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Ordinanza di demolizione - TAR Lazio, sez, I quater, sent. n. 14277 del 18.12.2015

Pubblico
Mercoledì, 23 Dicembre, 2015 - 01:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima Quater), sentenza n. 14277 del 18 dicembre 2015, su ordinanza di demolizione opere abusive
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10394 del 2015, proposto da: …….. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Faragasso, presso il cui studio è domiciliato elettivamente in Roma, Via Arrigo Davila, 43;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Montanaro, presso il cui studio è domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n.rep. CH/716/2015 del 15 aprile 2015 , prot. CH/48808/2015, recante "Ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
 
 
RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare;
CONSIDERATO che il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con cui Roma Capitale ha ingiunto la demolizione dei lavori di ristrutturazione edilizia abusiva realizzati nell’immobile di proprietà;
CONSIDERATO che, al riguardo, ha dedotto violazione di legge ed errata interpretazione ed applicazione di norme di diritto (artt. 3, 6, 41, d.P.R. 380/2001 testo unico delle disposizioni in materia edilizia), eccesso di potere per difetto dei presupposti, errata rappresentazione delle circostanze di fatto, falsi presupposti e travisamento dei fatti, contraddittorietà;
CONSIDERATO che sostiene di avere posto in essere interventi di manutenzione ordinaria sulla porzione immobiliare facente parte del fabbricato in Comune di Roma, Via …….., piano terzo, quali oggetto della comunicazione di attività edilizia, di cui alla nota inviata a Roma Capitale in data 1 aprile 2014, con prot. 45690, mentre nessun ampliamento è stato operato, in quanto l’abuso edilizio concernente due vani e il bagno sono stati sanati dalla domanda di condono presentata in data 19/5/95, su cui si è frattanto formato il silenzio assenso, e che riguardava una superficie complessiva di mq 90 identica a quella oggetto di contestazione;
CONSIDERATO che il ricorrente chiede, in accoglimento dei rassegnati mezzi, l’annullamento del provvedimento impugnato;
CONSIDERATO che si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al ricorso di cui ha chiesto il rigetto;
CONSIDERATO che con il provvedimento impugnato è stata contestata la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza del titolo abilitativo consistenti in: ampliamento del piano III dell'edificio, mediante smantellamento della preesistente porzione di copertura a tetto e ricostruzione di solaio piano in sostituzione della stessa, determinando un aumento di superficie utile da mq 32,27 a ma 90,00 circa, con altezza da mq 1,80 a 2,80;
CONSIDERATO che la Sezione, con ordinanza n. 3930/2015 del 16 settembre 2015, ha disposto una verificazione a cura dell’Ufficio Tecnico del resistente Comune, in contraddittorio con la parte ricorrente, al fine di indicare con precisione quali opere siano state eseguite nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e quali opere, invece, abbiano eventualmente comportato l’ampliamento della superficie utile del manufatto, su cui pende istanza di condono, da mq 32,37 a mq 90,00;
CONSIDERATO che la resistente Amministrazione, pure non avendo dato seguito a tale incombente, ha però depositato in data 14 dicembre 2015, atti e documenti che consentono al Collegio di prescindere da quanto richiesto con l’ordinanza n. 3930/2015;
CONSIDERATO che è ininfluente, ai fini della presente vicenda contenziosa, se la domanda di condono possa ritenersi definita dal mero decorso del tempo, come sostiene il ricorrente, oppure no, per incompletezza documentale come sostiene il Comune, atteso che oggetto del provvedimento repressivo non è la realizzazione di due vani e un bagno nel sottotetto dell’immobile, di superficie effettiva di 90 mq, ma di superficie utile di soli 32,27 più un balconcino di mq. 0,64, con altezza media di 1,80, in ordine a cui il ricorrente aveva presentato istanza di sanatoria, ma l’esecuzione di opere di ampliamento del medesimo sottotetto che ha portato da 32,37 a 90,00 mq tutta la superficie utile, e, dunque, con aumento della superficie calpestabile, cui accede anche l’innalzamento della copertura, con altezza variabile da m. 1,80 a m. 2,80;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 3, lett. e), d.P.R. 380/2001, costituiscono interventi di nuova costruzione, tra gli altri, quelli che comportano la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, che, ai sensi del successivo art. 10, sono considerati interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire;
RITENUTO, dunque, che l’intervento in contestazione, avendo determinato l'aumento di superficie abitativa comporta, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, una trasformazione dell'edificio che necessita di permesso di costruire;
CONSIDERATO che le superiori considerazioni inducono il Collegio a ritenere manifestamente infondate le censure dedotte, per cui il ricorso deve essere respinto;
RITENUTO di liquidare le spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del resistente Comune di Roma, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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