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Ordinanza demolizione notifica a chi? TAR Campania - sent. n.2195 del 17.04.2015

Pubblico
Giovedì, 1 Ottobre, 2015 - 02:00

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Terza), sentenza n. 2195 del 17 aprile 2015, sulla necessità di notifica dell'ordinanza di demolizione anche al proprietario (oltre che al responsabile dell'abuso) ai fini della successiva ordinanza di acquisizione del bene 
 
N. 02195/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01281/2015 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2015, proposto da: 
 rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Sasso del Verme, presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via A. d’Isernia, 59; 
contro
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; 
per l’annullamento, previa sospensione
a) della nota prot. n. 0021280 del 2 dicembre 2014, notificata ex art. 140 c.p.c. in data 9 dicembre 2014, a firma del Responsabile della P.O. 3, avente ad oggetto: “Accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 60 del 4.5.2009”, con cui il Comune di Somma Vesuviana dichiarava l’immissione in possesso e l’acquisizione al patrimonio comunale del seguente immobile: “1. l’intero fabbricato e mq. 3.000 della particella individuata in Catasto al foglio 7, p, lla 1426”;
b) per quanto di ragione, di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale ed, in particolare:
I) del verbale di sequestro per abusivismo della locale Stazione dei Carabinieri, prot. 6/58 del 26.8.2008;
II) del verbale della Legione Carabinieri di Somma Vesuviana del 24.11.2014, prot. n. 20865 del 26.11.2014, di accertamento di inottemperanza all’ordinanza n. 60/2009.
 
 
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
UDITA alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2015 la relazione del cons. dr. Cernese;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso - notificato il 7.2.2015 e depositato il 12.3.2015 -......impugnavano, innanzi a questo Tribunale, la nota prot. n. 0021280 del 2 dicembre 2014, in epigrafe notificata ex art. 140 c.p.c. in data 9 dicembre 2014, a firma del Responsabile della P.O. 3, avente ad oggetto: “Accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 60 del 4.5.2009”, con cui il Comune di Somma Vesuviana dichiarava l’immissione in possesso e l’acquisizione al patrimonio comunale del seguente immobile: “1. l’intero fabbricato e mq. 3.000 della particella individuata in Catasto al foglio 7, p, lla 1426”, come da verbale di notifica e restituzione della Legione Carabinieri di Somma Vesuviana del 24.11.2014, assunta al protocollo generale del Comune di Somma Vesuviana al n. 20865 del 26.11.2014 con cui è stata accertata, congiuntamente a personale di posizione l’inottemperanza all’ordinanza 60/2009.
A sostegno del gravame i ricorrenti deducevano, per il tramite di tre censure, profili di violazione di legge (artt. 31, commi 3 e 4, e 34, D.P.R. n.380/2001; art. 3, L. n. 241/1990) e di eccesso di potere (per errore sui presupposti in fatto e diritto e carenza di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio della tutela dell’affidamento, ingiustizia ed irragionevolezza manifeste, arbitrarietà, apoditticità, genericità).
Al riguardo i ricorrenti parti ricorrenti lamentano, alla stregua della rubricata normativa l’illegittimità dell’effetto acquisitivo nei confronti del proprietario (Auriemma Agostino) non destinatario dell’ordinanza di demolizione, che, non trattandosi di difformità totale ma soltanto parziale rispetto alla concessione edilizia n. 38/2000 del 4.4.2000 prot. 6428, l’abuso avrebbe dovuto essere represso con la mera sanzione pecuniaria ed, infine, che alcuna motivazione sarebbe stata fornita in merito all’acquisizione acquisizione (oltre che dell’area di sedime,anche) di mq. 3.000,00 della particella 1247.
L’intimato Comune non si costituiva in giudizio.
Preliminarmente rileva il Collegio che sussistono i presupposti per l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2015 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione; tanto perché il ricorso è fondato.
Al riguardo rilievo preminente ed assorbente rispetto alle altre assume la prima censure con la quale è dedotta la violazione dell’art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001 stante la mancata notificazione ad ......., in qualità di attuale proprietario delle aree acquisite al patrimonio comunale della precedente ordinanza di demolizione n. 60/2009, sulla cui base è stato poi adottato la nota/provvedimento prot. n. 0021280 del 2 dicembre 2014 di acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime e mq. 3.000 della particella individuata in Catasto al foglio 7, p, lla 1426 odiernamente impugnato.
In punto di diritto l’art. 31, del D.P.R. n. 380/2001, ai commi 3 e 4, dispone che: 3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dllo stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente (…..) >>.
La norma deve essere univocamente interpretata nel senso che, anche se la comunicazione dell’atto non influisce sulla legittimità del provvedimento di demolizione, adottato e notificato al solo responsabile dell’abuso e non anche al proprietario dell’area su cui è stata realizzata l’opera abusiva (ovviamente allorquando le due qualità non si identifichino nello stesso soggetto), tuttavia la ulteriore sanzione dell’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale presuppone necessariamente che il provvedimento di demolizione sia stato notificato (anche) al proprietario, oltre che al responsabile dell’abuso.
Infatti, se così non fosse, quest’ultimo, con palese violazione dei principi costituzionali di tutela della proprietà (cfr. art. 42 Cost.) e del diritto di difesa (cfr. artt. 24 e 113 Cost.), nonché dell’art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001, sarebbe costretto a subire la confisca dell’area di sua proprietà senza poterla impedire scegliendo di demolire autonomamente e spontaneamente l’opera abusiva e/o impugnando il relativo provvedimento in sede giurisdizionale, al fine di ottenerne l’annullamento.
Questa Sezione già in passato si è espressa in tal senso rilevando che: (T.A.R. Campania, sez. III, 20.11.2012, n. 4643) ed anche la più recente giurisprudenza ha dimostrato di cogliere in pieno il senso delle suddette considerazioni rilevando che: (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2014, n. 6375); ed, ancora: Quanto alla preannunciata acquisizione gratuita dell’immobile al patrimoio disponibile del Comune, va ricordato, sulla scorta della ratio legis sottesa all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, tale ultima misura costituisce sanzione dell’inadempimento del responsabile dell’abuso all’ordine di demolizione.
Da ciò l’ulteriore necessità che l’ordinanza di acquisizione fosse adottata nei confronti della società proprietaria, necessario soggetto legittimato passivo >> (C.di S., sez. VI, n. 3409 del 4 luglio 2014).
Anche la giurisprudenza più datata ha condiviso tale orientamento affermando che: (T.A.R. Campania, sez. VIII, 7.11.2013, n. 4964); (T.A.R. Liguria, sez. I, 5.7.2011, n. 1051 e T.A.R. Basilicata, sez. I, 17.11.2009, n. 765).
Nella fattispecie in esame l’impugnato provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale è stato emesso a seguito di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 60 del 4 maggio 2009, notificata il successivo giorno 5, tuttavia siffatta ordinanza non risulta essere stata notificata (anche) all’effettivo proprietario dell’immobile, ossia Auriemma Agostino, ma solo al responsabile dell’abuso, Auriemma Giovanni.
Ciò risulta testualmente dalla impugnato atto di acquisizione, laddove leggesi che: “- per detto abuso è stata emessa ordinanza n. 60 del 4.5.2009 notificata in data 5.5.2009, con la quale è stata ingiunta ad Auriemma Giovanni la demolizione delle opere abusive sopra descritte;
- le opere abusive site alla via Duca di Salza 62 ricadono attualmente catastalmente al foglio 7 p. lla 1246 (ex 335) intestata ad Auriemma Agostino nato a Pollena Trocchia il 16.8.1985, precisando che il fabbricato non risulta accatastato per cui non è riportato nella mappa catastale”.
Tanto trova conferma dalla documentazione allegata al provvedimento impugnati (Visura storica per immobile aggiornata al 20 novembre 2014), nonché dalla ulteriore documentazione prodotta, da cui evincesi che l’immobile oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale (al Catasto al Foglio 7, particella 1246, ex 335), risulta essere di proprietà di Auriemma Agostino in virtù di atto di donazione del 27.12.2004, trascrizione 2626.1/2005, in atti del 29.3.2005, Repertorio n. 52734.
In definitiva, assorbita o inammissibile (in quanto afferente a vizi dell’ordinanza di demolizione, non oggetto della presente impugnativa) ogni altra censura, il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese giudiziali, come di regola, seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1281/2015 R.G.) proposto da Auriemma Agostino ed Auriemma Giovanni, così dispone:
a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 0021280 del 2 dicembre 2014 e, per quanto di ragione, il verbale della Legione Carabinieri di Somma Vesuviana del 24.11.2014, prot. n. 20865 del 26.11.2014;
b) condanna l’intimato Comune al pagamento delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori ed al contributo unificato che va posto per legge a carico dell’amministrazione comunale soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente FF
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
Alfonso Graziano, Primo Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
 
 
 
 

 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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