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Esproprio e piano particolareggiato - Cons. Stato, sez. IV, sent. n.5834 del 24.12.2015

Pubblico
Sabato, 2 Gennaio, 2016 - 01:00

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n. 5834 del 24 dicembre 2015, su piano particolareggiato ed espropri connessi 
N. 05834/2015REG.PROV.COLL.
 
N. 07463/2015 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato
 
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 7463 del 2015, proposto da: 
Consorzio "Comparto .....", rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ernesto Cerisano, con domicilio eletto presso studio Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 
contro
........, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 
nei confronti di
Comune di San Giovanni Rotondo, .........e; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III n. 00994/2015, resa tra le parti, concernente espropriazione suoli.
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ....o.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il Cons. Alessandro Maggio e udito l’avvocato Follieri, per la parte appellata.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con delibera 18/3/2004 n. 31, il Consiglio Comunale di San Giovanni Rotondo, ha approvato il piano particolareggiato relativo al c.d. comparto “B”, nel perimetro del quale sono comprese alcune aree di proprietà del sig. G......
Successivamente, allo scopo di realizzare le opere previste all’interno del comparto, è stato costituito, ai sensi dell’art. 23 della L. 17/8/1942 n. 1150, apposito consorzio, denominato “Comparto B”, al quale sono stati delegati (con determina dirigenziale 18/3/2014 n. 407) i poteri concernenti l’esecuzione della procedura espropriativa.
Il sig. C....., più volte invitato ad aderire al consorzio, è rimasto silente, per cui, il Presidente del consorzio, con nota in data 6/2/2014, gli ha comunicato l’avvio del procedimento espropriativo delle aree di sua proprietà incluse nel comparto.
Dopodiché, con determinazione 15/5/2014 n. 728, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di San Giovanni Rotondo, in accoglimento della richiesta del consorzio, ha disposto l’espropriazione dei suoli del sig. ......
Quest’ultimo, ritenendo il decreto di espropriazione illegittimo, lo ha impugnato (unitamente ad altri atti) davanti al T.A.R. Puglia – Bari, il quale, con sentenza della III Sezione, 9/7/2015 n. 994, ha accolto il ricorso.
Il giudice di prime cure ha motivato l’accoglimento rilevando che:
a) il decreto di esproprio non era stato preceduto dall’invito da parte del Sindaco, prescritto dalle norme di cui agli artt. 23, comma 2, della L. 17/8/1942 n. 1150, e 15, comma, 7 della L.R. 12/2/1979 n. 6;
b) alla data di adozione dell’impugnato provvedimento ablatorio il piano particolareggiato da attuare, era già scaduto per decorso del termine decennale.
Avverso la sentenza ha proposto appello il consorzio “Comparto B”.
Per resistere all’impugnazione si è costituito in giudizio il sig. C......
Entrambe le parti hanno poi depositato memoria difensiva con cui hanno ulteriormente illustrato e argomentato le rispettive tesi.
Alla pubblica udienza del 3/12/2015, la causa è passata in decisione.
Col primo motivo di gravame, si deduce che il TAR adito avrebbe errato nel ritenere necessario, ai fini della legittimità del decreto di esproprio, che il sindaco rivolgesse al ricorrente di primo grado l’invito di cui all’art. 23 della L. n. 1150/1942.
A dire dell’appellante, infatti, dovrebbero distinguersi due ipotesi: quella disciplinata dall’art. 15 della L.R. n. 6/1979, nella quale non essendo il consorzio ancora costituito occorrerebbe l’invito del Sindaco e quella regolata dall’art. 23 della L. n. 1150/1942, ove, essendo – come nella fattispecie - il consorzio già costituito, il detto invito non sarebbe più necessario.
La censura è manifestamente infondata.
L’art. 23 della citata L. n. 1150/1942 dispone:
“Indipendentemente dalla facoltà prevista dall'articolo precedente il comune può procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.
Formato il comparto, il podestà deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni.
A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.
Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica il comune procederà all'espropriazione del comparto.
Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il comune indirà una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all'aumento di valore derivante dall'approvazione del piano regolatore.
In caso di diserzione della gara, il comune potrà procedere all'assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati”.
L’art. 15 della L. R. n. 6/1979, a sua volta, stabilisce:
“Il Comparto costituisce una unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia.
Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici generali.
Il Comune può procedere alla delimitazione dei comparti in sede di attuazione degli strumenti urbanistici generali, ivi compreso il Programma di fabbricazione, ovvero in sede di formulazione del P.P.A.
La realizzazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata estesi all'intero comparto.
L'approvazione del predetti strumenti urbanistici esecutivi costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di tutte le opere previste nel comparto.
Il Sindaco, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione dello strumento urbanistico attuativo, notifica ai proprietari e/o aventi titolo interessati il provvedimento medesimo, indicando loro le modalità di esecuzione del comparto ed i termini entro cui dovranno dichiarare se intendono, da soli o riuniti in Consorzio, eseguire le opere programmate previa stipula di apposita convenzione.
Decorso il termine su indicato, il Comune procede all'esecuzione d'ufficio del Comparto, anche a mezzo di esproprio, nei confronti dei proprietari e/o degli aventi titolo che non abbiano assentito al Comparto.
Le aree e gli immobili espropriati vengono acquisiti al patrimonio del Comune conservando la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono utilizzati a norma dell'art. 13 comma sesto della presente legge, ovvero a norma dell' art. 15 comma terzo della legge 28 gennaio 1977, n. 10”.
Diversamente da quanto l’appellante mostra di ritenere, le trascritte norme non si occupano, affatto, quanto al profilo qui rilevante, di due ipotesi distinte: l’una, disciplinata dall’art. 15 della L.R. n. 6/1979, nella quale, non essendo il consorzio ancora costituito, occorrerebbe l’invito del Sindaco, e l’altra, regolata dall’art. 23 della L. n. 1150/1942, in cui, essendo il consorzio già costituito, il detto invito non sarebbe più necessario.
Le due disposizioni, al contrario regolamentano, in modo sostanzialmente identico, una fase procedimentale antecedente alla procedura espropriativa, prescrivendo, entrambe, che prima che il potestà ablatoria possa essere esercitata, il sindaco debba rivolgere, ai proprietari delle aree incluse nel comparto, l’invito nelle stesse contemplato.
La comunicazione dell’invito è essenziale, sia che il consorzio sia già costituito, sia che debba essere ancora costituito, in quanto le due disposizioni consentono l’espropriazione solo a seguito dell’inutile decorso del termine che il Sindaco assegna al proprietario per fare la propria dichiarazione.
Ed invero, quest’ultimo deve essere messo in grado di fare le opportune valutazioni, prima di subire le gravi conseguenze connesse al proprio silenzio o all’espressa dichiarazione di non aderire al consorzio.
La tesi dell’appellante, secondo cui la costituzione del consorzio inibirebbe il potere espropriativo del comune, attribuendo al consorzio stesso una nuova e diversa potestà di procedere all’espropriazione contro i proprietari non aderenti, non può essere condivisa, in quanto non trova alcun riscontro normativo.
Alla luce delle esposte considerazioni, risulta evidente che l’invito, che in base al dato normativo deve provenire dall’autorità amministrativa, non può essere idoneamente surrogato da comunicazioni di un soggetto privato, quale il consorzio costituito tra i proprietari di aree facenti parte del comparto.
Occorre ancora rilevare, che essendo l’invito di che trattasi condizione per il legittimo esercizio della potestà espropriativa, la sua mancanza non può essere superata con lo strumento dell’art. 21 octies della L. 7/8/1990 n. 241, come, pure, preteso dall’appellante (si veda memoria depositata in data 16/11/2015).
Col secondo motivo l’appellante ripropone l’eccezione già introdotta in primo grado e non esaminata dal TAR, con cui aveva lamentato l’inammissibilità del ricorso, in considerazione dell’omessa impugnazione della convenzione urbanistica, per l’esecuzione degli interventi programmati nell’ambito del comparto, stipulata da Comune e Consorzio, in data 22/4/2010, che costituirebbe atto presupposto rispetto alla successiva procedura di esproprio.
Nella detta convenzione, della cui esistenza il sig. Chiumento aveva ricevuto comunicazione, infatti, si prevedeva, tra l’altro, che <>.
La doglianza è priva di pregio.
La convenzione stipulata da Comune e Consorzio, regola i reciproci rapporti tra i due contraenti e in nulla lede il sig. Chiumento, che è rimasto estraneo a tali rapporti. Peraltro il detto accordo non costituisce presupposto, in senso tecnico, del provvedimento di esproprio.
Conseguentemente, il sig. ..... non aveva alcun onere di impugnare l’atto convenzionale.
La reiezione delle censure sin qui esaminate, rende superflua la trattazione degli ulteriori motivi d’appello (terzo e quarto), rivolti contro il capo di sentenza con cui l’adito TAR ha accolto il ricorso di primo grado per un’ulteriore ragione.
Ed invero, quando, come nella fattispecie, la sentenza gravata si fonda su una pluralità di motivi ciascuno dei quali sia da solo in grado di sostenerla, perché fondato su specifici presupposti logico-giuridici, è sufficiente, ai fini del rigetto dell’appello, che uno soltanto di essi risulti esente dai vizi dedotti.
In definitiva l’impugnazione dev’essere respinta.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellato, liquidandole forfettariamente in complessivi € 4.000/00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi,Presidente
Sandro Aureli,Consigliere
Silvestro Maria Russo,Consigliere
Alessandro Maggio,Consigliere, Estensore
Francesco Mele,Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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