondimeno, osserva il Collegio che la domanda della ricorrente può trovare accoglimento almeno con riferimento ai lavori di realizzazione della cabina elettrica; ed invero risulta agli atti che, prima della realizzazione della cabina elettrica, con nota del 16.02.10 prot. n. 6329, il Dirigente del Settore Urbanistica Ambiente del Comune di Nardò, riscontrando una nota della ricorrente datata 10.01.10, proprio in riferimento alla realizzazione della cabina in discorso, dichiarava che nulla ostava alla realizzazione diretta della stessa da parte della CEM e chiedeva che venisse fatto pervenire il computo dettagliato delle opere da realizzare, corredato dai necessari elaborati grafici esplicativi.
Orbene è evidente che tale condotta, pur non integrando una rituale e compiuta autorizzazione, è comunque suscettibile di integrare un contegno concludente valevole quale "accettazione" implicita da parte dell’A.C. di quanto costruito dal privato, configurandosi quale comportamento dal quale si desume inequivocabilmente un giudizio positivo circa il vantaggio dell'opera o della prestazione ricevuta dall'ente, con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere lo scomputo dei relativi costi dagli oneri ancora dovuti.
Conclusivamente, va accertato e dichiarato il diritto della Cem srl allo scomputo, dagli oneri di urbanizzazione dovuti, dei lavori di realizzazione della cabina elettrica realizzata, con conseguente accoglimento del ricorso ed annullamento della nota del 13.07.11 da ultimo impugnata, nei termini precisati.
Quanto al governo delle spese, sussistono gravi ed eccezionali motivi, in considerazione della complessità del giudizio e dell’accoglimento solo parziale del ricorso, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini,Presidente
Enrico d'Arpe,Consigliere
Antonella Lariccia,Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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