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Ordinanza di demolizione: no garanzie partecipative - TAR Lazio, Roma, sent.n.11108 del 08.09.2015

Pubblico
Domenica, 13 Settembre, 2015 - 02:00

 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima Quater), sent. n.11108 del 8 settembre 2015, sulla non necessità di approrto partecipativo per ordinanze di demolizione
 
N. 11108/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 00934/2007 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Prima Quater)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2007, proposto da: 
...., rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Mennella, con domicilio eletto presso Luciano Mennella in Roma, Via Flaminia, 357; 
contro
il Comune di Sacrofano, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Falcone, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Ottaviano, 105; 
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione del 17.11.2006 dispositiva della demolizione delle opere abusive ivi specificamente indicate.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sacrofano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 934/2007) i sigg.ri ...a hanno adito questo Tribunale per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 198 del 17 novembre 2006 relativa ad opere edilizie abusivamente realizzate in assenza di titolo abilitativo su terreno di loro proprietà sito nel Comune di Sacrofano, ricompreso in zona agricola ex art. 42 delle norme tecniche d’attuazione del piano regolatore generale comunale.
Avverso il provvedimento oggetto di impugnativa parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a) Violazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241 del 1990, per violazione del principio del giusto procedimento;
b) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione con specifico riguardo al carattere pertinenziale delle opere edilizie assoggettate a sanzione demolitoria;
c) violazione dell’art. 3 della Costituzione, in ragione dell’affidamento ingeneratosi nel soggetto privato a causa del notevole lasso di tempo intercorso dalla realizzazione dei manufatti abusivi alla emanazione del provvedimento repressivo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sacrofano che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi di doglianza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Giova osservare, ai fini del decidere, che il provvedimento demolitorio riguarda opere edilizie, realizzate sul terreno di proprietà delle ricorrenti in assenza di titolo abilitativo, consistenti in un fabbricato in muratura di superficie coperta pari a metri quadri 40,60, in una autorimessa, anch’essa in muratura chiusa su tre lati, di metri quadri 52,29, di un magazzino adibito a rimessa attrezzi di circa metri quadri 17,15, nonché, infine, di un fabbricato adibito a lume tecnico di circa metri quadri 8,50.
Occorre, altresì, rilevare che le opere anzidette risultano essere realizzate su terreno avente destinazione urbanistica “zona agricola-lotto minimo metri quadri 10.000” a trasformabilità limitata.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del principio del giusto procedimento per omessa comunicazione di avvio del procedimento prodromico all’adozione dell’ordine demolitorio.
La censura è priva di pregio atteso che, per costante insegnamento giurisprudenziale dal quale il Collegio ritiene non dovessi discostare, in materia di illeciti edilizi l’apporto partecipativo del privato, ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione, deve ritenersi privo di qualsivoglia utilità in ragione del preminente interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive, alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, al ripristino della legalità violata, in presenza di attività vincolata che non implica valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione competente.
Anche i residui motivi di ricorso devono ritenersi privi di pregio atteso che le opere edilizie, innanzi descritte, per consistenza e relativo volume incidendo in modo significativo sull’ambiente sull’assetto edilizio preesistente non possono, di certo, configurarsi quali opere meramente strumentali e pertinenziali al bene principale cui accedono, peraltro assoggettato a vincolo paesaggistico.
Parimenti, deve essere disattesa la asserita carenza di motivazione posto che il provvedimento gravato offre adeguata rappresentazione dei presupposti di fatto delle ragioni giuridiche sottesi all’ordine demolitorio, tanto da rendere intelligibile ai destinatari del provvedimento l’iter logico e giuridico seguito.
Deve, infine, osservarsi come in materia di illeciti edilizi la risalenza nel tempo della realizzazione dell’abuso sia da considerare irrilevante rispetto all’adozione di un provvedimento di natura ripristinatoria dello stato dei luoghi, in ragione, come già evidenziato, della preminenza dell’interesse pubblico alla rimozione di opere abusive ed al ripristino della legalità, nel caso di specie evidentemente violata.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Sacrofano, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti,Presidente FF
Donatella Scala,Consigliere
Fabio Mattei,Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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