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Lottizzazione convenzionata - TAR Lazio, sez. II-bis, sentenza n.4920 del 01.04.2015

Pubblico
Sabato, 11 Aprile, 2015 - 02:00

 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n.4920 del 1 aprile 2015, su lottizzazione convenzionata
 
N. 04920/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 06885/2005 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda Bis)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 6885 del 2005, proposto da: 
.......
rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Lais, con domicilio eletto presso Giulio Lais in Roma, Via Claudio Monteverdi, 20; 
contro
Comune di Cervara di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, Via Emilia, 88; 
nei confronti di
Soc Campaegli Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Stella Richter, Elena Stella Richter, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, v.le G. Mazzini, 11; 
per l'annullamento
della deliberazione consiliare n. 2 del 19.3.2005, pubblicata il 21.4.2005, del Comune di Cervara di Roma recante adozione del completamento e adeguamento della lottizzazione convenzionata di Campaegli.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cervara di Roma e di Soc Campaegli Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la deliberazione consiliare n. 2 del 19.3.2005, pubblicata il 21.4.2005, del Comune di Cervara di Roma recante adozione del completamento e adeguamento della lottizzazione convenzionata di Campaegli.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :
1). Violazione e falsa applicazione del Piano di assetto del parco regionale dei Monti Simbruini; violazione di legge, eccesso di potere per errore sui fatti presupposti e illogicità e contraddittorietà manifesta;
2). Violazione e falsa applicazione DM 22.10.1972 del Ministero Agricoltura e art. 28 LU 1150/1942; eccesso di potere per errore presupposti;
3). Violazione e falsa applicazione art. 36 NTA sottozona C/2 area di Campaegli del Piano di assetto dei Monti Simbruini;
4). Violazione e falsa applicazione art. 28 LU 1150/42, eccesso di potere per errore sui presupposti.
In data 23.1.2015 ha depositato memoria il Comune.
In data 20.1.2015 e 4.2.2015 i ricorrenti hanno depositato ulteriori memorie.
Nel merito il ricorso è infondato.
1). Con il primo motivo di ricorso gli interessati sostengono che - nell’ambito del Piano di assetto dei Monti Simbruini - è previsto il completamento della lottizzazione di Campaegli previa revisione della convenzione in atto tra Comune e Proprietà (cfr., punto 4 dell’art. 36 delle NTA del piano di assetto).
Nel ricorso sostengono ancora che la convenzione urbanistica da sottoscrivere è una nuova convenzione di lottizzazione, autorizzata ex novo, e non la prosecuzione della previgente lottizzazione del 1975 ormai decaduta.
Il Comune ha replicato circa il fatto che non è vero che il decorso del termine faccia venire meno ogni prescrizione del piano di lottizzazione; l’art. 28 stabilisce – solo – la data entro la quale deve essere ultimata la esecuzione delle opere di urbanizzazione ma restano ferme tutte le altre prescrizioni (cfr., art. 17);
L’efficacia del piano di lottizzazione è rimasta sospesa nel tempo a seguito della applicazione delle misure di salvaguardia.
Infine, i ricorrenti hanno espressamente delegato la società venditrice Società Campaegli a partecipare al procedimento volto alla stipula della convenzione di lottizzazione.
In ultimo, le costruzioni esistenti sono tutte servite da ogni necessaria opera di urbanizzazione (cfr., certificato dell’ufficio tecnico comunale in data 20.6.2006).
Il Collegio condivide integralmente quanto sostenuto in replica.
Risulta, infatti, che l’efficacia del piano di lottizzazione è rimasta sospesa nel tempo a seguito della applicazione delle misure di salvaguardia conseguenti alla applicazione dell’art. 8 LR Lazio n. 8/1983, istitutiva del Parco dei Monti Simbruini.
Come noto, l'istituto delle misure di salvaguardia è espressamente connaturato ai profili dell'attuazione della pianificazione e non riguarda la pianificazione stessa, non esistendo alcun vincolo per le amministrazioni di adottare modifiche parziali allo strumento urbanistico.
Secondo la giurisprudenza (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 30.04.2009, n. 2768; Sez. IV, 27.10.2009, n. 6572.), in materia di efficacia del piano di attuazione (o di strumenti urbanistici analoghi, quale un piano di lottizzazione o un piano di zona per l'edilizia economica e popolare) dopo la scadenza del termine previsto per la sua esecuzione, da una corretta interpretazione dell’art. 17 della legge n. 1150/1942 debbono ritenersi discendere i seguenti principi:
a) le previsioni dello strumento attuativo comportano la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata (con specificazione delle regole di conformazione disposte dal piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 869 c.c.);
b) in linea di principio, le medesime previsioni rimangono efficaci a tempo indeterminato (nel senso che costituiscono le regole determinative del contenuto della proprietà delle aree incluse nel piano attuativo);
c) col decorso del termine, diventano inefficaci unicamente le previsioni del piano attuativo che non abbiano avuto concreta attuazione, cosicché non potranno più eseguirsi gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, né si potrà procedere all'edificazione residenziale, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del piano regolatore generale e con le prescrizioni del piano attuativo, che per questa parte ha efficacia ultrattiva.
In particolare, quanto al significato da attribuire agli artt. 16, 17 e 28 della legge urbanistica - secondo cui l'efficacia dei piani particolareggiati, ai quali si assimilano analogicamente le lottizzazioni convenzionate, ha un termine entro il quale le opere debbano essere eseguite, che non può essere superiore a dieci anni -, la giurisprudenza ha chiarito che l'imposizione del termine suddetto va inteso nel senso che le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate ai sensi di legge oltre un certo termine, scaduto il quale l'autorità competente riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate, anche, in ipotesi, con una nuova convenzione di lottizzazione. Ne segue che, se, e fino a quando, tale potere non viene esercitato, l'assetto urbanistico dell'area rimane definito nei termini disposti con la convenzione di lottizzazione.
Le conseguenze della scadenza dell'efficacia del piano attuativo (ovvero dei piani a questo equiparati) si esauriscono pertanto nell'ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi.
2). Con il secondo motivo gli interessati sostengono che – poiché le aree del Comune di Campaegli – erano gravate da uso civico a favore della cittadinanza il Comune avrebbe dovuto prima eliminare il vincolo di destinazione in argomento, prima di approvare una loro eventuale utilizzazione edificatoria.
La circostanza è smentita in punto di fatto in quanto – dall’esame delle carte depositate in giudizio - per l’intera estensione di 240 ettari è stata disposta la liberazione dall’uso civico e consentita la vendita (cfr., decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste del 22.10.1973).
3-4). Con gli ulteriori motivi (pag. 13 del ricorso) si lamentano una serie di ulteriori illegittimità.
In particolare, sarebbe stata violata l’indicazione relativa al divieto di edificare nelle zone boscate; disattesa la richiesta di completamento delle opere di urbanizzazione primaria preesistente; e violata l’indicazione di ubicare le nuove costruzioni nell’immediato intorno di quelle esistenti.
Come chiarito dal Comune resistente (e come emerge dalla documentazione depositata in atti) le circostanze non corrispondono al vero.
Il divieto di edificare nelle aree boscate è stato mantenuto; non si devono più realizzare le opere di urbanizzazione a suo tempo previste a servizio di aree che sono divenute successivamente inedificabili a seguito della istituzione del Parco dei Monti Simbruini; infine, la norma stabilisce che le nuove edificazioni devono essere “preferibilmente” ubicate nell’immediato intorno di quelle esistenti (e dunque è una indicazione di massima).
In conclusione, stante la legittimità dell’operato della PA, la completezza dell’istruttoria svolta e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando :
Respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2000,00 in favore di ognuno dei due resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Lundini,Presidente FF
Solveig Cogliani,Consigliere
Maria Ada Russo,Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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